Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 85 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 85 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Campobello di Licata il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 8/10/2024 della Corte d ‘ appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la difesa, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire memoria, in data 10 settembre 2025, con la quale ha proposto motivi nuovi e, con memoria del 1° ottobre 2025, ha
concluso chiedendo l ‘ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, il 16 marzo 2022, nei confronti tra gli altri di NOME COGNOME, limitatamente al capo G, rideterminando la pena irrogata all ‘ imputato in anni due mesi otto di reclusione ed euro 4.850 di multa, con declaratoria di improcedibilità dell ‘ azione penale per mancanza di querela relativamente ai reati di cui ai capi B), C), D), E), F).
Il primo giudice aveva condanNOME l ‘ imputato alla pena di anni sei, mesi tre di reclusione ed euro 1350 di multa in relazione ai reati di cui ai capi F e G dell ‘ imputazione, di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5, 61 n. 7 cod. pen. (capo F) e 2 legge n. 895 del 2 ottobre 1967 (capo G) per furto aggravato consumato
in Firenze il 22 giugno 2013 e per la detenzione illegale di grammi 2700 circa di polvere da sparo, con la recidiva reiterata e specifica nel quinquennio.
Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione l ‘ imputato, affidando il ricorso del difensore, a cinque motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all ‘ art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione di norme processuali con riferimento all ‘ art. 546 cod. proc. pen., nullità della sentenza per erronea indicazione dell ‘ autorità che l ‘ ha pronunciata, in quanto il documento riporta soltanto la firma del Presidente, con vizio di motivazione.
La sentenza reca la firma del Giudice AVV_NOTAIO COGNOME, indicata come Presidente. Il documento è, quindi, nullo perché promana da un ‘ Autorità diversa da quella che l ‘ ha pronunciata.
La Corte d ‘ appello, investita della questione, non ha motivato e, anzi, avrebbe dovuto rilevare d ‘ ufficio la nullità della sentenza che riporta l ‘ intestazione del Tribunale in composizione monocratica, mentre in calce reca la firma del Presidente.
Il documento è nullo perché promana da un Giudice monocratico anziché da uno collegiale e riporta la firma della dottoressa COGNOME, unica firmataria dell ‘ atto come presidente, ma risulta mancante dell ‘ indicazione dei magistrati che hanno partecipato alla decisione, con violazione dell ‘ art. 546 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all ‘ art. 493 cod. proc. pen., relativamente all ‘ ordinanza, emessa dal Tribunale, in data 11 novembre 2020, circa l ‘ ammissione del supplemento di perizia richiesto dal Pubblico ministero; nullità dell ‘ ordinanza da cui discende l ‘ inutilizzabilità delle risultanze del mezzo istruttorio, ai sensi degli artt. 191 e 271 cod. proc. pen., con vizio di motivazione.
La motivazione della Corte d ‘ appello respinge lo specifico motivo di gravame, con motivazione apparente perché non è in discussione il potere del Pubblico ministero di chiedere una nuova prova, ma quello del giudice di acquisirla nella fase iniziale dell ‘ istruttoria dibattimentale, in violazione dell ‘ art. 507 cod. proc. pen.
Nella specie, la motivazione è illogica perché afferma che può essere esercitato il potere del Giudice di ammettere nuove prove anche se non tempestivamente introdotte dalle parti, ritenendo non rilevante che l ‘ ordinanza sia stata emessa non all ‘ esito della completa istruttoria.
La motivazione richiama una pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite del 6 novembre 1992 che, tuttavia, indica che l ‘ art. 507 cod. proc. pen. è formulato
nel senso che l ‘ ammissione dibattimentale di nuove prove può avvenire terminata l ‘ acquisizione delle prove richieste.
Né si può dire valutativo il lamentato utilizzo dell ‘ integrazione probatoria per colmare le lacune della accusa, con riferimento all ‘ esame del teste NOME COGNOME.
Nel corso di tale deposizione era emersa l ‘ esistenza di alcune conversazioni, non trascritte in precedenza e, su richiesta del Pubblico ministero è stata disposta la trascrizione.
