Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10536 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10536 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMENOMENOMENOMENOMENOMEXXXX
avverso l’ordinanza del 09/09/2025 del Tribunale di Caltanissetta udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
udite le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, riportandosi alla memoria scritta già depositata; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che si Ł riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del RAGIONE_SOCIALE di Caltanissetta ha confermato il provvedimento del 22 agosto 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela ha disposto nei confronti di NOMENOMEX la misura cautelare personale della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio in danno di
NOMENOMEXXX, al cui indirizzo l’indagato esplodeva cinque colpi di pistola, attingendo la persona offesa al braccio destro, alla gamba sinistra, all’addome, con le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, nonchØ del delitto di porto in luogo pubblico dell’arma comune da sparo, modello rivoltella, utilizzata per commettere l’azione offensiva, fatti commessi a Gela il 16 agosto 2025.
Avverso l’ordinanza NOMENOMEX, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura.
2.1 Con il primo motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della condotta in termini di tentato omicidio. Ha dedotto che il Tribunale ha errato nell’affermare l’esistenza dell’ animus necandi , trascurando la traiettoria bassa dei colpi, le sedi corporee periferiche attinte, le circostanze dell’esplosione, maturata a fronte di una reazione della vittima, anch’essa armata, e nel contesto di una colluttazione. Si Ł doluto che i giudici del RAGIONE_SOCIALE non abbiano dato credito alla versione dell’indagato, in ordine all’aggressione ai suoi danni che aveva preceduto l’azione armata, corroborata dalle ecchimosi e dalle altre tracce traumatiche presenti sul corpo del ricorrente.
2.2 Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen. e ai canoni di proporzionalità e adeguatezza sanciti dall’art. 275 cod. proc. pen. Ha lamentato
che il Tribunale non si Ł confrontato con le deduzioni difensive circa la spontanea costituzione dell’indagato e la condotta processuale collaborativa, valorizzando a suo sfavore l’omesso rinvenimento dell’arma e l’omessa indicazione del correo, nonchØ obliterando lo stato di incensuratezza e la condotta post factum . Ha rimproverato al giudice distrettuale di non aver spiegato le ragioni per cui le ritenute esigenze di cautela non possano essere soddisfatte con misure meno afflittive.
Con memoria del 26 gennaio 2026, depositata in replica alla memoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, il difensore del ricorrente ha ribadito le doglianze a fondamento dei motivi di ricorso, rimarcando che esse investono la tenuta logicogiuridica della motivazione dell’ordinanza impugnata, nei limiti del sindacato di legittimità consentito nella materia cautelare, con specifico riguardo alla coerenza interna, alla non contraddittorietà e alla completezza dell’iter argomentativo.
Con successiva memoria del 27 gennaio 2026 il difensore ha rappresentato che in data 22 gennaio 2026 questa Sezione ha rigettato il ricorso proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza genetica, nella parte in cui aveva escluso la sussistenza del pericolo di fuga.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Infondato Ł il primo motivo di impugnazione.
¨ opportuno rammentare che, in tema di misure cautelari personali, allorchØ sia censurato, con il ricorso per cassazione, il provvedimento emesso dal tribunale del RAGIONE_SOCIALE nel profilo inerente alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828 – 01; conformi, tra le altre, Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, COGNOME, Rv. 221001 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012 – 01;Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente piø adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (Sez. 1, n. 1496 dell’11/03/1998, COGNOME, Rv. 211027 – 01, nel solco di Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944 – 01).
Nella cornice così tratteggiata, deve constatarsi che l’ordinanza impugnata, passate in rassegna le risultanze investigative, individua analiticamente, senza incappare in vizi di illogicità o contraddittorietà, gli elementi fondanti, a livello di gravità indiziaria, la sussistenza delle condotte criminose ascritte al ricorrente.
La sera del 16 agosto 2025 NOMENOMEXXX era attinto da cinque colpi di arma da fuoco sulla INDIRIZZO pubblica a Gela.
L’aggressione era segnalata alle forze dell’ordine da un passante che aveva notato due soggetti a piedi, indossanti un casco, uno dei quali si era avvicinato alla vittima sparando.
L’autore del delitto, identificato nell’odierno indagato NOMENOMEX, si costituiva il 18 agosto seguente.
Negli interrogatori resi innanzi alla polizia giudiziaria e all’udienza di convalida del fermo NOME ammetteva di aver esploso i colpi; dichiarava di essere stato aggredito e
NOMEX e NOMEXX; riferiva che, dotatosi di una pistola per tutela personale, qualche ora piø tardi, mentre rincasava, aveva notato la presenza in strada di NUMERO_CARTA con in mano un manganello: a fini difensivi aveva puntato l’arma contro l’altro, per indurlo a desistere; avvedendosi che questi proseguiva nell’azione aggressiva, aveva esploso i colpi, senza alcuna intenzione di far male.
A fronte della sintetizzata versione dei fatti, il Tribunale ha adeguatamente motivato sulla ricorrenza dell’ animus necandi , offrendo congrua risposta ai rilievi difensivi ribaditi con i motivi di ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha affermato che la dinamica dell’agguato risultante dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza attivi nella zona, gli accertamenti sui luoghi eseguiti dagli investigatori e le informazioni assunte non confortano la prospettazione dell’interessato, rivolta a collocare gli spari nella concitazione di una reazione difensiva.
L’indagato era ripreso mentre, travisato con un casco, percorreva la via pubblica, impugnando un’arma e nascondendosi dietro un’autovettura alla vista della vittima, in attesa che passasse. All’arrivo di NOMENOMEXXX il complice del COGNOME, anch’egli travisato con un casco, gli si avvicinava in modo da attirarne l’attenzione. Non appena notato il soggetto col casco, NOME estraeva un arnese, probabilmente uno sfollagente, andandogli incontro; nei predetti frangenti l’indagato usciva dal nascondiglio, esplodendo in rapida successione cinque colpi da distanza ravvicinata.
Raggiunta dai proiettili, la persona offesa cercava di inseguire l’aggressore, senza riuscirvi per le ferite riportate.
Come dichiarato dal testimone oculare, i colpi venivano esplosi immediatamente all’arrivo della vittima.
Ritenuti gli spari l’esito di un agguato premeditato, il Tribunale, in ossequio all’indirizzo giurisprudenziale costante secondo cui, «in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell'”animus necandi” assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata “ex post” ma con riferimento alla situazione che si presentava “ex ante” all’imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso» (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Rv. 275012 – 01), ha inferito il dolo omicida dal mezzo offensivo impiegato, dal numero dei colpi esplosi, dalla direzione ad altezza d’uomo, desunta dai postumi riportati dalla vittima a un braccio e, di striscio, all’addome.
Quanto all’aggressione da parte di NOME e dei figli, indicata quale antecedente della sparatoria, il Tribunale ha ritenuto priva di riscontro la narrazione dell’indagato, osservando che, qualora questi fosse stato malmenato con calci e pugni, avrebbe riportato ferite ben piø gravi di qualche lieve escoriazione e di un’algia all’emicostato sinistro, riferita dallo stesso ai sanitari dell’ospedale di Gela, ove si era recato il 18 agosto 2025.
Il RAGIONE_SOCIALE distrettuale ha rilevato che i precedenti contrasti con la persona offesa, innescati da un diverbio occorso col minore NUMERO_CARTA per la frequentazione da questi intrapresa con una ragazza già legata sentimentalmente al NOME, finivano in ogni caso per rafforzare il giudizio circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e di un intento punitivo attuato con spregiudicatezza ed elevata capacità criminale.
La motivazione esposta Ł congrua, coerente, immune da cadute logiche, quindi, insindacabile in sede di legittimità.
Infondato Ł anche il secondo motivo di ricorso.
Pur ponderando l’incensuratezza dell’indagato e la giovane età, il Tribunale ha incentrato il giudizio cautelare sulla ricorrenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione criminosa, desunto dall’estrema gravità del fatto, sintomatico di un’indole assai violenta, dall’omesso rinvenimento dell’arma e dall’esistenza di un contesto relazionale del quale l’indagato ha mostrato di poter fruire per la realizzazione di condotte lesive di elevato disvalore.
Anche le dichiarazioni confessorie del ricorrente sono state valutate e considerate non sintomatiche di un serio pentimento e di un’effettiva rivisitazione critica in considerazione delle reticenze e delle inverosimiglianze che hanno contrassegnato il racconto offerto.
Nel descritto quadro, sulla base di un percorso motivazionale che appare correttamente esplicitato, i giudici del RAGIONE_SOCIALE hanno ritenuto la custodia in carcere proporzionata alla gravità dei fatti e unico presidio in grado di scongiurare il ripetersi di condotte di analoga natura, rimarcando l’inidoneità della misura degli arresti domiciliari, pur corroborata dal controllo elettronico a distanza, a fronteggiare il periculum criminis in ragione del contesto di «relazioni socio-criminali armate» in cui il ricorrente ha agito.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato con condanna dell’indagato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 06/02/2026
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.