Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21606 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21606 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 15/01/1970
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Preso atto della nomina dell’avvocato NOME COGNOME da parte della ricorrente;
Rilevato che NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini per il reato di bancarotta documentale semplice, ritenuta colposa, e condannato la ricorrente alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata prova della responsabilità dell’imputata – non è ammissibile in sede di legittimità in quanto fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, c ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 dep. 16/05/2012, COGNOME, Rv. 253849), al più con l’aggiunta di espressioni che contestano, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, in difetto d una critica puntuale al provvedimento, non prendendo non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello no stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521); in particolare la tesi sostenut dalla ricorrente, di essere amministratrice testa di legno, oltre a configurarsi quale mera ipote alternativa, non prospettabile in questa Sede, non essendo stato individuato un amministratore di fatto, comunque non la esonera dalla responsabilità penale, in quanto Sez. 5, n. 44666 del
04/11/2021, COGNOME, Rv. 282280 – 01 ha affermato che «deve ritenersi pacifico che l’assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l’automatica esenzione
dell’amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell’obbligo
alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili
(ex multis
Sez. 5, Sentenza n. 43977 del
14/07/2017, COGNOME, Rv. 271754). Da qui il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altri concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione
della società, egli non è esonerato dal dovere di vigilare sull’operato dei delegati o de amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza
del disposto di cui all’art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere
(ex multis
Sez. 5,
Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, COGNOME, Rv. 280133)»;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigli rf estensore Il Presidente