Si tratta di un provvedimento, a parere del ricorrente, adottato in violazione dell ‘ art. 493 cod. proc. pen., in tema di ammissione delle prove con conseguente inutilizzabilità del relativo supporto informatico ai sensi dell ‘ art. 191 del codice di rito.
La richiesta di trascrizione proviene dal Pubblico ministero e non viene svolta all ‘ esito dell ‘ istruttoria ma, in data 11 novembre 2020. Questa, peraltro, riguarda conversazioni che non erano entrate a far parte del compendio istruttorio del giudizio. Il Pubblico ministero ne aveva chiesto l ‘ ammissione ex art. 507 cod. proc. pen. cui la difesa si era opposta, non potendosi valutare l ‘ indispensabilità ai fini del decidere del mezzo istruttorio, non essendo stata completata l ‘ istruttoria dibattimentale e comunque utilizzando lo strumento di cui all ‘ art. 507 cod. proc. pen. indebitamente, per colmare una lacuna istruttoria della parte pubblica.
Inoltre, si contesta che il supporto è conservato presso l ‘ Ufficio della Procura, in violazione dell ‘ art. 269 cod. proc. pen. che regolamenta l ‘ accesso alle intercettazioni da parte dei difensori e del giudice nella fase precedente al dibattimento.
Sussiste, a parere del ricorrente, l ‘ obbligo di detenere le intercettazioni sino alla sentenza definitiva, con conseguente diritto delle parti di chiedere la distruzione di quanto hanno ritenuto non pertinente alla decisione rimessa al Giudice per le indagini preliminari e non alla pubblica accusa. A ciò si aggiunga che l ‘ art. 89bis disp. att. cod. proc. pen. non pone deroghe all ‘ obbligo della richiesta di produzione delle intercettazioni nel fascicolo del Tribunale e richiama l ‘ art. 268, comma 7, cod. proc. pen. che impone al giudice la trascrizione integrale delle intercettazioni, nelle forme della perizia, che sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
All ‘ udienza dell ‘ 11 novembre 2020 la richiesta di trascrizione, avanzata un anno dopo, ha avuto ad oggetto conversazioni che neppure come supporto informatico erano entrate a far parte del compendio istruttore nel giudizio.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza degli artt. 157 e 63, comma quarto, cod. pen., con riferimento all ‘ intervenuta prescrizione del reato di cui al capo G e vizio di motivazione.
Ai sensi dell ‘ art. 63, comma quarto, cod. pen., in caso di concorso tra più aggravanti a effetto speciale e la recidiva qualificata la pena va determinata
partendo dalla pena prevista dalla circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva applicato la pena per le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dall ‘ art. 625 cod. pen., aumentandola di un terzo per la recidiva qualificata.
Il difensore aveva eccepito l ‘ intervenuta prescrizione del reato di cui al capo G, avendo il Giudice applicato l ‘ aumento fino a un terzo per la recidiva, aumento che non poteva essere considerato perché questo comporta l ‘ incidenza sul termine di prescrizione soltanto nel caso di aumenti superiore a un terzo. Si richiamano precedenti di legittimità indicati come in termini.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all ‘ art. 192 cod. proc. pen. e travisamento della prova.
La Corte d ‘ appello erra nel ritenere valutative le argomentazioni in relazione al capo G.
A parere del ricorrente, la Corte d ‘ appello ha errato nel ritenere che il materiale esplosivo rinvenuto nel corso della perquisizione del 22 giugno 2013, possa essere ricondotto al furto ai danni della filiale del Monte Paschi Siena di INDIRIZZO sita in Firenze.
Non è stato svolto alcun accertamento sulla capacità esplosiva della polvere da sparo rinvenuta, né dal Pubblico ministero né dal Giudice e, sul punto, la Corte territoriale ha ritenuto, in maniera contraddittoria, la capacità esplosiva nonostante si sia trattato di materiale rinvenuto in campagna, in un contenitore di plastica, all ‘ esterno di una baracca e non in un luogo protetto al riparo dall ‘ umidità.
