Amministratore formale: quando la forma diventa sostanza per la legge
Recentemente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12169/2025, ha ribadito un principio cruciale in materia di responsabilità penale: essere un amministratore formale non è uno scudo contro le conseguenze legali. Accettare consapevolmente un ruolo, anche se solo sulla carta, comporta l’assunzione di tutte le responsabilità che ne derivano. Questa decisione offre spunti fondamentali per chiunque si trovi a ricoprire cariche societarie, anche senza un coinvolgimento operativo diretto.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso la sentenza della Corte di Appello, che aveva confermato la sua condanna di primo grado. Il ricorrente basava la sua difesa su diversi motivi, il principale dei quali verteva su un presunto vizio di motivazione riguardo la sua responsabilità e la sussistenza del dolo generico. In sostanza, egli sosteneva di essere stato un semplice ‘prestanome’, un amministratore formale di una S.r.l., senza aver mai svolto alcuna attività gestoria effettiva. A suo dire, la Corte di merito non avrebbe valutato adeguatamente l’assenza di elementi che potessero escludere la sua colpevolezza.
Oltre a ciò, il ricorso contestava la valutazione delle prove (in particolare l’esame dell’imputato stesso e di un testimone), l’intervenuta prescrizione del reato e l’insussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito contestato.
## La responsabilità dell’amministratore formale secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il primo e più significativo motivo di ricorso, definendolo ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno chiarito che non vi era alcun difetto di motivazione nella sentenza impugnata. La Corte territoriale, infatti, aveva già evidenziato un punto chiave: l’imputato aveva ‘scientemente accettato, per proprio tornaconto, di rivestire il ruolo formale di titolare della S.r.l.’.
Secondo gli Ermellini, questa consapevole accettazione è l’elemento dirimente. Diventa irrilevante, ai fini della responsabilità, il fatto che l’individuo non abbia poi concretamente esercitato i poteri di amministratore. La responsabilità penale sorge dall’assunzione della carica e dei doveri che essa comporta, non solo dal loro effettivo esercizio.
## Gli altri motivi di ricorso: genericità e inammissibilità
La Corte ha trattato con rapidità anche gli altri motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Le doglianze relative alla valutazione delle testimonianze, alla prescrizione e agli elementi del reato sono state giudicate come una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito. Inoltre, la Corte ha sottolineato la ‘estrema genericità’ di tali motivi, che non erano in grado di scalfire la coerenza e la correttezza giuridica del ragionamento seguito dai giudici di appello.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è netta. La responsabilità di un amministratore non può essere elusa semplicemente astenendosi dal compiere atti di gestione. L’aver accettato la carica, specialmente se per un ‘proprio tornaconto’, implica l’assunzione di una posizione di garanzia e di vigilanza che non può essere disattesa. La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato avesse adeguatamente spiegato perché l’imputato fosse responsabile, rendendo il ricorso su questo punto infondato. Per gli altri motivi, l’inammissibilità è derivata dalla loro natura ripetitiva e generica, una pratica non consentita nel giudizio di legittimità, che non costituisce un terzo grado di merito.
Conclusioni
L’ordinanza in esame lancia un messaggio inequivocabile: la figura dell’amministratore formale non gode di alcuna immunità. Chi accetta di figurare come legale rappresentante di una società si assume doveri e responsabilità penali precise, anche se delega o lascia di fatto la gestione ad altri. Questa decisione rafforza il principio secondo cui le cariche societarie non sono semplici formalità, ma posizioni che comportano obblighi giuridici stringenti. Prima di accettare un incarico di questo tipo, è fondamentale essere pienamente consapevoli delle potenziali conseguenze legali, poiché l’inattività non è una scusante valida di fronte alla legge.
Essere un amministratore solo ‘sulla carta’ esclude la responsabilità penale?
No, secondo la Corte, aver accettato scientemente di rivestire il ruolo formale di titolare di una società, per proprio tornaconto, è sufficiente per affermare la responsabilità, a nulla rilevando il mancato svolgimento effettivo dell’attività di amministratore.
Perché gli altri motivi del ricorso sono stati respinti?
Sono stati dichiarati inammissibili perché, oltre a riproporre censure già esaminate e respinte in precedenza dai giudici di merito con argomenti corretti, erano caratterizzati da estrema genericità.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12169 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12169 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTEL SAN GIORGIO il 10/04/1963
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la pronunzia di primo grado;
Considerato che il primo motivo del ricorso – con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità e alla sussistenza del dolo generico, per avere la sentenza impugnata omesso di valutare la sussistenza delle scriminanti – è manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte territoriale ha evidenziato come si tratti di un soggetto che scientemente aveva accettato, per proprio tornaconto, di rivestire il ruolo formale di titolare della RAGIONE_SOCIALE a nulla rilevando che egli di fatto non abbia svolto effettivamente attività di amministratore (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato);
Considerato che il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso – con i quali il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla valutazione dell’esame dell’imputato e del teste COGNOME alla dedotta intervenuta prescrizione e all’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato – sono inammissibili in quanto, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sono caratterizzati da estrema genericità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidene