Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40087 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40087 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1543/2025
NOME COGNOME
CC – 17/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 21112/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/05/2025 del TRIBUNALE del RIESAME di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udite le conclusioni AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che hanno chiesto di accogliere il ricorso.
1. LÕordinanza impugnata è stata emessa il 15 maggio 2025 dal Tribunale di Napoli Ð Sezione riesame Ð, che, in sede di rinvio, ha confermato lÕordinanza
dellÕ11 ottobre 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva disposto nei confronti di COGNOME NOME la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione allÕomicidio di COGNOME NOME (delitto aggravato dalla premeditazione e dalle finalitˆ e dal metodo mafiosi), commesso in Napoli lÕ11 maggio 2000.
Secondo la contestazione provvisoria, il COGNOME, Çin concorso con COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME e con altri soggetti, allo stato non identificati, esplodendo all’indirizzo della vittima, con una pistola di tipo revolver (calibro38TARGA_VEICOLOSpecial/357Magnum), numerosi colpi di arma da fuoco É, cagionava la morte di COGNOME NOME, affiliato al clan RAGIONE_SOCIALE, all’interno del quale svolgeva il ruolo di Òreferente territorialeÓ dell’intero quartiere cittadino denomiNOME VastoÈ.
Il delitto era stato commesso, in Napoli, al INDIRIZZO, da due giovani che viaggiavano a bordo di un ciclomotore. Provenienti da INDIRIZZO, gli autori del delitto avevano intercettato il ciclomotore condotto dallo COGNOME, che, avvertito il pericolo, aveva abbandoNOME il mezzo (a bordo del quale si trovava anche COGNOME NOME), nel tentativo di fuggire. La vittima, tuttavia, era stata raggiunta e colpita da numerosi colpi dÕarma da fuoco, esplosi dal passeggero dellÕaltro veicolo.
Il Giudice per le indagini preliminari, avendo ritenuto che sussistessero a carico del COGNOME gravi indizi di colpevolezza, aveva applicato nei confronti dellÕindagato la misura della custodia cautelare in carcere.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza dellÕ11 ottobre 2024, nel rigettare il riesame presentato dallÕindagato, aveva confermato lÕordinanza applicativa della misura.
Avverso lÕordinanza del Tribunale di Napoli dellÕ11 ottobre 2024, lÕindagato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo svariati motivi.
La Prima Sezione di questa COGNOME aveva accolto il ricorso, annullando con rinvio lÕordinanza del Tribunale di Napoli, in quanto aveva ritenuto fondati il terzo motivo del ricorso originario e il terzo motivo nuovo Çin punto di gravi indizi di colpevolezzaÈ, laddove entrambi denunziavano vizi della motivazione con riguardo alla verifica delle dichiarazioni di COGNOME NOME.
In particolare, aveva rilevato che: il provvedimento impugNOME attribuiva un Çruolo centraleÈ, e dunque decisivo, a tali dichiarazioni, nella parte in cui la donna aveva riferito che Çquel giorno, dopo avere incrociato NOME COGNOME, avendo compreso quanto stesse accadendo, scese dalla macchina e corse in direzione degli spari, s’ da poter vedere il padre riverso per terra mentre il ricorrente esplodeva il colpo di graziaÈ; sempre Çsecondo quanto rilevato e apprezzato dal
Tribunale, la COGNOME rivelava che erano presenti NOME COGNOME (che era a bordo del motociclo condotto dalla vittima) e, causalmente, NOME COGNOME, ex guardia penitenziaria, il quale le aveva detto che a sparare era stato NOME COGNOME; il Tribunale, a riscontro di tali dichiarazioni, aveva evidenziato quanto riferito da NOME COGNOME.
La Prima Sezione aveva evidenziato che il Tribunale aveva mancato Çper˜ di focalizzareÈ quando il COGNOME Çgiunse sui luoghi, cos’ non da non potere confutare i rilievi sull’inconciliabilitˆ delle due narrazioni, alla stregua del confronto delle accuse con quanto affermato da COGNOME Ð e documentato dal verbale allegato e dal contenuto dell’ordinanza genetica della misura Ð in ordine a fatti a cui assistette e al possibile coinvolgimento del COGNOME. Aveva altres’ evidenziato che Çil tema del confronto fra le fonti dichiarative a proposito di quanto la COGNOME ebbe modo di vedere sui luoghi, non risulta adeguatamente affrontato, sempre ai fini della dovuta verifica di un elemento di prova ritenuto decisivo, neppure con riguardo a quanto NOME COGNOME Ð di cui si indica la qualifica di collaboratore ma non si chiarisce la veste processuale ai fini dell’applicabilitˆ o meno alle accuse del disposto dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Ð ha affermato di avere appreso da COGNOME che era pure presente ai fattiÈ. SicchŽ, Çle altre risposte motivazionali sui restanti argomenti riproposti nel ricorso in tema di verifica del percorso dichiarativo nel tempo della COGNOME e in ordine alla possibilitˆ che la stessa avesse modo di riconoscere COGNOME pur travisato con il casco, non possono superare le critiche difensive sul contenuto delle accuseÈ.
Con ordinanza emessa il 15 maggio 2025, il Tribunale di Napoli, in sede di rinvio, ha confermato lÕordinanza del Giudice per le indagini preliminari.
Avverso la ÒnuovaÓ ordinanza del Tribunale di Napoli, lÕindagato ha proposto ricorso per cassazione, con due separati atti redatti dai suoi difensori.
7 Il ricorso redatto AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO si compone di 2 motivi.
7.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 273 e 627 cod. proc. pen.
Il ricorrente censura la motivazione dellÕordinanza impugnata, ritenuta illogica, contraddittoria e non conforme alle prescrizioni impartite dalla COGNOME di cassazione in sede rescindente. Contesta, in particolare, lÕattendibilitˆ delle dichiarazioni rese da COGNOME NOMENOME figlia della vittima, e la loro idoneitˆ a fondare un giudizio di gravitˆ indiziaria.
Il ricorrente evidenzia come il Tribunale, nel confermare la misura cautelare, abbia riproposto lo stesso schema argomentativo giˆ censurato dalla Suprema
COGNOME, limitandosi a riformulare la struttura della motivazione senza minimamente affrontare in modo sostanziale le criticitˆ segnalate dalla difesa. In particolare, sostiene che il Tribunale avrebbe attribuito valore centrale alle dichiarazioni rese da COGNOME NOME nel 2017, che aveva riferito di avere assistito allÕomicidio del padre e di avere riconosciuto COGNOME NOME come autore del delitto, senza considerare che, nel successivo interrogatorio del 2023, la stessa teste avrebbe dichiarato di non ricordare nulla e di aver ÒimmagiNOMEÓ che fosse stato il COGNOME a sparare, in ragione di un pregresso rancore. Tale mutamento, secondo il ricorrente, pur non essendo formalmente una ritrattazione, inciderebbe profondamente sullÕaffidabilitˆ della fonte dichiarativa.
La parte sostiene che vi sarebbero plurime contraddizioni estrinseche, che minerebbero ulteriormente la credibilitˆ della figlia della vittima. COGNOME NOME, ex agente penitenziario, aveva riferito di essere giunto sul luogo dellÕomicidio dopo lÕesplosione dei colpi e di aver visto sopraggiungere la COGNOME solo successivamente, circostanza incompatibile con la narrazione della donna, che aveva ricostruito Çla dinamica dei fatti in modo da escludere la sussistenza di una soluzione di continuitˆ tra il momento in cui vide esplodere il colpo di grazia e quello in cui soccorse il genitoreÈ. COGNOME NOME, passeggero del ciclomotore condotto dalla vittima, nelle dichiarazioni rese nellÕimmediatezza dei fatti, non aveva menzioNOME la presenza di COGNOME NOME, ma solo di aver visto NOME sul posto e aveva descritto i killer come travisati con caschi integrali e visiere nere, rendendo impossibile il riconoscimento. COGNOME NOME, fratello di NOME, aveva dichiarato che Çla sorella, pur avendogli riferito di essere sopraggiunta sul luogo dell’omicidio del loro genitore e di avere visto in quel contesto sia COGNOME NOME, sia COGNOME NOME, non le aveva mai detto che aveva riconosciuto i KillerÈ.
Andrebbero, poi, aggiunte le intercettazioni ambientali e telefoniche, dalle quali emergerebbero elementi che rafforzerebbero il dubbio sullÕattendibilitˆ della teste e che, invece, il Tribunale non avrebbe valutato, ignorando le censure reiteratamente sollevate dalla difesa. In una conversazione con la madre, COGNOME NOME aveva manifestato lÕintento di simulare uno stato confusionale per non collaborare, motivato dal timore per lÕincolumitˆ del figlio. In altre conversazioni, la cugina della COGNOME, DÕArio NOME, aveva affermato che nŽ lei nŽ NOME avevano visto nulla, Çin quanto c’erano delle macchine davantiÈ e che NOME NOME era Çinventata tuttoÈ. In altre ancora, il fratello di NOME NOME, NOMENOME NOME qualificata come ÇbugiardaÈ, sottolineando come la sorella non avesse mai parlato dellÕomicidio in famiglia per oltre ventÕanni.
Il Tribunale, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di valutare complessivamente il compendio probatorio, analizzando le fonti in modo
parcellizzato e selettivo, giustificando il silenzio di COGNOME NOME verso i fratelli con motivazioni congetturali, che configurerebbero anche un vizio di travisamento della prova, in quanto i giudici di merito avrebbero dedotto Çl’esistenza di una serie di circostanze (e cioè che NOME avrebbe parlato solo con la mamma e che non avrebbe riferito quanto visto ai fratelli per paura che loro si potessero far coinvolgere in una certa conflittualitˆ) in realtˆ inesistenti negli atti processualiÈ. E, in ogni caso, se davvero la teste avesse voluto proteggere i fratelli da possibili vendette, non avrebbe riferito neppure della presenza di COGNOME NOME sul luogo dellÕomicidio, come invece aveva fatto.
Il ricorrente contesta anche la possibilitˆ che la COGNOME abbia potuto riconoscere i killer, atteso che il loro volto sarebbe stato coperto da caschi integrali, come avrebbero affermato tutti i testimoni e come emergerebbe dalle annotazioni di polizia giudiziaria redatte nellÕimmediatezza dei fatti. Il Tribunale ha ipotizzato che i killer indossassero caschi con visiera, non integrali, ma tale ricostruzione sarebbe meramente congetturale e si porrebbe in contrasto con le dichiarazioni rese dal COGNOME, dagli agenti di polizia presenti sul posto e dalla stessa COGNOME (nel corso dellÕescussione del 15 marzo 2023).
Il ricorrente critica la motivazione dellÕordinanza anche nella parte relativa alla valutazione delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME e dagli altri collaboratori di giustizia.
Sostiene che il Tribunale avrebbe attribuito piena attendibilitˆ alle dichiarazioni di COGNOME NOME, ritenendole riscontrate da altri elementi probatori, senza per˜ confrontarle in modo rigoroso neppure con le fonti da cui egli stesso afferma di avere appreso le informazioni.
In particolare, evidenzia la contraddizione tra le dichiarazioni di COGNOME NOME e quelle di COGNOME NOME, altro collaboratore. NOME afferma di aver appreso i fatti direttamente dai figli della vittima, NOME e NOME; quando, invece, COGNOME NOME sostiene di avere saputo i nomi dei killer non solo da COGNOME NOME, passeggero del ciclomotore condotto dalla vittima, ma anche dallo stesso COGNOME. Tale reciproca attribuzione della fonte conoscitiva genererebbe una contraddizione che, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere analizzata alla luce dellÕart. 192 cod. proc. pen., che impone una verifica rigorosa della catena informativa nelle dichiarazioni .
Quanto al COGNOME, egli aveva fornito una versione dei fatti incompatibile con quella riferita da COGNOME NOME. NŽ si potrebbe ritenere che le dichiarazioni del COGNOME siano state condizionate dalla paura di essere ucciso e dalla circostanza che si era poi ÇavviciNOME, sul piano delinquenziale, a COGNOME NOME. Il COGNOME, invero, aveva riferito che COGNOME NOME era presente sul luogo
dell’omicidio e, Çladdove avesse voluto tenere un comportamento omertoso, non lo avrebbe in alcun modo citatoÈ.
Un ulteriore profilo di censura riguarda la mancata valutazione, da parte del giudice del rinvio, delle deduzioni difensive relative alle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, come COGNOME, COGNOME e COGNOME, che avrebbero indicato soggetti diversi dal COGNOME come esecutori materiali dellÕomicidio, tra cui COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME. In particolare, il COGNOME aveva riferito di aver appreso direttamente da COGNOME che lÕomicidio era stato eseguito su ordine di NOME COGNOME, mentre COGNOME aveva attribuito la responsabilitˆ del delitto ad COGNOME NOME e COGNOME NOME, sulla base di confidenze ricevute dallo stesso COGNOME. Il COGNOME, Çpur avendo affermato di aver avuto conoscenza dei fatti da uno stretto congiunto del COGNOME, aveva attribuito Çla responsabilitˆ dell’omicidio al solo COGNOME NOME.
Alcun contribuito rilevante avrebbero fornito lÕCOGNOME, il COGNOME e il COGNOME. L’COGNOME si sarebbe Çlimitato a riferire circostanze assolutamente generiche e di natura indirettaÈ.
Il COGNOME avrebbe indicato un certo “NOMENOME come esecutore dell’omicidio, senza essere Çin grado di riferire la fonte della sua conoscenzaÈ.
La parte, poi, contesta le dichiarazioni di COGNOME NOME, collaboratore che avrebbe fornito una versione dei fatti del tutto inattendibile. Il COGNOME aveva affermato di aver assistito allÕomicidio e di aver visto COGNOME togliersi il casco per esplodere il colpo di grazia, circostanza mai riferita da alcun altro testimone. Inoltre, aveva dichiarato che sul luogo era presente anche COGNOME NOME, figlio della vittima, armato ma inerte, circostanza smentita da tutti gli altri testimoni.
Anche tali censure, sebbene reiteratamente dedotte dalla difesa, sarebbero state sostanzialmente ignorate dal giudice del rinvio.
7.2. Con un secondo motivo, ha dedotto i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 272, 274 e 275 cod. proc. pen.
Il ricorrente sostiene che il Tribunale, nel confermare la misura cautelare, avrebbe omesso di valutare adeguatamente gli elementi forniti dalla difesa per superare la doppia presunzione prevista per i reati aggravati dalle circostanze previste dallÕart. 416-bis.1 cod. pen. In particolare, evidenzia come lÕindagato, pur avendo riportato condanne successive al fatto per cui è attualmente sottoposto a misura, abbia radicalmente modificato il proprio stile di vita, intraprendendo un percorso di reinserimento sociale e lavorativo. Dopo aver scontato le pene, il COGNOME ha lavorato regolarmente dal 2014, avviando anche una propria attivitˆ imprenditoriale nel settore dei servizi. Anche la moglie ha costituito nel 2016 una societˆ attiva nel commercio, di cui era amministratrice unica.
La parte sostiene che questi elementi non sarebbero stati minimamente considerati dal giudice del rinvio, nonostante siano trascorsi quasi venticinque anni dalla commissione del delitto contestato. Il Tribunale si sarebbe limitato a ribadire lÕassenza di elementi idonei a superare la presunzione, richiamando la gravitˆ del fatto e la caratura criminale del ricorrente, senza confrontarsi con la documentazione prodotta dalla difesa.
8 Il ricorso redatto AVV_NOTAIO si compone di tre motivi.
8.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 272 e 273 cod. proc. pen.
