Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29670 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29670 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VANTAGGIATO NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
COGNOME NOMENOME NOME difensore abilitato, ha proposto ricbrso per cassazione avverso sentenza della Corte d’appello di Venezia del 18 settembre 2023, che – con il riconoscimento dell’equivalenza delle già concesse attenuanti generiche rispetto all’aggravante di cui all’ 219 comma 1 L.F. e all’aggravante, contestata in fatto, di cui al capov. n. 1 dell’art. 219 medesima, rideterminazione della pena e revoca delle statuizioni civili – ne ha confermato l’affermazione di responsabilità, deliberata in primo grado in sede di rito abbreviato relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ascrittigli in qual amministratore di fatto, in concorso con taluni amministratori di diritto la cui posizione è
originariamente separata, della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del 15 luglio 2011.
L’atto d’impugnazione è affidato a cinque motivi, di seguito richiamati nei limiti strettam necessari di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.2. Il secondo motivo ha dedotto carenza di motivazione in relazione alla prova del dolo generico necessario alla bancarotta per distrazione, tenuto conto della distanza temporale tra la compravendita immobiliare e il RAGIONE_SOCIALE, della circostanza che, al tempo della stessa, RAGIONE_SOCIALE non fosse in istato d’insolvenza e che il ricorrente fosse convinto della liceità dell’operazione e delle modalità di pagamento attraverso compensazione e rimborso dei finanziamenti dei soci.
2.3. Il terzo motivo si è appuntato sulla violazione di legge e sull’assenza di motivazi in ordine alla ritenuta circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità Corte d’appello avrebbe valutato la gravità del danno arrecato alla massa in modo arbitrario e apparente, senza addentrarsi nel rapporto tra l’attivo e il fabbisogno dei creditori.
2.4. Il quarto motivo ha lamentato nullità della sentenza per mancanza di correlazione tra l’accusa e la sentenza e per assoluta assenza di motivazione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, riferito alla finalità di re impossibile la ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari. La sentenza impugnat avrebbe affermato la sussistenza della prova del dolo generico, attraverso la ulterio valutazione della tenuta parziale del registro dei beni ammortizzabili, quando all’imputa sarebbe stata contestata la sola bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione; egli dunque, sarebbe stato condanNOME per un fatto diverso; inoltre, sarebbe mancante ogni motivazione sulla riconducibilità all’imputato della conservazione della contabilità e s esistenza dell’elemento soggettivo del reato.
2.5. Il quinto motivo ha denunciato vizi di violazione di legge penale e di motivazio anche per travisamento, in ordine all’attribuzione all’imputato della qualità di amministrator fatto; sarebbero state valorizzate condotte occasionali ed insufficienti a tali considerazione della professione di avvocato svolta dal ricorrente, che in sostanza avrebbe eseguito singole prestazioni a favore della società e degli amministratori, come la trasmission alla commercialista COGNOME dei dati contabili dell’impresa.
Il AVV_NOTAIO Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha anticipato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso coglie nel segno a riguardo della lamentata carenza di motivazione sulla sussistenz degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo dell’imputazione, mentre nel resto deve essere respinto.
Il primo motivo di ricorso, concentrato sull’affermazione di responsabilità per il rea bancarotta fraudolenta patrimoniale, è infondato.
Da un lato, si versa in una ipotesi di c.d. doppia conforme sulla responsabilità, nella qual sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova a fondamento delle rispettive decisioni; e che, pertanto, la struttura motivazionale d sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (sez. 2, n.37925 del 12/6/19, COGNOME; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 NOME COGNOME; sez. 3, n.44418 del 16/7/13, COGNOME; se2:.2, n. 5606 del 812/07, Conversa e altro).
Mette conto rammentare, ancora, che il controllo di legittimità sulla motivazione non concern né la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto verifica che il testo dell’atto impugNOME risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determiNOME;
l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, o congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
Con l’ulteriore precisazione, quanto alla illogicità della motivazione, come vizio denunciabi che deve essere evidente (“manifesta illogicità”), cioè di spessore tale da risultare percepi ictu °culi, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazior e limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argonnentativo, se possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074). Ed allora, la valutazione che la Corte cassazione è chiamata a fare non concerne la maggiore o minore capacità persuasiva delle fonti di prova citate dal ricorrente rispetto a quelle valorizzate dal giudice del me nemmeno la corretta lettura che a tali ultime fonti di prova il giudice del merito abbia salvo il caso del travisamento della prova. Tale ultimo vizio, tuttavia, vede circoscri cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370).
Sotto quest’ultimo punto di vista il motivo di ricorso insiste ripetutamente e non può ess accolto. Le dichiarazioni delle persone informate – in particolare di COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME d chiamante in correità COGNOME COGNOME sono state ‘”travisate”, nel senso che il contenuto d rispettivo contributo conoscitivo non è stato mal riportato, ovvero misconosciuto dal Tribuna e dalla Corte di appello e ciò che il ricorrente invoca è certamente una diversa, e come tale n consentita, loro interpretazione.
A riguardo dell’avvenuta distrazione del patrimonio immobiliare fino all’ammontare di euro 483.800, corrispondente al prezzo della compravendita non riscosso la sentenza impugnata, in accordo con quella del primo giudice, con enunciati esenti da critiche di palese illogicità ritenuto indimostrato il versamento di euro 264.000, in tesi difensiva compensato con pagamenti che si è assunto eseguiti da RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE, perché non documentati da idoneo tracciamento; ha dunque privilegiato il “vuoto” probatorio rappresentato dall’inesistenz dei passaggi di risorse in luogo delle deposizioni rese sul punto dai legali rappresentanti d due società, comunque riconducibili a COGNOME; ha congruamente valutato come non conducenti la singola fattura n. 16/07 del 28 dicembre 2007, emessa da RAGIONE_SOCIALE, di contenuto estremamente generico e l’inconsistenza probativa del contratto di appalto, pure tardivamente esibito in modalità informatica, privo di sottoscrizioni.
Del pari, la Corte territoriale ha sottolineato – e il dato è incontestato – che l’assegno 345.800, consegNOME da RAGIONE_SOCIALE alla di poi società fallita, inopinatamente, non è mai sta incassato; e, infine, ha giudicato non convincente la neutralizzazione dell’importo di e 138.000, dovuto da RAGIONE_SOCIALE, con il preteso rimborso di pregressi finanziamenti effettuati da t impresa, socia al 32% della RAGIONE_SOCIALE, per corrispondente ammontare.
A quest’ultimo proposito, si deve osservare che il ricorrente non si confronta con l’insieme profili messi congruamente in rilievo dalla decisione impugnata, con particolare riferimen (pag.12) alla riconducibilità dei finanziamenti al perimetro applicativp dell’art. 2467 cod. dal momento che entrambi i decidenti di merito hanno puntualizzato che i medesimi, sulla base delle informazioni, anche di pregio tecnico, fornite dalla RAGIONE_SOCIALE, sono concessi in una fase in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla soc risultava “un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto”, ovvero “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
La ratio dell’art. 2467 cod. civ. è quella di sottoporre ad una peculiare disciplina di rig finanziamenti eseguiti in un periodo di delicata tensione finanziaria dell’impr concretamente finalizzati a rivitalizzarne le risorse economiche e, dunque, a fronteggiare criticità di tenuta del capitale, ma suscettibili di essere artificiosamente sottratti d erogatore (anche attraverso le appostazioni di bilancio) ai vincoli propri del capitale di ri così da renderli restituibili in ogni momento, in pregiudizio degli altri creditori. In altr tali forme di finanziamento, comunque denominate, sono ex lege equiparate agli apporti destinati a capitale e soggiacciono alla regola della postergazione, nel senso che non possono essere retrocesse se non dopo l’integrale soddisfazione degli altri creditori. La restituzio finanziamenti originariamente collegati alle specifiche esigenze della società, descritte comma 2 dell’art. 2467 cod. civ., in violazione del vincolo della postergazione, integra il di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non di bancarotta preferenziale.
