Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 423 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 423 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Crotone il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile, RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che si è riportato alle conclusioni scritte in atti, che ha depositato anche in udienza unitamente alla nota spese, e che ha insistito per il loro accoglimento; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e, in subordine, per l’annullamento con rinvio dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso in danno della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fall ita l’1 ottobre 2013, ha condannato l’imputato al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile ‘RAGIONE_SOCIALE‘, con conferma nel resto.
NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del delitto ascrittogli per averne, da amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, depauperato il patrimonio attraverso plurime condotte distrattive, realizzate nel corso del 2013. Egli, infatti, secondo quanto accertato nel giudizio di merito, pur presentandosi come consulente della società, l’aveva gestita in maniera continuativa e significativa, assumendone sostanzialmente la direzione, come comprovato da plurimi indici rivelatori, e si era reso artefice di condotte atte a mettere in concreto pericolo le garanzie dei creditori sociali, consistite:
nella cessione a titolo gratuito del contratto di leasing del capannone di Casaloldo, del valore di euro 1.400.000,00, alla RAGIONE_SOCIALE, società costituita poco prima della cessione e riferibile alla sua sfera familiare; cessione che, peraltro, era avvenuta dopo che la RAGIONE_SOCIALE aveva già versato canoni di locazione finanziaria per un ammontare di euro 1.291.165,00;
-nella cessione dei marchi ‘NOME‘, ‘Mutti NOME‘ e ‘M. Mutti’ alla RAGIONE_SOCIALE per un corrispettivo di euro 10.500,00 a fronte di un valore stimato compreso tra i 120.000,00 e i 150.000,00 euro; marchi poi utilizzati da RAGIONE_SOCIALE
nel trasferimento di beni strumentali e autoveicoli a RAGIONE_SOCIALE e ad altre società, con successiva loro voltura alla stessa RAGIONE_SOCIALE, in assenza di corrispettivo.
Tali operazioni erano funzionali a garantire la prosecuzione dell’attività produttiva della RAGIONE_SOCIALE sotto altra veste societaria – quella della RAGIONE_SOCIALE, le cui quote erano detenute dal fratello di NOME e dal figlio di NOME COGNOME, amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE, e che aveva la sede nello studio dell’imputato , lasciandole i debiti societari.
Il ricorso per Cassazione presentato nell’interesse di NOME COGNOME consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto previsto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 507 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.
La statuizione con la quale era stato escluso l’ error in procedendo in cui era caduto il Tribunale nel non attivare i propri poteri officiosi in funzione dell’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni di alcune dichiarazioni, apparentemente riconducibili ai dipendenti della RAGIONE_SOCIALE, che avevano riferito del ruolo gestorio di fatto svolto da NOME COGNOME in seno ad essa, sarebbe, oltretutto, corredata da una motivazione manifestamente illogica: le predette sottoscrizioni, infatti, avrebbero meritato una verifica peritale o, almeno, un approfondimento in ordine alla loro autenticità mediante l’escussione dell’ AVV_NOTAIO che le aveva prodotte al Curatore fallimentare.
2.2. Il secondo motivo censura, sotto il profilo della violazione dell’art. 216 legge fall. e del vizio di motivazione, l’apprezzamento delle prove in punto di ricostruzione e di qualificazione dei fatti ritenuti depauperatori del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE
È dedotto:
quanto alla condotta di distrazione realizzata mediante la cessione a titolo gratuito alla RAGIONE_SOCIALE del contratto di leasing del capannone di Casaloldo, di cui era titolare la RAGIONE_SOCIALE, che, essendo il leasing un contratto di godimento di un bene con opzione di riscatto, la contestata cessione non avrebbe potuto avere luogo se non a titolo gratuito; che, inoltre, la suddetta operazione negoziale non aveva cagionato alla cedente RAGIONE_SOCIALE nessun pregiudizio patrimoniale -avendone, piuttosto, essa ricavato un beneficio, consistito nella messa in sicurezza dei contratti di lavoro dei dipendenti -, né aveva arrecato alla cessionaria RAGIONE_SOCIALE un arricchimento;
quanto alla condotta di distrazione realizzata mediante la cessione dei marchi ‘NOME‘, ‘Mutti NOME‘ e ‘M. Mutti’ alla RAGIONE_SOCIALE, che tali cespiti aziendali erano privi di valore reale;
quanto alla condotta di trasferimento di beni strumentali alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE, che la stessa non si sarebbe potuta qualificare come distrattiva in assenza di una valutazione tecnica idonea a determinarne il valore;
quanto alla pericolosità in concreto delle descritte condotte, che non si era tenuto conto del fatto che l’integrità del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE era già irreversibilmente compromessa, all’epoca di loro realizzazione, dalla mala gestio dell’amministratore di diritto;
-quanto agli indici di fraudolenza denotanti la volontà dell’imputato di arrecare un danno ai creditori, che gli stessi sarebbero stati in concreto rappresentati da mere presunzioni;
quanto alla valutazione delle predette operazioni traslative al lume del principio di ragionevolezza imprenditoriale, che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto né della reale commerciabilità dei beni ceduti (il capannone,
i marchi, e i beni strumentali), in rapporto al loro stato d’uso e al contesto di crisi aziendale, né delle esigenze di continuità aziendale e di salvaguardia dei livelli occupazionali.
2.3. Il terzo motivo censura, sotto il profilo della violazione dell’art. 216 legge fall. e del vizio di motivazione, la riconduzione, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, delle condotte distrattive a NOME COGNOME.
La presunta ‘regia’ dell’imputato nella realizzazione del disegno di depauperamento del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE non troverebbe altro riscontro probatorio se non in mere presunzioni e nelle generiche dichiarazioni dei dipendenti, circa il suo ruolo gestorio in senno alla fallita. Se, invece, fosse stata disposta l’integrazione istruttoria richiesta ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., volta a chiarire la provenienza dei documenti contestati, si sarebbe accertata l’effettiva estraneità del ricorrente alle condotte distrattive ascrittegli.
Inoltre, se fosse stata compiutamente esaminata tutta la documentazione contabile, atta a comprovare la grave situazione di crisi in cui versava la RAGIONE_SOCIALE nel momento in cui le cessioni erano state poste in essere, sarebbe emerso come con esse non si fosse arrecato nessun danno concreto ai creditori e come le stesse non fossero state animate da alcun intento fraudolento.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso per iscritto in data 26 aprile 2025, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. A tali conclusioni si è riportato il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME con requisitoria scritta in data 31 ottobre 2025.
Con memorie depositate in data 5 giugno 2025 e 7 novembre 2025, la parte civile costituita ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o, comunque, di rigettarlo e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese da lei sostenute per il presente grado di giudizio.
Con memoria in data 10 novembre 2025 il difensore del ricorrente ha articolato motivi aggiunti, con i quali ha dedotto:
-quanto all’integrazione istruttoria da disporre ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., che la stessa sarebbe stata indispensabile per chiarire la provenienza dei documenti che attribuivano a NOME il ruolo di amministratore di fatto: con l’omettere di accertare, tram ite perizia grafica, la veridicità delle firme appostevi e di approfondirne il contenuto tramite l’escussione delle fonti testimoniali, la Corte si sarebbe sottratta agli obblighi di verifica della responsabilità penale dell’imputato nel rispe tto del contraddittorio e delle garanzie difensive;
quanto alle singole condotte distrattive, che la cessione del contratto di leasing del capannone di Casaloldo non avrebbe integrato una sottrazione ingiustificata di beni aziendali, perché la società subentrante si era assunta l’onere dei canoni di locazione finanziaria residui e della maxi rata finale (pari ad oltre euro 900.000,00), tanto configurando una contropartita economica congrua; che il prezzo di vendita dei marchi (per circa euro 10.000,00) sarebbe stato coerente con la situazione prefallimenta re, tanto dimostrando l’assenza di pregiudizio patrimoniale; che la condanna per le ulteriori cessioni di beni strumentali si sarebbe basata su una loro valutazione sommaria, che non aveva tenuto conto del loro stato d’uso e del loro reale valore di mercat o;
quanto alla riconducibilità delle dette condotte al ricorrente, che le stesse erano state trasparenti e non gli avevano arrecato nessun vantaggio patrimoniale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento
Il primo motivo, che sollecita, pur sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 507 cod. proc. pen., una verifica della correttezza del riconoscimento in capo al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della fallita RAGIONE_SOCIALE è complessivamente infondato.
1.1. La Corte territoriale ha ritenuto comprovata la gestione di fatto della RAGIONE_SOCIALE da parte dell’imputato, valorizzando la convergenza delle testimonianze rese dai dipendenti e dai fornitori della fallita e la coerenza logica rispetto a tali fonti dichiarative di ulteriori elementi fattuali atti a delineare la figura di NOME COGNOME come quella di un « deus ex machina della gestione aziendale a partire dalla primavera del 2013». Questo perché: egli aveva imposto la sua presenza fisica e decisionale in azienda; aveva assunto la direzione delle attività operative; aveva preteso di accentrare nella sua persona ogni scelta riguardante le controversie della società (cfr. missiva indirizzata all’AVV_NOTAIO); era direttamente coinvolto nella gestione del personale e dei fornitori; aveva utilizzato società ‘satellite’, con sede presso il suo studio, per distrarre i cespiti aziendali della RAGIONE_SOCIALE (cfr. pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata).
Le riportate argomentazioni, nella loro linearità e completezza, consentono senz’altro di disattendere i rilievi difensivi, protesi a giustificare l’intromissione di NOME nelle vicende relative alla gestione della RAGIONE_SOCIALE evocandone il ruolo di mero consulente aziendale. Invero, «gli indici sintomatici dell’organico inserimento dell’imputato, quale ” intraneus “, nell’assetto societario, con funzioni direttive, in
qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare» (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881 -01; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277540 01) sono stati rinvenuti, nel caso in esame: nell’attivismo mostrato da NOME nel trasferire alle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – tutte aventi sede nel suo studio e, talune, facenti capo ai suoi familiari del capannone di Casaloldo, dei marchi e dei beni aziendali della RAGIONE_SOCIALE, lasciando ad essa solo le passività; nelle direttive impartite ai dipendenti, che nelle sue mani rassegnavano le dimissioni; nei rapporti tenuti con i fornitori; nella esclusività delle decisioni relative alle controversie in essere tra la società e i terzi (pag. 10 e 11 della sentenza impugnata).
Né rileva che egli fosse affiancato in tali attività operative da NOME COGNOME, amministratore di diritto della società, posto che «In tema di reati fallimentari, la previsione di cui all’art. 2639 cod. civ. non esclude che l’esercizio dei poteri o delle funzioni dell’amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l’esplicazione dell’attività di altri soggetti di diritto, i quali – in tempi successivi o anche contemporaneamente – esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione» (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, COGNOME, Rv. 279040 – 01).
D’altro canto, la prova della posizione di amministratore di fatto di una società costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269101 -01; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 256534 -01; Sez. 5, n. 35249 del 03/04/2013, COGNOME, Rv. 255767 – 01), certamente esistente nel caso di specie.
1.2. L’eccezione di violazione dell’art. 507 cod. proc. pen., sollevata per stigmatizzare la mancata attivazione dei poteri istruttori d’ufficio assegnati al giudice di primo grado, che avrebbe dovuto disporre perizia grafica sulle sottoscrizioni apposte sulle dichiarazioni apparentemente riconducibili a dipendenti della RAGIONE_SOCIALE, che avevano riferito del ruolo gestorio svolto da NOME COGNOME in seno ad essa, o escuterne le fonti testimoniali di riferimento, onde colmare le lacune in punto di prova del ruolo gestorio di fatto attribuito a NOME COGNOME, è, quindi, generica e, comunque, manifestamente infondata.
Nella sentenza impugnata si è, infatti, evidenziato come i documenti contenenti le predette dichiarazioni non fossero stati per nulla utilizzati ai fini della decisione sulla responsabilità di NOME COGNOME, la cui affermazione era stata basata unicamente «su l portato delle testimonianze rese in contradditorio valutandole
alla luce delle altre prove acquisite» (cfr. pag. 12, secondo capoverso della sentenza impugnata): da ciò si è fatto discendere che l’integrazione probatoria richiesta non era né necessaria né decisiva, tanto più che la verifica peritale delle sottoscrizioni non era stata neppure sollecitata al Tribunale, cui era stato solo chiesto di disporre l’audizione dell’AVV_NOTAIO.
La decisione che ha disatteso l’eccezione in disamina è, dunque, perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, espressasi nel senso che «In tema di ammissione di nuove prove (art. 507 cod. proc. pen.), non sussiste l’obbligo del giudice di disporre d’ufficio tutte le prove astrattamente pertinenti e rilevanti, bensì il potere-dovere di disporre nuovi mezzi di prova quando risulti “assolutamente necessario», di modo che «le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlativa alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita»; tanto comporta che «l’esercizio di tale potere-dovere, correlato alla difficoltà che il giudice ritiene sussistente di procedere ad un compiuto accertamento dei fatti sulla base delle risultanze già acquisite, può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti del potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, disciplinato dall’art. 190 cod. proc. pen., richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata» (Sez. 6, n. 724 del 08/11/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 196218 -01; conf. Sez. 4, n. 8083 del 08/11/2018, dep. 2019, Cristiano, Rv. 275149 – 01).
Manifesta assoluta necessità dell’implementazione istruttoria, richiesta dalla difesa dell’imputato, che trova un’espressa smentita nella plausibile giustificazione addotta dal giudice di appello a conforto del diniego opposto dal giudice di primo grado.
Tutti i rilievi di cui al secondo motivo, che si concentrano sulla valutazione delle prove poste a sostegno dei fatti integranti gli addebiti distrattivi e la loro qualificazione come tali, sono inammissibili perché formulati per la prima volta con il ricorso per cassazione. Tanto è confermato, oltretutto, dal tenore della sentenza impugnata che ha dato espressamente conto di come «nessun rilievo fosse stato svolto dall’appellante in ordine all’oggettiva sussistenza dei tre addebiti meglio descritti in imputazione» (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata): affermazione, questa, non specificamente confutata con il motivi di ricorso in disamina.
In ogni caso, le censure sono manifestamente infondate.
Quanto alla cessione alla RAGIONE_SOCIALE a titolo gratuito del contratto di leasing del capannone di Casaloldo, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, integri il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la cessione
a titolo gratuito, da parte del fallito, di un contratto di locazione finanziaria ad altro utilizzatore, nel caso in cui possa accertarsi che la prosecuzione del rapporto da parte del curatore fallimentare avrebbe in concreto costituito una risorsa economica per i creditori e non soltanto un onere (Sez. 5, n. 3429 del 06/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284120; Sez. 5, n. 9427 del 03/11/2011, dep. 2012, Rv. 251996; Sez. 5, n. 3612/07 del 06/11/2006, COGNOME, Rv. 236043; Sez. 5, n. 30492 del 23/04/2003, Lazzarini, Rv. 227705). Impostazione, questa, coerente con la prospettiva secondo cui il patrimonio a garanzia dei creditori risulta decurtato non già della proprietà del bene -che non appartiene all’impresa fallita -ma dei diritti e delle facoltà nascenti dal negozio, a partire dalla possibilità di riscatto del bene nel momento di scadenza del rapporto.
Si tratta di prospettiva con la quale il ricorrente si sarebbe dovuto confrontare, posto che gli elementi di fatto richiamati nelle sentenze di merito danno atto di come la RAGIONE_SOCIALE, alla data della cessione del contratto di leasing , avesse già versato euro 1.291.165,00 a titolo di rate (sotto forma di canoni di locazione finanziaria) del corrispettivo dovuto in funzione del futuro acquisto del bene, di modo che la fallita, cedendo a titolo gratuito il relativo contratto di leasing , si era privata del godimento di un bene, che in larga parte aveva già pagato, con il quale avrebbe potuto assicurare la prosecuzione dell’attività aziendale, determinando, al contempo, un ingiustificato arricchimento della cessionaria RAGIONE_SOCIALE, assicuratasi la possibilità di godere di quel bene e di riscattarlo ad un prezzo ridotto, beneficiando di quanto già versato dalla cedente.
Né può disconoscersi che la cessione a prezzo vile (pari ad euro 10.500,00) di marchi di proprietà della RAGIONE_SOCIALE (di valore accertato tra gli euro 120.000,00 e gli euro 150.000,00 sulla base della consulenza tecnica d’ufficio esperita in sede di revocatoria) e il trasferimento di beni strumentali senza percezione di alcun corrispettivo siano tali da integrare condotte distrattive, trattandosi di operazioni negoziali comportanti l’estromissione dal patrimonio aziendale di risorse senza alcuna contropartita economica, suscettibili di esporre a concreto pericolo il soddisfacimento delle pretese dei creditori sociali.
Il terzo motivo, con il quale sono sviluppate censure in ordine alla prova del concorso del ricorrente nelle condotte distrattive accertate nella loro oggettività, è infondato.
La Corte territoriale ha dato congruamente conto di come NOME COGNOME fosse stato lo stratega di «un preordinato e scientifico progetto di depauperamento del patrimonio della fallita» (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata), realizzato mediante un uso distorto di società a lui variamente riferibili (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE), utilizzate come meri strumenti per proseguire
l’attività aziendale di RAGIONE_SOCIALE eludendone il pagamento dei debiti, e le cui modalità attuative sono state ritenute tali da dimostrare, in maniera non implausibile, la sua piena coscienza e la sua sicura volontà di fornire il proprio decisivo contributo alle condotte distrattive contestate, in tal senso deponendo le plurime e convergenti dichiarazioni rese dai testimoni – in particolare dagli ex lavoratori della società fallita (ad esempio di COGNOME, pag. 11 della sentenza impugnata, e COGNOME pag. 13 della sentenza impugnata) -attestanti che egli si era personalmente speso per fare in modo che l’attività della RAGIONE_SOCIALE proseguisse con la RAGIONE_SOCIALE (della quale era socio NOME COGNOME), a tale scopo appositamente costituita.
Che il ricorrente fosse la mente di tale complessa operazione di depauperamento del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE risultava, inoltre, – secondo la sentenza impugnata – dal fatto che fosse stato proprio lui a contattare i fornitori di RAGIONE_SOCIALE per «concordare la continuazione del rapporto a favore di RAGIONE_SOCIALE» (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata, testimonianza di COGNOME), società che, peraltro, aveva utilizzato i marchi della RAGIONE_SOCIALE, ancorché trasferiti a prezzo irrisorio alla RAGIONE_SOCIALE – società che aveva indirizzo PEC corrispondente a quello dell’imputato (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata) -, per la promozione fieristica dei propri prodotti (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata, testimonianza COGNOME).
Tale decisiva e consapevole partecipazione del ricorrente alle condotte di distrazione risulta, d’altronde, ulteriormente riscontrata dal dato dichiarativo (ritratto dalle deposizioni dei dipendenti della RAGIONE_SOCIALE) attestante che egli si era presentato, in plurime occasioni, come «come colui che comandava in azienda» e che aveva riferito loro «che sarebbe cambiata la gestione aziendale e si sarebbe partiti con una nuova produzione» (cfr. dichiarazioni NOME e COGNOME, riportate a pag. 11 della sentenza impugnata).
L’assenza degli eccepiti errori in diritto o dei segnalati difetti argomentativi comporta che tutte le deduzioni difensive al riguardo debbano essere disattese.
S’impone, pertanto, il rigetto del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Così è deciso, 25/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME