Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38575 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38575 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, condannando il COGNOME alla pena di due anni di reclusione e il COGNOME alla pena di due anni e sei mes reclusione, per i reati di cui all’art. 8 d. Igs. 74 del 2000, per aver emesso fatture per opera soggettivamente inesistenti al fine di consentire all’impresa RAGIONE_SOCIALE di evadere VIVA e imposte sui redditi.
Il COGNOME deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità e in ordine all’inutilizzabilità della notizia di r quanto atto di indagine ripetibile. Con il secondo motivo, deduce la mancata assunzione di una prova decisiva volta a confutare l’ipotesi accusatoria secondo cui la società RAGIONE_SOCIALE è ‘cartiera’, viceversa, avendo dato prova la suddetta società di disporre di forza lavoro, capitale sociale e di aver stipulato un contratto di affitto.
Con memoria difensiva il ricorrente COGNOME ha ulteriormente illustrato i motivi di ricor chiedendo assegnazione alla Sezione competente.
Il Cavalieri deduce quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazion e violazione di legge in ordine alla qualifica di amministratore di diritto della società RAGIONE_SOCIALE, sostenendo, invece, di essere un mero prestanome, del tutto estraneo alla politica societaria. Con il secondo motivo lamenta vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al diniego di circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo vizio della motivazione violazione di legge in ordine all’omesso riconoscimento dei benefici di legge, con il quarto, vi di motivazione e violazione di legge in ordine alla illegittima applicazione delle misure accessori
In relazione al ricorso proposto dal COGNOME, si rileva che entrambe le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di me le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette d motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito da giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle argomentazioni sviluppate nella sentenza d’appello emerge, in punto di responsabilità, una ricostruzione dei fatti puntuale circostanziata. I giudici di secondo grado hanno accertato che il COGNOME rivestiva la carica amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, società che non aveva neppure proceduto al deposito dei bilanci; che gli uffici finanziari, attraverso l’utilizzo dello strumento dello Spes integrato, avevano accertato che nel corso dell’anno 2017 erano state effettuate operazioni di acquisto per ingenti somme di denaro, senza applicazione dell’IVA; risultava inoltre che le vendite erano operazioni antieconomiche, prive di alcun margine di guadagno per ciascuna transazione, sicché di tali circostanze il giudice a quo ha inferito che la prestazione reale, seppur effe non sia stata realizzata dalla società RAGIONE_SOCIALE, la quale si interponeva fittiziamen meccanismo fraudolento volto a frodare l’iva e le imposte dirette. Pertanto, il giudice correttamente escluso la necessità di ulteriori accertamenti circa l’effettiva attività economi la reale struttura organizzativa della RAGIONE_SOCIALE, essendo già sufficiente a dimostrarne la n
fittizia l’anomalo e antieconomico meccanismo della vendita sottocosto, priva di qualsias margine di guadagno per la società, che si interponeva nel meccanismo fraudolento al fine di evadere VIVA e le imposte dirette.
In ordine alla doglianza relativa all’inutilizzabilità della notizia di reato, il giudice correttamente osservato che la cnr, in quanto tale, non è mai stata utilizzata, ma soltanto relativi allegati documentali, i quali assumono natura di prova documentale. La Corte territoria ha inoltre evidenziato che, al momento della produzione, il ricorrente non ha sollevato alcun eccezione in merito all’ammissione di tali prove.
Medesime conclusioni sono state tratte anche con riguardo al ricorso proposto dal Cavalier, avendo il giudice a quo accertato, sulla base dei controlli eseguiti dai militari, la natura della società RAGIONE_SOCIALE, priva di sede e di risorse e operante con vendite sottocosto, in modo macroscopicamente illecito. Ne deriva la piena consapevolezza del ricorrente della natura di cartiera della società, amministratore di diritto e titolare della posizione di gar non riducibile a mero prestanome. Si è infatti affermato che, in tema di reati tribut l’amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale dirett destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti c abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della cari attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comp responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semp accettazione del rischio che questi si verifichino” (Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, Rv. 273939)
In relazione al diniego di circostanze attenuanti generiche, si sottolinea che determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità del reato e ai precedenti a carico del COGNOME non collaborativo comportamento processuale.
Quanto al mancato riconoscimento dei benefici di legge il giudice a quo rammenta l’avvenuta pregressa fruizione del beneficio e il giudizio prognostico sfavorevole, alla luce comportamento non collaborativo del ricorrente durante il processo.
Rispetto all’applicazione delle misure accessorie, si osserva che la durata delle misure applicate, trattandosi di misure obbligatorie, è stata modulata secondo i criteri di cui all’ar cod.pen., già utilizzati per la pena principale, avuto riguardo all’entità dell’evasion comportamento processuale dell’imputato.
Stante l’inammissibilità dei ricorsi, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/09/2025
Il consigliere estensore
Il Presidente