Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16411 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16411 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione di condanna di primo grado nei confronti del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva commesso in qualità di amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE di NOME, dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo in data 5 luglio 2010.
Avverso la richiamata sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando quattro motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo l’imputato denuncia violazione dell’art. 601 cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, esponendo che detto decreto gli era stato notificato erroneamente presso la residenza della suocera ma che, ciononostante, la Corte territoriale aveva ritenuto che il vizio potesse essere superato dalla notifica del decreto in questione nei confronti del difensore di fiducia, eseguita ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., sebbene, peraltro, la stessa era avvenuta prima e non dopo la tentata notifica nei suoi confronti.
2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla propria qualità di amministratore di fatto della società fallita che gli sarebbe stata attribuita dalla pronuncia impugnata solo perché si era mostrato a conoscenza dell’intera “cronistoria” della vita della società. Nel compiere tale valutazione, lamenta ulteriormente il COGNOME, la Corte d’appello di Palermo non avrebbe poi considerato che, essendo egli il coniuge dell’amministratore formale, aveva per queste ragioni personali una conoscenza “qualificata” delle vicende dell’impresa.
2.3. L’imputato assume, inoltre, quanto al trattamento sanzionatorio, che la decisione impugnata, nel denegare la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena, avrebbe fatto riferimento a suoi precedenti penali, anche specifici, consistenti in reati di calunnia, truffa in concorso, truffa continuata e insolvenza fraudolenta che non risulterebbero dal casellario giudiziale.
2.4. Il COGNOME deduce, infine, violazione dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., per non essere stata riaperta l’istruttoria in secondo grado per esaminare nuovamente il coadiutore, dottor COGNOME, che avrebbe potuto fornire chiarimenti decisivi per la ricostruzione della vicenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: infatti, a fronte dell’avvenuta notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato, la Corte d’Appello di Palermo ha fatto corretta applicazione del disposto dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. stante il rapporto continuativo che, nel corretto svolgimento del mandato professionale, lega il difensore di fiducia al proprio cliente, che deve essere edotto di ogni attività processuale utile da svolgere e della possibilità di esercitare le proprie prerogative difensive.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché privo di un reale confronto con le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale, e già dalla decisione di primo grado, per identificare nel COGNOME l’amministratore di fatto della società.
In virtù della suggestiva e parziale prospettazione posta a fondamento della contestazione dell’imputato egli sarebbe stato infatti ritenuto amministratore di fatto solo perché aveva mostrato di conoscere le vicende societarie, sin dalla costituzione dell’impresa.
In realtà, gli indici sintomatici della qualifica di fatto sono stat congruamente ritenuti in forza di una serie di elementi concorrenti che l’imputato trascura di ricordare.
Tra questi è stato attribuito rilievo non solo alle dichiarazioni rese dalla coimputata COGNOME e dallo stesso COGNOME al curatore fallimentare, ma anche a quelle dei numerosi clienti che sono stati ascoltati a sommarie informazioni, i quali hanno riferito, concordemente, che l’unico soggetto con il quale avevano rapporti nella concessionaria era il COGNOME, definito da molti di loro “titolare” della società.
D’altre parte l’Autosalone era denominato proprio Randazzo, circostanza dalla quale è stato non irragionevolmente inferito dalla pronuncia censurata che si voleva rendere così individuabile il dominus con chiarezza da parte di soggetti terzi.
Con queste plurime argomentazioni convergenti nel senso del ruolo rivestito dal ricorrente questi non si confronta nel proprio motivo che pertanto è inammissibile in forza del principio espresso dalla pronuncia delle Sezioni Unite “COGNOME“, per il quale il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto pos
fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01).
Per ragioni di priorità logica l’esame del quarto motivo deve essere anteposto a quello del terzo.
Detto motivo si palesa manifestamente infondato, in quanto nel giudizio d’appello la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603, comma primo, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, accertamento rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230 – 01; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620 – 01).
Ebbene, alla luce di quanto rilevato nel § 2, circa la convergenza delle risultanze istruttorie nel senso che il COGNOME era l’amministratore di fatto della società, appare congruamente argomentata la pronuncia della Corte territoriale laddove ha posto in evidenza che non era per questo necessario disporre l’esame – peraltro richiesto ex art. 507 cod. proc. pen. – del teste COGNOME, il quale non avrebbe potuto fornire elementi decisivi in senso contrario.
Il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio è anch’esso inammissibile per mancanza di un puntuale e reale confronto con le articolate motivazioni sottese alla decisione impugnata che non ha fatto solo riferimento ai precedenti del COGNOME, indicati in realtà meramente ad abundantiam, per corroborare un apparato argomentativo fondato specialmente sulle modalità della condotta, ritenute correttamente esplicative di una particolare intensità e radicamento del dolo dell’agente. Ciò in quanto dall’accertamento dei fatti è emerso, ha osservato congruamente la Corte territoriale, che l’imputato ha condotto pervicacemente la società al dissesto, vendendo i beni della stessa e, per incassare personalmente i pagamenti per sottrarli alla garanzia dei creditori, non ha registrato i relativi passaggi di proprietà.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude di dichiarare la prescrizione del reato intervenuta dopo la pronuncia della decisione impugnata (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità di tutti i motivi proposti segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME Il Pr siden