Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35912 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35912 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAESE NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 8830/2024 della Corte di appello di Roma del 9 settembre 2024;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, del foro di Roma, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 9 settembre 2024, ha integralmente confermato la precedente decisione con la quale, in data 24 aprile 2023, in esito a giudizio svolto nelle forme del rito abbreviato, il Gup del Tribunale di Roma aveva dichiarato la penale responsabilità di NOME NOME in ordine al reato di cui all’art. 10 del dlgs n. 74 del 2000, per avere lo stesso occultato le scritture contabili riferite alla RAGIONE_SOCIALE, società sostanzialmente non operativa, sebbene non ignota alla amministrazione tributaria stante la presentazione da parte della medesima di dichiarazioni fiscali, della quale lo stesso sarebbe stato amministratore di fatto, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la sentenza di appello ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato sviluppando due, connessi rmotivi di impugnazione; con il primo ha lamentato la circostanza che in sede di gravame non sia stato accolto il motivo di impugnazione rivolto nei confronti della sentenza di primo grado, riferito alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso della sommarie informazioni testimoniali da tale COGNOME NOME NOME si tratta di soggetto esercente la professione di commercialista consulente del lavoro la quale ha dichiarato di avere svolto della pratiche amministrativeper conto, fra l’altro, della RAGIONE_SOCIALE in quanto incaricata di ciò dal NOME – e di tali COGNOME NOMENOME NOME amministratore della RAGIONE_SOCIALE, il quale ha dichiarato di avere svolto siffatto incarico in quanto investito di esso, presso lo studio professionale dell’imputato, tramite l’interessamento di un suo conoscente, tale COGNOME NOMENOME secondo la tesi difensiva le dichiarazioni di costoro non sarebbero utilizzabili in quanto gli stessi, pur gravati da indizi di reità per reati connessi a quello attribuito al NOME ;non sono stati sentiti con l’ausilio di un difensore che li assistesse nel corso dell’espletamento dell’attività istruttoria.
Un secondo motivo attiene alla mancanza dell’elemento oggettivo del reato, atteso che la documentazione contabile della RAGIONE_SOCIALE era stata in gran parte già oggetto di sequestro da parte della Autorità giudiziaria, a seguito di perquisizione operata presso quelli che in sentenza vengono ritenuti uffici nella disponibilità del NOME in data 24 luglio 2019.
Con un ulteriore motivo, articolato con memoria del 19 maggio 2025, connesso al primo, è stata eccepita la carenza di elementi dimostrativi della qualifica da parte del NOME di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE tanto più ove non fossero ritenute utilizzabili le dichiarazioni dei predetti testi; a riprova
della estraneità del paese alle vicende di cui si tratta o della loro irrilevanza penale la difesa del ricorrente segnala, documentando la circostanza, che lo stesso è stato assolto o comunque prosciolto da una serie di accuse connesse a quelle per le quali vi è ora processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, essendo risultati inammissibili o, comunque, manifestamente infondati i motivi posti a suo sostegno deve essere, a sua volta, dichiarato inammissibile.
Il primo motivo, attinente alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi COGNOME NOME ed COGNOME NOME, è manifestamente infondato.
Invero, per ciò che attiene alla posizione della prima, si osserva che lo stesso ricorrente ancora gli elementi per potere ritenere che la COGNOME doveva essere sentita a sommarie informazioni testimoniali con l’assistenza di un difensor e in quanto vi erano gli elementi per ritenere che la stessa fosse i suscettibile di rivestire la qualità di soggetto indagato per reati connessi a quelli contestati al NOME jal contenuto di una informativa di reato redatta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; tale informativa (nella quale, peraltro, il nome della COGNOME non compare fra i soggetti indagati) reca la data del 20 dicembre 2021, mentre la COGNOME è stata sentita a sommarie informazioni testimoniali 2042 in data 24 luglio GLYPH , cioè oltre due anni prima della citata informativa.
