Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13519 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13519 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 60/2025
ALDO ACETO
Relatore –
UP – 14/01/2025
COGNOME
R.G.N. 39506/2024
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: COGNOME NOMECOGNOME nato a CONA il 06/04/1958, COGNOME NOMECOGNOME nato a MILANO il 28/02/1971
avverso la sentenza del 10/05/2024 della Corte d’appello di Milano
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ dei ricorsi.
1.NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con separati atti a firma dei rispettivi difensori, per lÕannullamento della sentenza del 10 maggio 2024 della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza del 20 dicembre 2022 del locale Tribunale e per quanto di interesse in questa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per i reati
di cui ai capi H (artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso fino al 4 settembre 2013), H1 (artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso fino al 2 ottobre 2013) e H2 (artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 5 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 30 dicembre 2013 e il 29 dicembre 2014) perchŽ estinti per prescrizione (il reato di cui al capo H2 limitatamente al solo anno di imposta 2012) e ha rideterminato la pena nella misura di un anno e due mesi di reclusione, confermando nel resto la condanna del COGNOME per i residui reati rubricati ai capi H2 (limitatamente allÕanno di imposta 2013), H3 (artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE e H4 (artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, e la condanna di NOME COGNOME alla pena di due anni di reclusione per i delitti di cui ai capi I (artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente alle fatture emesse nellÕanno 2013), I1 (artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000), I2 (artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000), I3 (artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 10 d.lgs. n. 74 del 2000).
2.NOME COGNOME articola quattro motivi.
2.1.Con il primo ed il secondo motivo deduce lÕinosservanza e lÕerronea applicazione dellÕart. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., con riferimento alle dichiarazioni accusatorie dellÕamministratore di diritto, la coimputata NOME COGNOME sulla sua qualifica di amministrazione di fatto delle societˆ RAGIONE_SOCIALE che è stata ritenuta credibile in assenza di riscontri e sulla base di una memoria difensiva, ma non di un esame reso nel contraddittorio tra le parti (primo motivo), nonchŽ il difetto di motivazione in ordine a detta qualifica con riferimento a specifiche e decisive doglianze mosse con lÕatto di appello sul punto ma non affrontate dalla Corte territoriale che si è limitata ad aderire e a fare proprie le motivazioni del Giudice del primo grado (secondo motivo).
2.2.Con il terzo e il quarto motivo deduce lÕerronea applicazione degli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento al ruolo di amministratore di diritto (terzo motivo) e il difetto di motivazione con riferimento alla propria qualifica di amministrazione di fatto delle societˆ RAGIONE_SOCIALE (quarto motivo).
3.NOME COGNOME articola due motivi.
3.1.Con il primo deduce la mancanza, la contraddittorietˆ e la illogicitˆ della motivazione per errore di valutazione della prova relativamente alla deposizione della testimone COGNOME
3.2.Con il secondo motivo deduce la mancanza della motivazione in relazione al motivo di appello concernente la sentenza di assoluzione in un procedimento parallelo nel quale gli era stato contestato di essere amministratore di fatto della medesima societˆ nel medesimo periodo, sulla base delle medesime indagini.
1.é parzialmente fondato il ricorso di NOME COGNOME il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
2.Gli imputati rispondono dei reati loro ascritti perchŽ ritenuti amministratori di fatto delle societˆ RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che avevano emesso fatture per operazioni inesistenti, che non avevano presentato le dichiarazioni annuali ai fini IRES e IVA e la cui contabilitˆ era stata occultata. Quanto allÕoccultamento della contabilitˆ, al COGNOME è contestato il solo occultamento della contabilitˆ della RAGIONE_SOCIALE; dellÕoccultamento della contabilitˆ di entrambe le societˆ risponde il COGNOME.
2.1.Secondo la tesi accusatoria, validata dai Giudici di merito, le due societˆ erano vere e proprie Òscatole vuoteÓ deputate allÕemissione di fatture per operazioni inesistenti in favore della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE
2.2.I ricorrenti non contestano la materialitˆ dei reati ma solo il titolo della loro responsabilitˆ affermata in entrambi i gradi di giudizio quali amministratori di fatto delle societˆ, in concorso con lÕamministratrice di diritto, NOME COGNOME.
