Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12609 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12609 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Viareggio il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 29/09/2023 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOMECOGNOME udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, NOME COGNOME, ch concluso per l’inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni rassegnate dal difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, riportandosi ai motivi, ha concluso per il loro accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 luglio, il G.I.P. del Tribunale di Lucca, all’esit giudizio abbreviato ha giudicato COGNOME NOME e COGNOME NOME colpevoli de reati a loro imputati di cui agli artt. 2 -capi da 1 a 12- e 10 -capo 14- D 74/2000, e, ritenuta la continuazione, li ha condannati alla pena di anni due e m otto di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge.
Un terzo originario coimputato è stato assolto per non aver commesso il fatto.
Con sentenza del 29 settembre 2023 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado.
COGNOME ha proposto, tramite il suo difensore di fiducia, tempestivo ricor per cassazione, sollevando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e/o inosservanza della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifest illogicità della motivazione in ordine ai motivi di appello sub 1 e 5, relativi, il alla qualifica di amministratore di fatto in capo all’odierna ricorrente, il s alla invocata attenuante del contributo di minima importanza nel concorso d persone nel reato di cui al presente motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
COGNOME ha contestato, coi motivi di appello, l’insussistenza della quali attribuitale, di amministratore di fatto delle varie società facenti capo al g COGNOMECOGNOME COGNOME allegato di aver rivestito formalmente la carica di amministratore, s per la RAGIONE_SOCIALE, per cinque giorni, dal 3 all’8 agosto 2026. Ha sosten altresì che mentre le imputazioni mosse a suo carico, in forza di tale predi qualità, in concorso con COGNOMECOGNOME postulavano la gestione comune col coimputato di tutte le società, con divisione dei compiti, tra loro, l’assunto risul smentito innanzi tutto dalle dichiarazioni rese in sede di esame dal COGNOME ste all’udienza del 18.10.2019, e dalle complessive risultanze istruttorie rassegnavano lo svolgimento, da parte sua, del mero disbrigo di operazion bancarie, riconducibili a mansioni impiegatizie, non certamente sintomo d esercizio di ruolo apicale e potere decisionale nell’ambito delle società del gru
Ha invocato, in subordine, il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod pen., in quanto costituzione delle società, gestione dei rapporti commerciali tra di esse e con terze parti, predisposizione dei mezzi e esecuzione del sistema contestato erano azioni, tutte, di cui solo il COGNOME poteva dirsi responsabile.
I sopra dedotti motivi di appello n. 1 e 5, erano stati svolti nell’esclusivo interesse della odierna ricorrente, il cui atto di appello era stata individualmente proposto, laddove gli altri, nn 2, 3 e 4, erano comuni al coimputato COGNOME, ed a quelli sovrapponibili.
La Corte di appello ha svolto la propria motivazione con riferimento ai motivi 2, 3 e 4 dell’appello della odierna ricorrente, sovrapponibili a quelli svolti dall’autonomo appello nell’interesse del COGNOME, ma ha totalmente omesso la presa in carico delle questioni poste coi motivi autonomi, numeri 1 e 5. Le censure come svolte colgono dunque nel segno, e la sentenza è nulla per difetto, anche grafico, di motivazione al proposito. Segue l’accoglimento del ricorso con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze