Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33988 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33988 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MERCOGLIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Avellino, con cui NOME COGNOME è stata condannata per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo b), alla pena di anni due di reclusione, oltre alle pene accessorie fallimentari di pari durata. All’esito giu di primo grado è stata pronunciata nei suoi confronti assoluzione dal reato di concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva.
L’imputata è stata condannata per il reato suddetto in qualità di legale rappresentant della società “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarata fallita in data 9.10.2015, concorso con l’amministratore di fatto.
Avverso la decisione d’appello ha proposto ricorso l’imputata, tramite il difensore fiducia, deducendo tre diversi motivi di censura.
2.1. Il primo ed il secondo motivo formulati in favore della ricorrente hanno com obiettivo quello di far emergere il vizio di violazione di legge e il difetto di motiv manifestamente illogica e carente della sentenza di conferma della sua condanna.
La difesa rappresenta che non si è tenuto conto del ruolo solo formale di amministratrice, svolto dalla ricorrente, e della circostanza, pacifica nel processo, secondo cui il mar dell’imputata – NOME COGNOME – era il reale amministratore “di fatto” della falli
Il ricorso si snoda, quindi, attraverso la ricostruzione della giurisprudenza di legit sul tema e, in particolare, evidenzia come la figura dell’amministratore di fatto, nel co degli anni, sia diventata sempre più cruciale nell’ambito della tipizzazione normativa del categorie autoriali dei reati in esame, escludendo la responsabilità da “mera posizione” dell’amministratore di diritto inconsapevole.
In particolare, la difesa evoca l’orientamento da ultimo dispiegatosi nella sentenza Sez 5, n. 10665 del 24/1/2023, secondo cui, ai fini della sussistenza del dolo a cari dell’amministratore di diritto per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, de essere fornita la dimostrazione della sua effettiva e concreta consapevolezza circa lo stato delle scritture contabili, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli af (ipotesi a dolo generico), o, per le ipotesi con dolo specifico, da procurare un ingiu profitto a taluno. Sulla base di tale orientamento, la carica di amministratore formale n determina automaticamente un giudizio di colpevolezza per le condotte commesse, invece, dall’amministratore di fatto e, anzi, la responsabilità deve essere esclusa quand emerge che la gestione da parte di quest’ultimo sia stata così effettiva ed assorbente da annullare il ruolo di amministratore formale. Circostanza che corrisponde alla fattispeci concreta in esame, in cui dall’istruttoria dibattimentale è emerso che l’imputata non h avuto alcun ruolo nell’occultamento delle scritture contabili della società fallita.
2.2. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in ordine alla manca riqualificazione giuridica delle condotte di reato nell’ipotesi meno grave di bancarot semplice.
Il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricors
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La sentenza di condanna ha affermato la colpevolezza della ricorrente per il delitto d bancarotta fraudolenta documentale da occultamento o distruzione delle scritture contabili (cfr. pag. 3 della sentenza d’appello), così specificando la contestazione.
La decisione resa in sede d’appello è basata su un argomento dominante, identificabile con una responsabilità da posizione, arricchito – nella logica del provvedimento impugnato – soltanto dalla valorizzazione del dato costituito dal tempo di permanenza nell’incarico formale di amministratrice da parte della ricorrente.
Tale struttura motivazionale è disallineata rispetto alla più recente giurisprudenza questa Corte con riferimento alla posizione della c.d. “testa di legno” e agli obblighi tenuta e conservazione delle scritture, riconducibili a colui che sia investito anche s formalmente della amministrazione della società fallita.
Non vi è dubbio, infatti, che sussista il diretto e personale obbligo dell’amministrator diritto di tenere e conservare le predette scritture, in quanto egli è il soggetto inve di una posizione di garanzia rispetto al bene giuridico penalmente tutelato l’amministratore formale è responsabile, a norma dell’art. 40 cpv. cod. pen., a titolo concorso con l’amministratore di fatto o con altri organi societari, per non esse intervenuto a impedire la realizzazione delle fattispecie criminose, poiché l’art. 2392 co civ. gli impone di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli.
L’assunzione solo formale, invero, della carica gestoria non consente l’automatica esenzione dell’amministratore per i reati previsti dagli artt. 216, comma 1, n. 2), 2 comma 2, e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex 2392 cod. civ. dell’obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri conta Tuttavia, deve essere fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato da parte della “testa di legno”, tale da impedire la ricostruzione Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017, RAGIONE_SOCIALE, movimento degli affari. (ex multis Rv. 271754).
