Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17006 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17006 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Benevento il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 17/05/2023 dalla Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME;
lette le richieste formulate dal P.M., nella persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
preso atto delle note scritte articolate dall’AVV_NOTAIO, difensore dell’imput
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazion avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della decis assunta dal Tribunale di Avellino, ha confermato la penale responsabilità dell’imputata, leg rappresentante della fallita “RAGIONE_SOCIALE“, in ordine ai delitti di bancarotta fr patrimoniale distrattiva (capo A) e bancarotta fraudolenta documentale (capo B) e ha rideterminato la durata delle pene accessorie in misura pari a quella della pena principale.
La difesa, con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, l e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione in relazione al delitto di bancarotta fraud patrimoniale distrattiva (capo A), lamenta che, con argomentazione contraddittoria, la co territoriale ha ravvisato il dolo del delitto sul presupposto che l’imputata, la quale ricopr formalmente l’incarico di amministratore della società di capitali, avesse assunto un ru attivo nella gestione della stessa, avendo avuto conoscenza della destinazione dell’attivo saldo di debiti, così, di fatto, sostituendosi al padre nella reale gestione e amministra della “RAGIONE_SOCIALE” .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Giova premettere che la sentenza impugnata deve essere letta congiuntamente a quella resa in primo grado, in quanto, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella resa tribunale.
I giudici d’appello, infatti, hanno adottato gli stessi criteri utilizzati dal primo g valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 3 n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615).
Dal corpo motivazionale delle pronunce di merito, si evince che l’imputata, amministrator formale della società, di fatto amministrata e gestita dal padre, a fronte del man reperimento delle poste attive indicate in bilancio e, evidentemente, dell’assenz documentazione comprovante la destinazione del patrimonio agli scopi societari, ebbe a spiegare che l’attivo era stato destinato al saldo dei debiti maturati dalla “RAGIONE_SOCIALE confronti di altre società.
Da tale argomentazione la difesa ha dedotto la contraddittorietà della motivazione, , TARGA_VEICOLO. ~accertato che l’incarico di legale rappresentante della fallita ricoperto dall’imputa meramente formale – in quanto, di fatto, la gestione e amministrazione era svolta dal padre non sarebbe stato possibile attribuirle la responsabilità in ordine al delitto di ban fraudolenta patrimoniale distrattiva (capo A).
Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio di diritto secondo cui «i di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per
omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la respons del soggetto investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita (cosidde “testa di legno”), atteso il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all’ipotesi distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell’amministratore apparent trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza determinati beni nella disponibilità dell’imprenditore fallito, il loro mancato reperime assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzio della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto» (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 2741 Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251; Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Squillante, Rv. 228713).
Ciò posto, tuttavia, nel caso di specie, in cui è emersa la consapevolezza dell’imputata merito alla condotta distrattiva – consistita nella destinazione dell’attivo al saldo de maturati dalla “RAGIONE_SOCIALE” nei confronti di altre società -, correttamente i giudici hanno affermato la penale responsabilità della COGNOME in ordine al delitto di bancaro fraudolenta patrimoniale distrattiva (capo A), sostanzialmente evidenziando l’irrilevanza ruolo di amministratore esclusivamente formale ricoperto.
Invero, la censura articolata dalla difesa non si confronta con la logica e corr argomentazione resa dai giudici di merito che, proprio dalla circostanza che l’imputata ebbe rivelare la sorte dell’attivo – destinato al saldo dei debiti maturati dalla “RAGIONE_SOCIALE s confronti di altre società -, hanno desunto che la stessa fosse consapevole di quanto avveniva all’interno della gestione societaria e, dunque, della non corretta movimentazione d patrimonio da parte del padre, amministratore di fatto, omettendo di porre in essere quel attività idonee a prevenire il pericolo di distrazioni e, di conseguenza, accettando il risc loro verificarsi.
Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 01/02/2024.