Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28617 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28617 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSUOLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avvocato COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in esito all’udienza del 17 ottobre 2023, il Tribunale del riesame di Torino confermava il provvedimento emesso in data 29 settembre 2023, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Alessandria aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di tentato omicidio in danno di NOME COGNOME e per i connessi delitti di detenzione e porto illegali di una pistola semiautomatica TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO, commessi il 28 settembre 2023 in Pontecurone (AL).
Il Tribunale del riesame ravvisava la gravità indiziaria alla luce delle deposizioni rese dalla persona offesa e dalla teste oculare NOME COGNOME, nonché in base al contenuto dei filmati estrapolati dall’impianto di videosorveglianza installato dallo stesso COGNOME nei pressi della sua abitazione e agli esiti degli accertamenti effettuati dalla p.g. sul luogo dei fatti, culminati rinvenimento e sequestro di tre bossoli (con impressa sul fondello la scritta TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO,65 mm).
Gli operanti procedevano anche al sequestro del giubbotto del COGNOME, che presentava una lacerazione giudicata compatibile con l’impatto del proiettile esploso nella sua direzione.
1.1. In base alle acquisite evidenze, il Tribunale, in sintonia con il G.I.P., suddivideva in due fasi lo scontro verificatosi tra il COGNOME e il COGNOME: una prima fase, dipanatasi nel centro cittadino, caratterizzata dall’inseguimento della vittima con il finale tentativo d’investimento della stessa con l’auto; una seconda fase, svoltasi nei pressi dell’abitazione del COGNOME, in cui il COGNOME, dopo aver percosso ripetutamente al volto la persona offesa, aveva esploso tre colpi di pistola in rapida successione: il primo, diretto contro il parabrezza dell’auto dello stesso indagato; il secondo, finito contro il selciato; il terzo, infine, che perfora il giubbotto dell’aggredito.
1.1.1. Ad avviso del giudice a quo, la complessiva dinamica della vicenda, iniziata con un approccio rivelatosi da subito minaccioso e violento, sfociato nel tentativo di investimento automobilistico, e conclusasi con l’esplosione di almeno un colpo di pistola ad altezza d’uomo in direzione della vittima, testimoniava, oltre che l’idoneità e univocità degli atti, l’esistenza dell’animus necandi in capo all’indagato, con la conseguente esclusione della possibilità di riqualificazione della sua condotta in termini di minaccia aggravata o lesioni, così come di ritenere configurabile un’ipotesi di desistenza volontaria.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, sviluppando due motivi.
2.1. Con il primo, deduce la violazione degli artt. 56, 575, 582, 585 cod. pen., in quanto gli elementi di fatto acquisiti avrebbero imposto la qualificazione della condotta dell’indagato nell’alveo della fattispecie di lesioni.
Nessun atteggiamento posto in essere nell’occorso dal COGNOME poteva essere sintomatico dell’animus necandi: a) l’arma era stata puntata dall’indagato in direzione dei piedi della vittima, quindi verso una zona corporea non vitale, e non era stata utilizzata in nessuna delle occasioni che gli si erano presentate; b) egli aveva più volte intimato al COGNOME di andarsene e, al termine della colluttazione, non si era dato alla fuga, ma con tranquillità si era diretto verso cespuglio dove lo straniero era solito occultare la sostanza stupefacente, causa reale del litigio tra i due.
Pur essendo vero che la vittima era stata sopraffatta e si trovava a breve distanza dallo sparatore, la volontà omicida, ove sussistente, si sarebbe manifestata con una diversa e più sicura direzione dei colpi.
Tanto avrebbe imposto la qualificazione del fatto nelle meno gravi ipotesi delittuose di minaccia aggravata o lesioni.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza dell’elemento dell’animus necandi nonostante l’esplosione di un unico colpo ad altezza d’uomo e non contro la persona offesa, circostanza dimostrativa dell’inidoneità dell’azione a integrare un tentativo di omicidio.
Tra quelli definiti incontestati dalla difesa dovevano essere annoverati: il fatto che, una volta iniziato lo scontro, il COGNOME avesse estratto l’arma senza usarla per sparare, ma come corpo contundente; il fatto che i tre colpi, di cui uno a terra e uno evidentemente in aria, in quanto il proiettile non era stato rinvenuto sul luogo dello scontro, erano stati esplosi mentre i due contendenti si trovavano avvinghiati l’uno all’altro.
Inoltre, né i testi né i filmati avevano consentito di stabilire l’esat posizione dei due uomini al momento dell’esplosione dei colpi, né si comprendeva chi dei due stesse impugnando l’arma; ancora, nessuna verifica risultava compiuta allo scopo di comprendere le ragioni effettive della lite, mentre nella disponibilità del COGNOME era stata trovata unicamente una pistola “scacciacani” e non l’arma del delitto.
L’affermazione del Tribunale secondo cui l’unica arma presente sulla scena del crimine era quella impugnata dal COGNOME non sembrava adeguatamente suffragata dalle immagini provenienti dall’impianto di videosorveglianza, che, proprio nel momento fondamentale dell’esplosione del colpo che aveva infranto il parabrezza dell’autovettura del COGNOME, non restituivano una chiara visione di quali forze fossero state esercitate ‘sull’arma,
apparendo impossibile, in definitiva, affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che il puntamento della pistola e il tiro del grilletto fossero stati frutto di condotta e di una forza riferibili all’indagato in maniera autonoma e consapevole.
Il Tribunale, in sostanza, avrebbe fatto un cattivo governo delle regole di valutazione probatoria di cui all’art. 192 cod. proc. pen., avendo omesso di considerare, con particolare riferimento alla seconda parte della colluttazione, che, in quei frangenti, l’arma non era più visibile, né era visibile “il momento dell’esplosione del secondo e del terzo colpo”, sicché non era possibile dire con certezza “quante mani vi fossero sulla pistola o ricostruire il puntamento dell’arma”.
Quanto all’elemento soggettivo del delitto, il giudice de libertate avrebbe del tutto apoditticamente ritenuto che un proiettile avesse bucato il piumino indossato dalla persona offesa ad altezza della schiena, atteso che gli strappi – e non i “buchi” – presenti sull’indumento potevano essere apprezzati anche quali conseguenze della colluttazione.
Né poteva escludersi che fosse stato il colpo indirizzato verso terra ad aver sfiorato il giubbotto della vittima, in tal caso dovendosi escludere l’idoneità dell’azione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
I due motivi dedotti nell’atto impugnatorio, sotto le diverse prospettive della violazione di legge e del malgoverno delle regole di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen. – censura, quest’ultima, suscettibile di essere fatta valere solo nei limiti indicati dalla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04) – attengono al medesimo tema della qualificazione giuridica della condotta ascritta al ricorrente e, pertanto, vanno trattati unitariamente.
Ad inquadrare correttamente l’argomento sottoposto all’odierno vaglio, soccorre il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale, al fine di distinguere le due fattispecie di tentato omicidio e di lesioni personali, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell’agente sia alla differente potenzialità dell’azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma impiegata, nonché dalle modalità dell’atto lesivo (tra le più recenti, Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, COGNOME, Rv. 283390 – 01).
Quanto all’accertamento della sussistenza dell’animus necandi, si è da sempre attribuito valore determinante all’idoneità dell’azione, da apprezzarsi in concreto, con una prognosi formulata “ex post”, ma con riferimento alla
situazione che si presentava “ex ante” all’imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (fra molte, Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012 – 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente desunto la sussistenza del dolo di tentato omicidio dalla pericolosità dell’arma usata – un coltello da cucina con una lama di 17 cm – dal distretto corporeo attinto, dalla gravità delle lesioni inferte alla vittima e d comportamento immediatamente successivo dell’indagato, che, nell’effettuare un movimento teso a colpire la vittima alla gola, aveva pronunciato la frase: “Ti sgozzo”).
A tal proposito, è stato chiarito che l’apprezzamento ex ante dell’idoneità dell’azione non può essere condizionato dagli effetti raggiunti, perché, sotto questo aspetto, l’azione, per non aver conseguito l’evento, sarebbe sempre inidonea nel reato tentato, per cui la stessa figura del tentativo non sarebbe giuridicamente concepibile: il giudizio di idoneità dell’azione non è, pertanto, una diagnosi, bensì una prognosi, anche se formulata ex post, ma – lo si ripete – con riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell’azione, in base alle condizioni prevedibili nel caso particolare (fra molte, Sez. 1, n. 2509 del 28/4/1989, dep. 22/2/1990, Rv. 183428; Sez. 1, n. 1365 del 2/10/1997, dep. 5/2/1998, Rv. 209688).
Nell’affrontare la vicenda di specie, il Tribunale del riesame si è pienamente conformato al richiamato insegnamento, valorizzando in modo del tutto logico, quali indicatori della fattispecie di tentato omicidio, nel contesto una dinamica complessiva violenta dell’aggressione, l’iniziale tentativo di investimento automobilistico del COGNOME perpetrato dal COGNOME e la finale esplosione, da parte di costui, di almeno un colpo di pistola ad altezza d’uomo, che perforò il giubbotto indossato in quel momento dalla vittima.
A fronte di una valutazione delle evidenze scevra da vizi logici o giuridici, il ricorso, oltre che reiterare i motivi spesi in sede di riesame, già adeguatamente confutati dal giudice di merito, si avventura in tentativi di rilettura atomistic peraltro in fatto, degli elementi istruttori, non consentiti in questa sede, e i fantasiose congetture, disancorate dalle acquisizioni in atti, ciò senza confrontarsi con il corredo indiziario nella sua integralità; ignorando, in particolare, la cruciale deposizione resa dalla teste oculare NOME COGNOME, la quale assistette alla sparatoria, riconoscendo fotograficamente nel COGNOME l’uomo che esplose tre colpi ad altezza d’uomo contro il COGNOME e specificando che uno dei colpi attinse il giubbotto della vittima facendo “volare” le piume.
Inconferenti COGNOME e aspecifiche, COGNOME pertanto, COGNOME rispetto al COGNOME portato della testimonianza ora illustrata, si rivelano le censure imperniate sulla direzione di
due dei tre colpi esplosi dall’indagato o sulla mancata documentazione, da parte dell’impianto di videosorveglianza, della scena della sparatoria.
Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del proponente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nell’impugnazione (Corte Cost. n. 186 del 2000).
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente