Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40730 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40730 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a TORTONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria scritta dal Sostituto I Procuratore generale, AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, depositata telematicamente il 5 settembre 2024, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 04/07/2023, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante del danno di rilevante gravità, tenuto conto della diminuente per il rito, ha rideterminato la pe inflitta a NOME in anni due di reclusione e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando tutte le ulteriori statuizioni.
L’imputato è stato ritenuto colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria per operazioni dolose per avere, in qualità di amministratore della società “RAGIONE_SOCIALE” dichiarata fallita in data 26/11/2018- in particolare, quale amministratore diritto dalla data di costituzione, avvenuta il 16 giugno 2015, e fino al 27 maggio 2016
e, successivamente, quale amministratore di fatto- cagionato il fallimento della società attraverso una sistematica omissione del pagamento dei debiti erariali e previdenziali e proseguito l’attività nonostante la perdita sociale registrata nel corso dell’anno 2017, oltre che per avere sottratto i libri e le altre scritture contabili relativi agli esercizi ante 2016, così da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio.
In particolare, è stato ritenuto che: l’imputato ha assunto la qualifica d amministratore di fatto della società, anche dopo il 2016, continuando ad occuparsene in prima persona; dopo il fallimento, sono stati consegnati solo alcuni documenti contabili, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; sono stati sistematicamente omessi i versamenti fiscali e previdenziali, con un conseguente debito verso l’RAGIONE_SOCIALE pari ad euro 1.408.361, su un passivo fallimentare complessivo pari ad euro 1.741.804,67; l’attività sociale è proseguita anche dopo la perdita del capitale sociale, nel corso dell’anno 2017, e sono state omesse le conAVV_NOTAIOe prescritte dagli artt. 2482 ter, 2484 e 2486 cod.civ.
L’imputato, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Denuncia, con primo motivo, la violazione dell’art. 606, lett. d) cod. proc. pen. per la mancata assunzione di prova decisiva. La richiesta di rito abbreviato era stata condizionata all’esame del teste NOME COGNOME, commercialista, ma il GUP aveva respinto la richiesta, celebrando il rito abbreviato. La Corte di appello ha errato nel ritenere corretta la decisione sul punto, considerato che il teste era il tenutario delle scrittu contabili e avrebbe potuto riferire altre circostanze utili sull’effettività del cambi amministratore, dall’imputato al nuovo.
2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza per avere i giudici di merito ritenuto sussistente, in capo al ricorrente, la qualità di amministrator di fatto della società, anche dopo la cessazione della sua carica di amministratore di diritto. Le dichiarazioni del curatore fallimentare sono frutto di una sua personale opinione e le dichiarazioni del nuovo amministratore (COGNOME) non sono attendibili perché interessate e volte a sviare ogni responsabilità dalla propria persona. Inoltre: non vi è prova di rapporti fra la COGNOME COGNOME l’imputato; vi è stata una netta frattura fra i d periodi, come testimoniato anche dal cambio del commercialista; la COGNOME ha agito per conto di un gruppo di interessi facente capo ad altri soggetti ( sui quali avrebbero dovuto essere effettuate altre indagini); è generica la dichiarazione della dipendente NOMENOME di avere ricevuto indicazioni dall’imputato sulla retribuzione ai dipendenti, oltr che sulla delega mantenuta dall’imputato ad operare in banca per la società; la società ha avuto fra 76 e 55 dipendenti ma la prova si è formata sulle dichiarazioni della sola dipendente NOME, peraltro generiche e de relato; manca, inoltre, la prova che l’imputato abbia impartito direttive gestionali e non si è considerato che il medesimo era rimasto insoddisfatto del proprio credito nei confronti della società fallita. Infine, manca la prov che, durante il periodo di gestione della società da parte del ricorrente, si siano manifestati i primi indici di insolvenza che hanno conAVV_NOTAIOo al fallimento e la sistematicità delle conAVV_NOTAIOe elusive contestate con il secondo capo di imputazione.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, e successivamente fino al 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del dl. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
Il Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore, AVV_NOTAIO, con memoria depositata telematicamente il 5 settembre 2024, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. GLYPH È manifestamente infondato il primo motivo con il quale il ricorrente ha censurato la mancata assunzione della testimonianza del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, commercialista già incaricato della tenuta della contabilità della società, formulata in seno alla richiesta di rito abbreviato condizionato, cui ha fatto seguito la richiesta di ri abbreviato secco. Con il ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata assunzione in appello, a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo nel caso in cui si dimostri l’esistenza, nell’appara motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, dep. 2024, Rv. 285745 – 01). Nel medesimo senso è stato affermato che «la valutazione del giudicante (in ordine alla necessità, o meno, della rinnovazione) può essere sindacata solo attraverso l’evidenziazione di vizi della deliberazione assunta sulla regiudicanda, e della relativa motivazione, che appaiano manifestamente conseguenti alla erronea decisione di non provvedere all’integrazione della prova, d’ufficio o su richiesta delle parti processuali» ( Sez. 5, n.32379 del 12/04/2018, Rv. 273577 – 01). Può assumere rilievo, pertanto, la sola desumibilità, dal tessuto argonnentativo della sentenza, di una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale ma, nella fattispecie in esame, le censure difensive risultano chiaramente infondate, risultando logica e priva di smagliature la motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla ricostruzione degli elementi su cui poggia il giudizio di responsabilità dell’imputato. Il ricorrente, peraltro, veicola una doglianza analoga a quella introAVV_NOTAIOa con i motivi di appello, relativamente alla quale la Corte territoria aveva, in maniera del tutto esaustiva, osservato che la richiesta di esame del teste era generica in quanto priva delle indicazioni in base alle quali reputare necessario e rilevante l’esame e che il precedente commercialista, peraltro, nulla avrebbe potuto aggiungere rispetto alla circostanza, già accertata, del cambio del soggetto tenutario della contabilità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2. È inammissibile il secondo motivo con il quale il ricorrente ha deAVV_NOTAIOo la contraddittorietà e carenza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’imputato amministratore di fatto della società fallita, dopo che era venuta a cessare la sua carica di amministratore di diritto.
Secondo la difesa, l’esclusione della qualità di amministratore di fatto, in capo all’imputato, dovrebbe avere l’effetto di fare ritenere il medesimo estraneo ai fatti di bancarotta contestatigli dato che, durante il periodo della sua gestione, non risulterebbe accertata alcuna insolvenza, né sarebbe attribuibile al medesimo alcun elemento soggettivo in merito alla scelta di omettere il pagamento dei debiti erariali.
La difesa ripropone in sostanza censure già sviluppate in appello, reiterative ed infondate nei termini di cui si dirà, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorso logico argomentativo dei giudici di appello, che hanno ricavato la prova della prosecuzione gestoria da parte dell’imputato da precisi elementi.
La sentenza impugnata risulta avere fatto buon governo degli insegnamenti espressi da questa Corte secondo cui, in tema di reati fallimentari, «la nozione di amministratore di fatto, introAVV_NOTAIOa dall’art. 2639 c.c., postula l’esercizio in mod continuativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, anche “significatività” e “continuità” non comportano necessariamente l’esercizio di “tutti” i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale» ( Sez. 5, n. 13014 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 286112 – 01). La posizione dell’amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, dunque, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che, regolando l’attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto, costituiscono la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale. La disciplina sostanziale si traduce, in via processuale, nell’accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall’organico inserimento del soggetto, quale “intraneus” che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'”iter” di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi (nei rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con finanziatori, fornitori e clienti). Peraltro, l’accertamento degli elementi sintomatici di t gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Sez. 5, 14.4.2003, n. 22413, rv. 224948; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 27754001;Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Rv. 285881 – 01). La previsione di cui all’art. 2639 cod. civ. non esclude, inoltre, che l’esercizio dei poteri o delle funzio dell’amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l’esplicazione dell’attività di altri soggetti di diritto, i quali – in tempi successivi o contemporaneamente – esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (cfr. Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Rv. 279040). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1. Nella fattispecie in esame, la Corte d’appello ha ritenuto che la prosecuzione dell’ingerenza gestoria da parte dell’imputato sia dimostrata, innanzitutto, dalle dichiarazioni rese al curatore fallimentare dal nuovo amministratore, NOME COGNOME,
subentrata all’imputato nel maggio 2016, la quale ha riferito di non essersi mai occupata degli affari societari e che era stato il medesimo imputato a decidere di chiedere la liquidazione coatta della società. Sulla piena utilizzabilità delle dichiarazioni res dall’amministratore della società è sufficiente richiamare l’indirizzo di questa Corte, secondo cui le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all’art. 63, comma 2, cod.proc. pen , che prevede l’inutilizzabilità delle dichiarazio rese all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all’a 220 disp.att. cod. proc.pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, Rv.272664). Inoltre, la Corte territoriale ha valutato che l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal nuovo amministratore non possa essere esclusa per la mera considerazione che il medesimo avrebbe potuto anche essere raggiunto da analoga contestazione, per il periodo della sua gestione, sottolineando piuttosto, a conferma dell’attendibilità del narrato, l’esistenza di riscontri all’apporto cognitivo reso.
In particolare, sono state valorizzate: le dichiarazioni rese dalla teste COGNOME, all dipendenze della società dall’agosto al dicembre 2017, la quale ha riferito che l’imputato “era colui che decideva tutto”, dando indicazioni sulla retribuzione dei dipendenti ed impartendo direttive, anche per via telefonica, in ordine ai rapporti con i dipendenti, fornitori, cantieri e banche, soggiungendo di avere avuto contezza di quanto riferito “personalmente”, avendo assistito a telefonate e conversazioni fra l’imputato e altri soggetti, indicati in NOME COGNOME e NOME COGNOME che reputava coinvolti nella gestione; la circostanza che l’imputato abbia mantenuto le deleghe ad operare con le banche, sottolineando l’anomalia del dato che il nuovo amministratore possa avere lasciato le deleghe ad operare in banca nelle mani di un soggetto divenuto estraneo alla società; infine, il medesimo imputato, dinanzi al curatore, è stato in grado di riferire i ordine alle dinamiche societarie anche per il periodo successivo alla sua fuoriuscita dalla compagine societaria, soffermandosi sulle cause del dissesto e sulle ragioni che lo avevano inAVV_NOTAIOo a suggerire la liquidazione della società.
La motivazione della sentenza impugnata è del tutto congrua e logica e non è ravvisabile alcuno dei vizi lamentati avendo la Corte territoriale replicato ad ogni deduzione difensiva -introAVV_NOTAIOa con i motivi di appello e sostanzialmente corrispondenti alle doglianze veicolate con il ricorso in esame, volte a sminuire la rilevanza degli elementi indicati – reputandole generiche e inidonee a scardinare la tenuta del compendio probatorio acquisito, tanto più valorizzando il fatto che l’imputato, attraverso la scelta del giudizio abbreviato, ha rinunciato allo sviluppo dibattimentale ed all’assunzione nel contraddittorio delle prove, anche di eventuali prove a discarico.
È frutto di un ragionamento logico e di una motivazione immune da censure anche l’avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante il fatto che l’imputato sia rima formalmente insoddisfatto del proprio credito, nei confronti della società, nonché rilevato l’infondatezza della ricostruzione alternativa prospettata, sulla sussistenza di un diverso gruppo di interessi facenti capo al nuovo amministratore, in quanto rimasta sfornita di appiglio probatorio, riproposta anche con il ricorso in esame ma non valutabile in sede di /-legittimità
3.È manifestamente infondato il terzo motivo con il quale il ricorrente deduce, con riferimento al reato di bancarotta impropria per operazioni dolose contestato al capo B), che gli indici di insolvenza si sarebbero manifestati successivamente alla disnnissione della carica di amministratore da parte dell’imputato oltre che la mancanza di prova che l’omesso pagamento dei debiti erariali sia frutto di una scelta deliberata riconducibile al medesimo ricorrente. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, I. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684). Il fallimento conseguente ad operazioni dolose, è solo l’effetto di una conAVV_NOTAIOa volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell’operazione ha accettato il rischio della stessa (Sez. 5, n. 24216 del 24/02/2021, Rv. 281578 – 01).
Le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono, altresì, consistere nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270046; in senso analogo, Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, COGNOME, Rv. 260492), in quanto « ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, non è l’immediato depauperamento della società, bensì la creazione, o l’aggravamento, di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della società (in tal senso, Sez.5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv.262188, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall’art. 223, comma secondo n. 2, I. fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell’attivo patrimoniale, ma determinano, comunque, un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l’impresa)» ( Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Rv. 286349-01).
3.1. Nella fattispecie in esame, la motivazione della sentenza impugna dà conto della manifesta infondatezza delle censure difensive avendo la Corte di appello, in modo corretto ed immune da censure, rilevato che il debito accumulato dalla società nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, per complessivi euro 1.408.361 (costituente gran parte del passivo fallimentare accertato in complessivi euro 1.741.804) è riconducibile all’anno 2015 (per complessivi euro 136.871), all’anno 2016 ( per complessivi euro 749.462), all’anno 2017 ( per complessivi euro 341.050) oltre che all’anno 2018 ( per complessivi euro 79.578). La sentenza di primo grado, inoltre, ha evidenziato che lo stato di crisi si è manifestato nell’anno 2017 – ma per l’evolversi di condizioni risalenti al periodo precedente- a causa del mancato pagamento di fatture da parte di clienti strategici che avevano presentato disdetta in merito agli appalti con la società per la mancanza di Durc e di altri documenti attestanti la regolarità fiscale ed amministrativa. Inoltre, gli elementi acquisiti in ordi
alla prosecuzione di un ruolo gestorio da parte dell’imputato, ha fatto correttamente ritenere riconducibile all’imputato anche l’ulteriore conAVV_NOTAIOa dell’aggravamento del disavanzo patrimoniale, in relazione all’intervenuta prosecuzione dell’attività sociale nonostante la perdita del capitale sociale nell’anno 2017.
Il ricorso deve conclusivamente essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/09/2024.