Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12508 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12508 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TAURIANOVA il 23/03/1978
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicat quale la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa dal g primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all’art. 5 d.l (capo di imputazione d), perché estinto per prescrizione. Il giudice di primo grado ha d la prescrizione dei reati contestati nei capi di imputazione a), b) e c).
2.Con unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vi motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità, evidenziando che il giudice a quo non ha vagliato nessuna delle doglianze difensive contenute nei motivi di appello, relativi a presentazione della dichiarazione fiscale, alla corretta indicazione degli importi f l’anno 2010, pur essendo stato indicato un codice fiscale erroneo, all’assenza di el quali inferire che il ricorrente fosse l’amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE‘appello non ha esaminato i suddetti profili di censura, sebbene sottoposti con atto specifico, pur essendo acquisito che la dichiarazione fiscale relativa all’anno di impo stata inviata telematicannente in data 28 febbraio 2011 e che gli importi indicati erano
Il ricorrente inoltre evidenzia l’ampio lasso di tempo decorso tra la data di emana dispositivo (07/07/2023) e quella di deposito della motivazione (24/06/2024), nonchè l’i della parte motiva della sentenza impugnata, in cui il giudice a quo esclude il decorso del termine di prescrizione del reato e conferma la sentenza di primo grado, mentre, contraddittor nel dispositivo dichiara non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizion
Erroneo è anche il computo dei termini di prescrizione del reato, indicato dal giudi a quo in anni dodici, e non in anni dieci.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, l’annullamento senza rinvio limitatamente al dispositivo, da correggere nei termini in c letto all’udienza del 7 luglio 2023 come risulta dal verbale di udienza, e il rigetto de resto, con le statuizioni consequenziali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, i del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza della decisione, di cui saggia l’oggettiva “tenuta”, sotto il profilo logico-argomentati l’accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e va dei fatti ( Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, COGNOME, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 06 COGNOME, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del contro
motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostru fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opi apprezzamento , atteso che l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non con Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il legittimità, che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non può diveni del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consent Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione.
L’impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguit e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado pres tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e s apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta perciò insindacabili in questa sede.
1.1. Nel caso in disamina il giudice a quo, nel richiamare la ricostruzione dei fatti effettuat con dovizia di particolari dal giudice di primo grado, ha affermato che il rico l’amministratore di fatto della società, in quanto rivestiva il ruolo di institore con a ad agire sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione, e che egli era no dedito ad attività di gestione o connesse alla gestione della società RAGIONE_SOCIALE Il Mart institore dal 2007 fino alla messa in liquidazione della società nel 2011, aveva st contratto di lavoro come giardiniere per conto della RAGIONE_SOCIALE, assumendo il NOME NOME che diveniva in seguito l’amministratore di diritto della società, ma che era rimasto estraneo alla gestione, e che era persino irreperibile al momento dell’invio della dic erronea. Il giudice a quo ha evidenziato che la dichiarazione presentata in data 28 febbraio 2 era stata scartata perché era stato indicato in modo erroneo il codice fiscale del rapp legale, tanto che l’ufficio finanziario aveva richiesto il rinvio, a cui, tuttavia, i aveva mai ottemperato. Pertanto, la Corte territoriale, correttamente richiam giurisprudenza di legittimità secondo la quale l’amministratore di fatto risponde de omessa presentazione della dichiarazione fiscale in quanto titolare effettivo della gestio (Sez.2, 8632 del 22/12/2020, Rv. 280723; Sez.3, n. 1722 del 25/09/2019 Rv. 277507) ritenuto provatala penale responsabilità del ricorrente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa all’intervenuta prescrizio
Risalendo i fatti al 28/09/2011, considerati gli atti interruttivi e i periodi di so deve tenere conto delle sospensioni ex art. 159 cod. pen correlate alle richieste d parte del difensore per adesione all’astensione totale di proclamata dai competenti categoria, per legittimo impedimento o per altre cause, per un totale di 760 gio considerati 60 giorni per le sospensioni per legittimo impedimento, il reato non era p
alla data dell’udienza d’appello, celebrata il 07/07/2023. D’altronde, l’inammissibilità preclude la computabilità del periodo successivo alla sentenza impugnata.
In ordine alla doglianza afferente alla asserita erroneità del calcolo dei termini di pr il ricorso è generico poichè il ricorrente non specifica le ragioni per cui, a suo avviso prescrizionale complessivo dovrebbe essere calcolato in dieci anni anziché in dodici.
A norma del 130 comma 1 cod. proc. pen., l’errore materiale contenuto nel dispos della sentenza, se l’impugnazione è dichiarata inammissibile, non può essere corretto dal dell’impugnazione ma dal giudice a quo. Pertanto, l’errore non è emendabile.
Il ricorso NOME deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declarator dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedim e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 23/01/2025
Il consigliere estensore
IlPresidehte