Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 670 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 670 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME NOMENOME nato a Seminara il DATA_NASCITA
NOME NOMENOME nato a Seminara il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Palmi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME di
NOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
uditi, per i ricorrenti, l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, il primo quale difensore di fiducia di NOME COGNOME e la seconda in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che hanno concluso per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 20 febbraio 2025, la Corte di appello di Milano, pronunciando in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Varese del 7 dicembre 2023, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la dichiarazione di penale di responsabilità di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME in relazione a reati tributari, nonché il trattamento sanzionatorio agli stessi irrogato.
Precisamente, secondo i Giudici di merito: 1) NOME COGNOME, agendo quale amministratore di diritto della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, avrebbe commesso i reati di omessa dichiarazione, comportante evasione di imposte dirette per l’anno 2015 per 118.993,23 euro, in data 30 settembre 2016 (capo C) e di emissione di una fattura per operazioni inesistenti, recante un imponibile di 55.000,00 euro, in data 28 febbraio 2015 (capo D); 2) NOME COGNOME, agendo quale amministratore di fatto della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, avrebbe commesso il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, con riferimento ad una fattura recante imponibile di 61.920,00 euro, in data 1 ottobre 2012 (capo B), nonché, in concorso con NOME COGNOME, i reati di cui ai capi C) e D); 3) NOME COGNOME avrebbe emesso una fattura per operazioni inesistenti intestata alla ditta ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in favore della ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, recante un imponibile di 38.500,00 euro, in data 27 febbraio 2015 (capo E). Nei confronti di NOME COGNOME è stata ritenuta la recidiva reiterata, mentre per NOME COGNOME è stata ritenuta la recidiva infraquinquennale, in entrambi i casi con giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche.
Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di assise di appello indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, e NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO.
Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in due motivi.
3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 40 cpv., 43 e 110 cod. pen., e 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avendo riguardo alla affermazione di responsabilità, ascritta a titolo di concorso mediante omissione.
Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente ricostruito il contributo concorsuale di NOME COGNOME, quale amministratore di diritto della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, nelle condotte attive di NOME COGNOME, amministratore di fatto della medesima società, in relazione ai reati di omessa dichiarazione di cui al capo C) e di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo D), sulla base di una mera «responsabilità di posizione».
Si osserva, in primo luogo, che la sentenza impugnata si è limitata ad affermare la consapevolezza di NOME COGNOME delle attività illecite commesse da NOME COGNOME, senza però nulla dire in ordine al dolo specifico, elemento in ogni caso necessario per l’integrazione della fattispecie (si citano, in proposito, Sez. 4, n. 31882 del 05/07/2023, e Sez. 3, n. 19609 del 25/01/2023).
Si rappresenta, in secondo luogo, che il dolo specifico non può ritenersi correttamente desunto, come afferma la sentenza impugnata, dal «contesto familiare» dell’impresa e dall’essere la «struttura societaria priva di complessità gestionale». Si segnala che occorre tener presente come le indagini abbiano evidenziato sia una situazione di «esclusività gestionale» dell’amministratore di fatto, NOME COGNOME, sia, addirittura, l’incapacità del ricorrente in esame, NOME COGNOME, di interloquire in merito amministrazione della società. Si rimarca che le considerazioni appena sintetizzate sono ancor significative con riferimento al reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto la fattura per operazioni inesistenti emessa a nome della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ è stata rilasciata, secondo quanto accertato nel corso delle indagini, nell’ambito di un rapporto intercorso direttamente tra NOME COGNOME e NOME COGNOME.
3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 12bis d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avendo riguardo alla disposta confisca.
Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente omesso di rispondere al motivo di gravame concernente la determinazione del profitto, in particolare in relazione al capo C), in ragione dell’assenza di dati affidabili.
4. Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in cinque motivi.
4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 63, 64 e 350 cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) , cod. proc. pen., avendo riguardo alla utilizzabilità del processo verbale di contestazione redatto dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE e delle dichiarazioni dell’imputato.
Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente escluso l’esistenza di indizi di reato a carico degli attuali ricorrenti al momento dell’inizio degli accertamenti compiuti dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE. Si rappresenta che questa circostanza emergeva dalle dichiarazioni dell’ufficiale di polizia giudiziaria, maresciallo COGNOME, il quale ha riferito della decisione di avviare la verifica nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ dopo il coinvolgimento della stessa nell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta di NOME COGNOME. Si aggiunge che NOME COGNOME è stato sentito dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE dopo l’escussione di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, i quali avevano ‘disconosciuto’ la fattura utilizzata dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, e di cui al capo B), nonché l’operazione sottostante. Si osserva che le dichiarazioni di NOME COGNOME sono state decisive per ritenere lo stesso effettivo gestore della società, come indirettamente ammesso dal maresciallo COGNOME, posto che questi ha fatto riferimento alle informazioni raccolte in sede di attività ispettive, e, però, l’unica persona audita nel corso di queste è stato appunto NOME COGNOME.
4.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) , cod. proc. pen., avendo riguardo alla attribuzione a NOME COGNOME del ruolo di amministratore di fatto della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in relazione al reato di cui al capo B).
Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente desunto la posizione di amministratore di fatto di NOME COGNOME, in ordine alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, sulla base di fraintendimenti e senza indicare quale potere tipico della funzione gestionale sia stato esercitato dal medesimo in modo continuativo.
Si rappresenta, innanzitutto, che, secondo quanto ammesso dal maresciallo COGNOME, l’arrivo di NOME COGNOME nei locali, al momento dell’inizio delle attività di verifica avvenne solo perché lo stesso fu chiamato da un dipendente. Si precisa, poi, richiamando la deposizione del maresciallo COGNOME, che: a) la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in quel momento non aveva dipendenti, e che nello stesso luogo in cui essa aveva la sede vi era anche il deposito della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, società di cui amministratrice era la moglie di NOME COGNOME; b) NOME COGNOME partecipò alle operazioni in quanto delegato verbalmente dal fratello NOME, liquidatore della ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Si espone, in secondo luogo, che la conoscenza di NOME COGNOME in ordine al luogo di custodia dei documenti contabili della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ si spiega perché il medesimo era stato procuratore di tale società.
Si segnala, in terzo luogo, che è del tutto assertiva l’affermazione secondo cui NOME COGNOME era l’unico a concludere contratti per conto della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, era l’unico ad intrattenere rapporti con fornitori e clienti della stessa, ed era l’unico ad avere l’accesso ai conti aziendali dell’impresa. Si evidenzia come il maresciallo COGNOME, nel corso del suo esame a dibattimento, abbia ammesso di non aver potuto compiere alcuna interlocuzione diretta con fornitori, clienti o dipendenti della società.
4.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 27 e 111 Cost. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) , cod. proc. pen., avendo riguardo alla affermazione di responsabilità di NOME COGNOME in relazione al reato di cui al capo C).
Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente affermato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di cui al capo C). Si osserva, innanzitutto, che: a) la sentenza di primo grado aveva valorizzato l’omessa presentazione della dichiarazione IVA e la determinazione del volume d’affari effettuato dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel processo verbale di constatazione; b) la difesa, nell’atto di appello, aveva segnalato come tali circostanze non risultassero dai documenti richiamati; c) la sentenza impugnata si è limitata assertivamente a ribadire quanto indicato da quella di primo grado. Si rappresenta, poi, che la contestazione aveva ad oggetto la dichiarazione relativa alle imposte dirette, e che, quindi, in ogni caso, la motivazione fornita è incongrua, perché si riferisce ad un fatto diverso, siccome concernente la dichiarazione relativa all’IVA. Si rileva, ancora, che la sentenza impugnata nulla dice con riguardo alla sussistenza del dolo specifico di evasione, che non può ritenersi integrato dalla sola omessa presentazione della dichiarazione.
4.4. Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., avendo riguardo alla affermazione di responsabilità di NOME COGNOME in relazione al reato di cui al capo D).
Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente affermato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di cui al capo D), perché ha omesso di individuare qualunque elemento da cui desumere sia un contributo del medesimo alla realizzazione del fatto materiale, sia la finalità di consentire a terzi l’evasione fiscale. Si sottolinea che la fattura indicata nella imputazione è stata rilasciata in favore della ditta individuale di NOME COGNOME, ossia in favore di un ‘evasore totale’, come precisato dal maresciallo COGNOME a dibattimento.
4.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avendo riguardo alla misura della disposta confisca.
Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente disposto la confisca per equivalente a carico di NOME COGNOME per l’intero importo del profitto dei reati di cui ai capi B) e C), indicato in 131.377,23 euro, senza operare suddivisioni con il concorrente NOME COGNOME. Si segnala che, secondo le Sezioni Unite, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, e, in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, sulla base del criterio della ripartizione in parti uguali (si cita Sez. U, n. 13783 del 2025).
Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in tre motivi.
5.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., avendo riguardo alla affermazione di responsabilità di NOME COGNOME in relazione al reato di cui al capo E).
Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente affermato la colpevolezza di NOME COGNOME per il reato di cui al capo E), perché ha fondato le sue conclusioni pressoché esclusivamente sulle dichiarazioni di un coimputato, NOME COGNOME. Si premette che le dichiarazioni di NOME COGNOME, in quanto provenienti da un coimputato, debbono essere valutate con estrema cautela, e confermate da riscontri esterni. Si osserva, poi, che le condizioni soggettive di NOME, in quanto mero manovale nell’edilizia e sprovvisto di effettive capacità economiche, non sono incompatibili con l’effettuazione delle prestazioni indicate nella fattura asseritamente falsa, e che nulla di concreto significa la disponibilità, da parte di NOME COGNOME, del timbro della ditta intestata ad NOME COGNOME.
5.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 179 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., avendo riguardo alla utilizzabilità del processo verbale di contestazione redatto dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE e delle dichiarazioni dell’imputato.
Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente valorizzato le dichiarazioni rese dall’attuale ricorrente, NOME COGNOME nel corso della verifica fiscale, in quanto le stesse sono state acquisite allorché erano già emersi indizi di reità a carico del medesimo, in particolare a seguito dell’escussione di NOME COGNOME.
5.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., avendo riguardo alla esclusione dell’esistenza di indizi di reato a carico di NOME COGNOME all’atto della sua escussione nell’ambito del procedimento amministrativo di verifica fiscale.
Si deduce che la sentenza impugnata ha in modo manifestamente illogico escluso l’esistenza di indizi di reato a carico di NOME COGNOME all’atto della sua escussione nell’ambito del procedimento amministrativo di verifica fiscale. Si rileva che la Corte d’appello, laddove afferma che «grazie alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME e mediante ulteriori accertamenti e riscontri incrociati sulla documentazione si è delineato un quadro indiziario coerente», implicitamente ammette anche la preesistenza di elementi indiziari a carico del medesimo, sebbene non ‘coerenti’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Per le ragioni che saranno di seguito precisate, la sentenza impugnata deve essere annullata: 1) senza rinvio, con riguardo al reato di cui al capo D, nei confronti del solo NOME COGNOME, per essere il reato estinto per prescrizione; 2) con rinvio relativamente al reato di cui al capo C nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, relativamente al reato di cui al capo D nei confronti del solo NOME COGNOME, relativamente al capo E nei confronti di NOME COGNOME, nonché relativamente alla confisca nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME.
Complessivamente infondate, invece, sono le censure formulate nel ricorso di NOME COGNOME in ordine alla sua posizione di gestore di fatto della ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Le censure esposte nel ricorso di NOME COGNOME, infine, sono da ritenere assorbite.
Per ragioni di chiarezza e sinteticità espositiva, nella motivazione della presente decisione si procederà dapprima all’esame delle censure formulate nel ricorso di NOME COGNOME, poi all’esame delle censure proposte nel ricorso di NOME COGNOME, da ultimo all’esame delle censure enunciate nel ricorso di NOME COGNOME.
Le censure esposte nei primi due motivi e nel quinto del ricorso di NOME COGNOME sono in parte prive di specificità, in parte infondate, e in parte non consentite, mentre le censure formulate nel terzo e nel quarto motivo sono fondate.
2.1. In parte infondate e in parte prive di specificità sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l’utilizzabilità del processo verbale di constatazione
redatto dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE nonché delle dichiarazioni rese in quel contesto dall’attuale ricorrente, deducendo che tali elementi sono decisivi per ritenere il medesimo gestore di fatto della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e che la verifica nei confronti di tale società è stata avviata dopo l’acquisizione della notizia del coinvolgimento della stessa nell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Le sintetizzate censure non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata in ordine a tale profilo: la Corte d’appello, infatti, se da un lato esclude che la verifica nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e l’interlocuzione con gli attuali ricorrenti sia avvenuta prima dell’emersione di indizi a loro carico, indica, a fondamento delle sue conclusioni, una pluralità di elementi diversi dalle dichiarazioni acquisite dagli imputati.
La sentenza impugnata, precisamente, ritiene che la posizione di gestore di fatto di NOME COGNOME rispetto alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ emerge da circostanze fattuali oggetto di constatazione diretta da parte dei militari in verifica, e precisamente: a) dall’esistenza di una postazione fissa utilizzata dall’imputato medesimo presso gli uffici amministrativi della società; b) dall’avere il medesimo personalmente reperito e consegnato ai verificatori i documenti aziendali; c) dall’essere l’attuale ricorrente l’unico ad aver concluso contratti per conto della società e l’unico ad avere accesso ai conti aziendali.
Gli elementi indicati, anzitutto, sono utilizzabili.
Gli stessi, infatti, non essendo stati acquisiti mediante interrogatori, perquisizioni, ispezioni o sequestri, non derivano dal compimento di atti in relazione ai quali occorre assicurare specifiche garanzie del diritto di difesa.
E in questo senso, si è orientata la giurisprudenza. Per un verso, più decisioni hanno affermato che è utilizzabile, non formando oggetto del divieto di cui all’art. 195 cod. proc. pen., la testimonianza dell’operatore di polizia giudiziaria relativa ai comportamenti tenuti dall’indagato in sede di attività ispettiva e di vigilanza, anche nell’eventualità in cui siano già insorti indizi di reato a suo carico (Sez. 3, n. 11167 del 14/12/2023, dep. 2024, Parenti, Rv. 286043 – 01, ma anche Sez. 5, n. 7127 del 01/12/2011, dep. 2012, Aracri, Rv. 251947 – 01). Sotto altro profilo, si è precisato, proprio con riguardo al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, che la violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti o la nullità dell’atto, se una tale sanzione non è prevista dalle norme del codice di rito a cui detta disposizione rimanda (così Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131 – 01).
A fronte degli elementi appena indicati, in secondo luogo, la deduzione in ordine all’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie spettanti all’indagato è da ritenere priva di rilevanza, e quindi priva di specificità, siccome non supportata da una puntuale indicazione della necessità delle stesse ai fini dell’accertamento del fatto da dimostrare.
Costituisce infatti insegnamento consolidato quello secondo il quale è inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. “prova di resistenza”, ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02, e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 – 01). E nello stesso senso, si è osservato che il giudice dell’impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l’inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto “criterio di resistenza”, applicabile anche nel giudizio di legittimità (così, tra le altre, Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270303 – 01, nonché Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, COGNOME, Rv. 260678 – 01).
2.2. Prive di specificità, e comunque diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sono le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano la conclusione secondo cui NOME COGNOME era il gestore di fatto della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, deducendo che gli elementi valorizzati non sono concludenti, o comunque non sono basati su affermazioni apodittiche.
Le censure, in particolare, assumono che: a) la presenza di NOME COGNOME nei locali della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ fu dovuta all’assenza di dipendenti della stessa e alla presenza in quel medesimo luogo di altra società, la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, di cui era amministratrice sua moglie; b) la partecipazione di NOME COGNOME alle operazioni di verifica nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ avvenne perché egli fu delegato a ciò dal fratello; c) la conoscenza, da parte di NOME COGNOME, del luogo in cui erano custoditi i documenti della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ si spiega in quanto il medesimo era stato procuratore della società; d) l’affermazione secondo cui NOME COGNOME era l’unico ad intrattenere rapporti con clienti e fornitori della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e a stipulare contratti per conto della stessa è meramente assertiva.
Le precisate censure, anzitutto, non denunciano specificamente il travisamento della prova, né sono supportate dalla produzione di elementi istruttori da ritenere travisati. In particolare, dal verbale dell’udienza dibattimentale del 17 gennaio 2022,
allegato al ricorso, e contenente le dichiarazioni del Maresciallo NOME COGNOME, comandante della pattuglia della Guardia RAGIONE_SOCIALE che aveva proceduto alla verifica fiscale, non risulta in alcun modo la negazione delle circostanze affermate dalla sentenza impugnata, e prima ancora da quella di primo grado; d’altro canto, non è consentito in sede di legittimità accedere agli atti istruttori per formulare una diversa valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni di un testimone.
Di conseguenza, le censure in esame non possono essere valutate nella prospettiva della negazione della esistenza degli elementi indicati, ma possono servire esclusivamente ad evidenziare vizi logici del discorso argomentativo fondato su tali elementi dalla sentenza impugnata.
Così precisato il significato attribuibile alle censure in esame, deve concludersi che le stesse non riescono a far rilevare alcuna criticità del discorso argomentativo che possa essere censurata in sede di legittimità.
Invero, la sentenza impugnata, come anticipato nel § 2.1., rappresenta che l’imputato: a) aveva una postazione fissa presso gli uffici amministrativi della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, da lui utilizzata in via esclusiva; b) era a conoscenza del luogo in cui erano custoditi i documenti aziendali, per averli personalmente reperiti e consegnati ai verificatori; c) era l’unico ad aver concluso contratti per conto della società e l’unico ad avere accesso ai conti aziendali.
Ciò posto, la conclusione secondo cui NOME COGNOME era l’amministratore di fatto ed il reale dominus della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non può dirsi supportata da motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o carente.
Invero, gli elementi indicati, valutati in coordinazione tra di loro, sono precisi e congrui rispetto al risultato probatorio ritenuto raggiunto, ossia che NOME COGNOME svolgesse in modo continuativo e penetrante le attività di gestione della società.
E, come precisato in giurisprudenza, in tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore “di fatto” non occorre l’esercizio di “tutti” i poteri tipici dell’organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009 – 01).
Si tratta, del resto, di una nozione del tutto in linea con quella accolta con riguardo ai reati fallimentari e commerciali. Si è precisato, infatti, che, in tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o
occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell’organico inserimento del soggetto, quale intraneus , nell’assetto societario (vds. Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881 – 01, ma anche Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277540 – 01). In analogo ordine di idee, si è affermato che, in tema di reati societari, ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, può essere valorizzato l’esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione o anche soltanto di alcuni di essi, ipotesi, quest’ultima, in cui spetta al giudice di merito valutare la pregnanza, ai fini dell’attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850 – 01).
2.3. Fondate, invece, sono le censure enunciate nel terzo motivo, le quali contestano l’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di cui al capo C, deducendo, in particolare, che l’imputazione ha ad oggetto l’omessa presentazione della dichiarazione relativa alle imposte dirette per l’anno 2015, presentata nel 2016, mentre la sentenza impugnata motiva valorizzando l’omessa presentazione della dichiarazione a fini IVA e l’entità del volume d’affari accertato per quell’esercizio dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE.
Effettivamente, la sentenza impugnata ritiene accertato il reato contesto con riguardo all’omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette evidenziando l’omessa presentazione della dichiarazione dell’IVA e facendo inoltre riferimento al volume d’affari accertato dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE attraverso un esame delle voci di attivo e delle voci di passivo relative all’annualità 2015.
La motivazione così strutturata è del tutto incongrua, perché il reato di omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette non può essere dimostrato in ragione dell’accerta omessa presentazione della dichiarazione ai fini IVA o della ricostruzione del volume d’affari.
La dichiarazione ai fini delle imposte dirette, infatti, è distinta dalla dichiarazione ai fini IVA, anche quando entrambe siano presentate in un unico documento. Inoltre, il calcolo dell’imposta dovuta ai fini delle imposte dirette si fonda su criteri nettamente diversi da quelli relativi al calcolo dell’imposta dovuta ai fini dell’IVA, e, quindi, differente è il dato contabile rilevante per accertare il superamento della soglia di punibilità ai fini delle due imposte.
2.4. Fondate sono anche le censure esposte nel quarto motivo, le quali contestano l’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di cui
al capo D, deducendo che non è stato indicato alcun elemento idoneo a ritenere che egli abbia contribuito all’emissione della fattura per operazioni inesistenti datata 28 febbraio 2015 e recante un imponibile di 55.000,00 euro, o che tale documento sia stato finalizzato a consentire l’evasione a terzi, in quanto rilascio ad un evasore totale.
