Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2906 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2906 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a UGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Lecce ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città – che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole, concorso, quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita sentenza del 23 luglio 2010, di bancarotta fraudolenta patrimoniale, – rideterminando la durat delle sanzioni accessorie fallimentari in misura pari alla pena principale e confermando nel res la sentenza di primo grado.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero difensore di fiducia, avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, la quale svolge due motivi.
2.1. Con il primo, eccepisce la prescrizione del reato verificatasi in data 25 marzo 2021, pri della sentenza impugnata.
2.2. Con il secondo motivo, eccepisce la erronea applicazione dell’art. 40 cod. pen. non essendo stata dimostrata la responsabilità dell’odierno ricorrente. Questi, infatti, non ha mai s funzioni di amministratore formale, ruolo ricoperto sempre da NOME, nei cui confronti il procedimento è stato stralciato per la sua irreperibilità, il quale si era dalla carica nominando il ricorrente, nomina mai ha accettata dall’COGNOME, cosicchè, la socie era rimasta, negli ultimi mesi di vita, senza un organo amministrativo; né i Giudici di me avevano individuato concreti atti gestori in capo al ricorrente, nei cui confronti non è nep individuato l’elemento soggettivo del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.11 primo motivo è manifestamente infondato, dal momento che il fatto di bancarotta fraudolenta contestato risale al 23 luglio 2010 ( sentenza di fallimento) e, quindi, la prescri (dodici anni e sei mesi), è maturata il 23 gennaio 2023, dopo la pronuncia della sentenz impugnata, in data 22 novembre 2022.
1.1. D’altro canto, ai fini della declaratoria immediata declaratoria delle cause contemp dall’art. 129 cod. proc. pen, e quindi la prescrizione maturata nelle more del giudiz cassazione, presuppone che il giudice sia investito della cognizione del processo, il che non verifica nel caso di gravame originariamente inammissibile: questo invero è inidoneo determinare un nuovo grado di giudizio e rende impossibile ogni accertamento diverso da quello diretto all’individuazione dell’impossibilità di giudicare (Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli Rv. 213981). Come si dirà appresso, anche il secondo motivo di ricorso risulta, infat manifestamente infondato.
Quanto al secondo motivo, il motivo risulta privo della necessaria specificità. Il ricorre di là dell’apparente denuncia di violazione di legge, eccepisce, in realtà, un travisam probatorio, afferente alla prova del ruolo svolto dall’COGNOME, senza confrontarsi c motivazione data dai giudici di merito. Motivi del genere più che specifici, come richiede 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la ti
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 de 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). La mancanza di specificità del motivo, invero deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell’art. 591 cod.proc.pe comma 1 lett. c) all’inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).Tanto più che le due sentenze di merito integrano, nel caso di specie, una situazione di c.d. doppia conformità sulla responsabilità; si è cioè di fronte a pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell’analisi e nella valutazione degl elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una strutt motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienz secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l’esito del giudizio responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ov nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plaus o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condot delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006 Rv. 235507). Nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggi tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissi di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. “doppia conforme” postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in se legittimità è soltanto quello che – a presidio del devolutum – discende dalla pretermission dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appel trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 – dep. 2018, COGNOME e altri 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, COGNOME, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 – dep. 2014, COGNOME‘Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i grad di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristrett resta precluso il rilievo del vizio di motivazione, secondo la nuova espressione dell’ 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ebbene, la sentenza di primo grado ha puntualmente ricostruito, alla luce della relazione d curatore fallimentare, l’avvicendamento dei soci e degli amministratori della fallita, dalla costituzione della società ( 03 maggio 2007) fino al fallimento. Da tale ricostruzione, em chiaramente come il ricorrente sia sempre stato l’amministratore della società, inizialmen nominato quale amministratore unico, successivamente, come componente dell’organo collegiale, avendo fatto parte del consiglio di amministrazione fino alle dimissioni del V quando, di fatto, è rimasto l’unico amministratore della società fino al fallimento.
3.1. Questo comporta l’inconferenza della deduzione difensiva incentrata sulle conseguenze delle dimissioni dell’altro amministratore, COGNOME NOME, poiché, trattandosi di or rappresentativo collegiale, non si è verificato, come sostiene la Difesa, una situazione di t vacanza dell’organo amministrativo, che, a seguito delle dimissioni di uno dei due consiglier rimasto affidato all’altro consigliere, appunto l’COGNOMECOGNOME le dimissioni del COGNOME non hanno, determinato il venir meno della carica rappresentativa anche in capo all’COGNOME, il qua rimasto amministratore formale della società. L’amministratore di una società a responsabili limitata GLYPH può, GLYPH infatti, GLYPH in GLYPH qualsiasi GLYPH momento, GLYPH rinunciare GLYPH al GLYPH proprio GLYPH incarico. Il riferimento normativo si rinviene nell’art. 2385 c.c., rubricato “Cessazione degli amministratori”, ai sensi del quale, la rinunzia all’ufficio dell’amministratore ha e immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione. Nel rispetto d principio generale di buona fede, l’efficacia delle dimissioni è diversa nel caso in cui la abbia un amministratore unico o un consiglio di amministrazione. La condizione da rispettar sempre è quella di garantire la continuità della gestione aziendale, per cui le dimis dell’amministratore unico non hanno efficacia fino alla nomina del nuovo amministratore Quanto, invece, alle dimissioni di un consigliere di amministrazione, in linea generale, la rin per dimissioni ha effetto solo a partire dal momento in cui l’organo amministrativo sia s ricostituito per effetto dell’accettazione dei nuovi amministratori (cd. prorogatio), potendo imporsi al consigliere di amministrazione di mantenere la carica fino alla nomina di un nuo amministratore in sua sostituzione, o comunque per quel termine che potrà ritenersi congruo per la sua sostituzione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. Nel caso di specie, al di là della questione della prorogatio dei poteri/ dell’amministratore dimissionario, quel che è certo è che l’COGNOME è rimasto in carica mantenuto, dunque, la carica di amministratore formale della società fallita: la rinuncia di dei due consiglieri di amministrazione ha lasciato l’organo amministrativo nelle mani dell’a consigliere, appunto, l’COGNOME.
3.3. Pertanto, non coglie nel segno neppure la deduzione difensiva che lamenta la mancata dimostrazione di atti di concreta gestione, quale amministratore di fatto, da parte del ricor stante la persistenza, ab initio e fino al fallimento, in capo all’COGNOME, della qualit amministratore formale della società.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibili
determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugn 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 07 novembre 2023 Il Consigliere estensore