2.3.Nel confermare la condanna del COGNOME, la Corte di appello ha indicato le prove dichiarative provenienti: (i) dalla stessa COGNOME (che aveva affermato di aver assunto la carica di amministratrice della RAGIONE_SOCIALE su richiesta del COGNOME, con il quale era entrata in contatto per il tramite del COGNOME, amico di famiglia; la donna aveva descritto il COGNOME come persona che aveva mantenuto il controllo gestionale della societˆ, assumendo su di sŽ adempimenti, dichiarazioni, formalitˆ, atti o quantÕaltro necessario per il governo della societˆ); (ii) dal titolare dello studio domiciliatario della societˆ stessa (il ragioniere NOME COGNOME che aveva riferito che la domiciliazione era stata richiesta dal COGNOME e dietro presentazione di un contratto sottoscritto dalla COGNOME che per˜ il ragioniere aveva affermato di non aver mai conosciuto; le sue dichiarazioni sono corroborate, a giudizio della Corte territoriale, dallÕinvio di una mail del 26 febbraio 2013 proveniente da una societˆ gestita dal COGNOME con cui era stata trasmessa la liquidazione IVA 2012 per la redazione del bilancio societario); (iii) da NOME COGNOME (titolare di uno studio di assistenza e consulenza aziendale che aveva indicato il COGNOME come colui che si occupava delle attivitˆ di consulenza finanziaria,
amministrativa e contabile per la societˆ verificata, che emetteva per questa le fatture e che le aveva richiesto consigli per sviluppare la parte amministrativa della societˆ. La COGNOME, affermano i Giudici Distrettuali, aveva reso dichiarazioni analoghe anche sul ruolo gestorio svolto dal RAGIONE_SOCIALE societˆ costituita nellÕanno 2012 con capitale interamente versato di euro 10.000,00, di proprietˆ per il 90% dellÕimputato e per il 10% della COGNOME, nominata sin da subito amministratrice unica (successivamente la quota di COGNOME era stata ceduta ad una societˆ slovacca nella quale egli rivestiva il ruolo di ). Anche per RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME aveva riferito che la gestione della parte amministrativa e contabile ruotava intorno al ricorrente il quale, anche per la gestione della RAGIONE_SOCIALE, si avvaleva dei consolidati rapporti con gli istituti bancari per il tramite della societˆ Business & Finance di cui era titolare, rimanendo appannaggio di NOME COGNOME la gestione della parte commerciale di RAGIONE_SOCIALE
2.4.Quanto al ruolo gestorio di NOME COGNOME di entrambe le societˆ, la Corte di appello ha indicato le dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal coimputato COGNOME, corroborate e riscontrate da quelle rese dalla COGNOME e dalla COGNOME. La prima aveva riferito che era stato proprio il COGNOME, come detto, suo amico di famiglia, a metterla in contatto con il COGNOME; la seconda aveva riferito del ruolo assunto dal COGNOME che si occupava della gestione commerciale delle due societˆ in virtù delle conoscenze che aveva in svariati settori. Peraltro, affermano i Giudici distrettuali, il COGNOME, richiesto dai militari della Guardia di Finanza, si era mostrato a conoscenza del fatto che la documentazione della societˆ era detenuta presso la sede della Business & Finance del coimputato COGNOME.
2.5.Secondo i Giudici di merito, in conclusione, i due ricorrenti, profittando delle difficoltˆ economiche della Sorrentino, avevano deciso di attribuire a questÕultima la carica formale di legale rappresentante delle due societˆ dietro compenso mensile di euro 1.000,00, riservando a se stessi la gestione finanziaria, contabile e societaria di entrambe le societˆ.
3.Il ricorso di NOME COGNOME.
3.1.I primi due motivi, comuni per lÕoggetto, possono essere esaminati congiuntamente.
3.2.Una premessa si impone: il ricorrente deduce che con sentenza dellÕ11 giugno 2024, dep. il 25 luglio 2024, altro Collegio della seconda sezione penale della Corte di appello di Milano, riformando totalmente la sentenza di condanna di primo grado, lo ha assolto dal reato di bancarotta fraudolenta aggravata a lui attribuito quale amministratore di fatto della societˆ RAGIONE_SOCIALE per mancanza di prova dellÕesercizio di poteri gestori tipici dellÕamministrazione.
