Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29613 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29613 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente, riformando la stessa solo in punto di trattamento sanzioNOMErio.
Avverso la richiamata sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando quattro motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall’art. disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e conseguente vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva correlato mancato rinvenimento RAGIONE_SOCIALE rimanenze per l’importo di euro 951.015,00 poiché queste risultavano dall’ultimo bilancio, depositato oltre tre anni prima della dichiarazione di fallimento, talché la non ritenuta attendibilità RAGIONE_SOCIALE scrittu contabili da parte della stessa Corte territoriale si sarebbe posta in ineludibile contraddizione con l’affermazione per la quale detti beni avrebbero potuto considerarsi presenti perché risultanti dalle medesime.
2.2. Con il secondo motivo l’imputato denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 219 I.fall. correlata al mancato rinvenimento RAGIONE_SOCIALE predette rimanenze riproponendo le censure sottese all’accertamento del delitto ed evidenziando, inoltre, che non sarebbe stata fornita alcuna prova di un conseguente pregiudizio per i creditori.
2.3. Mediante il terzo motivo il COGNOME censura la decisione impugnata per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. poiché la Corte d’Appello di Bologna avrebbe accertato il suo ruolo di amministratore di fatto della società fallita individuando riscontri esterni alle dichiarazioni coimputato COGNOME solo nell’accertamento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a propria volta fondato sulle dichiarazioni rese dal medesimo COGNOME e non impugNOME da quest’ultimo, +sui solo era stato notificato, nella sua veste di amministratore della società.
2.4. Con il quarto motivo l’imputato assume erronea applicazione dell’art. 216 I.fall. poiché non sarebbe stata fornita, se non attraverso le dichiarazioni del coimputato, alcuna prova del suo ruolo di amministratore di fatto della società fallita che avrebbe dovuto essere fondato, ex art. 2639 cod. civ., su una significativa attività gestoria.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il terzo e il quarto motivo, suscettibili di esame unitario, e che devono essere esaminati in via logicamente prioritaria sono fondati.
i
Su un piano generale, occorre ricordare che nella giurisprudenza di legittimità è stato più volte affermato che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione. In particol la posizione dell’amministratore di fatto, destinatario RAGIONE_SOCIALE norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, nell’ambito processuale, nell’accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall’organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell’iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi – rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. L’accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Sez. 5, 14 aprile 2003, n. 22413, Rv. 224948; Sez. 1, 12 maggio 2006, n. 18464, Rv. 234254). In sostanza, può essere accertata l’amministrazione di fatto della società in presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornito o i clienti, ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare: in dette ipotesi il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in questa sede, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (cfr. Sez. 5, 27 giugno 2019, n. 45134, Rv. 277540). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò premesso, colgono nel segno le censure formulate dal ricorrente poiché la decisione impugnata fonda l’accertamento della qualifica di fatto rivestita dal ricorrente sulle sole dichiarazioni del coimputato COGNOME, come rese in sede fallimentare e nell’ambito dell’accertamento tributario, senza evidenziare alcun altro concreto indice dal quale possa evincersi che il COGNOME avesse svolto attività di gestione della società fallita, non potendosi ciò desumere solo dall’entità dei compensi dal medesimo percepiti quale consulente.
Né, d’altra parte, è sufficiente il riferimento alla circostanza che egli si sarebbe reso partecipe RAGIONE_SOCIALE frodi carosello accertate dall’RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto riveniente dalla Relazione del curatore, stante che, anche sotto tale aspetto, il relativo provvedimento è stato emesso principalmente sulla scorta RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del COGNOME e solo questi era legittimato ad impugnarlo quale legale rappresentante della società.
A conclusioni diverse non può del resto condurre la circostanza che le dichiarazioni del coimputato siano state riprese nella relazione del curatore fallimentare. Vi è infatti che, come è stato ribadito più volte anche in tema di reati fallimentari, le dichiarazioni rese da un indagato o da un imputato di reato connesso o collegato nel medesimo procedimento o in separato procedimento, devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità, ai sensi dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. Invero, tale riscontro non può essere costituito dalla relazione del curatore fallimentare, perché se le persone che il curatore ha esamiNOME rivestono il ruolo di indagati o imputati nel medesimo procedimento e procedimento connesso o collegato, tali dichiarazioni vanno valutate alla luce del terzo comma dell’art. 192 cod. proc. pen., in quanto non può certo essere il “filtro” consistente nell’intervento del curatore quel che può valere a far derogare dalla predetta regola di valutazione. Diversamente opinando, si giungerebbe alla paradossale conclusione che, se un soggetto imputato o indagato di reato connesso o collegato o del medesimo reato opera una chiamata in correità davanti al giudice, si deve fare applicazione del terzo comma del richiamato art. 192, se viceversa – tali dichiarazioni vengono rese al curatore, esse sarebbero valutabili ex se (Sez. 5, n. 20090 del 17/04/2015, Fiorentino, Rv. 263819-01).
Occorre per altro verso rilevare che il delitto di cui al capo 3), ossia il reato di bancarotta documentale c.d. semplice, si è prescritto in data 18 marzo 2020, considerato che il fallimento è stato dichiarato il 18 settembre 2012 st avendo riguardo agli atti interruttivi, in assenza di sospensioni del relativo termine.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 3), perché estinto per prescrizione ed annullata invece con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Bologna sugli altri capi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo 3), ex art. 217 legge fallimentare, perché estinto per prescrizione; annulla
la medesima sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2024 Il Consigliere COGNOME
Il Presidente