8.1.1. Il motivo si incentra sulla valutazione della gravitˆ indiziaria, con particolare riferimento allÕattendibilitˆ delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME, ritenuta dal Tribunale fonte principale dellÕimpianto accusatorio. Il ricorrente contesta la motivazione dellÕordinanza impugnata sotto il profilo della contraddittorietˆ e della manifesta illogicitˆ, evidenziando come il giudice del rinvio non abbia correttamente adempiuto allÕobbligo di conformarsi ai principi di diritto enunciati dalla COGNOME di cassazione nella sentenza rescindente. In particolare, sostiene che le dichiarazioni di COGNOME NOME sarebbero affette da gravi incongruenze interne e da contrasti insanabili con altri elementi probatori. Nella versione del 2017, invero, la testimone aveva affermato di aver visto direttamente COGNOME NOME sparare al padre, COGNOME NOME, mentre nel 2023 aveva precisato che i killer indossavano caschi integrali e che il riconoscimento NOME era frutto di una deduzione soggettiva, basata su motivi personali di rancore.
8.1.2. Il ricorrente, inoltre, evidenzia il contrasto con le dichiarazioni rese da COGNOME NOME, presente sul luogo del delitto. COGNOME NOME, nel 2017, aveva riferito di avere assistito direttamente allÕomicidio del padre, riconoscendo in COGNOME NOME lÕesecutore materiale del delitto. La donna aveva affermato che sul posto era presente COGNOME NOME, il quale le avrebbe confermato di aver visto anchÕegli COGNOME NOME sparare. Tuttavia, dalle dichiarazioni rese da COGNOME NOME nel 2023, emerge una versione dei fatti significativamente diversa. Il COGNOME aveva riferito di essere giunto in INDIRIZZO mentre vi era giˆ una persona a terra accanto a uno scooter, che aveva riconosciuto in COGNOME NOME, precisando di non avere udito gli spari nŽ di avere visto lÕazione omicidiaria. Solo successivamente, era sopraggiunta COGNOME NOME, accompagnata da una parente, a bordo di una Volkswagen Lupo.
LÕordinanza impugnata tenta di superare le discrasie tra le due narrazioni sostenendo che non vi sarebbe alcuna contraddizione, poichŽ il COGNOME avrebbe visto arrivare COGNOME NOME solo dopo lÕazione omicidiaria, senza rendersi
conto che la stessa fosse giˆ presente sul posto. Tale spiegazione, tuttavia, sarebbe apodittica e illogica, in quanto non terrebbe conto di un dato oggettivo: entrambi i soggetti si trovavano in INDIRIZZO, provenendo da direzioni opposte, e dunque avrebbero dovuto avere una visuale analoga e diretta sulla scena del crimine, trattandosi di una strada rettilinea e priva di ostacoli visivi.
8.1.3. Il ricorrente si concentra, poi, sulla questione del riconoscimento di COGNOME NOME quale esecutore materiale dellÕomicidio di COGNOME NOME, evidenziando le contraddizioni interne al narrato di COGNOME NOME e le incongruenze rispetto agli altri elementi probatori.
Nel verbale del 2017, COGNOME NOME aveva affermato di aver visto chiaramente COGNOME NOME sparare al padre. Tuttavia, nel 2023, aveva modificato la propria versione, precisando che i killer indossavano caschi integrali e che il riconoscimento dellÕindagato era frutto di una deduzione personale, basata su motivazioni soggettive e non su una percezione diretta. Questa evoluzione del racconto è ritenuta dalla difesa altamente significativa, poichŽ minerebbe la soliditˆ dellÕimpianto indiziario fondato su una presunta identificazione ÇvisivaÈ. La nuova versione, secondo il ricorrente, sarebbe confermata da unÕannotazione di servizio redatta dalla Polizia di Stato il giorno dellÕomicidio, nella quale si dˆ atto che i killer indossavano caschi integrali di colore grigio metallizzato. Tale annotazione, firmata dallÕagente NOME, sarebbe stata confermata dallo stesso a distanza di oltre ventÕanni, con lÕaggiunta di dettagli che rafforzerebbero lÕattendibilitˆ del documento.
LÕordinanza impugnata, tuttavia, avrebbe ridimensioNOME il valore dellÕannotazione, preferendo valorizzare le dichiarazioni rese nel 2023 da altri agenti (NOME NOME e COGNOME NOME, che non avevano redatto il documento), che avevano rese dichiarazioni più generiche in ordine ai caschi. La difesa contesta tale scelta, ritenendola illogica e contraddittoria, sostenendo che il Tribunale avrebbe attribuito maggiore peso a testimonianze tardive e frammentarie rispetto a un documento ufficiale redatto a poche ore dai fatti e confermato nel tempo.
8.1.4. Il ricorrente si concentra, poi, sul raffronto tra le dichiarazioni di COGNOME NOME e quelle di COGNOME NOME, passeggero del ciclomotore su cui viaggiava COGNOME NOME al momento dellÕagguato. Sostiene che i giudici di merito avrebbero operato una valutazione parziale e selettiva del narrato di NOME, trascurando gli elementi che contraddicono la versione di COGNOME NOME.
Il COGNOME, sentito dagli inquirenti il giorno stesso dellÕomicidio, aveva riferito che gli aggressori indossavano caschi di colore grigio scuro con visiera nera, circostanza che gli aveva impedito di scorgerne i lineamenti. Egli non aveva riconosciuto alcuno degli autori dellÕagguato, nŽ aveva menzioNOME la presenza di
COGNOME NOME sul luogo del delitto. Al contrario, aveva indicato come presente solo COGNOME NOME, fratello NOME, smentendo cos’ la versione di COGNOME NOME, che aveva affermato di avere visto anche altri soggetti, tra cui COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il ricorrente sottolinea che il COGNOME, nonostante fosse il soggetto con la visuale più diretta e nitida sullÕazione omicidiaria, essendo a bordo del ciclomotore coinvolto nellÕagguato, non era stato in grado di identificare i killer.
Il ricorrente lamenta lÕincoerenza dellÕordinanza impugnata nella valutazione delle dichiarazioni di COGNOME NOME, evidenziando come, da un lato, il Tribunale abbia ritenuto attendibile il teste per il dettaglio relativo ai caschi indossati dai killer e dallÕaltro ne abbia messo in dubbio la credibilitˆ complessiva, sostenendo che il NOME avrebbe omesso i nomi degli assassini per timore di ritorsioni.
8.1.5. Il ricorrente si concentra, poi, sul contributo conoscitivo offerto da DÕArio NOME, cugina di NOME NOME e presente con lei il giorno dellÕomicidio. In particolare, evidenzia come le dichiarazioni della DÕArio siano in netto contrasto con il narrato della cugina.
La DÕArio, sentita dagli inquirenti in tre diverse occasioni, aveva riferito di essere stata in auto con COGNOME NOME al momento degli spari, di averla seguita verso il luogo dellÕagguato e di avere visto il corpo di COGNOME NOME riverso al suolo, svenendo subito dopo. Ha chiarito di non aver visto i killer e di non aver notato la presenza di alcun soggetto sul posto al momento del loro arrivo. Queste dichiarazioni risultano ÒconfermateÓ anche dalle intercettazioni ambientali di alcune conversazioni, nel corso delle quali la DÕArio, parlando con il padre, aveva definito ÒinventataÓ la versione dei fatti fornita da COGNOME NOME.
Il Tribunale, tuttavia, avrebbe interpretato in modo riduttivo le conversazioni intercettate, sostenendo che la DÕArio avrebbe contestato solo il ruolo di Òtestimone chiaveÓ attribuitole dalla cugina e non lÕintera ricostruzione dellÕevento omicidiario. Il ricorrente contesta questa lettura, evidenziando come dalle conversazioni emerga chiaramente Çuna critica globaleÈ alla narrazione di COGNOME NOME, accusata di avere costruito una versione dei fatti non corrispondente alla realtˆ.
8.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 192, 272 e 273 cod. proc. pen.
8.2.1. Il motivo si incentra sulla valutazione della gravitˆ indiziaria, con particolare riferimento allÕattendibilitˆ delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME, collaboratore di giustizia e figlio della vittima.
Il ricorrente contesta la valutazione operata dal Tribunale in ordine alla attendibilitˆ delle dichiarazioni, sostenendo che la motivazione del provvedimento impugNOME sarebbe affetta da gravi vizi logici e giuridici. In particolare, il ricorrente
sottolinea lÕincongruenza tra quanto dichiarato da COGNOME NOME e le dichiarazioni rese da COGNOME NOME nellÕimmediatezza dellÕomicidio.
Secondo quanto riportato da COGNOME NOME, egli avrebbe appreso da COGNOME NOME che gli autori dellÕomicidio fossero COGNOME NOME e COGNOME NOME. Tuttavia, tale versione si porrebbe in insanabile contrasto con quanto dichiarato dal COGNOME agli inquirenti nellÕimmediatezza dei fatti: in quella sede, infatti, il COGNOME non aveva fornito alcuna indicazione circa lÕidentitˆ dei killer, nŽ tantomeno aveva menzioNOME COGNOME NOME come autore materiale dellÕomicidio. Il ricorrente ritiene illogico e privo di riscontro il tentativo del Tribunale di giustificare tale discrasia ipotizzando che COGNOME abbia nascosto agli inquirenti lÕidentitˆ dei killer per timore di ritorsioni, salvo poi confidare la veritˆ proprio a COGNOME NOME. Tale ricostruzione sarebbe priva di un effettivo fondamento logico. In particolare, il Tribunale non avrebbe fornito Çalcuna giustificazione del perchŽ COGNOME NOME 1) possa aver mentito agli inquirenti per tutelare la propria incolumitˆ, salvo poi 2) rivelare tutti i dettagli della vicenda, in particolare il coinvolgimento di COGNOME NOME, proprio a COGNOME NOME, nonostante il COGNOME, di l’ a poco, avrebbe Òcambiato casaccaÓ, transitando nelle fila del sodalizio rivale a quello del gruppo RAGIONE_SOCIALE.
8.2.2. Il ricorrente evidenzia come i giudici di merito, nel tentativo di individuare riscontri esterni alle dichiarazioni rese da COGNOME NOME, abbiano operato una valutazione parziale e frammentaria delle fonti dichiarative, omettendo di considerare la loro effettiva portata e attendibilitˆ. In particolare, il ricorrente contesta lÕutilizzo delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia Ð tra cui COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenute dai giudici di merito erroneamente idonee a corroborare il narrato di COGNOME NOME. Secondo il ricorrente, tali dichiarazioni non offrirebbero un reale supporto alle dichiarazioni dello COGNOME. Alcuni dei soggetti citati, invero, non avrebbero menzioNOME il nome di COGNOME NOME, altri avrebbero riportato informazioni apprese da terzi e nel caso di COGNOME NOME il presunto riscontro si fonderebbe su quanto riferito proprio da COGNOME NOME.
Particolarmente significativo sarebbe il caso di NOMECOGNOME NOME, il cui contributo dichiarativo sarebbe stato radicalmente smentito proprio da COGNOME NOME. NOME, infatti, ne avrebbe ridimensioNOME il ruolo criminale, negando che il NOME avesse mai fatto parte del suo gruppo e affermando che si trattasse di un soggetto marginale, dedito alla vendita di CD contraffatti e sottoposto al pagamento del ÒpizzoÓ.
A rafforzare la tesi difensiva, il ricorrente richiama le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia Ð COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME che avrebbero
indicato soggetti diversi come esecutori materiali dellÕomicidio di COGNOME NOME.
Infine, il ricorrente sottolinea come, in passato, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non abbiano mai consentito al procedimento di superare la fase delle indagini preliminari, tanto che la Procura aveva avanzato ben due richieste di archiviazione, poi accolte dal Giudice per le indagini preliminari. Tale circostanza, secondo il ricorrente, confermerebbe lÕinsufficienza e la fragilitˆ del compendio indiziario, fondato sulle dichiarazioni di COGNOME NOME e dei soggetti che avrebbero dovuto riscontrarlo.
8.2.3. Il ricorrente contesta la valutazione operata dal Tribunale in merito al rapporto tra le dichiarazioni rese da COGNOME NOME e quelle di COGNOME NOME, sottolineando come il provvedimento impugNOME abbia affrontato tale profilo in modo superficiale e illogico, senza fornire una spiegazione coerente dellÕevidente contraddizione tra i due narrati. Secondo quanto riferito da COGNOME NOME nel verbale del 21 marzo 2023, la sorella non gli avrebbe mai confidato di avere riconosciuto gli autori dellÕomicidio del padre, limitandosi a raccontargli di aver visto sul posto COGNOME NOME e NOME COGNOME, ma non i killer. Tale dichiarazione si pone in netto contrasto con quanto affermato da COGNOME NOME, che in più occasioni ha sostenuto di aver identificato COGNOME NOME come uno degli esecutori materiali dellÕomicidio. Il ricorrente evidenzia come il Tribunale abbia cercato di giustificare tale discrasia ipotizzando che COGNOME NOME abbia volontariamente omesso di riferire al fratello il nome degli assassini, nel tentativo di proteggerlo dalle logiche criminali e da eventuali propositi di vendetta. Tuttavia, tale spiegazione sarebbe priva di qualsiasi riscontro, non troverebbe alcuna conferma nelle dichiarazioni da COGNOME NOME e sarebbe poco compatibile con quanto riferito, in sede di interrogatorio, dallo stesso COGNOME NOME, che avrebbe dichiarato di avere cercato vendetta, di avere cercato armi e di avere stretto accordi con esponenti di clan rivali, dimostrando in tal modo di non essere affatto estraneo al contesto della criminalitˆ organizzata.
8.3. Con un terzo motivo, ha dedotto i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 272, 274 e 275 cod. proc. pen.
Il ricorrente sostiene che il Tribunale, nel confermare la misura cautelare, avrebbe omesso di valutare adeguatamente gli elementi forniti dalla difesa per superare la doppia presunzione prevista per i reati aggravati dalle circostanze previste dallÕart. 416-bis.1 cod. pen. Il motivo si basa su argomentazioni sostanzialmente uguali a quelle su cui si fonda il secondo motivo del ricorso redatto AVV_NOTAIO.
Il ricorso deve essere accolto, essendo fondati, nei limiti di seguito illustrati, il primo motivo dellÕatto redatto dallÕavvAVV_NOTAIO COGNOME e i primi due dellÕatto redatto dallÕavvAVV_NOTAIO, che possono essere trattati congiuntamente, proponendo questioni sostanzialmente analoghe.
1.1. Va premesso che la Prima Sezione aveva annullato la precedente ordinanza, in quanto aveva rilevato alcune incongruenze e lacune nella valutazione delle dichiarazioni di COGNOME NOME, alle quali il provvedimento impugNOME attribuiva un Çruolo centraleÈ e dunque decisivo.
In particolare, due erano i limiti rilevati nella sentenza di annullamento: il Tribunale, a riscontro delle dichiarazioni della COGNOME, aveva evidenziato quanto riferito da COGNOME NOME, senza per˜ affrontare i rilievi sull’inconciliabilitˆ delle due narrazioni; non aveva adeguatamente affrontato il tema del confronto tra le dichiarazioni rese dalla donna e quelle rese dal fratello NOME (di cui non era stata neppure chiarita Çla veste processualeÈ), che aveva appreso dei fatti dal COGNOME presente al delitto. In considerazione di Çtali assorbenti ragioniÈ, la Prima Sezione aveva ritenuto Çfondate le doglianze mosse quanto alla correttezza della motivazione in punto di gravi indiziÈ.
1.2. Ebbene, va rilevato che, con riferimento al secondo profilo, il giudice del rinvio (oltre a chiarire il ruolo di collaboratore di giustizia rivestito dallo COGNOME) ha fornito una motivazione adeguata, rispetto alla quale i ricorrenti non hanno evidenziato alcun effettivo travisamento di prova o determinante vizio logico risultante dal testo del provvedimento impugNOME.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che lÕunica rilevante discrasia tra le due versioni era la seguente: ÇCOGNOME NOME, nel 2017, aveva riferito di avere visto COGNOME NOME colpire a morte il padre, esplodendogli, mentre costui era giˆ riverso a terra e ferito, un colpo al volto che ne cagionava la morteÈ; COGNOME NOME, invece, aveva riferito Çche la sorella non gli aveva mai fatto il nome di COGNOME NOME quale autore dell’omicidio del padre, ma gli aveva detto solo che, in prossimitˆ del luogo ove era avvenuto l’omicidio, aveva visto COGNOME NOME, fratello di NOME e che in prossimitˆ della salma del padre ebbe ad incontrare COGNOME NOME.
Ebbene, tanto premesso, il giudice del rinvio ha chiarito che: Çè del tutto evidente che COGNOME NOME Ð che aveva confidato solo alla madre il nome degli assassini del loro congiunto NOME avesse voluto tenere, in qualche modo, lontano il fratello da quelle logiche criminali, a causa delle quali il padre lo aveva allontaNOME dall’Italia, mandandolo in VenezuelaÈ; Çrendere partecipe anche il fratello
dell’identitˆ dei killer avrebbe significato suscitare le sue reazioni, esponendolo in tal modo a rappresaglie e vendette che avrebbero aggravato ulteriormente la situazione familiare: non si dimentichi che, all’epoca dell’omicidio, lo COGNOME aveva venticinque anni e che era stato allontaNOME dal padre dagli ambienti criminali nei quali gravitavano, proprio per cercare di proteggerlo e fargli intraprendere una strada diversa dalla suaÈ; le dichiarazioni rese dal collaboratore, dunque, lungi dallo smentire clamorosamente le dichiarazioni resa dalla sorella, danno conto della genuinitˆ delle stesse: il collaboratore ha riferito quello che lui aveva appreso dalla sorella, mentre avrebbe potuto confermare le dichiarazioni della sorella NOME.
Va evidenziato che il timore di rappresaglie e vendette da parte del clan risulta coerente anche con la circostanza che, dopo lÕomicidio, la famiglia COGNOME si era trasferita a Castello di Cisterna; analogamente, COGNOME NOME se ne era torNOME in Venezuela. Significative, a tal riguardo, sono anche le dichiarazioni rese dallo COGNOME in ordine alla sua ÒconvocazioneÓ, pochi giorni dopo il delitto, davanti ai vertici del clan RAGIONE_SOCIALE (COGNOME NOME, allora reggente del sodalizio criminale, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME: Çmi chiesero se volevo vendicare mio padre, ma NOME mi indusse a capire che avrei fatto la stessa fine NOME; aggiunsero altres’ che sarebbe stato meglio che io avessi lasciato Napoli al fine di non aggravare la posizione della mia famiglia che poteva subire dei contraccolpi NOME.
La motivazione resa dal Tribunale sulla questione in esame risulta adeguata e, rispetto ad essa, i ricorrenti non hanno evidenziato alcun effettivo travisamento della prova o determinante vizio logico risultante dal testo del provvedimento impugNOME; per il resto, essa non è ulteriormente sindacabile in sede di legittimitˆ.
Al riguardo, va ricordato che, Çin tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimitˆ, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nŽ quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugNOME al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determiNOME e l’assenza di illogicitˆ evidenti, ossia la congruitˆ delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimentoÈ (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438).
1.3. Il giudice del rinvio, invece, non fornito una motivazione coerente e priva di vizi logici con riferimento allÕaltro profilo di criticitˆ evidenziato dalla sentenza
rescindente, relativo all’inconciliabilitˆ tra le narrazioni rese da COGNOME NOME e da COGNOME NOME.
Il Tribunale, invero, ha sostenuto che le dichiarazioni rese dal COGNOME non si porrebbero in contraddizione con quelle rese dalla COGNOME, ÒsalvandoneÓ cos’ la natura di riscontro riconosciuta giˆ dalla precedente ordinanza annullata: Çil COGNOME ha visto sopraggiungere alcuni secondi dopo la COGNOME, quando l’azione omicidiaria era terminata, non avendo visto la donna scendere dall’auto e correre verso il luogo dove aveva sentito gli spari, credendo, viceversa, che la stessa fosse sopraggiunta in un momento successivo all’esplosione dei colpi d’arma da fuoco; in questo frangente era ben possibile che la donna avesse riconosciuto perfettamente i killers che avevano ucciso il padreÈ (cfr. pagina 26 dellÕordinanza).
Al riguardo, va rilevato, in primo luogo, che tale ricostruzione non sembra superare tutti i profili di contraddizione tra le dichiarazioni rese dal COGNOME e quelle rese dalla COGNOME. In particolare, mentre la donna ha riferito che il COGNOME le aveva confermato che a sparare fosse stato NOME COGNOME, il COGNOME non solo non ha riferito di avere detto alla COGNOME il nome della persona che aveva sparato, ma ha affermato di essere sopraggiunto sul luogo del delitto dopo lÕazione omicidiaria e di non avere neppure udito alcuna detonazione.
In secondo luogo, lÕordinanza impugnata appare palesemente contraddittoria avendo il Tribunale, da un lato, addotto le dichiarazioni del COGNOME a riscontro di quelle rese dalla COGNOME e, dallÕaltro, ha sostenuto che il COGNOME sarebbe un teste inattendibile: Çva, inoltre, osservato, quanto a COGNOME NOME, che le sue dichiarazioni risultano poco credibili in quanto costui, nel corso delle sommarie informazioni rese nel 2023, dichiarava di non avere avuto mai alcun rapporto di frequentazione con COGNOME NOME e che, dopo la sua scarcerazione, aveva incontrato casualmente COGNOME che gli aveva parlato dei suoi figliÈ; Çin realtˆ, come è emerso dalle dichiarazioni rese da COGNOME NOME, il COGNOME era un amico del padre NOME; Çin data 12 dicembre 2007, ovvero 5 giorni dopo la sua scarcerazione NOME, il COGNOME si era recato immediatamente a casa di COGNOME NOME, come emerge nella conversazione telefonica di cui al progressivo 65 intercorsa tra la COGNOME ed il figlio COGNOME NOME, nel corso della quale la donna commentava l’inaspettata visita ricevuta dal COGNOME; Çè evidente, quindi, come il COGNOME, per paura di ritorsioni da parte degli ambienti criminali a cui appartiene (come emerge dai suoi trascorsi giudiziari) e nei quali è maturato l’omicidio abbia volutamente omesso di indicare ci˜ che realmente vide quel giorno, limitandosi ad affermare ci˜ che non poteva negare, ovvero la sua presenza in INDIRIZZO (pagina 31); Çsia il COGNOME che il COGNOME sono, dunque, inattendibiliÈ (pagina 31); il COGNOME è stato condanNOME per spaccio e ha scontato 12 anni di reclusione (pagina 25).
Risulta palese la contraddizione: il Tribunale, da un lato, tenta di rendere conciliabili le dichiarazioni del COGNOME con quella della COGNOME, in modo tale da ÒsalvarneÓ la natura di riscontro riconosciuta giˆ dalla precedente ordinanza annullata, e, dallÕaltro, afferma che il COGNOME sarebbe un teste inattendibile.
Delle due lÕuna: o il COGNOME è un teste attendibile e le sue dichiarazioni possono costituire un valido riscontro alle dichiarazioni della COGNOME oppure è inattendibile e le sue dichiarazioni non possono essere addotte a sostegno di quelle rese dalla figlia della vittima. In questÕultimo caso, un problema di conciliabilitˆ delle dichiarazioni rese dai due neppure si porrebbe, dandosi per scontato che il COGNOME, Çper paura di ritorsioni da parte degli ambienti criminali a cui appartiene (come emerge dai suoi trascorsi giudiziari) e nei quali è maturato l’omicidio, abbia volutamente omesso di indicare ci˜ che realmente vide quel giornoÈ.
1.4. Va rilevato che il Tribunale ha articolato la motivazione del provvedimento impugNOME riportando integralmente la precedente ordinanza impugnata, limitandosi poi ad affrontare i due profili di criticitˆ evidenziati dalla sentenza rescindente.
Al riguardo, appare opportuno sinteticamente richiamare la pacifica e condivisa giurisprudenza di legittimitˆ, in forza della quale, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge e consistenti nel non fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla COGNOME di cassazione, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (cfr. Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Rv. 248413). La giurisprudenza di legittimitˆ ha posto in rilievo come i poteri del giudice del rinvio siano particolarmente ampi nei casi, come quello in esame, in cui l’annullamento sia stato pronunciato per vizio di motivazione. In tali casi, invero, Çl’annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni giˆ operate e, dunque, i poteri del giudice di rinvio hanno la massima latitudine: egli è, infatti, chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullataÈ (cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, COGNOME, Rv. 261760; Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, NOME, Rv. 273628).
Ebbene, nel caso in esame, lÕannullamento era intervenuto per vizio attinente alla motivazione, che la Prima Sezione aveva ritenuto completamente pregiudicata
dallÕincompatibilitˆ tra la versione di COGNOME NOME e quella di COGNOME NOME e dal mancato confronto tra le dichiarazioni rese da NOME e quelle rese dal Fratello NOME, al punto tale da ritenere assorbite le altre deduzioni difensive. Il giudice del rinvio, pertanto, era chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale raccolto durante le indagini e Ð dopo avere affrontato i due specifici profili di criticitˆ evidenziati dalla sentenza rescindente Ð a rivalutare la tenuta dellÕintero quadro indiziario, tenendo conto delle deduzioni delle parti. Tanto non ha fatto il Tribunale, limitandosi ad affrontare, in modo parcellizzato, le due sole censure evidenziate nella sentenza di annullamento, aggiungendo solo generiche e poco chiare valutazioni in ordine alle dichiarazioni rese dalla DÕArio e dal COGNOME, nel resto riportandosi integralmente alla ÒvecchiaÓ ordinanza, la cui motivazione era stata completamente ÒtravoltaÓ dalla sentenza di annullamento, trascurando del tutto le deduzioni difensive e non effettuando una rivalutazione dellÕintero quadro indiziario, costituito anche dalle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia e, soprattutto, dalle conversazioni intercettate.
I motivi di ricorso, dunque, appaiono fondati anche nelle parti in cui lamentano le lacune della motivazione e la sostanziale mancanza di risposta alle altre doglianze difensive.
Il secondo motivo dellÕatto redatto AVV_NOTAIO COGNOME e il terzo motivo dellÕatto redatto AVV_NOTAIO COGNOME, essendo relativi alle esigenze cautelari, risultano assorbiti.
LÕordinanza impugnata, dunque, va annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugNOME con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui allÕart. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Cos’ deciso, il 17 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME