Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11147 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11147 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d’appello di Trieste; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell’imputato, l’ avvocato NOME COGNOME, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 febbraio 2024, il Tribunale di Pordenone, all’esito di giudizio celebratosi con rito abbreviato condizionato, dichiarava COGNOME NOME colpevole dei reati fiscali di cui agli artt. 2, 8 e 10-quater d.lgs. 74/2000, in contestazione ai capi sub a), c), d), e) del procedimento principale n. 1171/2018 R.G.N.R. e sub a) del proc. n. 79/2020 R.G.N.R. riunito, contestati nella sua qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, nonché di amministratore della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE Con la stessa sentenza, il COGNOME è stato dichiarato, sempre in qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE (fallita il 18/10/2020), colpevole dei reati di bancarotta impropria da operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942), bancarotta documentale semplice e per aggravamento del dissesto (per non averne chiesto il fallimento, essendovene le condizioni già nel
2018), reati rispettivamente contestati ai capi di imputazione sub a), b), c) del procedimento riunito n. 4316/2020 R.G.N.R.
L’imputato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ritenute aggravanti (pluralità dei fatti di bancarotta e danno patrimoniale di rilevante gravità), ritenuta la continuazione tra tutti i reati e applicata la diminuente per il rito, veniva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione. Il Tribunale ha, altresì, disposto, ai sensi dell’art. 12 bis d.lgs. 74/2000, la confisca fino a concorrenza del valore di euro 3.416.968,42.
Con sentenza emessa il 17 aprile 2025, la Corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della suddetta pronuncia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del COGNOME, per prescrizione, in ordine ai reati ex art. 8 d.lgs. 74/2000 di cui ai capi c) e -limitatamente alla fattura n. 9 del 30/5/2014 -d) del procedimento principale. Per l’effetto, la Corte territoriale ha rideterminato la pena inflitta per i restanti reati in tre anni, un mese e diciotto giorni di reclusione, riducendo altresì l’importo della confisca di euro 299.430,12.
La Corte territoriale, condividendo l’impianto accusatorio di primo grado, ha ritenuto provata la gestione, di diritto o, comunque, di fatto da parte dell’imputato sia della RAGIONE_SOCIALE fallita che delle RAGIONE_SOCIALE “cartiere” utilizzate per il meccanismo fraudolento, fondando il proprio convincimento su risultanze documentali ( email ), dichiarazioni testimoniali e sulla gestione dei rapporti con professionisti e istituti di credito.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il COGNOME, articolando due motivi di doglianza.
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l ‘ errata applicazione degli artt. 2639 cod. civ., 223 r.d. 267/1942, 2, 8 e 10quater d.lgs. 74/2000, nonché mancanza di motivazione o sua illogicità in ordine alla sussistenza della qualifica di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE fallita, RAGIONE_SOCIALE.
La difesa contesta che gli elementi valorizzati dalla Corte di merito siano idonei a dimostrare l’esercizio “continuativo e significativo” dei poteri tipici dell’amministratore, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, si evidenzia la sporadicità degli elementi indiziari: le email scambiate dal COGNOME sarebbero quantitativamente esigue (circa quaranta in un arco temporale di cinque anni, dal 2014-2019) e inidonee a provare una gestione sistematica. Inoltre, il ricorrente lamenta il travisamento di alcune risultanze probatorie, sottolineando come la chiavetta USB contenente documenti societari fosse nella disponibilità di altra dipendente (COGNOME NOME), e come il report
sulle “anomalie di gestione” rinvenuto sulla scrivania del COGNOME si riferisse alla “RAGIONE_SOCIALE” (di cui egli era legale rappresentante) e non alla fallita “RAGIONE_SOCIALE“. Tali elementi, secondo la difesa, sarebbero compatibili con il ruolo di dipendente addetto al personale e alla sicurezza, privo di autonomia decisionale in ambito gestorio.
3.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 27, comma 1, Cost., dell’art. 42 cod. pen. e il vizio di motivazione apparente, in relazione all’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto delle RAGIONE_SOCIALE “cartiere” (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE).
La difesa sostiene che la Corte d’appello abbia operato un’inammissibile “doppia presunzione”: avrebbe dedotto la gestione unitaria delle RAGIONE_SOCIALE “cartiere” sulla base di mere similitudini nelle loro vicende societarie (sedi fittizie, stesso tenutario delle scritture, mancati adempimenti fiscali) e, da tale premessa, avrebbe automaticamente inferito che l’amministratore di fatto fosse il COGNOME, senza individuare specifici atti di gestione da lui compiuti per ciascuna di esse. Tale ragionamento, ad avviso del ricorrente, integrerebbe una forma di responsabilità oggettiva, attribuendo all’imputato fatti reato altrui in assenza di prova del suo concreto e consapevole contributo causale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla contestazione della qualifica di amministratore di fatto della fallita, si risolve in una critica fattuale alle valutazioni dei giudici di merito.
2.1. La qualifica di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., può evincersi anche dal compimento di una singola operazione distrattiva di rilevante importanza per la vita della RAGIONE_SOCIALE, ad esempio quando attuativa del disegno fraudolento di dismettere i beni della fallita (Sez. 5, n. 30197 del 01/06/2021, Rv. 281867-01), ovvero de ll’ideazione del meccanismo fraudolento (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829-02; Sez. 5, n. 32398 del 16/03/2018, Rv. 273821-01). Altrimenti, la stessa postula l’esercizio in modo significativo, non episodico o occasionale, di un’apprezzabile attività gestoria tipica della medesima qualifica, non necessariamente di tutti i poteri ad essa correlati (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881-01; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 256534-01; Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 264009-01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020,
COGNOME, Rv. 279838-01, in motivazione).
Insomma, sintomatico del menzionato ruolo, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della RAGIONE_SOCIALE, è l’espletamento di poteri gestionali apicali, esercitato in ambito aziendale e produttivo, ovvero in ambito amministrativo o, ancora, in ambito contrattuale o disciplinare (ancora Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 256534-01; analogamente Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984-01 e Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540-01), specie laddove si impegni economicamente, e in modo non esiguo, l’impresa. Ma non è necessario, ai detti fini, che il soggetto eserciti tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, essendo sufficiente -come detto -che ponga in essere un’attività gestoria significativa e continuativa, anche se limitata a specifici settori nevralgici dell’impresa (confronta, ex multis , nuovamente Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 256534-01, nonché Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101-01, in motivazione, laddove evidenzia che «significatività e continuità non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale»).
Trattasi, evidentemente, di valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.
2.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello di Trieste ha fornito una motivazione congrua, logica e priva di aporie, sottraendosi così alle censure di legittimità.
I giudici di merito non si sono limitati a conteggiare il numero delle email , come vorrebbe la prospettazione difensiva che atomizza gli indizi, ma hanno valutato il contenuto pregnante delle comunicazioni intercorse tra l’imputato e i vari interlocutori (banche, studi professionali, il commercialista COGNOME).
In particolare, secondo la sentenza d’appello, ‘gli interlocutori di RAGIONE_SOCIALE, clienti, fornitori, professionisti e impiegati di banca si rivolgevano in modo continuativo a NOME COGNOME ‘ per vicende inerenti alla RAGIONE_SOCIALE, con comportamenti, da parte dell’imputato, che trascendevano ‘ la posizione di mero referente amministrativo’.
Dalla sentenza emerge chiaramente come il COGNOME non si limitasse a compiti esecutivi, ma interloquisse direttamente e gestisse l’attività amministrativo-finanziaria della RAGIONE_SOCIALE, la nomina delle cariche sociali (inclusa quella del coimputato COGNOME), i compensi degli amministratori, l’individuazione delle sedi operative e logistiche e le strategie di bilancio.
Tra le altre, la sentenza d’appello valorizza una email nella quale il COGNOME,
rispondendo allo studio COGNOME, afferma espressamente: ‘ti darò indicazioni a breve per comunicarti chi si prenderà l’onere di diventare amministratore di RAGIONE_SOCIALE dal 1.1.2015 … attendo copia procure e verbali da far firmare ai soci per ratificare quanto sopra scritto’.
Da tali elementi la Corte d’appello ha, in modo certamente non manifestamente illogico o altrimenti viziato, desunto il ruolo di amministratore di fatto della fallita in capo all’imputato.
Parte ricorrente non si confronta con tali elementi, logicamente e correttamente valorizzati dal giudice d’appello.
Per giunta, la doglianza relativa alla “sporadicità” delle email non scalfisce la tenuta logica della decisione neppure sotto altro aspetto, non avendo considerato come il giudice d’appello abbia correttamente inserito tali elementi documentali in un quadro probatorio più ampio, comprendente , tra l’altro, le dichiarazioni del teste NOME. Questi, incaricato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia di verificare i requisiti di mutualità e buona gestione della RAGIONE_SOCIALE, aveva riferito che il COGNOME ‘rispondeva alle domande sulla RAGIONE_SOCIALE in luogo di COGNOME, legale rap presentante’, ed era colui con cui si era interfacciato, ‘per ricevere la documentazione amministrativocontabile’ e che ‘gli ha fornito il suo telefono cellulare per eventuali chiarimenti’ (pagina 14 sentenza d’appello).
Dunque, le censure mosse (ivi incluse quella su un assunto travisamento per omissione di alcune risultanze probatorie, in particolare, come quella relativa al possesso della chiavetta USB contenente documenti societari da parte di una dipendente, COGNOME NOME) costituiscono non certo travisamenti per omissione decisivi, ‘destabilizzanti’ il quadro tracciato dai giudici di merito, bensì obiezioni di natura squisitamente fattuale, miranti a far esprimere un difforme giudizio di merito, in base a prove ritenute -da parte ricorrente -da preferire.
Invero, il vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e controllarne l’attendibilità e la concludenza, salvo che ciò non faccia con motivazione in qualche modo viziata (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01). L’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. consente l’esame della congruità e completezza della motivazione e il rapporto tra questa e la decisione, non certo tra prove e decisione, essendo la valutazione del compendio probatorio riservata al giudice di merito.
Sono, pertanto, ammissibili solo censure per decisive omissioni motivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste: laddove, cioè, la ricostruzione
proposta dal ricorrente sia inconfutabile e l’unica plausibile (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01), e non rappresenti solo un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02).
Anche il travisamento della prova -la valorizzazione di un dato inesistente o l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale (“significante”), e non la sua interpretazione (“significato”), sia erroneamente riportato -può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se comprometta in modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01).
La Corte territoriale, nella specie, non ha, come detto, travisato -ove pure per omissione -dati decisivi, ma ha semplicemente, e con ragionamento immune da vizi logici, evidenziato la sussistenza di indici sintomatici da cui desumere il ruolo di reale ed effettivo amministratore in capo al ricorrente: conclusione, per quanto già detto, che è incensurabile in questa sede.
Anche il secondo motivo, relativo alla presunta responsabilità oggettiva per la gestione delle RAGIONE_SOCIALE “cartiere” (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE), è inammissibile.
La difesa lamenta l’utilizzo di una “doppia presunzione”, ma in realtà la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione delle regole sulla prova indiziaria (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.). Il ragionamento dei giudici di merito non si fonda su un automatismo privo di riscontro, bensì sulla convergenza di molteplici elementi che collegano il COGNOME non solo alla “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, ma all’intero sistema fraudolento.
La sentenza d’appello richiama, in particolare, alcune missive (analiticamente indicate) con lo studio RAGIONE_SOCIALE, le quali confermavano ‘ancora una volta il ruolo di amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE create e utilizzate solo per l’emissione di documenti passivi a fronte di operazioni inesistenti in modo da consentire a RAGIONE_SOCIALE di abbattere l’imposta a debito’ (pagina 15 sentenza d’appello).
La sentenza impugnata evidenzia , tra l’altro, i seguenti specifici elementi di connessione dell’imputato con dette ‘cartiere’ :
-le similitudini di dette RAGIONE_SOCIALE, che ne palesavano il ruolo di ‘cartiere’ al servizio di quella fallita, amministrata dall’imputato, tra cui: (1) la costituzione nello stesso periodo; (2) le loro sedi fittizie o, comunque,
presso edifici residenziali; (3) la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali; (4) il sistematico omesso versamento delle imposte; (5) il successivo trasferimento delle sedi presso lo studio COGNOME;
-il ruolo centrale del commercialista COGNOME, custode delle scritture di tutte le RAGIONE_SOCIALE coinvolte;
-la fitta corrispondenza in merito a dette RAGIONE_SOCIALE intrattenuta dal COGNOME con il menzionato commercialista;
-la messa in RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE e la sua estinzione nello stesso giorno il 20/11/2017 ‘senza incassare i crediti nei confronti della RAGIONE_SOCIALE‘ (pagina 15 sentenza d’appello) .
Parte ricorrente non si confronta neppure con la sentenza di primo grado, menzionata da quella d’appello ad essa conformatasi , laddove, a pagina 6, si cita una email del 2/12/2014 in cui il direttore della banca Monte dei Paschi di Siena scriveva a COGNOME per chiedere il saldo del debito sul conto corrente della “RAGIONE_SOCIALE” e il COGNOME rispondeva dando disposizioni di “saldare e chiudere” ed indicando anche la provvista.
Ed ancora, la difesa dell’imputato non si confronta neppure con le email citate a pagina 7 della sentenza di primo grado, da cui si desume che il commercialista COGNOME comunicava a COGNOME “di aver controllato tutti i movimenti del conto CRISTALLO” e gli esponeva il resoconto e si evince, infine, che “la contabilità veniva ritoccata in base alle esigenze della RAGIONE_SOCIALE“.
Non si versa, dunque, in un’ipotesi di responsabilità oggettiva o di posizione, come si sostiene da parte ricorrente. Nel contesto di una frode carosello o di un sistema di emissione di fatture per operazioni inesistenti gestito con una ‘ regia unitaria ‘ , non è affatto irragionevole che la prova del ruolo del reale dominus , oltre che del dolo, sia logicamente tratta dal coordinamento di una serie di elementi, volti a far emergere come le diverse strutture societarie fossero finalizzate all’evasione fiscale della beneficiaria principale (RAGIONE_SOCIALE), che sempre il COGNOME (per i rilievi sopra ricordati) pacificamente gestiva.
Insomma, la Corte di merito ha logicamente inferito che chi gestiva la RAGIONE_SOCIALE beneficiaria e interloquiva costantemente con il professionista depositario delle scritture delle RAGIONE_SOCIALE “cartiere”, dando disposizioni anche su queste ultime e sulla gestione dei loro conti, fosse il medesimo soggetto che reggeva le fila dell’intero meccanismo. Tale deduzione, lungi dal costituire motivazione apparente, carente o manifestamente illogica, rappresenta un congruo accertamento di fatto, incensurabile in questa sede.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 18/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME