Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15409 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15409 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a OSIMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FABRIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PG NOME COGNOME, che ha chiesto: a) l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, essendo il reato estinto per prescrizione; b) dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto da COGNOME NOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 25 ottobre 2017, con cui COGNOME NOME era stata condannata alla pena di mesi sei di reclusione coi benefici di legge e COGNOME NOME alla pena di mesi dieci di reclusione, entrambi in relazione al reato di cui all’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, perché, la prima in qualità di amministratore unico della “RAGIONE_SOCIALE” di Fabriano ed il secondo in qualità di amministratore di fatto ed indicato referente della medesima società (in particolare essendo costui amministratore di fatto della “RAGIONE_SOCIALE” di Fabriano, rappresentata formalmente da COGNOME NOME, società quest’ultima da ritenersi oggettivamente ed intrinsecamente collegata con la RAGIONE_SOCIALE, tanto da condividerne anche modulistica fiscale/commerciale e parte della clientela), al fine di evadere le imposte sui reddit o sul valore aggiunto, desumibile della mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali (non contestabile penalmente perché sotto la prevista soglia di punibilità) ovvero di consentire l’evasione a terzi, occultavano o distruggevano in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari – in Fabriano, il novembre 2012 (data di conclusione della verifica fiscale) – con la recidiva reiterata specifica ed infranquinquennale per il COGNOME.
Con sentenza del 27 ottobre 2020, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona del 25 ottobre 2017, con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME, nelle rispettive suindicate qualità, erano stati condannati in relazione al reato previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000.
1.1. Con sentenza n. 46187 del 23 novembre 2021, la Terza Sezione della Corte di cassazione annullava la pronuncia della Corte di appello di Ancona, rinviando gli atti alla Corte di appello per nuovo giudizio.
Ad avviso del Giudice di legittimità, il dolo, pur essendo qualificato come specifico in relazione al fine di evadere le imposte, si esaurisce nella coscienza e volontà di porre in essere attività rivolta a tale fine e, cioè, ad occultare e distruggere i doc menti al fine di impedire la ricostruzione dei redditi e del movimento degli affari a fine di evadere le imposte.
Secondo la Corte di cassazione, il dolo specifico non poteva essere presunto sulla sola base dell’avvenuta realizzazione dell’elemento oggettivo del reato e doveva essere valutato alla luce della complessiva condotta dei soggetti agenti. Al contrario, nella sentenza impugnata !a sussistenza del dolo specifico era stata desunta dalla sola mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, sebbene il dato oggettivo fosse rappresentato da fatture dal valore complessivo inferiore alla soglia di punibilità.
Nella sentenza rescindente erano riportate le seguenti considerazioni svolte dalla Corte territoriale con riferimento alle specifiche posizioni degli imputati: a) COGNOME NOME, avendo assunto l’incarico di amministratore, era consapevole degli oneri che imposti, sebbene la sua conoscenza delle modalità gestionali fosse superficiale; b) il responsabile commerciale COGNOME NOME gestiva di fatto la RAGIONE_SOCIALE, in quanto parimenti gestiva, sempre di fatto, altra società collegata con la prima e COGNOME NOME, ascoltato come teste, si rapportava con lui per ogni attività di gestione.
Secondo la Suprema Corte, alla luce delle connotazioni dell’elemento soggettivo sopra riportate, occorreva approfondire tali problematiche nell’ambito di un nuovo giudizio.
1.2. La Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, ha ricordato la natura for male del reato contestato, in quanto concernente la mancata esibizione o la distruzione delle dichiarazione dei redditi e sul valore aggiunto, e l’assenza di previsione di una soglia di punibilità; soglia al contrario prevista nel caso di susseguente accertamento dell’effettiva evasione fiscale.
Nel caso di specie, in base agli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, la RAGIONE_SOCIALE COGNOME non aver esibito le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA e non aver presentato le relative dichiarazioni fiscali, pur avendo conseguito redditi imponibili, anche se il relativo reato non era stato contestato per il mancato superamento delle rispettive soglie di punibilità.
Tale notazione induce a ritenere che l’occultamento o la distruzione della documentazione fosse proprio finalizzato all’evasione fiscale ad opera di soggetti pienamente consapevoli delle attività propria della società.
La Corte territoriale ha rilevato che entrambi gli imputati COGNOMEno aver svolto attività di gestione della società: la COGNOME in qualità di legale rappresentante, il COGNOME in qualità di amministratore di fatto.
Nella sentenza impugnata si è riconosciuta la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e, cioè, la coscienza e volontà di occultare o distruggere le scrittur contabili al fine di evadere le imposte; i due imputati erano consapevoli delle difficoltà economiche in cui versava la società e della mancata presentazione da parte della RAGIONE_SOCIALE delle dichiarazioni fiscali, pur avendo conseguito redditi imponibili, ed ciò all’evidente fine di occultarli, come in effetti avvenuto.
Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori ; ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello
COGNOME NOME (tre motivi di impugnazione)
3.1. Violazione degli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. e travisamento delle prove inerenti al ruolo della COGNOME i azienda.
Si deduce che la Corte di appello non ha tenuto conto del principio di diritto enucleabile dalla sentenza rescindente, che ha espresso chiari precetti in tema di elemento soggettivo del reato.
L’organo giudicante non ha valutato le prove relative alla posizione dell’imputata quale prestanome o testa di legno all’interno della RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, i processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza.
La Corte di appello, quindi, ha violato il principio di diritto contenuto nella se tenza di annullamento con rinvio, avendo omesso di desumere e valutare la sussistenza del dolo specifico sulla base della complessiva condotta della COGNOME come risultante dalle prove assunte.
Si evinceva che il COGNOME era il referente della RAGIONE_SOCIALE in base ai seguenti plurimi elementi probatori: a) l’analisi della documentazione a supporto esibita dalle aziende clienti – quali gli ordini di acquisto effettuati da varie società; b) mail della COGNOME al COGNOME del 28 giugno 2012, in cui la donna si doleva di non essere in possesso dei libri contabili a lei richiesti e lo invitava a trovarli e a non us più come “bersaglio”; c) la e-mail del COGNOME del 9 agosto 2012, in cui la rassicurava, spiegandole che avrebbe dovuto sostenere di essere stata designata quale amministratrice in funzione di un progetto mai avviato e che non avrebbe subito nessuna conseguenza; d) i messaggi intercorsi tra gli imputati, in cui la COGNOME si lamentava per essere stata designata quale amministratore, sebbene mai informata delle vicende sociali, ed evidenziava di aver agito quale mera prestanome; e) le dichiarazioni del teste COGNOME NOME, all’epoca dei fatti in servizio presso la Tenenza della Guardia di Finanza di Fabriano, il quale aveva individuato quale unico responsabile il COGNOME; f) la deposizione del teste COGNOME NOME, da cui emergeva che quest’ultimo riceveva ordini dal solo COGNOME e che la COGNOME ignorava tutte le vicende relative alla gestione della società. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il compendio probatorio avrebbe dovuto far propendere per l’insussistenza del dolo in capo all’imputata.
3.2. Violazione dell’art. 157 cod. pen. e vizio di motivazione.
Si osserva che il fatto per cui si procede è temporalmente collocato al 7 novembre 2012 (data di conclusione della verifica fiscale), per cui, pur considerando le modifiche alla normativa dei reati tributari di cui alla L n. 148 del 2011, il termine di p scrizione doveva ritenersi scaduto alla data del 7 novembre 2022, cioè anteriormente a quella di deliberazione della sentenza impugnata.
3.3. Violazione dell’art. 131 bis cod. pen..
Si rileva che il reato contestato alla COGNOMECOGNOME COGNOME‘epoca dei fatti oggetto dell’odier processo, fissava il limite edittale tra sei mesi e cinque anni, cioè, una cornice per fettamente conforme alla previsione di cui all’art. 131 bis cod. pen. e, in particolare alla modifica di cui alla cd. riforma Cartabia, che prevede l’applicabilità della disposi zione per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a due anni.
Nella sentenza rescindente era stato sottolineato che il dato oggettivo era rappresentato da fatture per complessivi euro 18.249,35 e da una ritenuta conseguente evasione Iva di euro 3.960, ampiamente inferiore ad ogni soglia di punibilità.
4. COGNOME NOME (tre motivi di impugnazione)
4.1. Violazione dell’art. 10 d.lvo n. 74 del 2000 e vizio di motivazione per insufficiente valutazione in ordine all’inesistenza del dolo specifico in relazione ai rea contestati.
