Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29608 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29608 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BOVILLE ERNICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma riformava in senso favorevole all’imputato, limitatamente alla determinazione dell’entità del trattamento sanzioNOMErio, la sentenza con cui il tribunale di Frosinone, in data 27.11.2015, aveva condanNOME COGNOME NOME, alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale per distrazione, in rubrica ascrittigli, in qualità di amministratore di fatto della “RAGIONE_SOCIALE NOME di RAGIONE_SOCIALE NOME“, dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Frosinone del 15.10.2013.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ricostruzione operata dalla corte di appello in ordine alla valenza delle dichiarazioni rese dinanzi al curatore fallimentare dall’imputato e delle testimonianze dei dipendenti della società fallita, che ne avevano richiesto il fallimento.
2.1. Con requisitoria scritta del 26.3.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso va rigettato, per le seguenti ragioni, pur collocandosi ai limiti della inammissibilità, ove si tenga presente che, alla fine delle sue argomentazioni, il ricorrente chiede che la Corte di Cassazione procedi “a una diversa valutazione di fatti e situazioni”, sollecitando un nuovo giudizio di merito, come è noto non consentito in sede di legittimità.
In ogni caso, merita attenzione il tema posto dal ricorrente della utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare e riversate nella relazione ex art. 33, I. fall., dalla coimputata COGNOME NOME, madre del COGNOME, nel frattempo deceduta, titolare di diritto della società fallita.
Quest’ultima, come riferito dal curatore fallimentare, nel corso della sua escussione dibattimentale, gli aveva rappresentato che era stato il figlio a chiederle di “intestarsi la società”, vale a dire di assumersi la titolarità
formale della medesima, laddove a occuparsi in concreto della vita della compagine sociale era il COGNOME (cfr. p. 4 della sentenza oggetto di ricorso).
Orbene da tempo la giurisprudenza di legittimità è attestata sul condivisibile principio, secondo cui è utilizzabile, quale prova a carico dell’imputato, anche la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell’art. 33 I. fall. Nè sussiste, qualora l’imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l’esame del predetto coimputato, la violazione dell’art. 526 cod. proc. pen., in quanto, in tal caso il dichiarante non si è per libera scelta volontariamente sottratto all’esame dell’imputato, stante la ratio dell’art. 526 cod. proc. pen. preordinata ad assicurare la piena esplicazione del principio del contraddittorio che, tuttavia, non ha carattere assoluto ma è rimesso alla discrezionalità della parte, la quale può scegliere liberamente le prove da introdurre e da escutere nel processo, con la conseguenza che non può dolersi della mancata assunzione o escussione di prove non richieste (cfr. Sez. 5, n. 3885 del 09/12/2014, Rv. 262230; Sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017, Rv. 270599).
Come è stato affermato in altro e più recente arresto, il curatore fallimentare non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche “quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale”, dando corso all’audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti “ai fini della gestione della procedura”. Il caso concreto preso in esame dalla Suprema Corte riguardava dichiarazioni rese al curatore da un teste e da un indagato di reato connesso in ordine al ruolo di amministratore di fatto della fallita rivestito dall’imputato, compendiate nella relazione e oggetto di testimonianza indiretta da parte del curatore stesso, che il giudice di legittimità ha ritenuto pienamente utilizzabili (cfr. Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Rv. 284589).
Risultano, pertanto, utilizzabili le dichiarazioni rese al curatore fallimentare dalla RAGIONE_SOCIALE, posto che il ricorrente non ha eccepito di averne chiesto l’esame, prima del decesso della coimputata. Ma vi è di più.
La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, con orientamento assolutamente costante nel tempo ha affermato che, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Rv. 285533).
Orbene, nel caso che ci occupa il ricorrente non ha adempiuto con il necessario rigore a tale onere, posto che l’affermazione di responsabilità dell’imputato, ove anche si volessero espungere dal materiale probatorio utilizzabile le dichiarazioni rese dalla coimputata al curatore fallimentare, trova più che adeguato fondamento nel contenuto dei testi escussi ai sensi dell’art. 507, c.p.p., tutti dipendenti della società fallita, che hanno riferito di non avere mai conosciuto né visto sul posto di lavoro la RAGIONE_SOCIALE e di ricevere il pagamento delle loro spettanze dal RAGIONE_SOCIALE, specificando che quest’ultima era titolare della società “solo sulla carta”, sicché l’imputato appariva loro come il vero datore di lavoro (cfr. le dichiarazioni rese da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, oggetto di specifica valutazione dalla corte territoriale a pg. 4 della sentenza impugnata).
Orbene, a fronte di tali dichiarazioni, le censure difensive si risolvono in rilievi del tutto generici, con i quali il ricorrente pretende di dedurne l’inattendibilità, da un lato, con affermazione tautologica, sol perché essi avevano presentato ricorso per ottenere la dichiarazione di fallimento;
dall’altro, COGNOME la COGNOME natura confusa e contraddittoria delle suddette dichiarazioni, derivante dalla circostanza (peraltro solo parzialmente rispondente al vero, come si è visto) che si tratta di “lavoratori stranieri non integrati nel tessuto sociale, per nulla avvezzi alla lingua italiana” (cfr. pp. 6-7- del ricorso).
Pertanto, già solo sulla base del contenuto delle deposizioni testimoniali dei dipendenti della società fallita, è possibile ritenere dimostrato il ruolo di amministratore di fatto del COGNOME, reso ulteriormente palese dalla circostanza, evidenziata, con logico argomentare, dal giudice di appello, che a beneficare degli atti distrattivi ascritti all’imputato fu una società di cui egli era amministratore di diritto.
L’importanza delle dichiarazioni dei testi escussi ai sensi dell’art. 507, c.p.p., si apprezza anche sotto un ulteriore profilo, in quanto esse confermano il contenuto di quanto riferito al curatore fallimentare dall’COGNOME, in conformità al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità che va ribadito, secondo cui le dichiarazioni assunte dal curatore fallimentare e trasfuse nella relazione redatta ai sensi dell’art. 33 I. fall., se rese da un indagato o da un imputato di reato connesso o collegato nel medesimo procedimento o in separato procedimento, devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità, ai sensi dell’art. 192, comma terzo, c.p.p., (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 20090 del 17/04/2015, Rv. 263819).
In conclusione può affermarsi che la conclusione cui è pervenuta la corte territoriale sul ruolo svolto dal ricorrente all’interno della società fallita, risulta del tutto conforme ai principi affermati dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, alla luce dei quali, ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore “di fatto”, è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento
costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Rv. 279497).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15.4.2024.