Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29355 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29355 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
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NOME, nata in Pakistan il DATA_NASCITA
NOME, nato in Pakistan il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente a NOME e per il rigetto del ricorso di NOME; udito, per i ricorrenti, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 14 marzo 2023, la Corte di appello di Milano confermato la sentenza pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale
responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato continuato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.
Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in concorso tra loro, la prima quale legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE” e il secondo quale amministratore di fatto della medesima società, al fine di evadere le imposte sui redditi e VIVA, avrebbero presentato le relative dichiarazioni per gli anni 2014 e 2015, nelle date, rispettivamente, del 29 settembre 2015 e del 29 settembre 2016, indicando elementi passivi fittizi costituiti, per l’anno 2014, da 21 fatture per un imponibile complessivo pari a 1.020.098,50 euro, di cui 224.568,52 per IVA, e, per l’anno 2015, da 78 fatture per un imponibile complessivo pari a 2.228.826,37 euro, di cui 478.434,68 per IVA, tutte relative ad operazioni oggettivamente inesistenti.
Hanno presentato ricorso per cessazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe NOME COGNOME e NOME COGNOME, con due distinti atti, entrambi a firma dell’AVV_NOTAIO COGNOME.
3. Il ricorso di NOME è articolato in un motivo.
Nel motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti sotto il profilo oggettivo.
Si deduce che la sentenza impugnata illegittimamente ha ravvisato l’inesistenza delle operazioni documentate dalle fatture indicate nelle imputazioni, valorizzando elementi equivoci, inidonei ad assurgere anche a semplici indizi.
Si segnala innanzitutto che: a) l’affermazione secondo cui i fornitori della “RAGIONE_SOCIALE” non avevano dipendenti negli anni 2014 e 2015 costituisce una mera asserzione, fondata sull’assenza di prova contraria; b) la mancata risposta dei fornitori ai questionari inviati dalla Guardia di Finanza nel 2018, quindi a distanza di circa tre anni dai fatti, non costituisce indizio di inesistenza delle lo imprese; c) la genericità dell’oggetto delle fatture ritenute mendaci e dei contratti di subappalto dà luogo a mere anomalie, spiegabili per lo scarso bagaglio tecnico e culturale degli imputati e per la particolarità del servizio svolto, quello volantinaggio; d) la comune nazionalità degli imputati e de titolari delle ditt fornitrici non è neppure indizio, ma mero pregiudizio.
Si osserva, poi, che la sentenza è incorsa nel vizio di travisamento della prova per omissione, perché non ha considerato: a) gli estratti dei conti correnti bancari, dai quali risultano i pagamenti in entrata ed in uscita relativi alla “RAGIONE_SOCIALE“, anche con specifico riferimento alle fatture ritenute mendaci; b) i parti
dei ricavi di distribuzione 2014 e 2015, dai quali si evince il collegamento tra gli aumenti dei costi e l’incremento del volume degli affari. Si evidenzia che i costi documentati dalle fatture ritenute mendaci sono coerenti con i ricavi, altrimenti del tutto sproporzionati. Si precisa che, infatti, se non si considerassero i costi ritenuti fittizi, per l’anno 2014, a fronte di ricavi pari a 1.128.920,76 euro, sarebbero costi per soli 13.969,91 euro, e, per l’anno 2015, a fronte di ricavi pari a 2.305.030,00 euro, vi sarebbero costi per soli 66.340,00 euro.
Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in due motivi.
4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta posizione di amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE in relazione alla “RAGIONE_SOCIALE“.
Si deduce che la sentenza impugnata afferma illegittimamente la posizione di amministratore di fatto di NOME in relazione alla “RAGIONE_SOCIALE“, perché fonda le sue conclusioni unicamente sulle dichiarazioni non firmate rese dal medesimo in sede di verifica dell’Ispettorato del Lavoro. Si evidenzia che le dichiarazioni in questione sono riportate in un verbale non firmato dall’attuale ricorrente o da altri, né timbrato, e datato 9 ottobre 2018, ossia in un giorno successivo di circa tre anni rispetto ai fatti contestati; si aggiunge che il precisa ricorrente, in data 30 luglio 2018, era divenuto amministratore unico della società, e che il verbale si riferiva a presunte assunzioni di lavoratori “in nero” nell’ann 2018. Si osserva che un documento non firmato, né timbrato è inattendibile, perché producibile da chiunque, e che, in ogni caso, il verbale in questione si riferisce a fatti diversi e a tempi lontani da quelli oggetto della contestazione sede penale, sicché non può fondare alcuna conclusione logic:amente accettabile in ordine a questi ultimi.
4.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti sotto il profilo oggettivo.
Le censure esposte in questo motivo sono identiche a quelle formulate nell’unico motivo del ricorso di NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è infondato, mentre quello di NOME è fondato limitatamente alle censure enunciate nel primo motivo.
4)1
Infondate sono le censure esposte nell’unico motivo del ricorso di NOME COGNOME, le quali contestano l’affermazione della fittizietà dei costi risultanti d 21 fatture per l’anno 2014 e da 75 fatture per l’anno 2015, deducendo che gli elementi su cui è fondata tale conclusione sono equivoci o comunque inidonei a determinarla in termini di certezza al di là del ragionevole dubbio, e che non sono stati correttamente valutati gli elementi indicati a discarico.
2.1. La Corte d’appello ha affermato la fittizietà degli elementi passivi indicati nelle dichiarazioni fiscali presentate nel 2015 e nel 2016 dalla ‘”RAGIONE_SOCIALE“, e sottoscritte da NOME COGNOME, all’epoca amministratrice, legale rappresentante e socia unica dell’impresa, risultanti da 21 fatture per l’anno 2014, relative ad un imponibile complessivo pari a 1.020.098,50 euro, con evasione di IVA pari a 224.568,52 euro, e da 75 fatture per l’anno 2015, relative ad un imponibile complessivo pari a 2.228.826,37 euro, con evasione di IVA pari a 478.434,68 euro, sulla base di una valutazione convergente con quella compiuta nella sentenza di primo grado.
In particolare, i Giudici di merito hanno evidenziato che: a) le fatture ritenute mendaci descrivono in termini estremamente generici il loro oggetto di riferimento, in quanto si limitano a riportare mese e Regione di svolgimento dell’attività di volantinaggio; b) i contratti di subappalto sulla cui base sono state emesse le indicate fatture non precisano luoghi di distribuzione dei volantini, numero e caratteristiche di questi, nonché, più in AVV_NOTAIO, le modalità di adempimento, pur essendo relativi ad importi molto elevati e fissando inoltre penali sino a cinque volte il valore del contratto; c) i soggetti emittenti le fatture ritenute mendaci so risultati tutti irrintracciabili negli indirizzi comunicati all’anagrafe e alla came commercio, nonostante le visite ispettive effettuate dagli organi accertatori, nonché, anche alla luce delle visure camerali prodotte dalla difesa, privi di struttura e di personale per distribuire migliaia di volantini; d) nessuno dei soggetti emittenti le precisate fatture ha risposto ai questionari inviati dagli organi accertatori; non sono stati individuati i clienti per conto dei quali si sarebbe reso necessario sub-appaltare le attività di volantinaggio; f) non si comprende perché la “RAGIONE_SOCIALE” abbia subappaltato a terzi l’attività di volantinagoio ad imprese prive di dipendenti e mezzi, quando tale attività costituiva il suo oggetto sociale, ed essa era dotata di dipendenti; g) appare inattendibile la realizzazione di un volume di affari per oltre 2.200.000,00 euro in due anni mediante un’attività di volantinaggio porta a porta; h) non può essere credibilmente allegata una situazione di ignoranza della disciplina tributaria, anche perché la “RAGIONE_SOCIALE” era supportata da uno studio di consulenza fiscale.
Hanno inoltre rilevato che: a) la regolarità delle scritture contabili non costituisce significativo elemento a discarico, perché nulla prova con riferimento alla veridicità delle operazioni documentate; b) la riconciliazione fra importo delle
fatture in contestazione e uscite documentate sui conti correnti sociali è irrilevante, perché difetta la espressa indicazione dei beneficiari delle operazioni; c) la mancata prova delle “retrocessioni” di denaro da parte degli emittenti le fatture alla “RAGIONE_SOCIALE” non è dirimente, per le numerose anomalie accertate.
2.2. Le conclusioni della sentenza impugnata, laddove affermano la fittizietà degli elementi passivi indicati nelle dichiarazioni fiscali presentate nel 2015 e nel 2016 dalla “RAGIONE_SOCIALE” con riferimento alle fatture indicate nelle imputazioni, e la riconducibilità di tali dichiarazioni fiscali a NOME COGNOME, sono immuni da vizi.
La tenuta logica della ricostruzione dei fatti accolta dalla Corte d’appello non è posta in crisi dalle censure formulate nel ricorso di NOME COGNOME. In particolare, può evidenziarsi che: a) l’affermazione concernente l’inesistenza dei fornitori, emittenti le fatture contestate, non può ritenersi manifestamente illogica solo perché gli accertamenti e i questionari sono successivi di circa tre anni al rilascio dei documenti contabili, in quanto legittimamente può essere considerata abnorme la “scomparsa”, senza lasciare tracce, di soggetti fino a qualche anno prima caratterizzati da un volume d’affari per centinaia di migliaia di euro; b) l’estrema genericità delle indicazioni contenute nelle fatture e nei contratti legittimamente è stata ritenuta un indizio grave e preciso, sia perché si tratta di operazioni per centinaia di migliaia di euro per ciascun fornitore, sia perché la società di cui era legale rappresentante l’attuale ricorrente era supportata da uno studio di consulenza fiscale; c) la corrispondenza tra costi indicati nelle fatture uscite dai conti correnti della società è stata correttamente giudicata non dirimente, in quanto la Corte d’appello ha evidenziato l’assenza di espressa indicazione dei beneficiari delle operazioni. La deduzione diretta a segnalare la “coerenza” economica tra costi fatturati e ricavi, poi, è funzionale esclusivamente a suggerire una interpretazione alternativa delle risultanze istruttorie, ossia un’operazione non consentita in sede di legittimità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato limitatamente alle censure enunciate nel primo motivo, mentre è infondato con riguardo alle doglianze presentate con il secondo motivo.
3.1. Precisamente, le censure esposte nel secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME sono infondate per le medesime ragioni indicate nei §§ 2, 2.1 e 2.2., siccome di identico contenuto a quelle formulate nell’unico motivo del ricorso di NOME COGNOME.
3.2. Fondate, invece, sono le censure enunciate nel primo motivo del ricorso di NOME COGNOME, che contestano l’affermazione della sua qualità di amministratore di fatto della “RAGIONE_SOCIALE” negli anni in cui sono state presentate le
dichiarazioni mendaci, deducendo che gli elementi addotti a suo carico sono equivoci e non decisivi.
La sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni rese dall’attuale ricorrente in occasione della verifica compiuta dagli organi accertatori dell’Ispettorato del Lavoro nel 2018, siccome indicative di una «profonda» conoscenza delle vicende societarie e fiscali della società “RAGIONE_SOCIALE“.
Tuttavia, la Corte d’appello non precisa perché questa «profonda» conoscenza delle vicende societarie e fiscali della società “RAGIONE_SOCIALE“, manifestata nel 2018, implichi una attività di direzione di fatto della stessa all’epoca dell dichiarazioni fraudolente, ossia tra il 2014 ed il 2016. E però lo svolgimento di una direzione di fatto della società da parte di RAGIONE_SOCIALE, secondo le stesse imputazioni, costituisce il presupposto per affermare il concorso del medesimo nella condotta materiale della moglie, NOME COGNOME, istigandola, ovvero rafforzandola nel proposito criminoso, ovvero ancora agevolandola a realizzarlo.
In conclusione, il ricorso di NOME, attesa l’infondatezza delle censure proposte, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ricorso di NOME COGNOME, invece, pur se infondato con riferimento alle doglianze relative all’elemento oggettivo dei reati coni:estati, è fondato relativamente all’affermazione della sua responsabilità come concorrente ex art. 110 cod. pen., perché non sono evidenziati elementi dai quali inferire, con ragionevole certezza, la posizione di amministratore di fatto del medesimo in relazione alla “RAGIONE_SOCIALE” all’epoca dei fatti, ed il contributo psichico materiale dallo stesso fornito per la consumazione dell’attività delittuosa.
Il Giudice del rinvio, pertanto, verificherà, compiendo tutti gli accertamenti ritenuti necessari, se NOME COGNOME sia stato amministratore di fatto della “RAGIONE_SOCIALE” all’epoca della presentazione delle dichiarazioni fiscali fraudolente e in che modo sia concorso nella commissione dei reati in contestazione, evitando di incorrere nei vizi indicati in precedenza nel § 3.2.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione all’imputato NOME, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano. Rigetta il ricorso di NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 12/04/2024.