Non viene pertanto in risalto l’indiscussa distinzione tra versamenti in conto capitale, in futuro aumento di capitale e finanziamenti del socio a titolo di mutuo, come illustrata d recente giurisprudenza di questa Corte ai fini della qualificazione dell’illecito rimborso bancarotta patrimoniale o bancarotta preferenziale (sez.5, n. 8431 del 01/02/2019, COGNOME, Rv. 276031; in motivazione, sez. 5, n. 39139 del 23/06/2023, COGNOME, Rv.285200; in motivazione, sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, ProvvisioNOME, Rv. 281872), quanto piuttosto rilevano la collocazione temporale e situazionale dell’afflusso di risorse finanziarie assic del socio, perché il disposto del secondo comma dell’art. 2467 cod. civ. cura di precisare ch per finanziamenti dei soci si intendono quelli “in qualsiasi forma effettuati”, locuzion permette di attribuire alle immissioni di denaro effettuate in uri periodo di signif squilibrio finanziario o di liquidità languente la veste di finanziamenti “sostitutivi del c assoggettati alla medesima disciplina dei conferimenti o dei versa menti a salvaguardia de capitale di rischio.
La prospettiva della norma è il contrasto agli abusi del socio che, utilizzando la pro posizione privilegiata in seno alla società, dissimuli un’iniezione di denaro, finalizz ricapitalizzare la società in periodo di crisi, con le forme del finanziamento rimborsa secondo le regole del mutuo, così da poterne ottenere la restituzione alla scadenza o persino i ogni tempo e da pretermettere il soddisfacimento dei creditori “esterni” alla compagin societaria. Il credito postergato del socio, inesigibile, non può essere pagato dall’or gestorio se non una volta soddisfatti tutti gli altri crediti e, per tale ragione, deve sottratto alla concorsualità, principio necessariamente sotteso alla qualificazione preferenzialità del pagamento.
La disciplina della postergazione non individua un diverso grado del credito restitutorio rende inesigibile la pretesa alla restituzione, proprio perché il legislatore, espressamente, previsto che le somme erogate debbano essere vincolate al perseguirnento dell’oggetto sociale e non possano essere restituite se non quando, ormai soddisfatti tutti i creditori, venga men la stessa esigenza di garanzia delle loro ragioni. Ne viene che il suo anticipato rimborso caso di irreversibile crisi aziendale, accertata nel caso che ne occupa – consuma in caso RAGIONE_SOCIALE un depauperamento delle risorse a garanzia della massa dei creditori, dunque una condotta integrativa di bancarotta patrimoniale per distrazione (nello stesso senso sez. 5, 25773 del 20/02/2019, COGNOME, Rv. 277577; sez.5, n. 50188 del 10(05/2017, COGNOME, Rv. 271775; sez. 5, n. 26041 del 25/02/2019, COGNOME, non mass.; sez. 5, n. 50495 de 14/06/2018, Sestili, Rv. 274602; sez. 5, n. 34505 del 06/06/2014, COGNOME, Rv. 264277; sez. 5, n. 41143 del 20/05/2014, COGNOME, Rv. 261250).
L’operatività del disposto dell’art. 2467 cod. civ. veicola dunque il destino dei versam eseguiti dalla socia RAGIONE_SOCIALE nell’alveo della postergazione e consente di attribuire va distrattiva, non meramente preferenziale, al dirottamento anticipato delle relative risorse pari della restituzione degli apporti eseguiti dal socio a sostegno del capitale, presen futuro.
Né il ricorrente ha prestato la necessaria attenzione ai contenuti della sentenza del Tribuna civile di Venezia, confermata dalla Corte d’appello e divenuta definitiva, che ha condannat RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 483.800, dovuta per la compravendita degli immobili, oggetto dell’addebito di bancarotta distrattiva perché integralmente non erogata Senza addentrarsi nella questione della estensibilità del disposto dell’art. 238 bis cod. p pen. alle pronunce emesse nell’ambito di un procedimento diverso da quello penale, è fuor di dubbio che le sentenze definitive, rese nel giudizio civile, siano quantomeno liberament apprezzabili nel processo penale (sez. 5, n. 41796 del 17/06/2016, COGNOME, Rv. 268041; sez 4, 26/06/2008, n. 28529, Rv. 240316; sez. 5, 04/03/2013, n. 14042, Rv. 254981; sez. 6, 24/02/2011, n. 10210, Rv 249592), a prescindere dalla loro opponibilità a soggetti divers dalle parti processuali, stante il disposto degli artt. 2 comma 1, 3 comma 4 e 193 cod. pro pen., in base al quale nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.
In definitiva, anche indipendentemente dalla qualificazione del finanziamento del socio come apporto in conto capitale o a titolo di mutuo e delle relative ricadute sull’inquadram giuridico dell’estromissione di risorse nella figura della bancarotta per distrazione o bancarotta preferenziale, la sentenza impugnata ha dato contezza, con ragionamento appropriato ed immune da veti di competenza del giudice di legittimità, della solida influen del giudicato civilistico sulla prova del credito rimasto insoddisfatto e dell’i depauperativo, per la fallita, dell’operazione traslativa degli immobili, che costit distrazione e non certo esposizione di passività inesistenti, fattispecie che ricorre quan fallito ostacoli il soddisfacimento dei creditori reali con l’artificiosa indicazione concorsuale, di creditori inesistenti.
Il secondo motivo, che “attacca” la prova del dolo della bancarotta fraudolenta patrimonia per distrazione, è generico – perché non si misura con puntualità con l’ordito della motivazio delle pronunce del doppio grado – e manifestamente infondato.
Per consolidato orientamento interpretativo, il delitto di bancarotta fraudolenta per distraz è reato di pericolo ed è pertanto irrilevante che al momento della consumazione l’agente non avesse consapevolezza dello stato d’insolvenza dell’impresa, per non essersi, in ipotesi, stesso ancora manifestato (Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011 Rv. 251214), sicché i fatti d distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di RAGIONE_SOCIALE, assumono rilevanza penale qualunque tempo essi siano stati commessi, e quindi anche se la condotta si sia realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266804; Sez. 5, Sentenza n. 38396 del 23/06/2017 Ud. (dep. 01/08/2017), COGNOME, Rv. 270763; Sez.5, n. 9769 del 02/02/2018, COGNOME, Rv. 272800).
Tutte le ipotesi alternative previste dalla norma si realizzano mediante condotte c determinano una diminuzione del patrimonio, diminuzione pregiudizevole per i creditori: per nessuna di queste ipotesi la legge richiede un nesso causale o psichico tra la condott dell’autore e il dissesto dell’impresa, sicché né la previsione dell’insolvenza come eff necessario, possibile o probabile, dell’atto dispositivo, né la percezione della sua preesiste nel momento del compimento dell’atto, possono essere condizioni essenziali ai fini dell’antigiuridicità penale della condotta. D’altro canto, si è precisato che la cd. “zona di penale”, ossia il parametro spazio-temporale entro il quale l’apprezzamento di uno stato di cri dell’impresa, conosciuto dall’agente, è destiNOME ad orientare l’interpretazione di ogni iniz di distrazione dei beni da parte di quest’ultimo, può valere ad escludere la rilevanza pen della condotta solo quando l’azione addebitata, per le sue caratteristiche intrinseche, non idonea ad esporre a pericolo il patrimonio dell’impresa e non sia collocabile in un contesto condotte che abbiano determiNOME il dissesto (Sez. 5, n. 18517 del 22/02/2018 Rv. 273073). Nel caso in esame, invece, per un verso, l’operazione spoliativa della vendita degli immobili è pacificamente collocata in fase di dissesto (pagg. 2 e 11 sentenza di primo grado); mentre
per altro verso, essa è stata ricondotta, con proposizioni piane ed appropriate, ad una scelt lucida e volontaria dell’imputato (pagg. 10-14 sentenza di appello).
Il terzo motivo di ricorso – che ripropone la genericità ed inconsistenza della corrisponde ragione di gravame – difetta di specificità e si rivela manifestamente infondato.
I giudici di merito (pag. 15 e 16 decisione di appello, pag. 13 sentenza di primo grado) hann razionalmente ancorato la sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità all’entità ragguardevole del detrimento economico della società, incapace d adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni sin dal 2007 (pag. 11 sentenza di primo grado), allineandosi al costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cu tema di reati fallimentari, la rilevanza del danno provocato dai fatti configuranti bancar patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all’esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante piano di riparto dell’attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l’importo globale passivo (tra le molte, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 49642 del 02/10/2009, Rv. 245822 – 01; cf altresì Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017 – dep. 19/10/2017, COGNOME e altri, Rv. 27127401, che ha ribadito il principio affermando che la circostanza aggravante del “danno patrimoniale rilevante gravità” di cui all’art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all’esecuzione concorsu corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave).
4. Il quarto motivo di ricorso è fondato.
4.1. Va in premessa ricordato che oggetto dell’imputazione è nel complesso la mancata ostensione dell’impianto contabile agli organi fallimentari e che costituisce orientamento or consolidato di questa Corte quello secondo il quale “in tema di bancarotta fraudolent documentale, l’occultamento delle scritture contabili’ per la cui sussistenza è necessario il specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stess disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costitu una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), legge – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ip reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai citati organi” (sez. 5, n. 33114 del 08/10/20 COGNOME, Rv.279838; sez.5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650; sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, Morace, Rv.279179; sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, COGNOME, Rv. 271611). L’indirizzo in esame ha superato l’interpretazione che tendeva ad equiparare – a riguardo delle condotte riconducibili alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale ne duplice declinazione, specifica e generica – l’omissione della tenuta della contabilità alla conservazione irregolare od incompleta; “omissione” connota l'”inesistenza” degli
adempimenti contabili, ritenuta equivalente alla sottrazione o all’occultamento di scrit esistenti e non consegnate al curatore, purché accompagnata dalla prova dello scopo di trarne un ingiusto profitto o di recare nocumento alla massa creditizia; invece, la cura irregola incompleta di un impianto contabile messo a disposizione della RAGIONE_SOCIALE, per assurgere all’integrazione del più grave delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella forma di c all’art. 216 comma primo n. 2, seconda ipotesi, R.D. n. 267 del 1942 rispetto a quello bancarotta semplice di cui all’art. 217 comma 2 del R.D. n. 267 del 1942, deve essere caratterizzata – quanto all’elemento soggettivo – dal dolo generico di “fraudolenza”, int quantomeno come compiuta rappresentazione che le scritture consegnate alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE non renderanno possibile la puntuale ricostruzione del patrimonio o dell’andamento degli affari (cfr. sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; sez. 5, n. 26379 5/3/2019, COGNOME, cit.).
Pertanto, l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può rientrare – in questi t nell’alveo della bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216 comma 1 n. 2, pri ipotesi, del R.D. n. 267 del 1942, ma solo qualora si accerti (e si dia conto) che sc dell’omissione sia stato quello di recare pregiudizio ai creditori, atteso che altr risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella, analoga sotto il profilo mate prevista dall’art. 217 L. Fall. (per quanto riferita alla sola contabilità obbligatoria: 44886 del 23/09/2015, Rv. 265508), punita sotto il titolo della bancarotta sempli documentale (sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, COGNOME e altri, Rv. 252992).
Sugli elementi della prova del dolo specifico si sono soffermati i diversi arresti giurisprude che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura che esalti la specul di talune emergenze probatorie – come la dimostrazione dell’esistenza di risorse finanziarie di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari, anche attraver realizzazione di atti depauperativi o la sproporzione tra l’entità del passivo e l’inesiste attivo – che orientino sull’intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la ma consegna delle scritturazioni (cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME, Rv.284304, c si è soffermata per esempio sull’ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegi chi rog rafa ri).
4.2. Alla stregua di quanto esposto dal curatore fallimentare, l’imputato non consegNOME innanzitutto il libro giornale e il registro degli inventari, ovvero le scritture e fondamentali per ricostruire l’attività d’impresa e, pertanto, alcun vulnus è stato arrecato con la sentenza impugnata all’esercizio del diritto di difesa rispetto alla formulazione del d’imputazione, perché proprio quest’ultimo è il rimprovero contestato ed in relazione ad esso è formata la volontà del decidente con la conferma dell’affermazione di responsabilità per delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Le doglianze difensive possono piuttosto meritare accoglimento sotto il denunciato profilo del vizio di manifesta illogicità del t della motivazione a sostegno della conferma della sentenza di primo grado quanto al delitto d bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216 comma 1 n. 2), prima ipotesi, L.F., d
momento che, per un verso, la decisione della Corte territoriale (pagg. 14 e 15) si è sofferma su condotta illecita non inclusa nell’imputazione – come il mancato aggiornamento del registr dei beni ammortizzabili – e, per altro verso, ha dato conto della necessità ed esaustività de prova del coefficiente psicologico del dolo generico (ovvero la consapevolezza che l’irregola tenuta dell’impianto contabile “renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vic patrimoniali dell’impresa”), quando elemento costitutivo della fattispecie contestat bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta – è, come sopra ricordato, quello del dolo specifico; e al dolo generico ha poi agganciato le considerazioni s figura dominante dell’imputato, definito “artefice, sul piano ideativo, delle condotte distra dotato di “un evidente interesse” a rendere difficoltosa l’opera ricostruttiva della curate RAGIONE_SOCIALE, senza piuttosto proiettarne il significato sulla prova della specifica finalità d dalla sottrazione della contabilità, un ingiusto profitto o di provocare un nocumento ai credi In sostanza, la sentenza della Corte di merito – anche in considerazione del tenore lapidario apodittico delle proposizioni della decisione di primo grado sulla ricorrenza del dolo specif che avrebbero imposto un approfondimento argomentativo – ha operato una sorta di “commistione” tra le due diverse figure di reato, incluse nella norma a più fattispecie miste alternative, che ha influito sulla tenuta logica dell’apparato espositivo,
Il quinto motivo è travolto dall’inammissibilità, per assenza di specificità e manifesta mente infondato.
Come è noto, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in quals fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, qu sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestio detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplina quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità sostenuta da congrua e logica motivazione (sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269101; conf. Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, COGNOME, Rv. 283850; sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550; sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279497; Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, COGNOME, Rv. 279040); e la qualific di amministratore di fatto di una società non richiede l’esercizio di tutti i poteri tipici d di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se n interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell’organico inserim soggetto, quale “intraneus”, nell’assetto societario (per tutte, sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, Commodaro, Rv. 285881).
La veste di amministratore di fatto dell’imputato è stata illustrata con argomentazi esaurienti e persuasive dalle pronunce del duplice grado, che hanno rimarcato la pregnanza probatoria delle dichiarazioni del COGNOMECOGNOME COGNOME riguardo della posizione dominante de
ricorrente nella compagine direttiva ed amministrativa e nelle scelte strategiche per la societ ampiamente confortate dalle deposizioni delle persone informate sui fatti – il fornitore COGNOME e la commercialista COGNOME – e dalle medesime dichiarazioni del COGNOME, vuoi a riguardo dello sviluppo della principale operazione di compravendita d’immobili, vuoi a riguardo dell’immissione nel patrimonio societario di risorse personali, da lui rivendicata. Anche a t proposito, le deduzioni del ricorso, meramente reiterative delle doglianze già respinte in grad d’appello, tendono ad accreditare una differente elaborazione ricostruttiva delle acquisizio processuali, improponibile in sede di legittimità.
6.Consegue pertanto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al difetto di motivazione relativo alla ritenuta sussistenza degli elementi essenziali del delitto di bancaro fraudolenta documentale, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, 20/06/2024