Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37960 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37960 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a TROINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per Vinammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Cata confermava la pronuncia di condanna di primo grado della ricorrente per i deli di bancarotta distrattiva e documentale commessi nella veste prima amministratore unico e, successivamente, di amministratore di fatto della soci
RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita dal Tribunale di Catania il 29 settembre 2011.
La COGNOME, affidandosi ad un unico motivo, con il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, lamenta violazione degli artt. 216, n. 1 e 2, 219, comma 1, l e 2639 cod. civ. nonché contraddittorietà intrinseca e manifesta illogicità motivazione e travisamento probatorio.
Le censure dell’imputata hanno il loro fulcro nella circostanza che, p periodo successivo alla cessazione della carica formale, ossia dopo la data d dicembre 2009, ella non avrebbe posto in essere alcuna attività di gestione società fallita, non potendo dunque essere considerata amministratore di f vieppiù in quanto il Tribunale di Catania aveva ritenuto amministratori di fa figlia NOME COGNOME COGNOME il defunto marito NOME COGNOME.
Evidenzia in particolare la COGNOME che era stata ritenuta amministratrice d fatto della società fallita solo in virtù dei rapporti di familiarità e convi la liquidatrice e con la figlia NOME.
Sottolinea che, inoltre, sarebbero state travisate le dichiarazioni res curatrice dott.ssa COGNOME COGNOME, risentita nel giudizio di appello, avrebbe riferimento ad atti di gestione, anche del conto corrente della società, d della stessa, ma per il solo periodo anteriore alla cessazione della carica f e non per quello successivo rispetto al quale era stata contestata la dist dei beni strumentali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso non è fondato.
È opportuno ricordare che, come più volte affermato nella giurisprudenza legittimità, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’ar cod.civ., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poter inerenti alla qualifica od alla funzione. Così, la posizione dell’amministra fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudole traduce, nell’ambito processuale, nell’accertamento di elementi sintomati gestione o cogestione della società, risultanti dall’organico inserimen soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell’iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi – rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negozia finanziatori, fornitori e clienti – in qualsiasi branca aziendale, pro amministrativa, contrattuale, disciplinare. L’accertamento degli elem sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce ogge apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenu
COGNOME
motivazione congrua e logica (cfr. Sez. 5, 14 aprile 2003, n. 22413, Rv. 2249 Sez. 1, 12 maggio 2006, n. 18464, Rv. 234254).
Orbene, la decisione impugnata, anche a seguito della rinnovazion dell’istruttoria dibattimentale con la teste COGNOMECOGNOME curatrice del fallime ritenuto di poter ascrivere concreti fatti gestionali della società alla PA valorizzando congruamente le dichiarazioni della medesima curatrice la quale h confermato che, sebbene anche la figlia NOME COGNOME COGNOME COGNOME delega operare sui conti, l’imputata aveva mantenuto a propria volta la sua autono operando regolarmente sui conti della società (pag. 4 della sentenza impugnata
E, peraltro, una motivazione siffatta non può essere considerata portato un travisamento probatorio in quanto la circostanza che la teste abbia rif che l’imputata era “di fatto amministratore unico della società” rende rag della non implausibile interpretazione che di quelle dichiarazioni ha compiut Corte territoriale nel senso che la curatrice volesse così evidenzi il compimento di concreti atti di gestione dopo la cessazione della carica forma essendo in costanza della stessa la COGNOME “di diritto” amministratore unic della società.
Del resto, come noto, il vizio di “contraddittorietà processuale “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudic legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giud merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’event incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, n a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il pers divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di pr (ex ceteris, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370 – 01).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna della ricorren pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME