Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42981 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42981 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/2/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata, limitatamente agli aumenti di pena per la continuazione e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 febbraio 2024, la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio dopo la pronuncia emessa dalla Seconda Sezione di questa Corte il 29 marzo 2023, previa riqualificazione del reato di cui al capo B) nella fattispecie di cui agli artt. 81 cpv. e 624-bis, comma terzo, cod. pen., ha condannato NOME
NOME alla pena di anni quattro, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 2.400 di multa.
La sentenza rescindente aveva annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo B), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, e dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.
Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto la violazione degli artt. 627 cod. proc. pen., 62 bis, 132 e 133 cod. pen. nonché la mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sull’entità dei singoli aumenti di pena a titolo di continuazione. Con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione aveva annullato la pronuncia impugnata in ordine al reato di cui al capo B) e aveva ritenuto assorbite le questioni dedotte con il sesto motivo del ricorso, con cui si erano censurati la determinazione degli aumenti di pena in relazione ai singoli reati in continuazione e il diniego delle attenuanti generiche. Nella sentenza impugnata non vi sarebbe motivazione in ordine sia al mancato riconoscimento delle menzionate circostanze sia agli aumenti di pena a titolo di continuazione per i reati diversi dai furti in abitazione. In particolare, la Corte di appello ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo B) e per gli aumenti a titolo di continuazione con le originarie rapine, anch’esse ritenute furti in abitazione; quanto all’entità dei segmenti di pena per i capi F), G), H) e I) ha applicato la stessa pena determinata nella pronuncia annullata, senza tener conto delle deduzioni difensive, con cui si era rimarcata la sproporzione quantitativa di tali aumenti, a fronte di reati connotati da minima gravità oggettiva e non particolare allarme sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Come efficacemente affermato da questa Corte, la cognizione del Giudice del rinvio è, da un lato, circoscritta da limiti negativi (divieto di reiterazi dell’errore; divieto di rivalutazione di questioni logicamente presupposte, definite nella pronuncia di annullamento), dall’altro, pienamente espansa non solo al nuovo esame del profilo censurato, ma anche a tutte le questioni che dalla rivalutazione del medesimo discendano secondo un logico rapporto di inferenza progressiva e che, pertanto, ne risultano assorbite (Sez. 6, n. 49750 del 4/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 – 01).
In tal senso, l’assorbimento delle questioni, dichiarato dalla Corte di cassazione nella pronuncia di annullamento, come espressamente rimarcato nella
Yi
citata pronuncia di legittimità, altro non è che la sospensione della loro valutazione – e la loro restituzione alla rivalutazione del giudice di merito – derivante da un rapporto di pregiudizialità logica, rispetto alle questioni assorbite, del thema assorbente sul quale deve rinnovarsi l’esame e che, una volta risolto, impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa, rivalutata, traggono il loro caposaldo argomentativo.
Nel caso in esame, come si legge nel dispositivo della sentenza rescindente, la Seconda Sezione di questa Corte aveva annullato la pronuncia impugnata limitatamente al capo B), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli; aveva dichiarato il ricorso inammissibile nel resto ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità per i residui reati.
In motivazione, l’anzidetta Sezione, in risposta al sesto motivo del ricorso, con cui si erano censurati la determinazione degli aumenti di pena in relazione ai singoli reati posti in continuazione e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, aveva affermato che, in ragione della ritenuta fondatezza del ricorso in relazione al delitto di cui al capo B), le eccezioni relative al trattament sanzionatorio dovevano ritenersi assorbite.
Alla luce di quanto precede deve ricordarsi che, nei casi di annullamento con rinvio, la motivazione rappresenta un imprescindibile elemento di integrazione del dispositivo, concorrendo a illustrare ed evidenziare i capi e i punti del provvedimento annullato, il cui rinnovato esame viene devoluto al giudice del rinvio in ragione dei rilievi critici svolti e quelli sui quali, invece, si è form giudicato (tra tante, Sez. F, n. 45002 del 11/09/2012, COGNOME, Rv. 253835 – 01; Sez. 6, n. 27318 del 14/5/ 2010, COGNOME, Rv. P_IVA).
Ne discende che la Corte di appello di Napoli era chiamata anche a pronunciarsi sulla concedibilità o meno delle attenuanti generiche e a motivare in ordine alla quantificazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione, ma, tuttavia, è rimasta silente.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio su tali punti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione degli artt. 62 bis e 81 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della
Corte di appello di Napoli. Così deciso il 5 novembre 2024.