Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47616 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47616 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOMECOGNOME nato a Cori il 05/05/1984, avverso la sentenza in data 06/11/2023 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 6 novembre 2023 la Corte di appello di Roma, decidendo in seguito alla sentenza n. 28705 del 18/03/2021 della Quarta Sezione della Corte di cassazione, che aveva annullato con rinvio la sentenza in data 28 settembre 2020 della Corte di appello di Roma, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato del capo 23D per precedente giudicato e ha rideterminato la pena per le restanti violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso la violazione di norme processuali perché il Giudice del rinvio aveva erroneamente ritenuto che la Corte di cassazione avesse annullato la condanna limitatamente al capo 23D, quando si
trattava di un reato già escluso dal G.u.p. del Tribunale di Latina nella sentenza resa in abbreviato, mentre la censura sul bis in idem aveva avuto a oggetto le altre ipotesi, A), B) e C) del capo 23.
Denuncia con il secondo motivo di ricorso la violazione di norme processuali perché la Corte di appello non aveva risposto agli ulteriori motivi di appello, nonostante non si fosse maturata alcuna preclusione su temi devoluti con tali motivi, in seguito alla sentenza della Corte di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Il capo 23, ascritto all’imputato, è composto da più fattispecie di violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e la Corte di cassazione, tenuto presente che l’ipotesi della lettera D) era già stata esclusa dal G.u.p. del Tribunale di Latina, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha interamente annullato la sentenza di condanna perché la Corte territoriale non aveva esaminato la sentenza del Tribunale di Latina in data 22-28 novembre 2017, ritualmente depositata nel presente procedimento all’udienza del 18 aprile 2019, da cui avrebbe potuto desumersi un bis in idem.
La Corte di appello, in sede di rinvio, ha erroneamente interpretato la sentenza rescindente nel senso che l’annullamento, per omessa valutazione del bis in idem, non avesse avuto a oggetto l’intero reato, ma fosse limitato all’ipotesi della lettera D), che, però, come detto, era stata già esclusa in primo grado.
S’impone pertanto un nuovo annullamento con rinvio della sentenza impugnata perché la Corte territoriale riesamini la questione del bis in idem e, se necessario, risponda anche ai motivi di appello assorbiti, in relazione alle residue fattispecie del capo 23.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma
Così deciso, il 10 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presideote