Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13783 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13783 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, depositate per l’udienza del 7 dicembre 2023, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna, previa parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava colpevole il ricorrente dei reati ascritti allo stesso ai capi A) e B) dell’imputazione, previ riqualificazione dei fatti stessi ai sensi dell’art. 216, comma 3, !fati.
Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., omessa motivazione della sentenza rispetto alla censura afferente la qualifica di amministratore di fatto della società fallita rivestita dallo stesso dopo la cessazione della carica di amministratore di diritto della società sino al fallimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da NOME COGNOME è manifestamente infondato, poiché, a differenza di quanto prospettato dall’imputato, la sentenza impugnata, nella parte in cui pure formalmente affronta e disattende il distinto motivo di gravame fondato sull’insussistenza del dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, finisce con il pronunciarsi anche sulla censura relativa al ruolo di amministratore di fatto rivestito dal ricorrente dopo la cessazione della carica formale.
A pag. 2 della pronuncia della Corte d’appello di Bologna si evidenzia, infatti, che correttamente la decisione di primo grado aveva ricostruito la complessiva operazione individuando il COGNOME come ideatore di un piano fraudolento costituto dalla cessione formale delle quote a un soggetto, divenuto liquidatore formale della società, e costituente mera testa di legno – come evincibile anche dalla circostanza che egli era risultato amministratore e/o liquidatore di oltre settanta società – al fine di cercare di attribuire a quest’ultinno le responsabilit per l’insolvenza dell’impresa e celare, anche mediante l’assenza delle scritture contabili, le proprie attività distrattive.
Peraltro con questa parte della motivazione il ricorrente neppure si confronta, con conseguente ulteriore motivo di inammissibilità del motivo per genericità.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 gennaio 2024 Il Consigliere COGNOME
Presidente )