Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37975 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37975 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Castellana Grotte (BA), il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2024 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice gener NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 dicembre 2024, la Corte di appello di Potenza ha parzialmente riformato la sentenza del 4 dicembre 2020, con cui il Tribunale di Matera aveva riconosciuto la responsabilità penale dell’imputato, condannandolo
ad un anno di reclusione e al pagamento delle spese processuali, ex art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di rappresentante legale della ditta ‘RAGIONE_SOCIALE‘, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ometteva di presentare, pur essendovi obbligato, le dichiarazioni annuali IVA e IRES relative ai periodi d’imposta 2014 e 2015.
La Corte territoriale, in accoglimento dell’impugnazione presentata dal Procuratore Generale, ha applicato le pene accessorie di cui all’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, determinando la durata di quelle temporanee in un anno, ha ordinato la confisca di somme corrispondenti all’importo delle imposte evase; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, tramite il difensore, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo e un secondo motivo di doglianza – che possono essere riportati congiuntamente, giacché fondati su argomentazioni analoghe – si denunciano la violazione di legge dell’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, e conseguenti vizi di motivazione.
A parere della difesa ricorrente, l’imputato era un mero prestanome che svolgeva la modesta attività di autista, mentre, perché si configuri il reato tributario in questione, commesso dal rappresentante legale di una persona giuridica per conto di quest’ultima, dovrebbe essere provata la piena consapevolezza della carica o, quantomeno, la piena consapevolezza dello stato delle scritture contabili. Nel caso di specie, tale consapevolezza, riconosciuta dai giudici di merito, troverebbe smentita nella asserita estraneità dell’imputato nell’amministrazione della società – svolgendo quest’ultimo la mansione di autista ed essendo stati individuati nell’istruttoria gli amministratori di fatto, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonché l’amministratore di diritto dal 10 marzo 2015 al 15 giugno 2015, COGNOME NOME. A supporto di tale tesi, la difesa sostiene che non sarebbe stata fornita alcuna prova sulla disponibilità in capo all’imputato della documentazione necessaria per potere ottemperare alle scadenze fiscali, muovendo dall’assunto che nel periodo immediatamente antecedente alla presentazione della dichiarazione per l’anno 2014, il ruolo di amministratore di diritto della società era stato ricoperto dalla COGNOME e che quest’ultima non aveva consegnato alcuna documentazione all’imputato e si era resa irreperibile; tanto è vero che la Guardia di RAGIONE_SOCIALE non aveva acquisito nulla da casa dell’imputato, come risultante dell’annotazione del 15 novembre 2018 prot. 80895. In aggiunta, per dimostrare il difetto del fine di
evasione nella presentazione delle dichiarazioni, la difesa evidenzia il fatto che per gli anni d’imposta successivi a quelli per cui si procede l’obbligo di pagamento è stato compiutamente adempiuto.
Secondo la prospettazione difensiva, tali censure sarebbero già state esposte nei motivi di appello e in molteplici memorie presentate nel corso del procedimento, senza essere prese adeguatamente in considerazione dal giudice di secondo grado.
2.2. Con un terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione del d.lgs. n. 158 del 2015, che nel revisionare il sistema penale tributario, ha avuto un impatto notevole anche sul d.lgs. n. 74 del 2000, con specifico riferimento all’applicazione delle pene accessorie disciplinate agli artt. 12 e 12-bis. La difesa ricorrente, denuncia la mancanza dei presupposti di legge per l’applicazione della confisca, sul presupposto che l’imputato non vanta alcun accrescimento delle sue sostanze per effetto della commissione del reato né sarebbe stata fornita la prova oltre ogni ragionevole dubbio sul punto.
2.3. Con un quarto motivo, ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen., si contesta la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e, in particolare, la mancata valutazione da parte della Corte di appello dello scarso valore dell’apporto all’inadempimento fiscale dell’omessa presentazione delle dichiarazioni, ai fini della valutazione dell’offensività del fatto e della gravità della condotta, oltre ch l’assenza di abitualità.
2.4. Con un quinto motivo di censura, illustrato in una memoria presentata successivamente, la difesa eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato in relazione all’annualità 2014.
Con memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale, la difesa ricorrente insiste in tutte le ragioni del suo ricorso, sottolineando la distinzione tr “l’ingerenza” nella società – riscontrabile nel caso di specie – e “la piena consapevolezza” della carica o, quantomeno dello stato delle scritture della società – qui mancante – che costituisce elemento necessario per il configurarsi del reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 in capo all’amministratore delegato di una società.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché, con argomentazioni in parte generiche e in parte manifestamente infondate, tende ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di merito,
riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un’effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). Occorre ulteriormente rilevare che l’interpretazione e la valutazione del contenuto della richiesta di una nuova valutazione delle risultanze probatorie costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex plurimis, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784).
A fronte della ricostruzione e della valutazione della Corte di appello, l’odierno ricorrente non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza – pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante – di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati.
I primi due motivi di ricorso – che possono trattarsi congiuntamente giacché fondati sulle stesse argomentazioni, riferite alla prova dell’elemento soggettivo del reato – sono inammissibili.
2.1. La difesa ricorrente sostiene che l’imputato non si è rappresentato e non ha voluto l’omissione delle dichiarazioni annuali IVA e IRES al fine di evadere le imposte, ma dimentica il ruolo che quest’ultimo ricopriva all’interno della società e, sul punto, non si confronta con l’impianto probatorio su cui si sono basate le decisioni di primo e secondo grado. L’imputato, infatti, oltre a svolgere la mansione di autista, al momento della scadenza dei termini per presentare le dichiarazioni IVA e IRES ricopriva – consapevolmente – il ruolo di amministratore legale della società e, pertanto, avrebbe potuto e dovuto presentare le suddette dichiarazioni. Tale circostanza – come già ampiamente illustrato nei precedenti giudizi, soprattutto in merito alla consapevolezza della carica rivestita – trova fondamento nel suo inserimento stabile nella compagine societaria, nella conoscenza della documentazione contabile della società riferita alla Guardia RAGIONE_SOCIALE, nella firma dei documenti, da lui apposta.
2.2. Dalla stessa prospettazione difensiva emerge che le censure di appello delle quali quelle proposte con il ricorso per cassazione rappresentano la mera riproduzione – si appuntavano sull’assenza di consapevolezza dell’incarico di amministratore delegato; consapevolezza, al contrario, ampiamente dimostrata, avendo lo stesso COGNOME dichiarato di firmare di volta in volta documenti della società che gli venivano sottoposti, così ammettendo la sua ingerenza nella gestione della società e, dunque, la sua conoscenza degli atti e dei relativi importi, che assumono rilevanza ai fini dell’evasione.
E va ricordato, in punto di diritto, che, in tema di reati tributari, la prova d dolo specifico dei delitti di cui agli artt. 5, 8 e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 i capo all’amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l’amministratore di fatto, nell’ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell’attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (ex plurimis, Sez. 6, n. 15772 del 04/02/2025, Rv. 287969).
3. Il terzo motivo di doglianza è parimenti inammissibile, in quanto generico. Va premesso che, nel caso di specie, è stata disposta la confisca di somme corrispondenti all’importo delle somme evase – ossia una confisca per equivalente – la quale ha natura recuperatoria e, dunque, può avere per oggetto il solo profitto conseguito dalla persona, costituito dal risparmio di spesa incamerato dall’ente. In tema di reati tributari commessi per conto di persona giuridica, come quello in esame, la confisca prevista dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 può essere disposta, entro i limiti quantitativi del profitto e senza che l’espropriazione possa essere duplicata, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, sul presupposto che il profitto è conseguito dalla persona giuridica cosicché risulta impossibile individuare la quota di arricchimento di ogni singolo concorrente e, conseguentemente, ripartire, per ciascuno di essi il quantum del profitto confiscabile. Infatti, la lettera e la ratio dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 esigono il completo recupero dell’imposta evasa, escludendo che il quantum del profitto confiscabile debba essere necessariamente ripartito in parti uguali tra tutti i concorrenti. Tale principio di diritto – che si att specificamente ai reati, come quelli tributari, in cui il profitto consiste in u mancato esborso e non in un accrescimento patrimoniale – deve senz’altro trovare applicazione anche nel caso di specie.
Il quarto motivo di ricorso, è parimenti inammissibile, in quanto il legislatore ha modulato il grado di offensività del reato nella soglia di punibilità e, nel caso di
specie, tale soglia è stata ampiamente superata: la notevole differenza tra l’ammontare dell’imposta evasa e la soglia, denota un livello elevato di gravità del fatto, precludendo il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità dello stesso (come più volte già evidenziato da questa Corte: Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Rv. 278946; Sez. 3, n. 15020 del 22/01/2019, Rv. 275931).
5. Il quinto motivo di ricorso – riferito alla prescrizione – è manifestamente infondato. Deve rilevarsi che il reato più risalente è stato commesso il 30 dicembre 2015; infatti, il termine per la presentazione della dichiarazione per l’anno di imposta 2014 era il 30 settembre 2015 e, per il delitto di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il momento della consumazione va fissato alla scadenza dell’ulteriore termine di novanta giorni decorrente dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all’imposta sui redditi o all’I.v.a., ai sensi del comma 2 del medesimo articolo (ex mulbs, Sez. 3, n. 19647 del 20/02/2019, Rv. 275747); con la conseguenza che il 29 dicembre 2015 era l’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione al fine di evitare la responsabilità penale.
A partire da tale data, devono computarsi otto anni, in forza dell’applicazione dell’art. 17, comma 1 -bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, cui deve essere aggiunto l’aumento di un quarto, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. pen., giungendosi così ad un termine complessivo di 10 a anni, a cui devono aggiungersi 91 giorni di sospensione (dall’8 novembre 2019 al 7 febbraio 2020, per richiesta difensiva di rinvio). Il termine di prescrizione per il primo reato andrà, dunque, a scadere il 31 marzo 2025, ovvero in una data successiva sia alla pronuncia della sentenza impugnata, sia alla pronuncia della presente sentenza.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 01/10/2025