Si deduce che tale carenza non poteva essere superata attraverso la semplice deduzione fondata sulla sola materiale realizzazione dell’elemento oggettivo, ovvero l’occultamento o la distruzione delle scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE.
In sostanza, i giudici di appello si sono affidati al principio della semplice consa pevolezza che l’occultamento dei libri contabili equivalesse alla volontà di evadere l’imposizione fiscale. Le motivazioni dei vari giudici di merito coincidevano integralmente tra l’assunto della Corte territoriale competente e quella di rinvio, senza nessuna dovuta integrazione o diversa motivazione.
4.2. Violazione di legge in ordine alla qualifica di amministratore di fatto.
Si rileva la manifesta illogicità e il vizio di travisamento nell’interpretazione de risultanze istruttorie sulla qualifica rivestita dal COGNOME nell’azienda oggetto verifica fiscale.
L’imputato e i testi escussi escludevano anche la natura soggettiva dell’apporto lavorativo da lui reso. Non poteva essere riconosciuta valenza giuridica alla semplice attività di addetto al settore commerciale dell’impresa, in termini di reperimento della clientela, promozione/offerta prodotti e sottoscrizione contratti. Non v’erano prove, anche indirette, di’4 qualsivoglia attività contabile e/o fiscale, di imposizione gestionale, evidentemente di natura ben diversa e separata rispetto al settore di propria competenza.
Non è stata considerata la dichiarazione del COGNOME, il quale precisava che gli ordini impartiti dall’imputato attenessero esclusivamente alle relazioni con la clientela e con la banca, limitatamente a sollecitazioni circa il pagamento del dovuto e, relativamente alla contabilità aziendale, che il suo ruolo fosse di semplice interfaccia con un professionista esterno.
E’ stato interpretato in modo distorto il materiale documentale depositato dagli Ufficiali di P.G. compreso nella comunicazione della notizia di reato e nell’accertamento fiscale (in particolare, i questionari sottoposti alla clientela dalla G.d.F.).
In tema di reati tributari, per poter attribuire la qualifica di amministratore fatto ad un soggetto, pur non occorrendo l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’org di gestione, è necessario, tuttavia, che l’attività gestoria venga svolta non occasionalmente ma significativamente e continuativamente; si richiede, in altri termini, quella continuità delle funzioni proprie degli amministratori controllo contabile e amministrativo, organizzazione interna ed esterna della società), nel caso di specie, come dimostrato, affatto svolte dal COGNOME. Altrettanto vale per il concorso del presunto amministratore di fatto nella condotta illecita di cui all’art. 10 d.lgs. n. del 2000, per il perfezionarsi della quale non è sufficiente un mero comportamento omissivo, come, per l’appunto, l’omessa tenuta delle scritture contabili, bensì è necessario un quid pluris a contenuto commissivo, consistente nell’occultamento o nella distruzione degli stessi documenti contabili, oltreché un dolo specifico di danno dato dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi. Comportamento e dolo, nel caso in esame, né riconducibili al prevenuto né provati nella loro sussistenza materiale.
4.3. Violazione dell’art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione.
Si deduce che in tema di circostanze attenuanti generiche, pur non occorrendo che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, tuttavia, è necessario che egli f riferimento, quantomeno, a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Sul punto la Corte di appello si è limitata a ravvisarne l’escludibilità in sola r gione dei precedenti penali del prevenuto, come se tale situazione, scollegata dalla realtà fattuale dell’imputazione odierna, costituisca unico, semplice ed indefettibile elemento di valutazione negativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
fL
Con riferimento al primo motivo del ricorso della COGNOME e del ricorso del COGNOME, comune ad entrambi gli imputati, va premesso che l’elemento soggettivo è costituito dal dolo, consistente nella coscienza e nella volontà di occultare o distruggere i documenti e la sua idoneità a determinare l’impossibilità per gli organi accertatori di ricostruire i redditi o il volume di affari; occorre altresì il dolo speci evasione dato dalla circostanza che il soggetto attivo sia animato, nella sua condotta, dalla finalità di conseguire, per sé o per altri, un’evasione di imposta o un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito di imposta.
Si è precisato che il dolo specifico consiste nella finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire l’evasione fiscale di terzi, essendo irril vanti, per contro, l’interesse o il movente che abbiano eventualmente spinto l’agente a commettere il reato (Sez. 7, Ord. n. 9439 del 06/12/2019, dep. 2020, Zanghi, Rv. 278872).
L’accertamento del dolo specifico presuppone la prova della produzione di reddito e del volume di affari, che può desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l’agente sia titolare di un’attività commerciale (Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, M., Rv. 274110).
Del delitto de quo, peraltro, risponde anche il mero amministratore di diritto, a titolo di concorso con l’amministratore di fatto per omesso impedimento dell’evento ex artt. 40, comma secondo, cod. pen., e 2932 cod. civ., a condizione, tuttavia, che il prestanome abbia agito col fine specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione fiscale di terzi (Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939).
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il Giudice del rinvio, in linea coi principi sopra riportati, ha illustrato gli elementi indicativi della sussist dell’elemento soggettivo, non limitandosi a reiterare le argomentazioni esposte nelle preg resse decisioni di merito.
Al riguardo, la Corte territoriale ha evidenziato che la RAGIONE_SOCIALE aveva omesso l’esibizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA e non aveva presentato le relative dichiarazioni fiscali, sebbene avesse conseguito redditi imponibili, pur se i relativo reato non era stato contestato in quanto, nel caso concreto, non erano state superate le rispettive soglie di punibilità. Si è ritenuto che tale rilim inducesse ritenere come l’occultamento o la distruzione della documentazionV v R fi alizzato all’evasione fiscale ad opera di soggetti che avevano piene contezza delle attività propria della società.
Peraltro, il teste NOME COGNOME, in servizio presso la tenenza della G.d.F. di Camerino, aveva affermato che la COGNOME non era stata in grado di esibire documentazione e che aveva sostenuto la tesi dell’assoluta inoperatività della RAGIONE_SOCIALE; tale dichiarazione non rispondeva al vero in quanto’ come risultato dai questionari inviati ad altri soggetti economici, era stato ricostruito il volume degli affari attrave gli utilizzatori delle fatture ed un complessivo ammontare di fatture pari ad euro diciottomila circa.
Alia luce delle risposte ai medesimi questionari inviati a terzi e delle plurime di chiarazioni testimoniali dei soggetti coi quali la società intratteneva rapporti commerciali, il COGNOME COGNOME essere il soggetto con cui costoro avevano trattato, st pulato i contratti ed eseguito i pagamenti.
La Corte territoriale, pur riconoscendo il ruolo preminente del COGNOME ha spiegato, con motivazione lineare ed esauriente, le ragioni per le quali la COGNOME non potesse essere ritenuta del tutto estranea alle vicende societarie: a) l’esistenza di numerose comunicazioni (e-mail) scambiate tra il COGNOME e la COGNOME, attraverso le quali quest’ultima chiedeva istruzioni, indicazioni, formulava domande e pretendeva risposte in ordine a problematiche afferenti ai bonifici da effettuare, ai rapport con le banche, ai pagamenti e agli “scoperti” su conti correnti; inoltre, chiedeva delucidazioni sugli scoperti di euro trentatremila, sulle anticipazioni di fatture false, mostrandosi in procinto di recarsi in banca ove si era palesato un “buco” per chiedere spiegazioni e cercare di risolver il problema.
Dalla natura dei contatti si è logicamente desunta la preoccupazione di entrambi gli imputati per le vicende societarie e per le relative difficoltà (scoperti, rapporti le banche, ecc.), l’intento comune di impegnarsi per tentare di risolverle e le richieste di istruzioni della COGNOME al COGNOME su come comportarsi. La COGNOME, peraltro, temeva espressamente di essere coinvolta nelle responsabilità per le attività gestionali svolte.
Contrariamente a quanto dedotto dalle difese degli imputati, pertanto, deve escludersi che l’apparato argomentativo sia stato basato esclusivamente sulla verifica degli estremi oggettivi del reato contestato o che l’amministrazione della società spettasse al solo COGNOME.
In ordine al secondo motivo di ricorso del COGNOME, va ricordato che l’amministratore di fatto è quel soggetto che, sebbene privo di una specifica qualifica nell’ambito dell’impresa, di fatto svolge un’attività di gestione, esercitando, in con creto, tutti i poteri propri dell’amministratore; è responsabile delle infrazioni tribut commesse nell’espletamento di tale ruolo, a prescindere dall’assenza di una sua investitura formale.
In tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualif di amministratore di fatto non occorre l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organ gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009).
Ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è necessaria presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto
di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540).
Può essere valorizzato l’esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o funzione o anche soltanto di alcuni di essi, ipotesi, quest’ultima, in cui spetta al gi dice di merito valutare la pregnanza, ai fini dell’attribuzione della qualifica o de funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850).
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, nella sentenza impugnata si è logicamente attribuita la qualifica di amministratore di fatto al COGNOME.
La Corte perugina ha chiarito che il COGNOME era il vero dominus della RAGIONE_SOCIALE, come evincibile dagli elementi probatori riportati ai paragrafo precedente, dalla sua piena conoscenza delle dinamiche sociali e della situazione di difficoltà economica, dal suo costante impegno nei rapporti coi fornitori e dalla sua posizione di supremazia rispetto al COGNOME e alla COGNOME.
Al contrario della prospettazione difensiva, la sentenza impugnata non ha travisato le dichiarazioni del COGNOME, che confermava di essersi dedicato della gestione della contabilità, in qualità di collaboratore esterno della RAGIONE_SOCIALE, di aver sempre ricevuto indicazioni e ordini dal COGNOME e di aver potuto constare la mancanza di conoscenza delle vicende societarie da parte della COGNOME.
3. In relazione al secondo motivo di ricorso della COGNOME, occorre premettere che la condotta del reato previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 può consistere sia nella distruzione che nell’occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un’ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l’occultamento – consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori – costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898, in fattispecie analoga, relativa alla contestazione dell’occultamento “o comunque” della distruzione delle scritture contabili, la RAGIONE_SOCIALE, nel ritenere che detta contestazione concernesse in via principale l’occultamento, ha osservato che l’imputato, per avvalersi della dedotta maturazione deila prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, avrebbe dovuto dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l’epoca di tale distruzione).
Ciò posto, la Corte territoriale ha correttamente individuato la data di consumazione in quella del 7 novembre 2012, di conclusione della verifica fiscale, dovendosi qualificare in primis come ipotesi di occultamento.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei (ex artt. 157 e 161 cod. pen.) doveva essere aumentato di 1/3 ex art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000, cioè ad anni dieci, oltre sessanta giorni di so spensione della prescrizione per impedimento del difensore per contestuale impegno professionale (dal 9 marzo 2016 al 10 maggio 2016). Per tale ragione la scadenza del termine finale doveva essere stabilita alla data del 6 gennaio 2023, successiva a quella di deliberazione della sentenza impugnata.
Al riguardo, deve rilevarsi che l’inammissibilità del ricorso per Cassazione per manifesta infondatezza e per la presentazione di motivi non proponibili in sede di legittimità non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 c proc. pen. ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). E ciò avviene nel caso in esame in cui i motivi del ricorso proposto dalla COGNOME sono manifestamente infondati e/o non proponibili in sede di legittimità.
La censura difensiva sul punto è generica, in quanto il ricorrente non fornisce elementi per contestare la data di consumazione individuata dall’organo giudicante e semplicemente dimentica di computare il periodo di sospensione della prescrizione suindicato.
Quanto al terzo motivo del ricorso della COGNOME, va rilevato che, con l’atto d appello l’imputata non aveva richiesto l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. né si era lamentata dell’entità della pena irrogata.
Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiv zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).
Peraltro, il predetto principio di carattere generale è stato riaffermato anche con riferimento all’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen.. Questa Corte, infatti, h denziato che, nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo a sostegno dell’impugnazione la questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto punto della decisione
impugnata distinto da quelli fatti valere con l’atto di appello originario (Sez. 3, 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, Giannetto, Rv. 278255).
5. Con riferimento al terzo motivo del ricorso proposto dal COGNOME, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purch non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti neriche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli f riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli al disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quel che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della recidiva qualificata contestata (ed applicata) al COGNOME e della mancanza di elementi valutabili a suo favore.
A fronte di tale apparato argomentativo il ricorrente non indica fattori di segno positivo, che consentirebbero la concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen..
6. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024.