Rimane, pertanto, indimostrato il perché, a distanza di così tanto tempo dal momento in cui, secondo quanto riferito dal ricorrente, era emersa la possibilità di considerare la predetta persona suscettibile di essere indagata, dovevano essere eseguite nei suoi confronti le formalità di garanzia che presuppongono, al momento in cui esse vengono predisposte, che già siano emersi gli elementi che avrebbero potuto giustificare la attribuzione della qualifica di soggetto indagato a carico di chi viene sentito nel corso di un’indagine penale.
Quanto alla posizione dell’COGNOME, la doglianza formulata dal ricorrente in ordine alla utilizzabilità di quanto da questo riferito è in radice infondata, posto che, per come si evince danti stesso tenore del verbale redatto in occasione delle dichiarazioni rese da costui agli organi inquirenti, lo stesso si era spontaneamente presentato in data 14 novembre 2018, alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per rendere le predette dichiarazioni (sulla indubbia utilizzabilità di tale genere di dichiarazioni nei riti a prova contratta si veda, ex multis: Corte
di cassazione, Sezione II penale, 13 giugno 2022, n. 22962, rv 283409; Corte di cassazione, Sezione IV penale, 19 gennaio 2021, n. 2124, rv 280242).
Anche il secondo motivo di ricorso è risultato manifestamente infondato; con esso il ricorrente lamenta il fatto che non sia stata fornita la prova che i locali siti in Roma, frazione INDIRIZZO, INDIRIZZO INDIRIZZO , secondo quanti riferito dal ricorrente, all’interno dei quali è stata rinvenuta una parte della documentazione riguardante la RAGIONE_SOCIALE, fossero effettivamente riferibili al NOME; si tratta di una questione che come tale è mal posta; infatti, la prova della responsabilità del NOME in ordine al reato a lui contestato non riposa sul fatto che la documentazione contabile relativa alla RAGIONE_SOCIALE fosse custodita o meno in un locale nella sua disponibilità, ma discende dalla circostanza che il prevenuto – soggetto che allei luce del complessivo compendio istruttorio acquisito in sede di merito è risultato essere l’amministratore di fatto anche della predetta società – abbia, in tale qualità, provveduto ad occultare siffatta documentazione, a nulla rilevando, in sede di individuazione o meno degli elementi probatori in ordine al reato a lui contestato, il fatto che la documentazione in questione fosse custodita in un locale a lui riconducibile, essendo indubbio che, data la qualifica da lui di fatto rivestita, era suo obbligo, presidiato dalla sanzione penale in caso di mancato adempimento, ostendere la documentazione in questione in occasione dell’avvenuto controllo fiscale operato dalla RAGIONE_SOCIALE sulla società da lui amministrata.
Parimenti irrilevante il dato secondo il quale la documentazione era stata oggetto di sequestro in data 24 luglio 2019, atteso che è lo stesso ricorrente che segnala come l’oggetto dell’avvenuto sequestro non aveva riguardato la integralità della documentazione che era obbligo custodire ma, per come si legge nell’atto di ricorso, “una gran parte” di essa; il fatto che, pacificamente, almeno per una parte ) la documentazione non era stata in precedenza sequestrata, rimanendo, pertanto, nella disponibilità degli Amministratori, esclude che l’avvenuta esecuzione del provvedimento cautelare reale abbia comportato la insussistenza della materialità del reato oggetto di contestazione.
Non ha rilevanza l’ultimo motivo di impugnazione, peraltro logicamente connesso alla eventuale fondatezza del primo (circostanza questa, tuttavia, già non verificatasi); infatti il diverso oggetto delle imputazioni a lui contestate nei diversi giudizi in relazione ai quali lo stesso ha documentato la sua avvenuta assoluzione (della quale, peraltro, non consta agli atti neppure
la definitività), fa si che le pronunzie richiamate dal ricorrente non abbiano alcuna efficacia preclusiva sul merito del presente giudizio, riguardando esso vicende non sovrapponibili a quelle per le quale..;si sta attualmente dibattendo.
Il ricorso pertanto, deve essere dichiarato nel suo complesso inammissibile ed il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
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