Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3474 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3474 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Ferrara il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2022 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ge AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha concluso ch l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’il. aprile 2022 la Corte di Appello di Bolog parziale riforma della sentenza del 15 febbraio 2018 del Tribunale di Bologn tra l’altro rideterminato in anni uno di reclusione la pena inflitta a NOME NOME qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, per reato di cui agli artt. 40 capoverso, 110 cod. pen. e 5 d.lgs. 10 marzo 74, relativamente all’anno d’imposta 2011.
Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente ha eccepito la nullità delle sentenze d primo e di secondo grado, dal momento che all’udienza dibattimentale del 6 aprile 2016 il AVV_NOTAIO onorario – senza trasmettere il fascicolo al Presidente de Tribunale per nuova assegnazione secondo regole tabellari – aveva direttamente rinviato il processo, attesa la propria incompetenza per materia, avanti al AVV_NOTAIO, il quale aveva quindi celebrato il processo, conclusosi con la sentenza poi oggetto di parziale riforma da parte della Corte territoriale.
Al riguardo non poteva trattarsi di mera eventuale irregolarità, come sostenuto dalla Corte territoriale’ in quanto l’assegnazione del fascicolo doveva considerarsi meramente arbitraria e non sorretta da specifico provvedimento presidenziale. In ogni caso doveva considerarsi intaccata la capacità del giudice in ipotesi di assegnazione effettuata al di fuori di ogni criterio tabella definibile extra ordinem. Ed in specie non era mai stato affermato che la decisione del AVV_NOTAIO onorario avesse avuto l’intenzione di sottrarre l’imputato al proprio giudice naturale, ma il mancato rispetto della regola tabellare unitamente alla decisione del giudice onorario in luogo del Capo dell’Ufficio creava un alone di incertezza tale da imporre la celebrazione di nuovo giudizio.
2.2. Col secondo motivo, quanto all’attribuito ruolo di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, per un verso il ricorrente ha ribadito di essere amministratore di altra società, RAGIONE_SOCIALE, strettamente legata al RAGIONE_SOCIALE ma con differente attività commerciale; d’altro canto l’affermata esistenza di problemi con le banche non comportava automaticamente la sua veste di amministratore di fatto, attesa l’impossibilità di esserlo di diritto. Ol ciò, non rilevavano la gestione di contratti di leasing finalizzati all’acquisto di vetture di entrambe le società, oppure l’avere accompagnato l’amministratore di diritto per recuperare un’importante somma di denaro, ovvero ancora avere dirottato sull’amministratore di RAGIONE_SOCIALE le fatture invece inviate al ricorre quale mero procacciatore d’affari, ovvero infine l’emissione di fatture da parte della ditta individuale di cui il COGNOME era titolare. Né vi erano prove c un’effettiva gestione della società, mentre anche la deposizione del teste NOME aveva dato conto di come il COGNOME fosse semplicemente un venditore di RAGIONE_SOCIALEcapital.
Oltre a ciò, suonava ingiusta l’avvenuta assoluzione dello COGNOME in quanto impossibilitato al deposito della dichiarazione fiscale in quanto agli arre domiciliari, laddove il ricorrente – parimenti assoggettato all’obbligo di dimora era stato sanzionato.
2.3. Col terzo motivo infine è stato censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, di cui il ricorrente era meritevole per il corre
comportamento processuale e per l’incensuratezza, nonché in ragione del ru subordinato svolto NOME vicenda, da valutarsi anche a norma dell’art. 11 pen.. COGNOME invece era stato infine assolto, nonostante l’avvenuto rici in detta società dell’importo dì ben 80.000,00 euro.
Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
4.1. Del tutto infondato è il primo motivo di censura.
In ragione della natura processuale della doglianza sollevata, questa ha potuto accedere al fascicolo e agli atti del giudizio.
Ciò posto, si osserva che all’udienza del 6 aprile 2016 il AVV_NOTAIO – ono del Tribunale di Bologna AVV_NOTAIO, “rilevato che il procedimento esula dalla propria competenza provenendo da udienza preliminare”, ha rinviato “per le medesime attività oggi fissate all’udienza del 30.06.2016 … avanti il do NOME COGNOME (smistamento, questioni preliminari e ammissione prove)”.
Vero è che, in proposito, l’assegnazione dei processi in violazione tabelle di organizzazione dell’ufficio, salvo il possibile rilievo discipl incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, deter la nullità di cui all’art. 33, comma primo, cod. proc. pen., non in caso dì inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell’ordinamento giudi per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l’obbligo di mo dei provvedimenti (Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270775).
Come è stato peraltro correttamente osservato dallo stesso Procurat generale NOME propria requisitoria scritta, “il motivo di doglianza non allega, né attesta il motivo attraverso il deposito della regola tabellare violata, adempiendo al principio de/l’autosufficienza del ricorso”. D’altronde l’odierno ricorrente non ha mai allegato che il procedimento non sia stato tratta AVV_NOTAIO (ordinario) tabellarmente competente, né ha specificamente contest la correttezza in sé del richiamato provvedimento organizzativo adot all’udienza del 6 aprile 2016.
In definitiva il AVV_NOTAIO onorario AVV_NOTAIO COGNOME ha evocato profili e cr per vero in alcun modo contestati – di ripartizione interna degli disponendo, in esecuzione, la mera trasmissione del fascicolo al AVV_NOTAIO. In definitiva, non risulta in tal modo integrato il presuppos doglianza, ossia la violazione delle tabelle di organizzazione dell’uffi
assegnazione degli affari, né il ricorrente – onerato della specif dell’eventuale vizio – ha allegato alcunché in proposito.
4.2. In relazione al secondo motivo di censura, è nozione ribadita nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ. l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici ine qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non compo necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di ges richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizion amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sinto dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsi della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della s quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, pr amministrativo, contrattuale o disciplinare – il quale costituisce oggett valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo 269101; Sez. 5, n. 35249 del 03/04/2013, COGNOME e altro, Rv. 255767; S
n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534).
Al riguardo, come ha altresì evidenziato il Procuratore generale, la se impugnata ha compiuto congruo riferimento a molteplici elementi, idone comprovare la qualità dell’odierno ricorrente NOME gestione sociale (“dai rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE, di cui era amministratore e la RAGIONE_SOCIALE, riferen l’imputato la sua intraneità ad essa…; dall’accompagnamento dello COGNOME per reperire la liquidità necessaria per la costituzione di quella società, dall’aver venduto numerose autovetture per conto di quella società, fatto che con testualizzato e analizzato globalmente, depone per un reale e concreto esercizio gestorio; dalle circostanze relative alla indicazione del destinatario de fatture, emblematiche del rilievo intraneo societario dell’imputato; dall’u dell’utenza telefonica di RAGIONE_SOCIALE, sia di quella di RAGIONE_SOCIALE, for dell’attività gestoria dell’imputato; dall’analisi delle sedicenti provv ricevute”).
In proposito il ricorrente ha inteso in realtà offrire solame valutazione diversa del materiale istruttorio, laddove sono invece prec giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondam decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametr ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggio plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli a giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 28 Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Atteso il ruolo, ne conseguiva la responsabilità per il reato om contestato. Infatti, del reato di omessa presentazione della dichiarazione delle imposte dirette o IVA, l’amministratore di fatto risponde quale principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, perta condizioni di poter compiere l’azione dovuta (Sez. 2, n. 8632 del 22/12/ dep. 2021, Puddu, Rv. 280723; Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, Biffi, 264971). Né, per vero, sussistono chiari profili esonerativi al riguardo.
4.3. Non è condivisibile neppure il terzo profilo di doglianza.
Al riguardo, infatti, in tema di attenuanti generiche il giudice del esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati prepon fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04 Pettinelli, Rv. 271269). Infatti, al fine di ritenere o escludere le c attenuanti generiche l il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli eleme indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un s elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reat modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
In proposito la Corte territoriale ha così inteso – con procedi argomentativo insindacabile in questa sede – attribuire non illogica ne prevalenza, al pari del primo AVV_NOTAIO, alla sentenza pronunciata a norma del 444 cod. proc. pen., ed intervenuta per fatti anche di natura fiscale e co di appropriazione indebita.
4.3.1. In relazione poi all’invocata applicazione della speciale ipotes all’art. 114 cod. pen,. è nozione comune che, ai finì dell’integrazio circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il dato si sia concretízzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza d marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso (ad es. Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857).
Va da sé che correttamente, e del tutto coerentemente, è stato osser che il ruolo dell’odierno ricorrente si è rivelato per nulla marginal l’evidenziato coinvolgimento pressoché paritario, rispetto al coimputato COGNOME NOME gestione di fatto della società RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE Né rileva, stante il pas giudicato della decisione in parte qua e nel difetto di impugnazione del Pubblico
ministero, l’assoluzione del coimputato quanto all’impossibilità di provved deposito della dichiarazione fiscale.
5. La manifesta infondatezza dell’impugnazione complessivamente intes non può quindi che condurre all’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della costituzionale e rilevato che, NOME fattispecie, non sussistono elem
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in col determinazione della causa di inammissibilità», alla declara
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della som in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,
5.1. In ordine infine alla richiesta difensiva formulata in udienza, qua possibilità del ricorrente di essere ammesso al lavoro di pubblica utili
fattispecie è regolata dalla norma di cui all’art. 95, comma 1, d.lgs. 1
2022, n. 150, che ha fissato in proposito, con i termini colà pre competenza del AVV_NOTAIO dell’esecuzione, cui l’istanza deve essere proposta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa Ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso in Roma 11 11/01/2023
Il Prdidente