Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30357 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30357 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Minervino Murge il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 12/05/2023 della Corte di appello di L’Aquila, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta per l’imputato la memoria dell’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 12 maggio 2023 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza in data 10 febbraio 2021 del Tribunale di Vasto che aveva condannato NOME COGNOME alle pene di legge per il reato dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, i concorso con l’amministratore di diritto, al fine di evadere VIVA e le imposte sui redditi, aveva occultato le scritture contabili o i documenti di cui era obbligatori la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari.
I.
L’imputato ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi.
Con il primo lamenta la violazione di legge per errata valutazione della prova atteso che il maresciallo della Guardia di finanza aveva dichiarato di essere stato in grado di ricostruire il volume d’affari nonché i rapporti commerciali con altre società; con il secondo deduce il vizio di motivazione con riferimento al ruolo di amministratore di fatto perché non aveva le password necessarie allo svolgimento dell’attività d’impresa; con il terzo eccepisce la violazione del bis in idem rispetto ad altro procedimento di condanna per lo stesso reato; con il quarto eccepisce la prescrizione da calcolarsi in otto anni dal febbraio 2014. Nella memoria ha ribadito le difese già svolte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’occultamento RAGIONE_SOCIALE scritture contabili si realizza con la loro mancata esibizione e il loro mancato prolungato rinvenimento nei luoghi riferibili alla società e accessibili agli organi verificatori nella consapevolezza dell’accertamento in corso e della strumentalità della documentazione alla ricostruzione della contabilità della società (tra le più recenti, Sez. 3, n. 23921 del 14/12/2020, dep. 2021, Provasi, Rv. 281485-01), a prescindere dalla circostanza che i finanzieri siano stati o meno in grado di ricostruire il volume d’affari, sulla base dei bilanci e dello spesometro integrato. Pertanto, le considerazioni svolte nel primo motivo sono irrilevanti.
Del pari inconsistente è il secondo motivo di ricorso sulla qualifica di amministratore di fatto, a fronte della valorizzazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei dipendenti in merito alla gestione esclusiva dei punti vendita da parte dell’imputato, il quale provvedeva ai colloqui e alle assunzioni del personale, organizzava i punti vendita, dava le direttive al personale e ogni sera passava a chiudere la cassa e a ritirare l’incasso: tutti i dipendenti hanno affermato di non aver mai avuto contatti con l’amministratore di diritto, ma solo con il COGNOME. La circostanza relativa alla mancata disponibilità RAGIONE_SOCIALE password relative alla gestione dell’impresa, senza ulteriori specificazioni in merito alla funzione e utilità, non vale a confutare l’accertamento della qualifica di amministratore di fatto, tanto più che persino il commercialista aveva dichiarato di avere rapporti solo con COGNOME e di non conoscere l’amministratore di diritto e per giunta a casa del primo i finanzieri avevano rinvenuto documentazione attinente alla società, corrispondenza, proposte di transazione e fogli di agende con appunti.
Il ricorrente ha eccepito con il terzo motivo la violazione del bis in idem e ha ribadito tale contestazione nella memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale. Ha sostenuto di essere stato condannato con sentenza
irrevocabile per lo stesso comportamento in relazione alla società RAGIONE_SOCIALE. Tuttavia, premesso che si tratta di eccezione formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione e che richiede un accertamento di fatto, si evidenzia che il ricorrente non ha offerto alcun elemento concreto di valutazione per accertare il bis in idem, mentre la circostanza che abbia commesso lo stesso reato come amministratore della RAGIONE_SOCIALE non rileva ai fini del presente giudizio.
Anche l’eccezione di prescrizione è stata formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione e non ha alcun fondamento perché il reato non era prescritto al momento della deliberazione della sentenza di secondo grado e la mancata corretta instaurazione del rapporto processuale per effetto della presente dichiarazione d’inammissibilità preclude l’accertamento della prescrizione successivamente maturata il 7 febbraio 2024.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 30 gennaio 2024
1