Amministratore di fatto e Bancarotta: la Cassazione conferma la condanna
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità penale dell’amministratore di fatto nel contesto dei reati fallimentari, in particolare della bancarotta fraudolenta. La decisione sottolinea i rigidi paletti procedurali per l’accesso al giudizio di legittimità, chiarendo quando un ricorso può essere considerato inammissibile. Il caso analizzato riguarda un soggetto che, pur avendo cessato formalmente la carica, continuava a gestire l’impresa, portandola al dissesto.
I Fatti del Processo
Un imprenditore veniva condannato in primo grado e in appello per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. Secondo l’accusa, egli aveva continuato a operare come amministratore di fatto della società anche dopo la sua formale uscita di scena, compiendo atti di distrazione di beni a danno dei creditori. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la pena in senso più favorevole (in mitius), aveva confermato la sua responsabilità penale.
L’imputato decideva quindi di presentare ricorso in Cassazione, basandolo su tre motivi principali:
1. La presunta violazione della legge penale nel qualificarlo come amministratore di fatto.
2. L’erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione riguardo agli atti distrattivi a lui contestati.
3. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando una motivazione carente da parte della corte territoriale.
La responsabilità dell’amministratore di fatto secondo la Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. I giudici hanno osservato che i primi due motivi non erano altro che una pedissequa riproposizione delle stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione congrua e logica, basata su elementi concreti, per affermare che l’imputato avesse effettivamente mantenuto un ruolo gestionale attivo anche dopo la cessazione formale dalla carica, attribuendogli così la piena responsabilità per le condotte illecite.
Le motivazioni
La Corte Suprema ha ribadito un principio consolidato: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Se la corte d’appello ha valutato le prove in modo logico e coerente, senza travisamenti, la sua decisione non è censurabile in sede di legittimità. Nel caso di specie, la difesa non aveva contestato un travisamento della prova, ma si era limitata a riproporre la propria interpretazione dei fatti, un’operazione non consentita in Cassazione.
Anche il terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente giustificato la propria decisione discrezionale di non concederle, valorizzando elementi sfavorevoli come i precedenti specifici dell’imputato e il suo ruolo centrale nella vicenda. La Cassazione ha ricordato che la valutazione degli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale è una prerogativa del giudice di merito e non può essere messa in discussione se motivata in modo adeguato, come avvenuto in questo caso.
Le conclusioni
L’ordinanza ha delle conseguenze pratiche significative. In primo luogo, conferma che la qualifica di amministratore di fatto dipende dall’effettivo esercizio di poteri gestionali, a prescindere dalla carica formale. In secondo luogo, ribadisce la severità della Corte nel valutare l’ammissibilità dei ricorsi: la semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti conduce a una declaratoria di inammissibilità. A causa della ‘colpa’ ravvisata nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata, l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti, che mettano in luce reali vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile quando si limita a reiterare le medesime doglianze già prospettate e respinte con motivazione logica nel giudizio d’appello, oppure quando i motivi addotti sono manifestamente infondati.
Quali elementi considera il giudice per negare le circostanze attenuanti generiche?
Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può negare la concessione delle attenuanti generiche basandosi su elementi come i precedenti specifici dell’imputato e il ruolo centrale da lui svolto nella vicenda criminosa, ritenendoli preponderanti rispetto ad eventuali fattori favorevoli.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per ‘colpa evidente’?
Quando l’inammissibilità del ricorso è considerata evidente, come nel caso di motivi manifestamente infondati, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, but anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37697 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condannata per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale;
considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale si denuncia la violazione della leg penale in ordine alla ritenuta qualifica dell’imputato quale amministratore di fatto – e il sec motivo – con cui si deducono l’erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazio alla sua affermazione (segnatamente per i fatti distrattivi) -, lungi dal muovere compiute censure legittimità, hanno reiterato il medesimo ordine di doglianze prospettate con l’atto di appello (cfr 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01) e e disattese dalla Corte territoriale che, con una motivazione congrua e logica (rispetto alla quale non è stato prospettato il travisament della prova; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01), ha dato conto degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto che il ricorrente ricoprisse il ruolo di amministratore dopo la formale cessazione dalla carica e gli ha attribuito la responsabilità delle condot imputazione (cfr. spec. p. 5 s. della sentenza impugnata);
considerato che il terzo motivo di ricorso – con cui si adducono la violazione della legg penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuan generiche – è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), richiamando il precedente specifico dell’imputato e il ruolo centrale da lui svo nella vicenda, e tale appressamento non può essere qui utilmente censurato prospettando elementi di fatto ad avviso della difesa meritevoli di favorevole apprezzamento;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent ..al pagamento delle spe ye processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa di é e ammende. ,
Così deciso il 03/07/2024.