In effetti, in ordine a tale capo la motivazione è meramente assertiva, e comunque del tutto incongrua, in quanto. senza indicare alcuno specifico elemento, si limita a fare rinvio al discorso giustificativo espresso con riferimento al reato di cui al capo C, relativo, però, ad una condotta di omessa dichiarazione, del tutto eterogenea rispetto a quella di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
2.5. Precluse, invece, sono le censure esposte nel quinto motivo, le quali contestano l’entità della confisca disposta nei confronti di NOME COGNOME per i capi B e C, perché computata sulla base dell’intero importo del profitto, senza procedere ad una suddivisione con il concorrente NOME COGNOME, in forza dei principi espressi da Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 01).
Queste censure, infatti, sono state enunciate per la prima volta con il ricorso per cassazione: nell’atto di appello, l’applicazione della confisca era criticata esclusivamente perché «la pronuncia si è adagiata su risultanze di elementi incerti, approssimativi (‘sfiorava quelli che erano comunque i limiti imposti dalla 7/2000’) che non hanno tenuto conto della corretta contabilizzazione per come acclarata in sede dibattimentale».
Ora, le censure di omessa divisione dell’importo della confisca tra i concorrenti, in quanto relative a violazione di legge e vizio di motivazione non dedotti con i motivi di appello, sono inammissibili in sede di legittimità, in ragione del disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per quanto concerne la violazione di legge, e dell’applicazione del principio devolutivo, per quanto attiene al vizio di motivazione.
2.6. Tuttavia, la fondatezza delle censure formulate nel terzo motivo determina la necessità di un nuovo giudizio anche con riguardo alla statuizione impositiva della confisca per equivalente nei confronti di NOME COGNOME.
Invero, l’importo della confisca per equivalente, nei confronti di NOME COGNOME, è stato determinato avendo riguardo ai reati di cui ai capi B e C.
Ciò posto, l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio ai fini dell’accertamento del reato di cui al capo C impone una nuova valutazione in ordine al valore da sottoporre ad ablazione. In primo luogo, infatti, solo se venisse confermato il giudizio di sussistenza del fatto di reato di cui al capo C potrebbe essere imposta la confisca del profitto dello stesso. In secondo luogo, poi, per quanto attiene alla confisca disposta per il capo B, sebbene l’affermazione di responsabilità per quest’ultimo sia
divenuta irrevocabile in conseguenza della complessiva infondatezza dei primi due motivi di ricorso, il valore oggetto di ablazione non è stato specificamente indicato nella sentenza impugnata e non è immediatamente determinabile in questa sede.
2.7. In sintesi, quindi, la sentenza impugnata, nei confronti di NOME COGNOME, deve essere annullata con rinvio sia per quanto attiene ai reati di cui ai capi C e D, sia con riguardo alla confisca, mentre diventa irrevocabile l’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo B, stante la complessiva infondatezza delle uniche censure riferibili alla sussistenza del medesimo, ossia quelle esposte nel primo e nel secondo motivo.
Va precisato che, nei confronti di NOME COGNOME, non si è verifica alcuna prescrizione dei reati per cui si procede, poiché al medesimo è stata applicata la recidiva reiterata. In particolare, può osservarsi che: a) per il reato di cui al capo B, previsto dall’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in data 1 ottobre 2012, e in ordine al quale la dichiarazione di responsabilità diventa irrevocabile per effetto della presente decisione, la prescrizione sarebbe maturata solo in data 1 ottobre 2032; b) per il reato di cui al capo C, previsto dall’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in data 30 settembre 2016, la prescrizione potrebbe maturare non prima del 30 gennaio 2030; c) per il reato di cui al capo D, previsto dall’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in data 28 febbraio 2015, la prescrizione potrebbe maturare non prima del 28 febbraio 2035.
L’accoglimento del ricorso di NOME COGNOME, in relazione al terzo ed al quarto motivo, in applicazione del principio di estensione dell’impugnazione, determina l’annullamento della sentenza impugnata, in parte senza rinvio e in parte con rinvio, nei confronti di NOME COGNOME, con assorbimento dei motivi di ricorso dal medesimo formulati.
3.1. La disciplina in materia di estensione dell’impugnazione è fissata dall’art. 587 cod. proc. pen. In particolare, l’art. 587, comma 1, cod. proc. pen. prevede: «Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati»
Nella vicenda in esame, NOME COGNOME è stato condannato per i reati di cui ai capi C e D, in entrambi i casi in concorso con NOME COGNOME, ed ha proposto impugnazione in ordine (1) all’affermazione della sua responsabilità in ordine agli stessi, deducendo il difetto del dolo specifico, nonché (2) in ordine alla confisca disposta per il reato di cui al capo C, deducendo l’assenza di motivazione in proposito.
L’impugnazione proposta da NOME COGNOME, in relazione ai reati di cui ai capi C e D, ha determinato l’annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla stessa sussistenza dei fatti oggetto delle relative imputazioni.
Ciò posto, l’annullamento della sentenza impugnata in ordine ai capi C e D per una nuova motivazione in ordine alla sussistenza dei fatti, disposto in accoglimento del ricorso di NOME COGNOME, deve estendersi anche a NOME COGNOME, sia perché attiene a profili logicamente preliminari a quelli oggetto di censura nel ricorso proposto da quest’ultimo, sia perché l’eventuale accoglimento delle censure appena indicate potrebbe portare ad effetti più vantaggiosi per NOME COGNOME.
Invero, le doglianze del ricorso di NOME COGNOME concernenti l’affermazione di responsabilità attengono alla sussistenza del dolo specifico, il cui accertamento può essere compiuto solo se è accertata la materialità del fatto, e, nella specie, non possono portare ad un annullamento senza rinvio con formula liberatoria nel merito, in quanto il loro accoglimento implicherebbe comunque l’esigenza di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie. Le doglianze del ricorso di NOME COGNOME in tema di confisca attengono al vizio di omessa motivazione: quindi, prima del loro esame, è necessario valutare se sussista il reato; né il loro eventuale accoglimento potrebbe portare ad un annullamento senza rinvio, perché sarebbe comunque necessario un nuovo giudizio per ottenere una rinnovata valutazione della vicenda.
3.2. Piuttosto, con riferimento al reato di cui al capo D, nei confronti di NOME COGNOME deve essere pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
Invero, stante l’assenza di cause di sospensione, e non essendo stata applicata a NOME COGNOME la recidiva qualificata, a differenza di quanto avvenuto con riguardo a NOME COGNOME, il reato di cui al capo D, siccome commesso il 28 febbraio 2015, si è estinto per prescrizione il 28 febbraio 2025.
Con riferimento al reato di cui al capo C, commesso il 30 settembre 2016, invece, la prescrizione non è ancora decorsa e dovrebbe maturare, salvo la sopravvenienza di cause di sospensione, il 30 settembre 2026.
Le censure esposte nei tre motivi del ricorso di NOME COGNOME, da esaminare congiuntamente, perché tra loro strettamente connesse, e che criticano l’affermazione di responsabilità per il reato di emissione di una fattura per operazioni inesistenti per un importo di 38.500,00 euro, emessa il 27 febbraio 2025, sono fondate.
4.1. Le censure enunciate nel primo motivo contestano la ricostruzione dei fatti, in particolare in ragione dell’insufficienza, ai fini dell’affermazione della sua colpevolezza, delle dichiarazioni del coimputato NOME COGNOME, unico effettivo elemento a carico, oltre che della loro inattendibilità.
Le censure formulate nel secondo e nel terzo motivo contestano la ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni dell’imputato, deducendo che le stesse sono state acquisite senza garanzie nel corso della verifica fiscale, nonostante la già avvenuta emersione di indizi di reità a suo carico, a seguito dell’escussione di NOME COGNOME.
4.2. Ai fini dell’esame delle censure sopra sintetizzate, occorre richiamare, in sintesi, gli elementi esposti nella sentenza impugnata e la motivazione da questa resa in ordine alla valenza delle risultanze istruttorie.
La Corte d’appello premette che l’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME è fondata: a) sulle dichiarazioni confessorie rese dal medesimo nel corso della verifica amministrativa; b) sul disconoscimento da parte di NOME COGNOME, titolare della ditta ‘RAGIONE_SOCIALE cui era intestata la fattura, sia di questa sia della lettera di compensazione relativa all’affare sottostante; c) sulla disponibilità, da parte di NOME COGNOME, del timbro della ditta ‘RAGIONE_SOCIALE e della relativa contabilità; d) sull’assenza di documentazione attestante il pagamento della somma indicata in fattura, pari a 38.500,00 euro.
4.3. Nell’ambito di questa ricostruzione del fatto, risultano decisive le dichiarazioni dello stesso imputato.
Invero, l’esame delle ulteriori risultanze istruttorie, per come esposte dalla Corte d’appello, non consente di individuare elementi idonei a ritenere al di là di ogni ragionevole dubbio che l’attuale ricorrente abbia emesso la (singola e specifica) fattura in contestazione. E, non a caso, la stessa sentenza impugnata richiama più volte a fondamento delle sue conclusioni le dichiarazioni confessorie dell’attuale imputato.
Ciò posto, poi, va rilevato che la sentenza impugnata non spiega perché le dichiarazioni rese dall’imputato siano utilizzabili a suo carico, nonostante le espresse doglianze formulate con l’atto di appello.
In particolare, la Corte d’appello non indica le ragioni per le quali dovrebbe non operare il limite desumibile dalla disciplina di cui all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e, segnatamente, non fornisce elementi per poter ritenere che, al momento dell’audizione dell’attuale ricorrente non fossero emersi indizi a suo carico.
4.4. In considerazione di quanto evidenziato, la ricostruzione del fatto di cui al capo E a carico di NOME COGNOME è viziata.
Da un lato, infatti, non risulta possibile, almeno allo stato, prescindere dalle dichiarazioni confessorie rese dall’imputato, per affermare la sua responsabilità.
Dall’altro, poi, la sentenza impugnata non spiega perché le dichiarazioni rese dall’attuale imputato in sede di verifica fiscale sarebbero utilizzabili, omettendo di rispondere ad una specifica censura formulata nell’atto di appello.
4.5. Al rilievo dei vizi appena indicati segue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo E, non essendo ancora intervenuta la prescrizione dello stesso.
Invero, in primo luogo, il reato contestato, sussunto nella fattispecie di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, è stato commesso il 28 febbraio 2015. In secondo luogo, a NOME COGNOME è stata applicata la recidiva infraquinquennale, sicché per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 il termine di prescrizione è pari a diciotto anni.
In conclusione, deve concludersi che la sentenza impugnata: 1) deve essere annullata senza rinvio, con riguardo al reato di cui al capo D, nei confronti del solo NOME COGNOME, per essere il reato estinto per prescrizione; 2) deve essere annullata con rinvio relativamente al reato di cui al capo C nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, relativamente al reato di cui al capo D nei confronti del solo NOME COGNOME, relativamente al capo E nei confronti di NOME COGNOME, nonché relativamente alla confisca nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME; 3) diventa irrevocabile nella parte in cui ha dichiarato l’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui al capo B, essendo complessivamente infondate le pertinenti censure.
Il Giudice del rinvio, quindi, valuterà, innanzitutto, se sussistono i reati di cui ai capi C, D ed E, evitando di incorrere nei vizi segnalati in precedenza nei §§ 2.3, 2.4, 2.6 e 4.4.
Inoltre, nel caso ritenga sussistente sotto il profilo oggettivo il reato di cui al capo C, esaminerà le questioni poste nelle censure formulate nel ricorso di NOME COGNOME e ritenute assorbite in questa sede.
Ancora, valuterà in che misura deve essere disposta la confisca per equivalente nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui al capo B, nonché se e in che misura deve essere disposta la confisca nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME per il reato di cui al capo C.
In ogni caso, infine, determinerà la pena da infliggere a NOME COGNOME per il reato di cui al capo B, siccome non determinabile in questa sede.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, quanto al capo D) dell’imputazione per essere il corrispondente reato estinto per prescrizione, e con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, quanto al capo C) dell’imputazione, per COGNOME NOME e COGNOME NOME, e, quanto al capo D) dell’imputazione, per COGNOME NOME. Annulla inoltre la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME quanto al residuo capo B) dell’imputazione.
Così deciso il 18/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME