Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17692 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17692 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a San Pietro Vernotico (BR) il 31/10/1988 avverso l’ordinanza del 21/12/2024 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; art. 102 cod. proc. pen. dell’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME che ha concluso per udito l’Avv. NOME Vergine, anche in sostituzione ex l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con in provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Lecce – in accoglimento dell’appello ex art. 310 proposto dal Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale riformava l’ordinanza dei Giudice per !e indagini preliminari
dell’8 novembre 2024 e disponeva nei confronti di NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di tentato omicidio sub 8, come originariamente contestato, aggravato dal metodo mafioso, e di detenzione e porto di armi da fuoco sub 9.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso ‘AncIrd , per il tramite del
A difensore di fiducia, deducendo:
violazione di legge, in relazione all’art. 581 bis cod. proc. pen. e in agli artt. 310 e 597 cod. proc. pen.
Da un lato, la domanda cautelare era stata formulata in modo generico senza indicazione del petitum e, dall’altro lato, non era stato impugnato il punto relativo alle esigenze cautelarí che il Giudice per le indagini preliminari aveva escluso in relazione al delitto di detenzione e porto di armi da fuoco sub 9 sia in ragione del tempo trascorso che della episodicità della vicenda;
violazione di legge, in relazione all’art. 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per illogicità ed omissione, per avere il Tribunale del riesame diversamente dalla contestazione e da quanto ritenuto dai Giudice di prime cure assertivamente affermato che NOME COGNOME oltre ad avere assoldato NOME COGNOME – partecipò all’agguato ai danni di NOME COGNOME.
Assertive e, comunque, non aderenti al dato probatorio sarebbero anche le conclusioni cui sono pervenuti i Giudici del riesame quanto al “mutamento dell’iniziale proposito criminoso” viepiù che l’utilizzo del telefono da parte della vittima per chiedere aiuto era stato smentito dalle risultanze dei tabulati telefonici;
violazione di legge, in relazione agli artt. 56 – 575 e 416 bis,1 cod. pen.
L’azione criminosa sarebbe inidonea con un giudizio ex ante a cagionare l’evento morte, in considerazione del fatto che furono attinte zone corporee, come le gambe e la mano, non sede di organi vitali; inoltre, la condotta non sarebbe stata sorretta dall’animus necandi, considerato che COGNOME non aveva preso parte all’agguato ed aveva conferito il solo incarico di gambizzare il COGNOME.
Infine, non era stata correttamente contestata e riconosciuta la circostanza aggravante di cui all’art. 416,bis cod. pen., essendosi al cospetto di un contrasto tra gruppi malavitosi per spartirsi le piazze di spaccio e non di un contrasto tra consorterie mafiose;
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reato sub 9 di detenzione e porto di armi da fuoco. Essendo, infatti, NOME COGNOME mero mandante e non esecutore materiale, lo stesso non poteva avere e non aveva la disponibilità delle armi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e va accolto limitatamente al motivo relativo al delitto sub 8, mentre è inammissibile nel resto.
La preliminare quaestio iuris della inammissibilità dell’appello è stata vagliata dal Tribunale con argomentazioni corrette e che, dunque, vanno condivise: il Pubblico Ministero – nel (ri)prospettare «l’episodio in termini di tentato omicidio con metodo mafioso» in un contesto di contrasto territoriale tra clan – ha senza dubbio censurato le argomentazioni spese dal Giudice di prime cure , là dove nel ritenere i gravi indizi di colpevolezza in relazione al solo reato sub 9 ( i.e. detenzione e porto di arma da fuoco) escludeva l’attualità del pericolo di reiterazione in ragione del tempus commissi delicti e della occasionalità della condotta (cfr pag. 7 dell’ordinanza impugnata).
2.1. Ad ogni buon conto, la riproposizione – in sede di appello- dell’iniziale teorema accusatorio, non integralmente condiviso dal Giudice di primo grado, consente di ritenere che il Pubblico Ministero abbia in relazione al profilo specifico delle esigenze cautelari richiamato le argomentazioni spese in fatto e in diritto nella originaria istanza cautelare.
2.2. Parimenti è manifestamente infondata la censura relativa alla “indeterminatezza” della domanda cautelare, là dove dalla lettura sinergica degli atti e in modo specifico dal contenuto dell’atto di appello è inequivoco il riferimento alla contestazione provvisoria nella sua originaria ampiezza. Del resto, trattandosi di reati commessi nello stesso contesto con la previsione della circostanza aggravante del nesso teleologico, ogni altra conclusione non risponderebbe ai criteri di comune logica.
Entrando ora in medias res, il punto di partenza certo – ricostruito dal Tribunale in modo conforme al dato probatorio e non oggetto di contestazione da parte del ricorrente – è rappresentato dal fatto che NOME COGNOME conferì ad NOME COGNOME l’incarico di “gambizzare” NOME COGNOME, ritenuto partecipe dell’avverso clan COGNOME, per avere ceduto sostanza stupefacente nel territorio di pertinenza della omonima organizzazione criminale “RAGIONE_SOCIALE“. Ed effettivamente, il giorno successivo a tale colloquio telefonico, la sera del 28 gennaio 2021, NOME COGNOME venne attinto da quattro colpi di pistola alla gamba destra (coscia interna, polpaccio e caviglia) e alla mano omolaterale destra.
Secondo i Giudici di merito l’agguato era riconducibile a due persone dal momento che i proiettili rivenuti sul /ocus commissi delicti appartenevano a due diverse armi da sparo. Si è ritenuto, a tal uopo, come fosse scarsamente verosimile
che un’unica persona potesse avere esploso contemporaneamente colpi di pistola con due diverse armi.
3.1. Sin qui le valutazioni dei Giudici di merito sono perfettamente sovrapponibili.
Il Tribunale in sede di appello – discostandosi dalle valutazioni del Giudice di prime cure – ha tuttavia ritenuto che, per un verso, NOME COGNOME– oltre che mandante – fosse anche esecutore materiale dell’agguato e che, per altro verso, l’iniziale proposito di “gambizzazione” si fosse in executivis trasformato in animus necandi.
Le argomentazioni spese in parte qua dal Tribunale appaiono poco convincenti e persuasive per diverse ragioni.
3.2. Il ruolo di esecutore materiale che il Tribunale ha attribuito allo Zecca, contrariamente anche a quanto contestato, è stato desunto dalla mancata intercettazione di ulteriori chat con cui il predetto Zecca avrebbe dovuto necessariamente “assoldare” una persona che affiancasse NOME COGNOME nella esecuzione dell’agguato ai danni del COGNOME.
Non essendosi, dunque, registrate conversazioni di tale tenore, unica e sola conclusione era- per i Giudici del riesame- la necessaria presenza dello Zecca sul /ocus commissi delicti e dunque la partecipazione del predetto – unitamente al complice COGNOME– alla sparatoria ai danni della vittima.
Affermazione non sostenibile perché totalmente assertiva.
3.3. Imprecisa è anche la ricostruzione fattuale della dinamica dell’attentato. Ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie in termini di tentato omicidio piuttosto che di lesioni aggravate dall’uso dell’arma, occorre che la ricostruzione della sequenza dei segmenti di azione e della traiettoria dei colpi avvengano in modo dettagliato e preciso, dal momento che sparare a raffica in direzione di zone corporee – sede di organi vitali- può senz’altro concorrere a lumeggiare l’animus necandi.
Nondimeno, l’ordinanza impugnata non ha ‘scrutinato” con il dovuto rigore lo specifico “thema”. Ed infatti, si dà atto che i primi colpi furono esplosi in direzione delle gambe nel momento in cui il Gazzella scese dall’auto, mentre gli ultimi colpi furono esplosi dopo che il predetto era salito in auto, attingendo la parte inferiore della portiera anteriore sinistra e il vetro del finestrino – lato guida, frantumandolo.
La traiettoria dei colpi stando alle indicazioni fornite dallo stesso Tribunalenon è, tuttavia, tracciabile con certezza , perché , se da un lato, si evidenzia che i proiettili impattarono contro la parte bassa sinistra della portiera, e ciò in linea con l’intenzione esplicitata di colpire alle gambe per “dare una lezione” al giovane COGNOME, dall’altro lato, non è stato indicato con fa dovuta chiarezza l’altezza, la direzione e il punto di impatto degli ulteriori colpi di pistola che furono esplosi
verso il finestrino dell’auto. Le conclusioni che se ne traggono possono, infatti, essere diverse a seconda che lo sparo fu diretto verso l’alto o il basso, la sinistra, la destra o il centro del finestrino – lato guidatore.
L’omissione appare di non poco momento trattandosi di elementi che possono aiutare nella esatta ricostruzione della dinamica e nella qualificazione giuridica della condotta.
3.3. Inoltre, maggiore attenzione avrebbe meritato l’aspetto del mutamento del proposito criminoso e l’individuazione del movente.
L’affermazione, secondo cui all’inziale animus nocendi si era sostituito in corso di azione l’anímus necandi, richiedeva un maggiore sforzo e rigore motivazionale, viepiù in considerazione del fatto che l’incarico aveva ad oggetto la sola gambizzazione. Ed invece, in modo assertivo e anche scarsamente comprensibile, si è ritenuto che la repentina e alquanto improvvisa decisione di uccidere il COGNOME potesse rinvenire la causale nel comportamento della vittima, che a quanto pare aveva cercato di chiedere soccorso.
3.4. In ultimo, ulteriore profilo critico su cui il Tribunale non si è pronunciato investe il thema dell’ascrivibilità del segmento di condotta finale, che per i Giudici di appello sarebbe quello da cui desumere l’intento onnicidiario, ad entrambi i concorrenti piuttosto che ad uno solo di loro e nel caso specifico proprio allo Zecca, sempre che si dimostri la presenza sul locus commissí deliciti in affiancamento al Podo.
Inammissibile, invece, per manifesta infondatezza è il motivo relativo alla esistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso, essendo la motivazione in parte qua corretta ed esaustiva, scevra da profili di illogicità, come tale non censurabile in questa sede. Le dichiarazioni concordanti rese da diversi collaboratori di giustizia e quanto accertato anche in altri procedimenti giudiziari sono indici valorizzati dai Giudici di merito per inquadrare anche la vicenda sub iudice nelle dinamiche criminali che interessano quella “porzione” di territorio leccese e riportarla nell’atavico scontro tra due sodalizi mafiosi rivali, quello capeggiato da COGNOME e quello facente capo a COGNOME al fine di assicurarsi il controllo del territorio e delle piazze di spaccio nonché al fine di affermare il potere di un clan sull’altro .
Parimenti inammissibile è ia censura relativa alla gravità indiziaria quanto al delitto sub 9 .
Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui ai fini del concorso nel reato di detenzione e porto di armi non è necessario il rapporto materiale con la res ( ex multis
Sez.
1, n. 6223
del
05/12/2023, Rv. 285785 – 01 secondo cui « concorre nei delitti di illecita detenzione e di illecito porto in luogo pubblico di arma colui ch
partecipa insieme ad altri all’ideazione e alla preparazione di un reato da commettere con armi, essendo irrilevante il suo mancato intervento materiale
durante la fase esecutiva del reato programmato»).
5.1. Pertanto, il ricorrente – anche là dove si dovesse ritenere il ruolo di mero mandante – sarebbe comunque gravemente indiziato anche in relazione a tali
reati.
6. Si impone, dunque, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
ad quem
Al Giudice va demandato lo scrutinio degli aspetti critici evidenziati ai fini
della individuazione del ruolo in concreto rivestito da NOME COGNOME se di mandante o anche di esecutore materiale dell’agguato, dell’inquadramento della fattispecie
concreta nel paradigma normativo del reato di tentato omicidio o di lesioni personali, delle ragioni della riferibilità della eventuale condotta ex art. 56 /575
entrambi i concorrenti piuttosto che ad uno di loro.
cod. pen. ad
Laddove si ritenga la sussistenza del quadro indiziario anche in relazione al delitto sub 8, così come contestato, spetterà poi al Giudice del rinvio la (ri)valutazione del profilo della attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso il 10/04/2025.