Per questa ragione, in tema di bancarotta fraudolenta documentale con dolo generico (vale a dire l’ipotesi di fraudolenta tenuta delle scritture contabili in guisa da non re idonee a descrivere la situazione patrimoniale della fallita), si è precisato
l’abdicazione agli obblighi da cui è gravato l’amministratore formale deve essere accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell’alterazion fraudolenta della contabilità oltre che dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilan e controllo che gli competono (Sez. 5, n. 44666 del 4/11/2021, La Porta, Rv. 282280).
Analogamente deve ragionarsi in ambito di bancarotta fraudolenta con dolo specifico, da omessa tenuta o sottrazione o distruzione delle scritture contabile, al fine di rec pregiudizio ai creditori (sulle due fattispecie differenti di bancarotta fraudol documentale contenute nella disposizione dell’art. 216, comma primo, n. 2, I.fall. cfr tra le altre, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-01)
Il coefficiente soggettivo doloso con cui il reato omissivo può essere realizzato individuabile anche nel dolo eventuale (Sez. 5, n. 38712 del 19/06/2008, Prandelli, Rv. 242022), collegato alla condotta di mancato adempimento dei propri obblighi ma, soprattutto, secondo la giurisprudenza più recente, alla consapevole percezione di indicatori della realizzazione del reato da parte dell’amministratore di fatto, nel ris del principio di colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. (i cd. segnali di allarme, richiesti in ambito di responsabilità dell’amministratore privo di deleghe: cfr. in tema, per tutte, S 5, n. 33582 del 13/6/2022, Benassi, Rv. 284175).
La carica di amministratore formale, infatti, sebbene implichi gli obblighi predett prescindere dal ruolo di mera “testa di legno”, che non esonera certo da responsabilità penale, parallelamente, non può determinare in via automatica un giudizio di colpevolezza, e, anzi, la responsabilità va esclusa quando emerge che la concreta gestione da parte dell’amministratore di fatto sia così complessiva e sostitutiva da ridur l’amministratore legale a un mero attore nominale, non potendosi, cioè, trattare di una responsabilità di posizione, derivante dalla sola assunzione della carica formale (Sez. 5, n. 10665 del 24/1/2023, n.m.).
In altre parole, il giudice di merito non può disinteressarsi degli “indicatori” concre quali desumere, secondo un criterio logico-inferenziale, la consapevolezza, in capo all’amministratore meramente nominale, dell’omessa tenuta o della sottrazione delle scritture contabili – pena, altrimenti, l’attribuzione della responsabilità second inaccettabile criterio oggettivo, non in linea con l’art. 27 della Costituzione – ma disegnare un percorso maggiormente rispettoso del parametro costituzionale che prevede il principio di colpevolezza, indicando le condizioni perché si determini l condanna per fatto “consapevole”.
Così, ad esempio, in passato, Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950, per rigettare il ricorso dell’imputata, amministratrice che invocava un ruol meramente formale, ha valorizzato la circostanza che costei non potesse essere considerata una “sprovveduta” in materia di gestione societaria, avendo amministrato altre due società fallite e che aveva curato una serie di operazioni in prima persona, olt ad ulteriori diversi elementi indicativi del fatto che il giudice di merito
ragionevolmente tratto il convincimento che, pur essendo una prestanome, risultava dimostrata l’effettiva e concreta sua consapevolezza dello stato e della sorte dell scritture contabili, ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo del reato.
2.1. Ebbene, nella sentenza impugnata, l’attribuzione della responsabilità alla ricorrent resta ancorata semplicemente alla carica ed al ruolo ricoperti solo formalmente, in abbinamento con quella che appare una fugace valorizzazione della sua qualità familiare, per essere ella la moglie dell’amministratore di fatto, il che implicherebbe – par comprendere dalla sentenza impugnata – un’inevitabile consapevolezza da parte sua delle condotte del coniuge, cui ella era succeduta nella carica.
Si tratta di canoni di affermazione della colpevolezza lontani dagli standard più recenti condivisibili declinati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stigmatizzazi questa sede va aggiunta la censura per una diffusa, ed altrettanto inesatta, prospettiva di apodittica affermazione di responsabilità della condotta di distruzione ed occultamento delle scritture contabili, che, sebbene sia desumibile in astratto per via induttiva, nel di specie è basata su asserzioni prive di giustificazione concreta, che mostrano anche lessicalmente il fianco a critiche di incoerenza con il criterio di colpevolezza “oltre ragionevole dubbio”.
La sentenza impugnata, pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, deve essere annullata con rinvio, per consentire alla Corte territoriale di rimediare alle mancan motivazionali riscontrate e di adeguarsi alla giurisprudenza di legittimità, secondo approdi tratteggiati nel paragrafo precedente.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli.
Così deciso il 22 maggio 2024.