La Corte d ‘ appello poi collega la polvere da sparo rinvenuta all ‘ esecuzione di furti, dato che non trova riscontro processuale.
Secondo la deposizione del teste COGNOME, infatti, i bancomat venivano aperti con la fiamma ossidrica, utilizzando un cannello a gas e delle bombole non materiale esplosivo, come del resto confermato dalla perquisizione, operata il 23 giugno 2013, nel corso della quale era stato rinvenuto un borsone ove erano contenuti bombole e cannelli. Si tratta di circostanza confermata anche dalla deposizione del teste di polizia giudiziaria COGNOME.
2.5. Con il quinto motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale in relazione all ‘ art. 133 cod. pen.
Si considera non aderente al principio di proporzionalità la pena irrogata nella misura rideterminata di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 4850 di multa, superiore al minimo, a fronte di una richiesta del Procuratore generale, in sede di conclusioni, nel senso di determinare la pena nella misura di anni uno di reclusione ed euro 3000 di multa.
Del resto, la mera detenzione di polvere da sparo per uso veNOMErio non giustifica la quantità della pena irrogata.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La difesa, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire, in data 10 settembre 2025, motivi aggiunti e memoria del 1° ottobre 2025, con la quale, dopo aver replicato alla requisitoria del Pubblico ministero, ha concluso chiedendo l ‘ accogliento del ricorso.
3.1. Con il primo motivo aggiunto si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all ‘ art. 99, comma secondo, cod. pen. e vizio di motivazione, mancando l ‘ omogeneità tra i reati di truffe e di calunnia e quello sub iudice di cui all ‘ art. 2 della legge 895 del 1967.
I precedenti penali risultati a carico dell ‘ imputato sono relativi ai reati di calunnia e truffa, di indole diversa dal reato di cui al capo G, così contestandosi il carattere specifico della recidiva. Né si può fare riferimento al reato di cui al capo F (furto aggravato) per il quale vi è stata declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela. Né, infine, la detenzione di esplosivo può essere considerata strumentale al delitto di furto. Anzi, si tratterebbe, per il ricorrente, di materiale innocuo.
3.2. Con il secondo motivo aggiunto la difesa contesta inosservanza ed erronea applicazione dell ‘ art. 99, comma quarto, cod. pen., con riferimento all ‘ applicazione della recidiva reiterata e vizio di motivazione.
La Corte di appello e incorsa in travisamento della prova avendo fondato il suo convincimento sulla conclusione dell ‘ utilizzo dell ‘ esplosivo del tipo polvere da sparo per commettere il furto di cui al capo F.
Il nuovo delitto, invece, deve essere esamiNOME distintamente da quello di furto con il quale non aveva alcuna attinenza, quanto all ‘ accertata detenzione di polvere da sparo.
Si tratta, peraltro, di materiale inerte non espressione di una maggiore attitudine criminale, o di un progressivo rafforzamento della capacità delinquere dell ‘ agente.
3.3. Con il terzo motivo aggiunto si denuncia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzioNOMErio ad integrazione del motivo principale n. 5, con denuncia di travisamento della prova
La Corte d ‘ appello ha ritenuto di applicare una pena superiore al minimo edittale in quanto incorsa in travisamento della prova, relativamente alla ritenuta destinazione del materiale esplosivo alla perpetrazione di furti, ipotesi priva di fondamento e non derivante dalle emergenze processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è infondato.
La sentenza del 16 marzo 2022 effettivamente reca, nell ‘ intestazione, l ‘ indicazione del Tribunale in composizione monocratica come organo procedente, con indicazione solo di un giudice come componente e la firma apposta dal Presidente, dottoressa COGNOME. Invece, nel corpo della motivazione, si fa espresso riferimento al Collegio come organo procedente (ad esempio a p. 8 all ‘ inizio dei motivi della decisione, oppure a p. 43 ove si tratta la posizione dell ‘ imputato).
La difesa eccepisce la nullità del documento, eccezione non proposta dinanzi alla Corte di appello (v. p. 23). Invero dalla lettura del provvedimento di secondo grado la questione non risulta devoluta con il gravame, nemmeno con il motivo nuovo prospettato.
Comunque, la deduzione introdotta con il ricorso per cassazione non è specifica perché, in definitiva, non si afferma che è stata pronunciata dal Giudice monocratico una sentenza in materie di competenza del Collegio, ma si contesta la mera incertezza nell ‘ individuazione dell ‘ Autorità procedente, perché mancherebbe l ‘ indicazione, nella intestazione della sentenza-documento, dei magistrati componenti del Collegio giudicante.
Tuttavia, su tale ultimo punto, questa Corte si è espressa nel senso che la mera carenza di corretta indicazione, nell ‘ intestazione della sentenza, dei nominativi di magistrati che hanno deliberato il provvedimento integra un errore materiale dal quale, ove la sentenza sia sottoscritta dai componenti del collegio giudicante correttamente indicati, non deriva alcuna nullità. (Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep., 2023, Rv. 283964 -01; Sez. 3, n. 556 del 1996, Rv. 204707-01).
Nel caso al vaglio, invero, la sottoscrizione del solo presidente, come estensore, è, comunque, sufficiente mentre la mancata indicazione del nominativo dei giudici che compongono il Collegio integra una mancata osservanza di norme non previste a pena di nullità, trattandosi di mero errore materiale nell ‘ intestazione. Resta, infatti, privo di riscontro dimostrativo (ciò che è assorbente) e, in verità, nemmeno dedotto, che la sentenza promani da organo diverso dal Giudice che ha assunto la decisione e che non rechi la firma dell ‘ estensore.
1.2. Il secondo motivo è inammissibile.
In primo luogo, si invoca, erroneamente, vizio di motivazione mentre la questione prospettata è giuridica (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 -05).
In secondo luogo, la deduzione è inammissibile per aspecificità.
Invero, il ricorso non precisa, rispetto all ‘ epilogo di condanna limitatamente al capo G, la decisività dell ‘ intercettazione trascritta per effetto dell ‘ integrazione di perizia disposta in dibattimento, su richiesta del Pubblico ministero, una volta spirati i termini di cui all ‘ art. 493 cod. proc. pen.
Nell ‘ ipotesi in cui, con il ricorso per cassazione, si lamenti l ‘ inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l ‘ incidenza dell ‘ eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l ‘ identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 – 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262011-01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259452-01, sulla scia di Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 01).
La motivazione (v. p. 28 e ss.), in definitiva, fonda la conferma della condanna per il reato di cui al capo G sull ‘ esito della perquisizione che aveva condotto a reperire il materiale (munizioni e polvere da sparo) e sulla riscontrata disponibilità in capo all ‘ imputato dell ‘ area sulla quale il materiale esplosivo era stato reperito. La sentenza precisa che era stato lo stesso COGNOME a condurre sul posto gli investigatori impegnati nella ricerca di quanto, poi, sequestrato. Si segnala la circostanza che, presso quell ‘ area, i concorrenti nel reato di furto dichiarato improcedibile per difetto di querela si erano dati appuntamento per dividere il danaro trovato nella loro disponibilità, in momento successivo alla condotta attuata ai danni della filiale di Firenze dell ‘ RAGIONE_SOCIALE. Si tratta di effrazione acclarata come eseguita con modalità ritenute, con ragionamento immune da illogicità manifesta, compatibili con la ritenuta capacità esplosiva della polvere poi reperita.
A ciò va aggiunto che la sentenza di primo grado (v. p. 40) ha precisato che COGNOME era stato sorpreso mentre divideva del danaro (euro 4860,00 nascosti sotto una gamba di un concorrente nel reato, euro 8400,00 che un altro aveva una busta, somma suddivisa in banconote da 50 euro, euro 2980,00 in possesso di altri due soggetti trovati fuori dal capanno).
In ogni caso, la Corte territoriale, sulla questione di diritto devoluta con il gravame, rende motivazione ineccepibile.
L ‘ ammissione delle prove ai sensi dell ‘ art. 507 cod. proc. pen. rientra nel potere del giudice di merito che può essere esercitato anche di ufficio e in rapporto a prove non tempestivamente introdotte dalle parti e anche nel caso in cui manchi ogni acquisizione probatoria (Sez. U, n. 11227 del 06/11/1992,
Rv. 191607 -01). Né è oggetto di preclusione o causa di nullità adottare l ‘ ordinanza ai sensi dell ‘ art. 507 cod. proc. pen. non all ‘ esito della completa istruttoria dibattimentale. Come ribadito da Sez. 4, n. 1199 del 24/10/2018, dep. 2019, Santone, Rv. 274906 -01, il potere del giudice di assumere d ‘ ufficio nuovi mezzi di prova, infatti, contrariamente a quanto assume parte ricorrente, è talmente ampio da poter essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, tutte le volte in cui sussista il requisito della loro assoluta necessità , non sussistendo alcuna nullità o inutilizzabilità delle prove così acquisite anche in ipotesi in cui esse siano state irregolarmente indicate dalle parti (cfr. sez. 5 n. 8394 del 02/10/2014, Tardiota, Rv. 259049).
Quanto al momento in cui il potere può essere esercitato, la massima ufficiale di Sez. 4, n. 1199 del 24/10/2018, dep. 2019, Santone, Rv. 274906 -01 (l ‘ art. 507 cod. proc. pen. con l ‘ espressione “terminata l ‘ acquisizione delle prove” delimita esclusivamente il momento iniziale in cui possono attivarsi i poteri d ‘ ufficio del giudice, con la conseguenza che nessuna nullità deriva dalla circostanza che il giudice abbia disposto l ‘ integrazione probatoria dopo essersi ritirato in camera di consiglio e non immediatamente dopo la conclusione della fase istruttoria) scaturisce dall ‘ eccezione formulata in relazione alla concreta vicenda, ma non esclude affatto un esercizio anticipato e ancor meno afferma che l ‘ inosservanza della regola sarebbe sancita a pena di nullità o di inutilizzabilità. Infatti, l ‘ assunzione di una testimonianza ai sensi dell ‘ art. 507 cod. proc. pen. in un momento diverso da quello indicato dalla norma (“terminata l ‘ acquisizione delle prove”) costituisce mera irregolarità, non essendo la stessa affetta da inutilizzabilità o da nullità di ordine generale ricollegabile all ‘ art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l ‘ escussione di un teste, “anticipata” rispetto al termine di acquisizione delle prove, non può incidere sull ‘ assistenza, sulla rappresentanza o sull ‘ intervento dell ‘ imputato. (Sez. 3, n. 45931 del 09/10/2014, Cifaldi, Rv. 260871 – 01).
Non perspicuo appare, infine, il riferimento agli artt. 269, all ‘ art. 89 disp. att. e all ‘ art. 268, comma 7, cod. proc. pen. riprodotto in maniera incompleta. Di tale questione tratta anche la sentenza di primo grado, nella quale si fa espresso riferimento alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l ‘ omessa presenza fisica delle registrazioni delle conversazioni intercettate nel fascicolo del Giudice per le indagini preliminari, non ha influenza sulla utilizzabilità del loro contenuto.
1.3. Il terzo motivo è infondato.
Residua, a carico dell ‘ imputato, soltanto il delitto di cui al capo G, commesso in data 22 giugno 2013 e la recidiva ritenuta in sede di merito è qualificata ex art. 99, comma quarto, cod. pen.
Sicché, ai sensi del combiNOME disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., a fronte di un fatto del 22 giugno 2013 e vista la pena massima prevista per il delitto di cui all ‘ art. 2 legge n. 895 del 2 ottobre 1967 di anni otto di reclusione, aumentata di un terzo, si giunge ad anni dieci e mesi otto, cui vanno aggiunti due terzi, per effetto della recidiva ritenuta (ciò che già conduce a diciasette anni, nove mesi e dieci giorni) e applicata, oltre l ‘ interruzione e le sospensioni del termine di prescrizione (dal 24 febbraio 2021, al 10 marzo 2021, per impedimento dell ‘ imputato, nonché dal 25 marzo 2020 all ‘ 11 maggio 2020, per emergenza COVID).
Pertanto, ad oggi, tale termine non è decorso.
Va chiarito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l ‘ eventuale applicazione del criterio moderatore ex art. 63 cod. pen. che però è stato applicato in primo grado ma non in sede di appello, con la sentenza del 9 ottobre 2024, non muta la natura della circostanza aggravante ad effetto speciale ai fini del calcolo del termine di prescrizione (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Rv. 275986 -01) , in relazione al termine indicato nell’art. 161, secondo comma, cod. pen. Invero, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all ‘ aumento di pena massimo previsto dall ‘ art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l ‘ aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (conf. Sez. 2, n. 32656 del 15/07/2014, Rv. 259833 -01; v. anche § 4.3. del Considerato in diritto di Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283328 -01).
1.4. Il quarto motivo è inammissibile.
La censura è rivalutativa nonché versata in fatto, peraltro, ripercorrendo analoghi argomenti devoluti con il gravame cui la Corte d ‘ appello ha replicato con motivazione completa, immune da illogicità manifesta e da vizi di ogni tipo, dunque, non rivedibile in questa sede per i noti limiti al sindacato di legittimità (v. p. 28 e ss.).
Rispetto al quesito relativo alla capacità esplosiva del materiale reperito, va specificato che la motivazione della Corte territoriale richiama la correlazione con la rapina ai danni dell ‘ istituto di RAGIONE_SOCIALE. Tale motivazione non è priva di completezza né è manifestamente illogica.
La lettura congiunta dei provvedimenti di merito ha consentito di verificare (v. p. 42 della sentenza di primo grado e p. 16 di quella di appello) che, nel corso della perquisizione presso il campo nella disponibilità dell ‘ imputato, vi era
stato anche il reperimento delle cassette di sicurezza di provenienza dal bancomat poco prima scassiNOME ancora rovente e che le cassette bancomat presentavano segni di combustione. Anzi, erano stati reperiti anche altri supporti metallici residuo di combustione recente corrispondenti a quelli che ospitano le cassette bancomat.
Sicché appare del tutto irragionevole reputare non munito di idoneità esplosiva il materiale reperito, utilizzato o utilizzabile, visto che il luogo ove questo si trovava era anche usato come base logistica per il recupero della refurtiva.
1.5. Il quinto motivo è inammissibile.
Il lamentato difetto di motivazione appare genericamente devoluto posto i parametri considerati ex art. 133 cod. pen., nel rideterminare la pena, sono esposti con ragionamento ineccepibile a p. 29 e ss. dell ‘ impugnata sentenza.
1.6. I motivi aggiunti sono inammissibili.
1.6.1. Il primo e secondo motivo aggiunto sono inammissibili.
Con i motivi principali non si devolve il tema, pure oggetto dei motivi di appello, di escludere la recidiva qualificata perché i reati non sono della stessa indole. Né risulta devoluto il tema della recidiva specifica nei termini dedotti con il secondo motivo aggiunto. Sicché questi non sono consentiti.
Invero, le doglianze proposte con i motivi aggiunti sono inammissibili, laddove investono un punto della decisione impugnata non attinto dal ricorso principale, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte. I “motivi nuovi” a sostegno dell ‘ impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell ‘ art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, comma 4, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell ‘ originario atto di gravame ai sensi dell ‘ art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259).
1.6.2. Il terzo motivo aggiunto è inammissibile.
Si tratta di deduzione versata in fatto e rivalutativa, comunque affetta da assoluta genericità, dunque, non consentita in questa sede per i noti limiti del sindacato di legittimità.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell ‘ art. 616 cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME