Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45108 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45108 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 2, n.2 L.F. (fatto commesso in Roma il 6 aprile 2017);
– che l’atto di impugnativa consta di due motivi, di cui il secondo a più censure;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, che deduce travisamento RAGIONE_SOCIALE prove in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputata, è generico per aspecificità, non confrontandosi, men che meno in maniera critica, con la ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto: ossia che, accertato il ruolo di liquidatrice formale della COGNOME (di età avanzata e nominata a ridosso del fallimento) non vi era ragione per mettere fondatamente in dubbio la conclusione cui era giunto il Tribunale, che cioè l’amministratrice di fatto della società fallita fosse l’imputata ricorren nulla rilevando la mancanza di una formale convocazione da parte del Curatore fallimentare, avendo ella avuto comunque conoscenza della procedura fallimentare perché destinataria della notifica dell’istanza di fallimento), cui pertanto andavano ascritte sia le carenze documental societarie riscontrate, sia la causazione del dissesto per effetto della prosecuzione dell’attivi sociale nonostante la massiccia esposizione debitoria soprattutto nei confronti dell’Erario, frutt di una sistematica omissione del pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e dei contributi previdenziali, espressione di una scelta gestionale/imprenditoriale, precedente e successiva alla nomina della COGNOME (vedasi pagg. 7 – 9 della sentenza impugnata);
– che il secondo motivo, nella parte in cui censura l’operata graduazione della pena, nonché il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere generico – perché replica senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello-, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita i aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in RAGIONE_SOCIALEzione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e si sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 10 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha integrato la motivazione in merito alla determinazione della pena), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decis o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 10 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, evidenziata la mancanza di elementi di segno positivo atti a giustificare il riconoscimento del beneficio richiesto, ha valorizzato ai fini del diniego l’esist di un precedente penale specifico e recente, nell’anno 2019, a carico dell’imputata);
– che lo stesso motivo, nella parte in cui contesta il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore dell’imputata, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che, dall’incontestata sintesi dei motivi di appello e dall’atto di appello presentato in d 11 aprile 2023, non risulta che la deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo, né che ne avesse formulato specifica richiesta formulando le proprie conclusioni in sede di giudizio cartolare, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non pu essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto deg artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. pen.;
– ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese proces e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente