Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40993 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40993 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARCIANISE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Napoli, per quanto qui d’interesse, ha confer l’affermazione di responsabilità nei suoi riguardi per il delitto di tentato o ai danni di NOME COGNOME e la condanna alla pena di cinque anni e quattro me di reclusione;
visto l’unico, articolato, motivo con il quale la difesa lamenta l’er ritenuta sussistenza dell’animus necandi, come sarebbe agevolmente desumibile da una corretta valutazione delle dichiarazioni dell’imputato e lettura d intercettazioni ambientali;
rilevato che detto motivo è interamente versato in fatto e sollecita rivalutazione della parola dell’imputato e delle conversazioni ambientali, consentita in sede di legittimità;
richiamato, quanto alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, principio secondo cui «l’interpretazione del linguaggio adoperato dai sogget intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta log relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindaca legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715);
considerato, inoltre, che si tratta di motivo complessivamente reiteratívo analoghe censure di appello e del tutto a-specifico, siccome privo di qualsivog prospettazione di elementi obiettivi sulla scorta dei quali accreditare una div qualificazione del fatto;
considerato, invero, che la Corte distrettuale, in linea con le valutazion espresse dal Giudice di primo grado, ha ritenuto sussistente l’animus necandi attraverso una corretta valorizzazione della pericolosità dell’ar (comune da sparo), del distretto corporeo attinto (torace), dalla dist ravvicinata da cui furono esplosi i colpi e dalla reiterazione degli stessi;
rilevato che, tale motivazione resiste alle generiche doglianze cont valutative della difesa che si è limitata a richiamare la diversa versione fo dall’imputato;
ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impug (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa del ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, i euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente