Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19632 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19632 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Motta Santa Lucia il 20/04/1970
avverso la sentenza del 19/09/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di COGNOME NOME per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 1) e documentale (capo 2), nonché per bancarotta semplice da aggravamento del dissesto (capo 3), a lui ascritti nella veste di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE società dichiarata fallita il 20 settembre 2017.
Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi.
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Con il primo denuncia l’illogicità della motivazione nella attribuzione all’imputato della qualifica di amministratore di fatto. Si sostiene che l’imputato aveva svolto solo un’attività corrispondente dalla direzione dell’albergo e non alla gestione dell’impresa societaria
Con il secondo motivo il ricorrente deduce “l’illogicità della sentenza in ordine alla distrazione della somma di 119mila euro” (capo 1 lett. a dell’imputazione), prelievo che, invece, rappresenterebbe il corrispettivo previsto nel contratto di mandato.
Con il terzo si lamenta “l’illogicità della sentenza in ordine all’andamento anomalo della gestione”.
Con il quarto si eccepisce l’erronea applicazione della legge penale relativamente alla bancarotta documentale contestata al capo 2, lett b) della rubrica. Si assume che “è illogico pensare che l’assenza del libro dei soci o della prima nota cassa e banca potesse non consentire la ricostruzione del patrimonio con danno per i creditori, in quanto non è da questi strumenti che si può effettuare una ricostruzione del quadro economico della fallita”.
Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. Igs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va ricordato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino indeterminati, ma altresì quando difettino del confronto con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME Rv. 268823).
Nella specie i quattro motivi di ricorso difettano di specificità, poiché, oltre ad essere meramente reiterativi, si risolvono nella prospettazione apodittica di una opinione del tutto sganciata da un confronto critico con gli argomenti che sorreggono la pronuncia di condanna.
La risposta alle censure del ricorrente si trovano già tutte nella sentenza impugnata che, con motivazione immune da cadute di logicità, spiega: quali sono gli elementi sintomatici dell’esercizio di pieni poteri gestori (tratti dall dichiarazioni dei dipendenti, nonché dalla “ampiezza dei poteri” che erano stati affidati all’imputato con la procura “estremamente generica circa il patto di retribuzione” pag. 11); per quali ragioni il prelevamento “per cassa” di 119mila
euro, formalmente giustificato dalla emissione di fatture da parte dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, debba ritenersi privo di reale
titolo giustificativo e non sia imputabile al pagamento di un compenso (pagg. 11-
12); quali elementi attestino una gestione anomala da parte dell’imputato (pag.
12); quali prove abbiano dimostrato come dall’omessa tenuta della “prima nota”
sia derivato un ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita (pag. 12).
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila
in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 18/04/2025