Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39134 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39134 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso di NOME COGNOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 30/10/2023 del Tribunale di Venezia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per l’imputato la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 30 ottobre 2023 il Tribunale di Venezia ha condannato NOME COGNOME alle pene di legge per il reato dell’art. 5, comma 1, lett. c) e 6 legge 283 del 1962, perché, nella sua qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, deteneva per la vendita molluschi bivaivi, del tipo mitili, risultati contenere cariche microbiche di escherichia coli, superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento CE n. 1441/2007, allegato 1, capitolo 1, punto 1.25.
Ricorre per cassazione l’imputato sulla base di due motivi.
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Con il primo deduce la violazione di legge e l’inutilizzabilità del verbale di analisi, ai sensi degli art. 191 cod. proc. pen. e 223 disp. att. cod. proc. pen.
Con il secondo lamenta l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE linee guida per l’applicazione del Regolamento CE.
Nella memoria recante motivi nuovi e aggiunti replica alla requisitoria del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha accertato in fatto che il 9 maggio 2019 il dott. NOME COGNOME, tecnico della prevenzione in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva provveduto a effettuare un preleva mento in due lotti presso la ditta RAGIONE_SOCIALE, di cui il COGNOME era legale rappresentante, e che la dott. NOME COGNOME, direttore dell’RAGIONE_SOCIALE, aveva eseguito le analisi che avevano dato esito positivo per la presenza di cariche microbiotiche al di sopra dei valori di legge. Il Tribunale ha evidenziato che l’imputato non era presente, neanche con un suo incaricato, alle analisi e che la merce non era in giacenza, ma era stata commercia lizzata e quindi ritirata.
Il ricorrente ha sostenuto con il primo motivo l’inutilizzabilità degli accertamenti compiuti, perché vi era stata un’unica analisi e non era stato rispettato il procedimento che prevedeva la ripetizione in contraddittorio.
L’art. 4 del d.lgs. 3 marzo 1993, n. 123 stabilisce al primo comma che “Per i controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili, indicati con decreto del Ministro della sanità, il responsabile del laboratorio provvede ai relativi accertamenti su un’aliquota del campione ed in caso di non conformità, provvede con tempestività a darne avviso all’interessato specificando il parametro difforme e la metodica di analisi e comunicando il luogo, il giorno e l’ora in cui le analisi vanno ripetute limitatamente ai parametri risultati non conformi; un’altra aliquota resta di riserva presso il laboratorio per un’eventuale perizia ordinata dall’autorità giudiziaria” e al secondo comma che “Si applicano le procedure di cui all’art. 223 del codice di procedura penale”.
A differenza di quanto argomentato dalla difesa, la RAGIONE_SOCIALE ha dato rituale avviso alla parte interessata del giorno, dell’ora, del luogo ove le analisi sarebbero avvenute, avviso tempestivamente comunicato all’imputato che non ha inteso partecipare alle operazioni di analisi neanche attraverso un suo consulente. Durante le operazioni di analisi, l’interessato non ha richiesto l’ulteriore ripetizione di analisi né ha sollecitato l’espletamento di perizie. I ricorrente ha insistito nella memoria integrativa dei motivi che le pre-analisi non erano state fatte, perché un lotto era rimasto in azienda e l’altro era stato portato
all’RAGIONE_SOCIALE. Sennonché, proprio la comunicazione dell’avvio RAGIONE_SOCIALE analisi assicura che vi era stata una pre-analisi, che del resto orienta il professionista nel prelievo del campione, e si era deciso di procedere all’analisi “limitatamente ai parametri risultati non conformi”. Ed è rispetto a questo momento che è stato garantito il pieno contraddittorio. La norma non prevede alcuna revisione di analisi non essendo essa assolutamente possibile con riferimento ad alimenti deteriorabili, bensì una ripetizione “garantita” di analisi effettuate inizialmente a solo fine conoscitivo, da espletare ovviamente a breve distanza di tempo da queste, su una seconda quota dello stesso campione (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 1434 del 01/10/2019, dep. 2020, Bardetta, Rv. 277723-01, con ampi riferimenti alla giurisprudenza pregressa). Il momento qualificante è quindi quello dell’analisi in contraddittorio, eventualmente “ripetibile” con perizia dell’autorità giudiziaria su altro campione.
Per completezza, si segnala che nel sistema del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, che ha sostituito il d.lgs. n. 123 del 1993, all’art. 7, comma 2, è previsto che “2. Qualora l’esito dell’analisi, prova o diagnosi da condurre non assicuri la riproducibílita’ dell’esito analitico, in considerazione della prevalenza e della distribuzione del pericolo negli animali o nelle merci, della deperibilita’ dei campioni o RAGIONE_SOCIALE merci, come nel caso RAGIONE_SOCIALE analisi microbiologiche finalizzate alla verifica dei criteri di sicurezza alimentare di cui alla normativa comunitaria e nazionale e per la ricerca di agenti patogeni negli altri settori di cui all’articolo 2, comma 1 del presente decreto, l’Autorita competente procede al prelievo del campione in un’unica aliquota specificando nel verbale di campionamento i relativi motivi che escludono la opportunita’, la pertinenza o la fattibilita’ tecnica della ripetizione dell’analisi o della prova. Ai campioni di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell’articolo 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989″. E’ prevista quindi un’unica analisi e lo svincolo dalle formalità dell’art. 223 disp. att. cod. proc. pen., perché si devono rispettare quelle previste dallo stesso decreto legislativo.
Il ricorrente ha ribadito con il secondo motivo l’osservanza RAGIONE_SOCIALE linee guida per l’applicazione dei Regolamenti europei. Trattandosi di prodotto acquistato da un acquacoltore era di classe A per cui non c’era l’obbligo della depurazione del prodotto asseritamente non conforme. In altri termini, ha sostenuto che tra centri di depurazione si può vendere un prodotto non depurato. Tale prospettazione è del tutto avulsa dalle risultanze istruttorie, perché il Tribunale ha accertato, sulla base del verbale di accertamento e costatazione del 13 maggio 2019, sottoscritto anche dal legale rappresentante, che il lotto di mitili era stato commercializzato, tant’è che la RAGIONE_SOCIALE l’aveva dovuto ritirare dal commercio.
In definitiva, la decisione, anche sotto questo profilo, è immune da censure.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, 1’8 maggio 2024
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