Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12746 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12746 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a Roma il 21/05/1987, avverso la sentenza del 19/09/2017 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’Avv. NOME COGNOME in difesa di NOMECOGNOME che ha concluso insistendo nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella emessa all’esito del giudizio abbreviato di primo grado, con la quale NOMECOGNOME previa concessione delle attenuanti generiche e di quella del risarcimento del danno, era stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, in quanto ritenuto responsabile dei reati – unificati pe continuazione – di tentato omicidio in danno di NOME COGNOME (commesso in concorso con NOME COGNOME) e di porto ingiustificato di strumento atto ad offendere.
Secondo la ricostruzione accusatoria ritenuta provata dai giudici di merito, la sera del 13 marzo 2014 COGNOME, dopo alcuni contatti tramite sms, si recò sotto l’abitazione di COGNOME al quale avrebbe dovuto restituire una somma di denaro ricevuta in prestito. In quel luogo la persona offesa si trovò ad un certo punto al cospetto sia di COGNOME che del suo amico COGNOME. I due colpirono ripetutamente COGNOME: il primo con un coltello da caccia e il secondo con il manico di legno di una piccozza da muratore. La persona offesa venne così sopraffatta e, dopo avere ricevuto una coltellata al fianco sinistro, rovinò a terra. Neanche in tale momento gli assalitori arrestarono la loro condotta, ma anzi continuarono a infierire sferrando altri colpi alla testa. A questo punto intervennero occasionali spettatori che invitarono i predetti a fermarsi dicendo «lo state ammazzando». La polizia, quando sopraggiunse sui luoghi, trovò solo NOME accasciato a terra sanguinante.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, muovendo doglianze affidate a quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge.
Rileva che è stato travisato il dato probatorio costituito dalle dichiarazioni di NOME COGNOME poiché questi non aveva riferito, come sostenuto in sentenza, di avere visto COGNOME e COGNOME uscire insieme da casa del primo all’arrivo di COGNOME, così rimanendo inficiati in termini decisivi i ragionamenti che hanno condotto a disattendere la richiesta di riconoscimento della legittima difesa reale o putativa.
Al riguardo, nella sentenza impugnata si è sostenuto che la persona offesa aveva del pari affermato che COGNOME e COGNOME erano giunti assieme, ma poi si è rilevato che lo stesso COGNOME aveva detto di avere visto prima COGNOME e dopo COGNOME.
Doveva di conseguenza considerarsi unicamente quanto dichiarato da COGNOME secondo cui NOME scese dopo un poco e solo perché preoccupato per l’amico.
La motivazione della sentenza neppure ha risposto ai precisi rilievi che avevano posto in evidenza la circostanza che COGNOME, sempre alla stregua di quanto attendibilmente riferito da COGNOME, non aveva portato con sé alcun bastone.
Ciò smentiva l’intervento da parte di COGNOME allo scopo di colpire COGNOME secondo quanto invece desunto dalle interessate dichiarazioni di quest’ultimo.
Non poteva invero ragionevolmente negarsi che COGNOME, sopraggiunto in strada, avesse visto in corso un’aggressione subìta da COGNOME e avesse poi tentato di dividere i due, venendo aggredito da COGNOME così da esser costretto a difendersi.
Le affermazioni svolte in sentenza per confutare tale tesi rimanevano inadeguate partendo dai suindicati presupposti assolutamente errati, di modo che non avrebbero potuto escludersi le condizioni idonee quantomeno a fare plausibilmente ritenere al ricorrente gli estremi oggettivi della legittima difesa.
3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e omess motivazione in punto di mancato riconoscimento dell’eccesso colposo di legittim difesa a fronte di specifici rilievi mossi anche a riguardo con i motivi di appe
Su tale questione non è intervenuta alcuna risposta, fermo restando rilevanza anche in tal caso del travisamento descritto nel precedente motivo.
3.3. Con il terzo motivo si denunzia violazione di legge e mancanza di motivazione in punto di diniego della riqualificazione del fatto ascritto al c nel reato di lesioni volontarie, non essendosi avuta risposta ai rilievi che a smentito l’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi del ten omicidio, posto che si sono solo ribaditi gli erronei ragionamenti di primo gr In particolare, si è disattesa la sollecitazione a verificare le modalità d del coltello, per approfondire la natura da «punta» o «da taglio» delle ferit zone colpite. Si è poi apoditticamente desunto Vanimus necandi in capo a NOME sulla base della sola conoscenza dell’utilizzo del coltello da parte di
3.4. Con il quarto motivo ci si duole ancora di violazione di legge e v della motivazione in punto di affermazione della responsabilità in ordine contravvenzione di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975 ascritta al capo
Ribadendosi che NOME sarebbe sceso in strada armato di bastone, si dato credito alle dichiarazioni in merito di NOME contrastanti con quelle di attribuendosi in tal modo decisiva rilevanza alle accuse della persona of senza procedere alla doverosa verifica della sua attendibilità, a fronte dei mossi al riguardo e delle contrastanti informazioni di detto teste indifferent
La discrasia è stata superata non considerandosi sufficiente che COGNOME ave riferito di non avere visto nelle mani di NOME il bastone quando questi dall’abitazione, ma in tal modo non si sono superate le obiezioni che avev richiesto di individuare dove e come il medesimo NOME si fosse procurato q genere di strumento senza che tuttavia COGNOME se ne potesse accorgere.
Ciò sempre tenuto conto della tesi difensiva secondo cui era stato Meli portare con sé il bastone intendendo dare seguito alle precedenti minacce, d che se il medesimo avesse invece avuto intenzione di pagare semplicemente i suo debito, non vi sarebbe stato alcun motivo di scontrarsi con COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrat
Le motivazioni della sentenza di primo grado e poi quelle della sentenz di appello, pervenendo a conclusioni conformi in ordine ai passaggi decisivi d ricostruzione dei fatti, dimostrano di attribuire massima rilevanza, a sup
della tesi del violento pestaggio subito per strada da COGNOME ad opera di COGNOME e COGNOME, alle dichiarazioni rese da diversi testimoni oculari che avevano concordemente confermato la versione della persona offesa, almeno in ordine alle condizioni che portavano a escludere ogni possibile configurazione della legittima difesa, una volta che COGNOME disarmato, già raggiunto dalle coltellate, veniva visto a terra mentre i suoi antagonisti non smettevano di colpirlo anche alla testa, con COGNOME che nella circostanza continuava ad adoperare il bastone.
La brutale aggressione cessava solamente dopo che i medesimi testimoni oculari urlavano ai due di arrestare le violenze perché «lo state ammazzando».
Il primo motivo del ricorso ignora del tutto la ricostruzione desunta da tali emergenze quando lamenta fraintendimenti nella lettura delle dichiarazioni del teste COGNOME il quale comunque nulla ha riferito in ordine ai tratti salienti de condotta in modo da poter supportare in concreto l’assunto della legittima difesa.
Le dichiarazioni di COGNOME richiamate nel ricorso, del resto, neppure si pongono in contrasto con quelle di COGNOME, come esattamente riportate in ultimo nella stessa sentenza di appello, facendosi ivi riferimento all’arrivo di COGNOME e poi d COGNOME, prima che cominciasse il pestaggio confermato dai testimoni oculari.
Per le stesse ragioni nessuna smentita può aversi rispetto alla circostanza che NOME prendeva parte all’aggressione giungendo per strada munito del bastone, così come riferito dal medesimo COGNOME. Ad ogni modo, la sentenza di appello spiega le ragioni per cui COGNOME potrebbe non aver visto a casa il medesimo bastone prima ancora che NOME se ne allontanasse per dare manforte a COGNOME che già aveva portato con sé il coltello con la lama di ventidue centimetri. A tali apprezzamenti di merito il primo motivo e poi ancora diffusamente il quarto motivo contrappongono sole alternative letture, estese in ragione di mere ipotesi anche ai preparativi dell’incontro e ai rispettivi propositi, che non dimostrano alcuna decisiva illogicità nelle valutazioni di merito delle informazioni addotte a supporto dell’intera ricostruzione, ivi comprese quelle relative al porto da parte di NOME del bastone. E ciò secondo quanto confermato dai testimoni oculari le cui dichiarazioni, idonee a riscontrare l’intera descrizione dei fatti della persona offesa secondo le conclusioni raggiunte dai giudici di merito, non vengono considerate dai due succitati motivi, che per tale ragione rimangono sempre aspecifici, oltre che manifestamente infondati, così da risultare inammissibili.
Le considerazioni appena espresse dimostrano l’inammissibilità anche delle doglianze mosse con il secondo motivo tramite cui, sulla base dello stesso genere di rilievi, si lamenta l’omesso esame della prospettazione dell’eccesso colposo della legittima difesa, quando il suo rigetto emerge dalla motivata esclusione di tutte le condizioni richieste da tale scriminante, tenendo ancora una
volta conto delle dichiarazioni circa la partecipazione di NOME al pestag COGNOMEdisarmato) proseguito anche quando questi accoltellato giaceva per terr
Neppure il terzo motivo si confronta adeguatamente con le spiegazioni intervenute nella sentenza di secondo grado, questa volta avuto riguardo a sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di tentato omicidio. Infatti i di appello, rispondendo ai rilievi svolti, hanno precisamente indicato c potesse attribuirsi esaustivo rilievo alla complessiva valutazione di una se elementi convergenti nel senso della dimostrazione dell’animus necandi in capo a NOME. Al tal riguardo in particolare sono stati posti in evidenza i s chiari indicatori: il numero dei colpi inferti, l’azione combinata dei due aggr che portava la vittima a subire i colpi di coltello, i distretti vitali raggi colpi fra cui il fianco sinistro, il genere di strumento usato con lam lunghezza di ventidue centimetri. Tutto ciò, come già affermato nella sentenza primo grado, secondo una successione di accadimenti che vedeva COGNOME impugnare il coltello per tutta la durata dell’aggressione e pertanto prima a di sferrare i colpi al fianco e con NOME già presente. Di talché, quest ben si rappresentava di partecipare, coordinando il suo agire con quello di nella realizzazione del comune proposito criminoso, alla progressione di condot che pacificamente determinavano gli estremi oggettivi del tentativo di omicidio
I rilievi svolti con il terzo motivo o ignorano taluno dei dati di cui s vengono a prospettarne un diverso apprezzamento isolato da tutto il resto adducono altri elementi di cui non è possibile cogliere però la decisività, o a ribadiscono quelle stesse ricostruzioni alternative della dinamica dei fatt come già rilevato, sono smentite dai motivati apprezzamenti in senso contrario
Così in definitiva si contrappongono solo diverse valutazioni che non hann alcuna attitudine a dimostrare l’illogicità complessiva dell’intero ragiona seguito dai giudici di merito nell’individuare l’elemento soggettivo del re tentato omicidio, così da negarsi la derubricazione in quello di lesioni person
Di conseguenza anche il motivo in questione risulta inammissibile.
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di sornWa7Creie’rminata in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2019.