Amministratore di Fatto: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La figura dell’amministratore di fatto è una delle creazioni giurisprudenziali più rilevanti nel diritto penale commerciale, nata per colpire chi, pur senza una carica formale, gestisce un’impresa e ne determina le sorti, soprattutto in contesti di crisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per ottenere una nuova valutazione delle prove che hanno portato a tale qualifica. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna per bancarotta fraudolenta di un soggetto, ritenuto dai giudici di primo e secondo grado l’amministratore di fatto di una società dichiarata fallita. Secondo l’accusa, l’imputato, pur non rivestendo formalmente alcuna carica sociale, aveva esercitato poteri gestori e direttivi, contribuendo al dissesto finanziario dell’azienda.
L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, contestando proprio la sua qualificazione come amministratore di fatto. Il motivo principale del ricorso si basava su un presunto vizio di motivazione e travisamento della prova da parte della Corte d’Appello, sostenendo che i giudici avessero interpretato erroneamente gli elementi probatori che dimostravano il suo ruolo dominante all’interno della società.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ruolo dell’Amministratore di Fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un caposaldo del sistema processuale italiano: la distinzione netta tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) hanno il compito di ricostruire i fatti e valutare le prove. La Corte di Cassazione, invece, opera in “sede di legittimità”: il suo ruolo non è quello di decidere se l’imputato sia colpevole o innocente riesaminando le prove, ma di verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che le lamentele del ricorrente non denunciavano un vero e proprio errore di diritto o un vizio logico della motivazione, ma miravano a proporre una lettura alternativa delle prove già ampiamente vagliate dalla Corte d’Appello. Questo tentativo di ottenere una “rivalutazione” o una “rilettura” delle fonti probatorie è estraneo ai poteri della Cassazione.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso “manifestamente infondato”. I giudici hanno sottolineato che il ricorrente non aveva individuato uno specifico “travisamento della prova”, ovvero un errore palese in cui il giudice di merito avrebbe utilizzato una prova inesistente o ne avrebbe stravolto il significato letterale. Al contrario, le sue argomentazioni si limitavano a contestare l’interpretazione data dai giudici alle emergenze processuali (indicate nelle pagine 18-23 del provvedimento impugnato).
Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato come un tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, cosa non consentita dalla legge. La Corte ha quindi proceduto a dichiarare l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi dilatori o palesemente infondati.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. La prima riguarda la figura dell’amministratore di fatto: la responsabilità penale per i reati societari e fallimentari non dipende dalla carica formale, ma dall’effettivo esercizio di poteri gestionali. Chi dirige un’impresa risponde delle proprie azioni, a prescindere dal titolo.
La seconda lezione è di natura processuale: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico, limitato a specifici vizi di legittimità. Non può essere utilizzato come un’ulteriore opportunità per discutere i fatti del caso. Tentare di farlo non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche significative, come dimostra la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove per dimostrare di non essere un amministratore di fatto?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o i fatti del caso. Il suo compito è solo verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non rifare il processo nel merito. Un ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove, come in questo caso, viene dichiarato inammissibile.
Cosa significa che un ricorso è “manifestamente infondato”?
Significa che le ragioni presentate nel ricorso sono palesemente prive di fondamento giuridico e non rientrano nei motivi consentiti dalla legge per l’impugnazione in Cassazione. In questo caso, il motivo era infondato perché mirava a una rivalutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte Suprema.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Oltre alla definitiva conferma della condanna, il ricorrente è obbligato a pagare le spese del procedimento e a versare una somma di denaro (in questa vicenda, 3.000 euro) alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso non consentito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8696 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8696 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 06/10/1963
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 216 co. 1 n. e 2 L. Fall.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cuie il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla qualificazione del ricorrente quale amministratore di fatto della società fallita, lamentando un travisamento della prova, oltre ad essere manifestamente infondato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura dell fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 18-23 del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 15 gennaio 2025