Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7680 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7680 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, avverso il decreto del 13/10/2025 del Tribunale di Catanzaro
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il AVV_NOTAIO, con requisitoria scritta, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale di Catanzaro, sezione misure di prevenzione, decideva sull’opposizione al rigetto di un’istanza proposta ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159 2011 dalla società ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘; l’istanza era diretta ad ottenere il rimborso dei compensi corrisposti dalla società ai ‘coadiutori’ dell’ Amministrazione Giudiziaria dopo la revoca del sequestro di prevenzione.
Il Tribunale rigettava l’istanza ritenendo che l’attività in relazione alla quale si chiedeva il rimborso non era stata svolta a favore dell’ Amministrazione Giudiziaria, ma a favore della società istante.
Contro tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore
munito di procura speciale della società ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ che deduceva:
2.1.violazione di legge (art. 42, comma 3, d.lgs n. 159 del 2011) e vizio di motivazione: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale le somme delle quali si chiedeva il rimborso sarebbero state corrisposte a persone che avevano svolto la funzione di ‘coadiutori’ dell’ Amministrazione Giudiziaria e non quella di ‘ collaboratori ‘ della società ricorrente; il provvedimento impugnato sarebbe viziato da travisamento della prova per omissione in quanto non sarebbe stato considerato che esisteva una duplice e difforme versione dei contratti (quelli depositati nella cancelleria del Tribunale differivano da quelli nella disponibilità del socio NOME COGNOME, nei quali era espressamente richiamata la funzione di ‘coadiutori’ dei professionisti in relazione ai quali si chiedeva il rimborso).
A ciò si aggiungeva che non sarebbe emersa alcuna traccia dell ‘ attività svolta dai professionisti incaricati mentre invece era stato documentato che le attività di gestione a favore della società durante il periodo dell ‘ amministrazione giudiziaria erano stati affidati a ‘collaboratori esterni’.
Nel dettaglio si allegava, che l ‘ AVV_NOTAIO, ovvero uno dei professionisti nominati, aveva emesso fatture che descrivevano la causa della prestazione come attività svolta a favore dell ‘ Amministrazione giudiziaria e che il dottor NOME COGNOME aveva ottenuto un ulteriore e distinto incarico di collaborazione nella gestione della società, circostanze che indicherebbero che l ‘ attività in relazione alla quale venivano chiesti i rimborsi era stata svolta a favore dell ‘ Amministrazione Giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1.1.Il Collegio riafferma che le spese afferenti ai compensi erogati per l’attività di coadiutore, in quanto funzionali al corretto esercizio del munus publicum ricoperto dall’amministratore giudiziario, devono essere poste a carico dell’Erario, mentre quelle relative all’onorario dei collaboratori del predetto, deputati a svolgere prestazioni necessarie per la conservazione e la redditività dei beni sequestrati, debbono gravare sui costi di gestione, sicché non sono suscettibili di rimborso in caso di successivo dissequestro e, allorché anticipate dallo Stato, determinano, per quest’ultimo, un diritto al loro recupero. (Sez. 2, n. 24556 del 21/05/2024, Brancato, Rv. 286550 – 01)
1.2. In via preliminare il Collegio riafferma che la violazione di legge è integrata anche nel caso in cui la motivazione sia inesistente o meramente apparente, ovvero quando il Giudice omette del tutto di confrontarsi con un
elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (tra le altre: Sez. 6, n. 2525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284).
Nel caso in esame l’inquadramento della funzione delle persone che avevano prestato la loro opera durante il sequestro di prevenzione come ‘ collaboratori della società ‘ è stato effettuato con motivazione ‘ apparente: il Tribunale, nonostante le corpose allegazioni documentali della difesa, si è limitata a rilevare l’irrilevanza della qualifica assegnata ai collaboratori dal Giudice delegato (che li aveva qualificati come coadiutori dell’Amministrazione giudiziaria, ai sensi de ll’art. 35, comma 4, d.lgs n. 159 del 2011) ed a ritenere e la funzione andasse inquadrata sotto il profilo «sostanzialistico dinamico», il che imponeva di ritenere che l’attività in valutazione dovesse essere ritenuta «funzionale la salvaguardia della produttività aziendale».
Si tratta di motivazione che non esprime alcun confronto con le produzioni documentali della difesa e che non individua le ragioni a fondamento dell’inquadramento prescelto.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
P. Q. M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso, il giorno 11 febbraio 2026.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME