Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17220 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17220 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRIESTE il 29/11/1959
avverso la sentenza del 18/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore dell’imputato ha inoltrato memoria di replica alle conclusioni del Procura Generale.
Ritenuto in fatto
1.NOME NOME ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Trieste, che ha confermato la pronunzia del g.u.p. presso il Tribunale della stessa città, in s di rito abbreviato, che ne ha affermato la responsabilità per i delitti di bancarotta impropr
falso in bilancio, bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta semplice per aggravamento di dissesto e truffa, tutti commessi in qualità di co-amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita dal Tribunale di Trieste il 18 maggio 2018 e – quanto alla tru amministratore della RAGIONE_SOCIALE peraltro titolare pressochè integrale del capitale sociale della fallita.
2.Sono stati formulati, a mezzo di difensore abilitato, tre motivi di ricorso, di seguito enu nei limiti di stretta necessità per la motivazione.
2.1. Il primo motivo ha denunciato vizi di violazione di legge e della motivazione a rigua dell’attribuzione al prevenuto della qualifica di amministratore di fatto della fall emergente dalle prove acquisite in dibattimento in conformità ai requisiti pretesi in propos dalla giurisprudenza di legittimità.
2.2. Il secondo motivo ha dedotto vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione riguardo della ritenuta sussistenza degli elementi essenziali del reato di bancarotta impropr da falso in bilancio, dal momento che il ricorrente è stato detenuto per altra causa nel co dell’anno 2013 e non avrebbe partecipato alla formazione del bilancio del 2012, annualità individuata come quella di delineazione del dissesto societario e con riferimento alla quale credito inesigibile, esposto in bilancio, avrebbe dovuto essere svalutato. Inoltre amministratori della società avrebbero affidato l’incarico ad un legale per il recupero del cre e tanto escluderebbe la consapevolezza, da parte loro, della impossibilità di riscuoterlo.
2.3. Con il terzo motivo ci si è doluti di un vizio di violazione di legge e della motiva riguardo della mancata applicazione delle pene sostitutive (segnatamente, il lavoro di p. sostitutivo), ritualmente richieste con l’esibizione di documentazione a sostegno, negate modo apodittico dalla Corte territoriale. Non solo, ma la mancata irrogazione delle sanzion sostitutive sarebbe in contrasto con il giudizio espresso in primo grado a riguardo del concessione delle attenuanti generiche in relazione agli accertati finanziamenti in denar eseguiti dall’imputato nel corso della vita dell’impresa.
Considerato in diritto
Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato.
1.Prima di esaminare partitamente le censure di ricorso, è necessario rammentare, in premessa, che il contesto processuale è quello di una c.d. doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale e motivazionale, nel rispetto, in particolare, seguenti parametri:
la sentenza d’appello ripetutamente richiama la decisione del tribunale e la sua correttezza facendovi espresso riferimento per quanto da essa non specificamente osservato in risposta alle argomentazioni della difesa;
le sentenze adottano gli stessi criteri di valutazione delle prove (così Cass. sez.3, n. 44 del 16/7/13, COGNOME; Cass. sez.2, n.51192/19, Cassin e altro).
1.1. Occorre ancora ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione fondat su motivi non specifici, ossia generici od indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultino carenti della necessari correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12; sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 e, più recentemente, con riferimento alla decisività di tale patologìa e alla sua estensione anche al giudizio d’appello, sez. U n. 8825 del 27/10/2016 COGNOME, Rv. 268882).
2.Solo apparentemente, allora, il primo motivo di ricorso si confronta con l’apparato esposit delle decisioni di merito, che hanno enumerato ed illustrato gli indicatori concr univocamente sintomatici della veste di coamministratore di fatto attribuita al ricorrent particolare, l’articolato di primo grado (a cui ha prestato convinta adesione la pronun d’appello) – dopo aver richiamato i contenuti della relazione del curatore fallimentar contributi testimoniali di NOME COGNOME e della dipendente NOME COGNOME, l’apporto dichia del correo NOME COGNOME, il verbale di assemblea ordinaria del 26 giugno 2013 – che ha forni contezza documentale del ruolo di “dominus” dell’imputato – ha evidenziato che l’imputato “era l’unico che seguiva i rapporti con clienti e fornitori, che gestiva ordini e listini pr disponeva incassi e pagamenti”; il primo giudice ha valorizzato le dichiarazioni re dall’imputato medesimo, che ha descritto la propria attività nella società fallita e sostanzialmente attribuito il ruolo di coamministratore insieme a NOME“, non sen puntualizzare che “RAGIONE_SOCIALE era diventata una sua creatura, nella quale NOME COGNOME aveva coinvolto NOME“; è stato significativamente sottolineato che il Raker era anche, attravers socia RAGIONE_SOCIALE il titolare esclusivo del capitale di rischio dell’impresa.
In tal guisa, i giudici di merito hanno correttamente desunto da tali elementi il ruo amministratore di fatto del ricorrente, con evidenze che corrispondono al quadro di riferimen giurisprudenziale che sovrintende l’accertamento della responsabilità di un soggetto sprovvist della carica formale societaria di amministratore, rivestita di fatto. Si rammenta, sul pu che in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si t nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzion direttive – in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’atti della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fomitori o i clienti ovvero in qu settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrat o disciplinare – che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sed
legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016 dep. 2017, COGNOME, Rv. 269101). Ed ancora, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatar delle norme di cui agli artt. 216 e 223 I. fall. vanno individuati sulla base delle co funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rileva degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 41793 17/06/2016, COGNOME, Rv. 268273). La nozione di amministratore di fatto, dunque, per come introdotta dall’art. 2639 cod. civ., postula l’esercizio in modo continuativo e significat poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione e tuttavia, significatività e cont comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodic occasionale, ragione per cui la prova della posizione di amministratore di fatto si trad nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzion direttive – in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’att della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in q settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrat o disciplinare – il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in s legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 256534). I rilievi difensivi, in proposito, si palesano, per un verso, puram riproduttivi delle ragioni di gravame già adeguatamente affrontate e respinte dalla Cor territoriale e, per altro verso, inconsistenti, perché neppure incompatibili con la solida str delle motivazioni dei provvedimenti in rassegna e finalizzati a sollecitare il collegio ad un consentita rivisitazione della piattaforma probatoria. Esula, infatti, dai poteri della C cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisio la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integr vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeg valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O., Rv. 262965). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.Analoga sorte, per diversi ordini di considerazioni, merita il secondo motivo di rico peraltro limitato a confutare le riflessioni e conclusioni rassegnate dalla sentenza impugnat riguardo dell’addebito di cui al capo a), bancarotta impropria da reato societario.
3.1. In primo luogo, il motivo di ricorso è ontologicannente inammissibile, perché corrispondente motivo d’appello – come del resto correttamente rilevato dalla Corte territori – era stato confezionato in modo totalmente generico, ai confini dell’indeterminatezza. A pag. dell’impugnazione della sentenza del primo giudice si legge invero che “come esposto dal dr. COGNOME nei suoi elaborati, ai quali ci si riporta integralmente, in merito al reato di bilando, si ritiene che i bilanci in esame non siano falsi, ma irregolari, perché non redatt
chiarezza e non rappresentanti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio conseguentemente all’erron applicazione dei principi contabili inerenti i fatti aziendali”. Nessuna critica specifica è stata mossa alle argomentazioni della deliberazione appellata, con particolare riferimento all disamina delle singole poste di bilancio, ritenute fittizie o frutto di valutazioni non risp al vero e smaccatamente irrispettose dei principi contabili. Sul punto, mette conto ricord che il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianza di omessa od illogica motivazione in relazione ad una censura d’appello comunque inammissibile è, a sua volta, geneticamente inammissibile. L’indicazione specifica “delle ragioni di diritto e degli elemen fatto” che devono sorreggere ogni atto d’impugnazione – è invero funzionale alla delimitazione dell’oggetto decisione impugnata ed alla devoluzione delle relative questioni. Sicchè, il difett motivazione della sentenza di appello in relazione a motivi generici, pur se proposti in concor con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i mot generici restano viziati da inammissibilità originaria (v. Sez. 5 n. 44201 del 29/09/2022, Te Rv. 283808; Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262700).
3.2.In secondo luogo, l’appropriato corredo giustificativo elaborato in primo grado ripercorso nel dettaglio i profili di inattendibilità dei bilanci di esercizio 2015 e 2016 ben postume rispetto al periodo di restrizione della libertà che si assume patito dal ricorre a riguardo delle significative voci dei debiti fittiziamente “stornati”, dei crediti verso una fallita nel 2012 e tale COGNOME, da svalutare integralmente (e la perdita del capitale socia sarebbe verificata anche a tener conto soltanto dei primi due), con esiti decettivi nei confr dei terzi e dei creditori, come gli istituti di credito che hanno concesso garanzie e i fo che hanno dato ulteriore affidamento alla società e con riflessi di aggravamento, di per penalmente rilevante, della condizione di ingravescente dissesto, già preesistente (ex multis, sez.5, n. 29885 del 09/05/2017, COGNOME, Rv. 270877). Anche in tal caso, le pur scarne deduzioni difensive si risolvono, per un verso, in generiche confutazioni dal momento che l’incarico conferito ad un legale per il recupero del credito costituisce dato puram dichiarato e comunque non conducente, in difetto di specificazione quanto ai tempi, ai modi, alle iniziative, agli esiti conseguiti o conseguibili – e, per altro verso, in un inv riesame del compendio probatorio, non consentito in questa sede, dal momento che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elemen acquisiti attengono interamente al merito (sez. U n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794; sez. U n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216620; sez. U n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME Rv. 226074; in motivazione, sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063; sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236540; v. anche sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME, Rv. 238215; sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, COGNOME, Rv. 244623).
4.Anche il terzo motivo presta il fianco a censura di infondatezza, per diversi ordini di ragi
4.1. In primo luogo, l’istanza di sostituzione della pena detentiva è stata formulata d difesa ai sensi dell’art. 599 bis cod. pen., in seno alla proposta di concordato in appello rinunzia ai motivi, consentita dal Procuratore Generale e il provvedimento di reiezione del Corte d’appello, innmanente al verdetto di conferma della sentenza di primo grado, non è stato oggetto di specifica impugnazione a riguardo del detto profilo (sez.5, n. 33454 del 25/06/2024 V., Rv. 286889); per ciò solo, il relativo motivo di ricorso si svelerebbe generico e dun affetto da inammissibilità.
4.2. In seconda battuta – anche a voler interpretare la volontà dell’imputato co autonomamente finalizzata, in sede di formulazione delle conclusioni, ad avvalersi della norma transitoria di cui all’art. 95 D. Lgs. n. 150 del 2022, stante la pendenza del giudizio di sec istanza alla data di entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia – la doglianza non cogliere comunque nel segno.
Per quanto di diretto interesse per il presente scrutinio, il precetto attualmente model dall’art. 58 della L. n. 689 del 1981, come sostituito dall’art. 71 connma 1 lett. f) del D. 150 del 2022, consta di una duplice opzione selettiva, l’una discrezionale e, per così di positivamente ispirata a principi di favor, che àncora l’applicazione delle pene sostitutive ad una valutazione prognostica, fondata sui parametri dell’art. 133 cod. pen., che induca ritenere l’idoneità di tali moduli sanzionatori al reinserimento e all’emenda del condannato assoluto o anche sulla scorta di prudente valutazione, ovvero – in questa seconda ipotesi quando tali sanzioni, accompagnate da “opportune prescrizioni”, siano reputate tali da assicurare il soddisfacinnento delle esigenze di prevenzione speciale; l’altra, obbligatoria taglio categoricamente “negativo”, che vieta l’applicazione delle pene sostitutive quand sussistono fondati motivi per ritenere che le possibili prescrizioni non saranno adempiute d condannato.
L’unica sostanziale novità – rispetto al dato testuale dell’art. 58 nella formula antecedente alla riforma Cartabia – è rappresentata dall’inciso che riguarda la possibi subordinazione della pena sostitutiva all’adempimento delle “opportune prescrizioni” funzionati a prevenire la commissione di altri reati, in armonia con la ratio ispiratrice della riforma, volta dichiaratamente a sfoltire la popolazione carceraria e a favorire, ampliandone il ventagl applicativo, meccanismi alternativi di espiazione conformi agli obbiettivi rieducativi di re costituzionale. Ed invero, il tenore dell’art. 58 nella vigente regolamentazione prevede che giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’articolo 133 penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato>.
Il dictum dell’art. 58 antecedente alla novella stabiliva che “il giudice, nei limiti fissa legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 del codice penale, può sostituire l detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale condannato”; al secondo comma sanciva che “(il giudice) non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato”.
4.2.In altri termini, come in precedenza, prima che il giudizio transiti al “veto” rapprese dalla motivata prognosi di inadempienza alle prescrizioni adottabili, la decisione de affrontare il vaglio, preliminare e decisivo, che riguarda l’efficacia potenzial risocializzante, contemperata al soddisfacimento delle esigenze di prevenzione speciale e di “difesa sociale”, delle pene sostitutive della pena detentiva; ove tale valutazione, guidata criteri di cui all’art. 133 cod. pen., dia esito sfavorevole, non vi è l’onere di affrontare della ragionevole, futura inosservanza delle prescrizioni collegabili all’irrogazione di ess altri termini, il giudice, senza alcun automatismo, deve propendere per l’applicazione del pena sostitutiva se quest’ultima ex se o con le ipotizzabili prescrizioni – risulti in concreto “p idonea”, nel raffronto con la pena detentiva, al reinserimento sociale del condannato.
4.3.E allora, è corretto richiamare i principi cristallizzati dalla giurisprudenza di le ante-riforma, tuttora validi ed attuali, secondo i quali la sostituzione della reclusione c pena sostitutiva non costituisce diritto dell’imputato ma – come da tempo ritenuto i riferimento alle “sanzioni sostitutive” disciplinate dall’originario art. 53 della legge n. 1981 – essa rientra nel perimetro della valutazione discrezionale del giudice (ex multis, sez.5, n. 17959 del 26/01/2024, Avrann, in motivazione; sez. 6, n. 33027 del 11/05/2023, COGNOME, Rv. 285090; sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263558; sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, COGNOME, Rv. 247853; sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, COGNOME, Rv. 239494), che deve prendere in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condann la personalità del condannato; tale principio è estensibile alle nuove “pene sostitutive” quanto, come detto, la disciplina normativa così introdotta continua a subordinare sostituzione a una valutazione giudiziale allineata ai parametri di cui al cit. art. 133 (ar n. 689/81). In questa direzione si è del resto espresso un indirizzo interpretativo recente quale il collegio intende dare continuità, al lume del quale, nella tematica che ci occup giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’a cod. pen., ed il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato d legittimità (sez. 3, n.9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv.286031; nello stesso senso, sez.5, n 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062); e quando il giudice, nell’ambito della consentit discrezionalità, non reputi di accedere alla richiesta di sostituzione della pena detentiva una di quelle sostitutive, non è tenuto a dar conto funditus dell’analisi di tutti i parametri dell’art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad esaltare quello che, tra i medesimi, apprezzi co ostativo all’efficacia della sanzione sostitutiva (sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, 249717; sez.7, ord. n. 32381 del 28/10/2020, COGNOME, Rv. 279876). Si è anzi ancor più
V;
recentemente valorizzato, in proposito, uno snodo di Sezioni Unite n. 12872 del 19/10/2017, Punzo, secondo il quale il giudice di secondo grado non ha il potere di applicare d’uffici sanzioni (oggi: pene) sostitutive delle pene detentive brevi se nell’atto di appello non ri formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto dalla decisione, d momento che l’ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’ 597, comnna 5, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell’appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudic sostituire la pena detentiva previsto dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981 (sez. 2, n. del 22/11/2024, COGNOME, in motivazione); principio di diritto in parte traslabile, mutatis mutandis, anche nell’ipotesi in cui la richiesta sia avanzata nel corso del giudizio di appel attuazione della facoltà concessa dalla regola transitoria di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 1 2022, nel senso che l’istanza di sostituzione della pena detentiva debba essere accompagnata da specifiche allegazioni sulla preferibilità ed adeguatezza della pena sostitutiva ad assicurar conseguimento delle finalità di reinserimento sociale del condannato; fermo restando che competa poi al giudice, nell’esercizio del potere discrezionale, eventualmente sviscerarne ed integrarne l’accertamento avvalendosi dei servizi degli Uffici di esecuzione penale estern come previsto dal modello di cui all’art. 545 bis cod. proc. pen., esteso al giudizio di ap dall’art. 598 bis, commi 1 bis e 4 bis, cod. proc. pen., come recentemente novellato dal D. Lg n. 31 del 2024.
4.4.0pina dunque il collegio che la valutazione dell'”idoneità” della pena sostitutiva non po sottrarsi alla necessità di garantire un’armonizzazione tra gli obbiettivi di rieducazion condannato e il pericolo di recidiva durante l’esecuzione della pena, come affermato dai redattori della Relazione Illustrativa al Decreto Legislativo n. 150 del 2022, il cui pass recita, a pag. 377, che “il giudice, nel decidere sulla sostituzione della pena detentiva, pertanto valutare l’idoneità della pena sostitutiva non solo in rapporto alla rieducazione condannato, ma anche al pericolo di recidiva durante l’esecuzione della pena stessa”; e tale rischio ben può essere ricavato anche dai precedenti penali dell’imputato quando questi ultimi in uno con la meditata ponderazione delle modalità e circostanze dei reati condott all’attenzione dell’organo decidente, siano sintomatici di un profilo criminale e personologic tendenziale inaffidabilità (nello stesso senso, in motivazione, sez. 5, n. 17959 del 26/01/202 Avram, cit.), dunque anche indipendentemente da uno specifico confronto con l’eventualità di un inadempimento delle singole prescrizioni annesse all’ipotizzata pena sostitutiva; in al parole, il “pericolo di recidiva” di cui deve tener conto il giudice nella comnnisurazione pena, si sostanzia nella probabilità di commissione di nuovi reati, che è altro rispetto prognosi di disattendimento delle formali prescrizioni imposte con l’eventuale sanzione sostitutiva e che discende in principalità proprio da una compiuta disamina delle modalità circostanze del fatto e dei precedenti, che siano nel complesso pernicioso sintomo di ricadut nell’illecito.
4.5. D’altro canto, non può mancarsi di rilevare che “le pene sostitutive della semilibe della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con consenso dell’imputato (art. 58 cit.), e che nel caso di specie la richiesta dell’impu presente in udienza, si è focalizzata esclusivamente sulla sostituzione della pena detentiva co il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56 bis L. n. 689/81.
Come sottolineato dalla Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 150 del 2022 (pag. 377) giudice di cognizione è pertanto chiamato a compiere una valutazione analoga a quella che il tribunale di sorveglianza compie allorché concede una misura alternativa alla detenzione (cfr. per l’affidamento in prova al servizio sociale, l’art. 47, co. 2, ultima parte, I. n. 354 che “il ruolo del lavoro di pubblica utilità, nel sistema delle nuove pene sostitut comparabile a quello ricoperto dall’affidamento in prova al servizio sociale tra le mis alternative alla detenzione, in rapporto alla semilibertà e alla detenzione domiciliare” (pag. della Relazione illustrativa cit.); e che, per orientamento consolidato della giurisprudenz legittimità, “allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinq del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di suc dell’applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l’assenza indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva” (sez. 1 38953 del 18/06/2021, Palermo; sez.1, n. 11573 del 05/02/2013, COGNOME, Rv.255362; sez.1, n. 4553 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216914).
4.6.Non è possibile escludere tout court la stimabilità, ai fini che ne occupano, dei pregiudizi penali con il richiamo dell’art. 59 della L. n. 689 del 1981, attinente alle condizioni sogg per la sostituzione della pena detentiva, per circoscrivere alle ipotesi ivi previste l’imposs di applicare le pene sostitutive, perché queste ultime enumerano casi tassativi, che includon anche presupposti oggettivi – come quello dell’essere imputato di uno dei reati di cui all’a bis dell’O.P. (L. n. 354 del 1975) – comunque confinati al “fallimento nell’esecuzione di una precedente pena sostitutiva” e ad “una logica di pericolosità sociale” del condannato a c debba “essere applicata una misura di sicurezza” (pag. 380 Rel. illustrativa cit.), privi tu di portata surrogatoria e “specializzante” rispetto all’ampia locuzione di cui all’art. 133 c 2 cod. pen., che abilita il giudice ad estendere il vaglio alla capacità a delinquere, ai prece penali e giudiziari e in generale alla condotta di vita dell’imputato, antecedente al reato quale si procede.
Può semmai aggiungersi che, in un quadro normativo nel quale il legislatore ha chiamato il giudice ad un approccio di più profonda sensibilità per il minor sacrificio della libertà pers e per il contenimento dei costi del processo di cognizione e della fase dell’esecuzione, il gr “esigibile” di approfondimento della motivazione, in caso di reiezione dell’istanza applicazione delle pene sostitutive, è inversamente proporzionale alla modestia del trattamento sanzionatorio inflitto, nel senso che, ove sia stata comminata una pena detentiva di durat
minima o di pochi mesi, una pronuncia che neghi l’applicazione di una delle pene previste dall’art. 20 bis cod.pen. sulla base di un giudizio di allarmante pericolosità dell’imputat
prestare il fianco a critiche di intima illogicità o di contraddittorietà (in questa direzion n. 8794 del 24/02/2024, Pesce, Rv. 286006-01). L’accertamento della sussistenza delle
condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiv breve, previste dall’art. 53 I. n. 689 del 1981, costituisce in ogni caso un accertamento di f
non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (sez.
n. 35849 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 276716; sez. 2, n. 13920 del 20/02/2015, COGNOME, Rv.
263300).
4.7.La decisione impugnata ha ritenuto non accoglibile la generica richiesta di sostituzio della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo con enunciati piani e cong
dopo aver stignnatizzato i plurinni, gravi e specifici pregiudizi penali dell’imputa apprezzato, conseguentemente, l’inidoneità dello strumento sanzionatorio così invocato a
garantire un – peraltro tardivo, evidentemente in ragione della non giovane età dell’imputato percorso di risocializzazione del condannato; a tale conclusione la Corte territoriale è pervenu
dopo essersi più globalmente e razionalmente espressa per la gravità delle plurime condotte illecite consumate dal prevenuto nell’ambito della regiudicanda, non inficiata dal mi trattamento sanzionatorio applicato in primo grado, tenuto conto del principio generale in vir del quale il divieto di “reformatio in peius” riguarda esclusivamente il dispositivo della sen e il suo concreto contenuto afflittivo, ma non la motivazione, che può contenere un valutazione più grave della violazione commessa sia in termini fattuali che giuridici (sez. 3 25585 del 10/02/2023, COGNOME, Rv. 284694; sez. 5, n. 4011 del 19/05/2005, dep. 2006, Rv. 233593; sez. 3, n. 3070 del 08/09/2016, dep. 2017, Rv. 268893 – 01; sez. 4, n. 3447 del 03/10/2007, dep. 2008, Rv. 238738). Si è in presenza, in definitiva, di un corred giustificativo della soluzione prognostica appropriato e non illogico, dinanzi al quale d arrestarsi il sindacato del giudice di legittimità.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso, consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 19/03/2025
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Il consigliere estensore
Il Presidente