Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34793 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34793 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VALLO DELLA LUCANIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIOCOGNOME e dell’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO,
per l’imputato, che hanno chiesto di accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 dicembre 2023 dalla Corte di appello di Salerno, che – per quanto qui di interesse – ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Vallo della
Lucania, resa all’esito di rito abbreviato, che aveva condannato COGNOME NOME per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarata fallita il 10 ottobre 2014. In particolare, la Corte di appello ha assolto l’imputato dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e ha rideterminato la pena.
Secondo la Corte di appello l’imputato – nella qualità di amministratore unico dal 27 luglio 2011, data di costituzione della società, al 10 aprile 201.3 -, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto owero di arrecare pregiudizio ai creditori, appostando in entrata e in uscita movimentazioni inattendibili per entità, ripetitività e consistenza di importi, avrebbe tenuto le scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società.
Contro la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 217 e 224 legge fall.
Rappresenta che, in sede di discussione, la difesa aveva chieste’ alla Corte di appello di riqualificare il reato in bancarotta documentale semplice, con conseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La richiesta era stata ampiamente argomentata, rappresentando come l’imputato tosse estraneo alle operazioni contestate e alle relative annotazioni nelle scritture cOntabili, atteso che esse erano intervenute dal gennaio all’aprile 2013, quando il ricorrente aveva già rotto i rapporti con il reale amministratore della società, COGNOME NOME, a quale, sin dal dicembre 2012, aveva chiesto di essere sostituito nel ruolo di formale amministratore. Lo stesso COGNOME, d’altronde, aveva riferito al curatore fallimentare che l’imputato, dal dicembre 2012, non si era più visto in azienda.
Nonostante le ampie argomentazioni spese dalla difesa, la Corte di appello avrebbe completamente omesso di motivare sulla richiesta di riqualificazione dei fatti.
Il ricorrente (riproponendo un tema già esposto nell’atto di gravame) sostiene che, in ogni caso, non vi sarebbe alcuna prova del fatto che l’ir iriputato fosse consapevole delle intenzioni fraudolente del COGNOME. La stessa Corte di appello, d’altronde, aveva assolto l’imputato dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, evidenziando come egli non avesse consapevolezza delle operazioni distrattive poste in essere dal COGNOME.
2.2. Con un secondo e un terzo motivo, esposti unitariamente i deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente sostiene che la contestazione relativa al a bancarotta documentale sarebbe generica, essendo priva di una specifica descrizione della condotta e delle annotazioni contabili oggetto di essa. Anche le due sentenze di merito, sul punto, sarebbero rimaste generiche, non essendo ih esse meglio descritte né la condotta né le annotazioni contabili coinvolte.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che, in assenza di ulteriori specificazioni, si dovrebbe fare riferimento alle annotazioni che hanno a oggetto quelle operazioni distrattive originariamente contestate all’imputato. Una parte rilevante di queste, però, non potrebbero essere attribuite all’imputato, neppure sotto il profilo formale, atteso che si tratterebbe di annotazioni relative operazioni realizzate dopo il 10 aprile 2013, quando cioè l’imputato non era più amministratore della società.
Il ricorrente, inoltre, evidenzia che, anche in relazione alle operazioni precedenti al 10 aprile 2013, l’imputato era stato assolto dalla stessa Corte di appello dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Sarebbe stato coerente, per il ricorrente, assolvere l’imputato anche dalla bancarotta documentale, non potendosi differentemente spiegare come possa ritenersi, in relazione a quelle medesime operazioni, la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Il ricorrente sostiene che il mero dato della carica formale rivestita dall’imputato non sarebbe sufficiente a sostenere la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, in relazione all’annotazione di operazioni che erano dipese dalla volontà dall’effettivo dominus della società. In mancanza della dimostrazione di una consapevole partecipazione dell’imputato al reato, al più, potrebbe ritenersi integrato il reato di bancarotta semplice, potendo, al massimo, essere rinvenuto un profilo di negligenza nella condotta tenuta dall’imputato.
Il ricorrente sostiene che, dalla normativa in materia, si desunrrebbe che il libro giornale debba essere aggiornato entro il termine di 60 , giorni dalla realizzazione dell’operazione da annotare; così come i registri contabili dovrebbero essere stampati entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; il termine di annotazione meccanografica rimarrebbe, in ogni caso, quello dei 60 giorni dall’effettuazione delle operazioni.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che le scritture contabili della società, tenute dal depositario dottor COGNOME, sarebbero state annotate entro i predetti termini. Da tutto ciò conseguirebbe che, all’imputato, potrebbero essere riferibili solo le annotazioni sul libro giornale apposte entro il 9 febbraio 2013. Dette annotazioni, però, non sarebbero state realizzate dall’imputato, attesa la provata assenza di alcun ruolo nella gestione effettiva dell’azienda, né sarebbero state fatte proprie dall’imputato, a seguito dell’approvazione del bilancio di esercizio
relativo all’anno 2013, atteso che, già prima della formalizzazione di tale documento, egli non rivestiva più la carica di amministratore della società.
Il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui afferma che l’imputato non potrebbe non rispondere dell’omessa régolare tenuta delle scritture contabili, in quanto la parziale omissione del dovere di annotare le operazioni negli appositi libri è punita a titolo di dolo generico.
La Corte di appello non avrebbe considerato che il dovere di annotazione può sussistere solo nel caso in cui il soggetto formalmente investito della carica di amministratore abbia avuto contezza delle operazioni da annotare; consapevolezza che nel caso in esame mancherebbe.
Il ricorrente sostiene che la difesa aveva rappresentato alla Corte di appello che la responsabilità dell’amministratore formale della società fallita non può essere desunta dalla mera violazione dei doveri di vigilanza e di controllo, che derivano dall’accettazione della carica, essendo, invece, necessaria la dimostrazione, effettiva e concreta, della consapevolezza dello stato delle scritture. Anche su tale punto, tuttavia, punto la Corte di appello avrebbe omesso di motivare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
1.1. I motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi – sono fondati.
Va, in primo luogo, evidenziato che la motivazione della sentenza impugnata risulta palesemente priva di completezza, atteso che la Corte di appello non ha fornito risposta a specifiche doglianze formulate dall’appellante e dotate del requisito della decisività.
Risulta, invero, completamente priva di risposta la richiesta, avanzata dalla difesa, di riqualificazione del fatto in bancarotta semplice. La riconosciuta estraneità dell’imputato alle operazioni distrattive, peraltro, avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a valutare con particolare attenzione la richiesta difensiva.
Al riguardo, occorre ricordare che «sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen i ., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività»
(Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, COGNOME, Rv. 257967; Sez. 4 n. 10758 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 263129).
Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello non ha risposto a una questione decisiva, la cui fondatezza avrebbe potuto portare, quantorneno, a una riqualificazione del fatto.
Più in generale, va rilevato che la motivazione risulta del tutto lacunosa anche con riferimento alla concreata individuazione delle condotte delittuose che sarebbero state poste in essere dall’imputato. Invero, a fronte di un’imputazione del tutto generica, la Corte di appello non ha chiarito quali sarebbero le annotazioni irregolari e, in particolare, se esse fossero solo quelle relative alle operazioni distrattive ovvero si estendessero anche ad altre operazioni.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso, il 3 luglio 2024.