3.3.Il dato viene introdotto in questa sede a supporto della dedotta violazione dellÕart. 192 cod. proc. pen. e del malgoverno logico delle prove indicate dalla sentenza impugnata a sostegno della conferma della condanna inflitta in primo grado.
3.4.SennonchŽ della sentenza dellÕ11 giugno 2024 (impugnabile fino al 25 ottobre 2024) non è stata dedotta la natura irrevocabile, nemmeno (in tesi) con memorie o motivi aggiunti.
3.5.Costituisce, al riguardo, principio consolidato della Corte di cassazione quello secondo il quale nel giudizio di legittimitˆ è consentita l’acquisizione di una sentenza irrevocabile quando non sia stato possibile produrla nei precedenti gradi di giudizio, ma la stessa non pu˜, tuttavia, essere oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 238cod. proc. pen., imponendosi l’annullamento con rinvio della pronuncia impugnata al fine di permettere una riconsiderazione nel merito del quadro probatorio, ferme restando le preclusioni processuali giˆ maturate (Sez. 6, n. 13461 del 22/02/2023, COGNOME, Rv. 284473 – 01; Sez. 2, n. 119409 del 13/02/2019, COGNOME, Rv. 276653 – 02; Sez. 5, n. 38569 del 07/05/2014, DellÕOrefice, Rv. 259904 – 01; Sez. 6, n. 3702 del 04/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254766 – 01).
3.6.La produzione della sentenza in questione, priva dellÕattestato della sua irrevocabilitˆ, non produce alcun effetto e di certo non pu˜ essere presa in considerazione in questa sede, tantomeno quale parametro di valutazione della logicitˆ della motivazione di altra sentenza.
3.7.Il Collegio ricorda (e ribadisce) che lÕindagine di legittimitˆ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontˆ del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilitˆ di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimitˆ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 01). La mancanza e la manifesta illogicitˆ della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchŽ dedurre tale vizio in sede di legittimitˆ significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non giˆ opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621), sicchŽ una volta che il
giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicitˆ (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202903). Il compito del giudice di legittimitˆ, infatti, non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilitˆ delle fonti di prova, bens’ di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 – 01). Ed, invero, la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non pu˜ essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte suprema pu˜ esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull’attendibilitˆ delle fonti di prova, giacchŽ esso, anche in base all’ordinamento processuale preesistente all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale – nel quale non esistevano i limiti preclusivi che un’avvertita esigenza di maggior razionalizzazione del sistema ha introdotto con l’art. 606, primo comma, lett. e) -, del codice di procedura vigente – era attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimitˆ, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un’imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez U, n. 2110 del 23/11/1995, COGNOME, Rv. 203767 – 01). LÕindagine di legittimitˆ pu˜ estendersi al contenuto delle singole prove solo quando la contraddittorietˆ della motivazione risulti da Òatti del processo specificamente indicatiÓ (cd. travisamento della prova), vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271635 – 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).
3.8.Premesso che nel caso di specie non viene dedotto il travisamento delle prove indicate dalla Corte di appello a sostegno della decisione assunta, e che
dunque non sono ammesse incursioni nel materiale probatorio (tali sono le critiche relative al malgoverno delle dichiarazioni dei testimoni COGNOME e COGNOME), le deduzioni difensive sollecitano, di fatto, una lettura alternativa delle ragioni della condanna oltretutto non sorretta da una critica effettiva della nella sua completezza.
3.9.Entrambi i Giudici di merito hanno con chiarezza sostenuto che la COGNOME era stata indotta ad assumere la carica formale di legale rappresentante delle societˆ in corrispettivo di una somma mensile anche in considerazione delle sue difficoltˆ economiche, lasciando al COGNOME ed al COGNOME la completa gestione delle societˆ.
3.10.Il ricorrente afferma che le dichiarazioni della COGNOME sono state raccolte dalla GdF in sede di accertamento fiscale e trasfuse in una memoria della stessa ma non sono mai state rese in sede di interrogatorio o in sede di esame dibattimentale. Tale deduzione, tuttavia, non è accompagnata da alcuna specifica eccezione (per esempio) di inutilizzabilitˆ della prova, mai formulata, nemmeno in appello, con conseguente genericitˆ della deduzione stessa.
3.11.LÕaffermazione che il ricorrente fosse totalmente estraneo alla gestione dellÕaspetto commerciale della societˆ costituisce, di conseguenza, mera postulazione difensiva, del tutto generica.
3.12.Va piuttosto ribadito che, ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, pu˜ essere valorizzato l’esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione ma anche soltanto di alcuni di essi, ipotesi, quest’ultima, in cui spetta al giudice di merito valutare la pregnanza, ai fini dell’attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, COGNOME, Rv. 283850 – 01); ci˜ sul rilievo che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dal art. 2639 cod. civ. postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, “significativitˆ” e “continuitˆ” non comportano necessariamente l’esercizio di “tutti” i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attivitˆ gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, COGNOME, Rv. 283850 – 01; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 256534 – 01; Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, COGNOME, Rv. 232456 – 01; Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, COGNOME, Rv. 224948 – 01).
3.13.Si è al riguardo precisato che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attivitˆ della societˆ, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore
gestionale di detta attivitˆ, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare – il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimitˆ, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 256534 – 01; nel senso che si tratta di un apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimitˆ, se sostenuto da motivazione congrua e logica, Sez. 5, n. 9222 del 22/04/1998, COGNOME, Rv. 212145 – 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, COGNOME, Rv. 232456 – 01).
3.14.A non diversi rilievi si espongono il terzo ed il quarto motivo che lamentano la mancata considerazione Òdelle risultanze emerse dai PVCÓ e degli atti di indagine dai quali dovrebbe desumersi, in tesi difensiva, lÕestraneitˆ del ricorrente alla gestione societaria e, quindi, allÕobbligo di presentare le dichiarazioni annuali delle due societˆ.
3.15.Che le due societˆ avessero un legale rappresentante è questione irrilevante ai fini della concorrente responsabilitˆ penale dellÕamministratore di fatto per il reato di cui allÕart. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 posto che l’amministratore di fatto va equiparato a quello di diritto (Sez. 4, n. 24560 del 16/04/2015, COGNOME, Rv. 263728 – 01).
3.16.Il fatto che il delitto di cui allÕart. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 sia reato proprio del soggetto passivo di imposta, obbligato in quanto tale allÕobbligazione strumentale della dichiarazione, ovvero, in caso di ente, di colui che lo rappresenta, è circostanza che non esclude, sul piano penalistico, il concorso del soggetto formalmente estraneo al rapporto tributario al quale lÕazione del soggetto che vi è tenuto sia riconducibile sul piano del dominio finalistico. Se è vero, come ricorda il ricorrente, che in tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente che non ne abbia l’effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato “ex lege” a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l’amministrazione, anche di fatto (Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, COGNOME, Rv. 283201 – 01), è altrettanto vero che la Corte di cassazione non ha mai affermato che la penale responsabilitˆ dellÕamministratore di diritto esclude il concorso dellÕamministratore di fatto che, semmai, si aggiunge a quella del primo.
3.17.Lo stesso ordinamento riconosce il concorso di persone nella violazione amministrativa (art. 5 legge n. 689 del 1981) e, in particolare, nella violazione tributaria (artt. 2, comma 2, e 9 d.lgs. n. 472 del 1997) che, secondo la giurisprudenza delle sezioni civili della Corte di cassazione, si configura quando viene contestata ad una persona fisica una condotta, materiale o morale,
realizzata attraverso azioni od omissioni che, pur senza integrare la condotta tipica dell’illecito, rendono possibile o agevolano la altrui consumazione di una violazione tributaria (Cass. civ., Sez. 5, n. 20823 del 25/07/2024, Rv. 672011 – 01; nel senso che anche nel campo dell’illecito amministrativo è configurabile un apporto esterno alla consumazione di esso, a condizione che ci˜ avvenga attraverso azioni od omissioni che, pur senza integrare la condotta tipica dell’illecito, ne rendano, per˜, possibile o ne agevolino la consumazione, Cass. civ., Sez. 2, n. 28929 del 27/11/2011, Rv. 620862 – 01; Cass. civ., Sez. 6-2, n. 11160 del 20/05/2011, Rv. 618148 – 01; Cass. civ., Sez. L, n. 30712 del 29/10/2021, Rv. 662590 – 01, secondo cui l’art. 5 della l. n. 689 del 1981, che disciplina il concorso di persone nell’illecito, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale; Cass. civ., Sez. 1, n. 2406 del 08/02/2016, Rv. 638468 – 01, secondo cui, quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla relativa sanzione salvo che sia diversamente stabilito dalla legge).
3.18.La tesi difensiva della responsabilitˆ omissiva esclusiva del legale rappresentante dellÕente è dunque smentita anche da precisi riferimenti normativi e non tiene conto del fatto che, in ogni caso, il titolo della responsabilitˆ penale del concorrente è rinvenibile nellÕistituto del concorso di persone nel reato che estende la responsabilitˆ dellÕautore materiale del reato a tutti coloro che hanno causalmente e volontariamente contribuito alla consumazione del reato stesso, anche se con condotte atipiche (mediante, per esempio, accordi o istigazione) o mediante la realizzazione di una frazione della condotta.
3.19.Il quarto motivo è generico e manifestamente infondato.
3.20.Della irrilevanza, in questo giudizio, della sentenza di assoluzione della Corte di appello di Milano, sÕè giˆ detto. La Corte di appello ha illustrato le ragioni della riconducibilitˆ al ricorrente del reato di occultamento/distruzione delle scritture contabili sia perchŽ funzionale al disegno fraudolento di più ampio respiro nel quale le due societˆ assumevano il ruolo di ÒcartiereÓ e al quale ricondurre non solo lÕemissione delle fatture per operazioni inesistenti, ma anche la violazione degli obblighi dichiarativi e lÕoccultamento/distruzione della contabilitˆ, sia perchŽ ha escluso la responsabilitˆ del titolare dello studio domiciliatario e ha valorizzato il comportamento del ricorrente che si era reso irreperibile agli accertatori presentandosi ai finanzieri solo dopo varie ricerche senza consegnare alcunchŽ.
3.21.Non si comprende, dunque, sul piano della prova del reato, quale incidenza possa avere il contegno processuale dellÕimputato, nŽ corrisponde a vero che la Corte di appello ha equiparato la gestione della contabilitˆ con lÕobbligo della sua tenuta.
4.Il ricorso di NOME COGNOME.
4.1.Il primo motivo, che sollecita una diversa lettura delle dichiarazioni rese dalla testimone COGNOME non è ammissibile per le ragioni giˆ ampiamente illustrate in sede di esame del ricorso di COGNOME.
4.2.é invece fondato il secondo motivo.
4.3.Con motivi nuovi di appello il ricorrente aveva dedotto che con sentenza del 24 maggio 2023 del Tribunale di Milano egli era stato assolto dal reato di bancarotta fraudolenta della societˆ RAGIONE_SOCIALE a lui attribuito quale amministratore di fatto, qualifica esclusa dai Giudici meneghini. LÕargomento difensivo aveva diretta incidenza relativamente ai reati di cui ai capi I e I2 a lui attribuiti quale amministratore di fatto della predetta societˆ.
4.4.Della presentazione dei motivi nuovi la Corte di appello dˆ conto ma, effettivamente, non li esamina, considerato, altres’, che alla data della presentazione dei motivi la sentenza di assoluzione non era stata impugnata dal Pubblico ministero ed era divenuta irrevocabile nei confronti del COGNOME.
4.5.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti di COGNOME NOME relativamente ai reati di cui ai capi I e I2 e limitatamente, quanto al reato di cui al capo I, al residuo anno di imposta 2013, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
4.6.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
5.Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso di NOME COGNOME consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME Pasquale relativamente ai reati di cui ai capi I) e I2) dell’imputazione limitatamente, quanto al primo reato, allÕanno 2013, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME Pasquale.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME Carlo che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 14/01/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
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