Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11568 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11568 Anno 2026
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE di APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito, per l ‘ imputato, l ‘ AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l ‘ accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 10 giugno 2025, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia in data 25 settembre 2023 con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del delitto previsto dagli artt. 224, 217, secondo comma, legge fall., perché, in qualità di amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE sino al 1 giugno 2016 e quale amministratore di fatto successivamente a tale data, non teneva i libri e le scritture contabili obbligatorie per tutto il corso dell ‘ attività di impresa; in Brescia il 23 settembre 2020. Con lo stesso provvedimento la Corte territoriale ha dichiarato l ‘ imputato inabilitato all ‘ esercito di un ‘ impresa commerciale e incapace di esercitare gli uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di 1 anno.
COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 224, 217, secondo comma, legge fall., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto attribuito all ‘ imputato.
La prova del ruolo di amministratore di fatto assunto dall ‘ imputato dovrebbe ricavarsi dalla presenza di elementi sintomatici dell ‘ inserimento organico del soggetto nelle funzioni direttive, a partire dalla RAGIONE_SOCIALE effettiva dei rapporti con dipendenti, fornitori o clienti o dall ‘ avere operato in un settore aziendale, produttivo, amministrativo, etc. Tuttavia, nel caso di specie, i Giudici di merito avrebbero valorizzato il fatto che la qualifica di amministratore, al di là del dato formale, non potesse riconoscersi alla sorella dell ‘ imputato in ragione della sua età, con un illogico assioma che desumerebbe l ‘ inidoneità della donna solo perché ‘ anziana ‘ e giungendo apoditticamente ad affermare, senza alcun riscontro, che l ‘ imputato, vista la cattiva situazione in cui versava la società, abbia pensato di scaricare ogni responsabilità sulla donna, continuando di fatto a gestire l ‘aziend a. Inoltre, le sentenze avrebbero valorizzato, contraddittoriamente, il fatto che la delibera relativa alla nomina del nuovo amministratore era stata iscritta presso la RAGIONE_SOCIALE qualche giorno dopo la dichiarazione di fallimento, laddove lo stesso Tribunale avrebbe evidenziato che la tardiva iscrizione non mutava alcunché ai fini della responsabilità de ll’imputato . Né la sentenza indicherebbe quale ingerenza sistematica e continuativa nella RAGIONE_SOCIALE aziendale
della RAGIONE_SOCIALE sia imputabile a COGNOME, non essendo stati indicati un suo inserimento organico nella società, né lo svolgimento di funzioni gerarchiche e direttive.
Inoltre, il ricorso osserva che, in tema di reati collegati alla tenuta delle scritture contabili, secondo la giurisprudenza di legittimità la responsabilità non potrebbe essere affermata a partire dalla mera constatazione dello stato delle scritture stesse, senza che sia stata accertata la coscienza e volontà dell ‘ imputato di ostacolare la ricostruzione della situazione patrimoniale della società.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., l ‘ inosservanza dell ‘ art. 53, legge n. 689 del 1981, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria, motivata con l ‘ esistenza di un precedente per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ritenuto preclusivo della possibilità di esprimere un giudizio positivo sul futuro adempimento dell ‘ obbligazione pecuniaria.
Tuttavia, la Corte di merito ometterebbe di specificare l ‘ ammontare dell ‘ omesso versamento, dato essenziale per valutare la rilevanza del precedente ai fini della prognosi di futura osservanza delle prescrizioni; non indicherebbe il periodo temporale a cui esso si riferisce, rilevante per valutare la persistenza o l ‘ occasionalità della condotta; né analizzerebbe i criteri previsti dall ‘ art. 133 cod. pen., rilevanti rispetto alla richiesta di sostituzione. Inoltre, la circostanza che l ‘ imputato abbia in precedenza omesso di versare le ritenute previdenziali non sarebbe in sé ostativa al riconoscimento di una pena sostitutiva.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., l ‘ inosservanza dell ‘ art. 163 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all ‘ omesso pronunciamento sulla richiesta, avanzata con l’atto di appello, di sospensione condizionale della pena, che il Giudice di secondo grado non avrebbe esaminato e valutato. Tale mancanza di motivazione non consentirebbe alla Corte di cassazione di colmare la relativa lacuna, posto che la valutazione dei presupposti per la sospensione condizionale implicherebbe un giudizio prognostico sulla futura condotta dell ‘ imputato spettante ai soli Giudici di merito. Come dedotto in sede di gravame, la precedente condanna era risalente nel tempo e non trovava alcun collegamento con la presente vicenda, così da non delineare una situazione allarmante a carico dell ‘ imputato, anche in considerazione della sua età avanzata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
Con il primo motivo il ricorso eccepisce la violazione di legge e la insufficiente motivazione in ordine alla qualifica di amministratore di fatto, avendo la sentenza impugnata omesso di ricostruire i presupposti fattuali necessari per ritenere che l ‘ imputato abbia esercitato, in maniera continuativa e significativa, i poteri gestori tipici della funzione di amministratore, limitandosi a mere deduzioni e valutazioni indiziarie, senza spiegare perché le dichiarazioni testimoniali e la documentazione utilizzata dall ‘ accusa siano da considerare sufficienti a dimostrare la continuità e la concretezza dell ‘ esercizio dei poteri amministrativi.
2.1. Va premesso che, in linea di principio, ai fini dell ‘ attribuzione della qualifica di amministratore ‘ di fatto ‘ la giurisprudenza di legittimità ritiene necessaria, come ricordato dalla difesa, la presenza di elementi sintomatici dell ‘ inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell ‘ attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare; e il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 – 01).
2.2. Nel caso in esame, invero, la sentenza impugnata ha dato ampiamente conto della linea difensiva dell ‘ imputato, il quale, fin dalla richiesta rivoltagli dal curatore di consegnare la documentazione contabile aziendale, aveva opposto di non ricoprire più la posizione di amministratore fin dal 1 giugno 2016, allorché l ‘ assemblea straordinaria della RAGIONE_SOCIALE aveva nominato, quale nuovo amministratore unico, la sorella, NOME COGNOME, alla quale egli aveva consegnato «il prospetto liquidazione I.V.A. e il riepilogo delle vendite relativo agli esercizi 2008 e 2009 e tutti gli altri documenti societari». Nondimeno, sempre secondo l ‘ imputato, egli aveva comunque consegnato al curatore, per il tramite dell ‘ AVV_NOTAIO, proprio i registri IVA relativi agli acquisti e alle vendite del 2008 e del 2009, da lui reperiti presso il Rag. COGNOME, precisando, per il resto, di non essere più in contatto con la sorella, anziana e ricoverata in una casa di riposo. COGNOME, inoltre, ha riferito che, tra il 2008 e il 2016, le scritture contabili erano state tenute anche presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ed erano state consegnate alla sorella in seguito al trasferimento societario presso la sede di Roma.
A fronte di tali giustificazioni i Giudici di merito hanno, nondimeno, ritenuto che egli avesse, comunque, rivestito il ruolo di amministratore di fatto, essendo l ‘ amministratore della RAGIONE_SOCIALE , che manteneva la titolarità delle quote sociali della fallita e avendo, in tale veste, provveduto al conferimento del ramo aziendale avente ad oggetto il complesso immobiliare dal quale originava il debito ipotecario verso l ‘ istituto di credito insinuatosi nel fallimento. Inoltre, la delibera dell ‘ assemblea straordinaria della
COGNOME datata 1 giugno 2016, con cui era stata nominata la sorella quale amministratore unico della società, era stata iscritta qualche giorno dopo la declaratoria di fallimento, esclusivamente presso la RAGIONE_SOCIALE di Roma e non anche presso quella di Brescia, ritenendosi priva di rilievo probatorio la fotocopia prodotta dalla difesa, diretta a dimostrare la correttezza dell ‘ operazione e, tuttavia, rimasta priva di attestazione di un pubblico ufficiale.
Le sentenze hanno anche ritenuto che, in ogni caso, anche ove la delibera fosse stata correttamente adottata, l ‘ imputato aveva continuato a ricoprire, di fatto, la veste di amministratore unico, avendo palesato, sia in sede di esame, sia nella missiva al curatore dopo il fallimento, piena consapevolezza degli accadimenti societari, specialmente quelli concernenti la controversia civile con i locatari degli immobili calabresi e il processo esecutivo intrapreso dall ‘ istituto di credito, conclusosi nel 2020 con l ‘ aggiudicazione. Inoltre, i libri e le altre scritture contabili prescritte dalla legge riferibili alla RAGIONE_SOCIALE non erano stati tenuti nel corso dei tre anni antecedenti al fallimento, pur a fronte di una minima operatività societaria attestata dalla presentazione delle dichiarazioni fiscali negli anni 2015, 2016 e 2017. La Corte di appello ha, anche, evidenziato come la sorella dell ‘ imputato, all ‘ epoca del fatto avesse 90 anni e fosse ricoverata in una casa di riposo, della quale egli non aveva mai fornito alcun recapito, reputando inverosimile che una donna così anziana, ricoverata in una struttura di accoglienza, fosse divenuta la reale amministratrice della RAGIONE_SOCIALE , dovendo, quindi, ritenersi che COGNOME, vista la situazione in cui versava la società, avesse pensato di scaricare ogni responsabilità sulla donna, continuando, di fatto, a gestire l ‘aziend a.
A fronte di tale puntuale motivazione il ricorso ha evidenziato la mancata indicazione di un concreto esercizio di poteri gestori. Tuttavia, in proposito, i Giudici di merito hanno evidenziato come, al di là della formale delibera di nomina di un nuovo amministratore di diritto, l ‘ attribuzione di tale qualità dovesse ritenersi solo fittizia, a partire dai convergenti elementi indiziari già richiamati, nel tentativo di allocare gli obblighi di tenuta delle scritture su un soggetto diverso dal vero responsabile, tenuto conto della evidente prossimità tra la data della delibera di nomina di NOME COGNOME e la dichiarazione di fallimento.
Ciò che, dunque, consente di ritenere manifestamente infondata la censura articolata con il primo motivo.
Venendo al secondo motivo, con cui la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione di una pena sostitutiva, le considerazioni difensive sono nel complesso infondate.
Infatti, se è vero che la motivazione resa, sul punto, dalla sentenza impugnata è particolarmente sintetica, essendosi la Corte territoriale limitata a un fugace riferimento a una precedente condanna per omesso versamento delle ritenute
previdenziali ed assistenziali, senza null ‘ altro precisare, deve nondimeno evidenziarsi che detta motivazione è destinata ad integrarsi con quella di primo grado. Al riguardo, il Tribunale ha giustificato la esclusione della sostituzione della pena detentiva con le modalità del fatto, l ‘ ingente ammontare del passivo accertato in seno alla procedura fallimentare e le modalità attraverso le quali l ‘ imputato aveva occultato il proprio ruolo di amministratore di fatto. Pertanto, alla stregua di tali indicatori fattuali, deve ritenersi che il giudizio prognostico compiuto in sede di merito sia stato svolto in maniera conforme ai canoni della logica e che, come tale, esso si sottragga alle censure difensive.
Fondato è, invece, il terzo motivo, con cui la difesa lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, pur ritualmente richiesta anche con l’atto di appello.
Invero, benché, a fondamento della richiesta, fosse stato sottolineato che la precedente condanna era assai risalente nel tempo e che essa non aveva alcun collegamento con la fattispecie oggetto del presente giudizio, la Corte territoriale ha omesso completamente di rispondere alla relativa deduzione, di tal che la sentenza impugnata è, sul punto, affetta da motivazione mancante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla sospensione condizionale della pena, sicché l ‘ ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per un nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.
Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 16/01/2026.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME