Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41421 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41421 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 06/10/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità
dei ricorsi.
L-1
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 luglio 2020, il Tribunale di Torino condannava NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena di anni tre e mesi nove di reclusio ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato di associazione a delinquere e reati tributari di cui agli artt. 2, 5 e 8 d.lgs. n. 74/2000 ascritti a (limitatamente alle dichiarazioni reddituali del 2011 e 2012, rispettivamente gli anni di imposta 2010 e 2011), B (limitatamente alle dichiarazioni reddit del 2011 e 2012, rispettivamente per gli anni di imposta 2010 e 2011), C, F, O, P, Q, S, applicando le pene accessorie di legge e la confisca per equivalent beni nella loro disponibilità fino alla concorrenza della somma di e 3.548.129,46.
Con sentenza del 6 ottobre 2023, la Corte di appello di Torino, in parzi riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere pe intervenuta prescrizione per tutti i reati per i quali era intervenuta conda eccezione del reato di cui al capo Q, rideterminando la pena, per entrambi imputati, in anni uno e mesi quattro di reclusione ciascuno, concedendo beneficio della sospensione condizionale della pena ad COGNOME NOME, riducendo la durata RAGIONE_SOCIALE pene accessorie temporanee ad anni uno e mesi quattro, riducendo l’ammontare della confisca per equivalente ad euro 871.562 infine confermando nel resto.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, NOME COGNOME tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevand motivi.
2.1 Con il primo motivo, la difesa di NOME COGNOME, ai sensi dell 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erroneità, mancanza, illog contraddittorietà della motivazione e violazione di legge con riferimento agli 110 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74/2000 nella parte in cui NOME COGNOME è ritenuto amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE e riconducibile allo stes in tale qualità, la responsabilità in ordine alla condotta omissiva di cui al relativo all’anno di imposta 2011 e consumata al 29/12/2012.
In sintesi, la difesa deduce a) che il ricorrente si sarebbe introdotto sistema operativo illecito preordinato all’evasione fiscale – basato costituzione di una serie di cooperative fotocopia, amministrate da prestanom utilizzate da RAGIONE_SOCIALE per l’erogazione dei servizi a tariffe imposte dalla stessa H procacciatrice dei clienti, tali da coprire i costi della manodopera, m sufficienti per il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte sistematicamente evase dal
cooperative – già operante da tempo, e che detto sistema illecito ha continu ad operare anche dopo l’uscita di scena del ricorrente, avvenuta nel giu 2011, a seguito di un contrasto tra RAGIONE_SOCIALE e COGNOME, sicchè è del tutto ill il riconoscimento della penale responsabilità del ricorrente per un r consumatosi in data 29.12.2012; b) che la corrispondenza intrattenuta co NOME COGNOME anche in epoca successiva ai dissapori con RAGIONE_SOCIALE si spiega perc il ricorrente aveva ricoperto nel corso degli anni dei ruoli ufficiali ed e all’interno di altre cooperative facenti parte del RAGIONE_SOCIALE; c) che, alla d 29/12/2012, momento della consumazione del reato, la cooperativa RAGIONE_SOCIALE era in liquidazione (delibera assembleare del 24/04/2012) ed era amministrata da liquidatore NOME COGNOME, condannato per lo stesso reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA per l’anno di imposta 2011 con sentenza Trib. Torino, n. 4524 del 27/10/2017; d) che il ricorrente, di cui v sottolineato il ruolo più limitato ricoperto nelle cooperative diverse dalla nell’anno 2012 venne allontanato dalla gestione RAGIONE_SOCIALE singole cooperative inserito nel RAGIONE_SOCIALE, sotto la guida della dottoressa NOME COGNOME; e) infine non era stata fornita la prova che la gestione contabile ed amministra della società fosse stata preordinata ad impedire la presentazione d dichiarazione da parte del soggetto obbligato, tanto che la D RAGIONE_SOCIALE, costituit nel 2009, aveva presentato le dichiarazioni relative all’anno di imposta 2009 modello NUMERO_DOCUMENTO e la comunicazione annuale dati IVA relativi all’anno di impost 2010.
2.2 Con il secondo motivo, la difesa di NOME COGNOME COGNOME, ai se dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., erroneità, mancanza, illo contraddittorietà della motivazione, nonché travisamento della prova co riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di cui a 110 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74/2000, relativo all’anno di imposta 20 consumata al 29/12/2012.
Deduce la difesa in proposito come la sentenza della Corte di appello d Torino, nel dimostrare il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, riferimento alle risultanze RAGIONE_SOCIALE intercettazioni, tabulati, pedinam sopralluoghi, di cui non vi è traccia nel fascicolo, dal momento che gli element prova sono rappresentati unicamente dai PVC redatti dall’RAGIONE_SOCIALE dalle dichiarazioni rese dai testi escussi. Allo stesso modo, la sentenza Corte di merito fa riferimento ad operazioni sui conti correnti poste in es dagli imputati nel corso del 2012 di cui non viene dato atto nel PVC, né ne successive indagini, né nell’istruttoria dibattimentale, tanto che si evid relativamente al bilancio del 2012 di NOME COGNOME, che a fronte di entrate per eu 807.800,00 risultino uscite con assegni e bonifici per euro 700.329,00, mentre
parte restante era stata utilizzata presumibilmente per il pagamento dei forni e degli stipendi dei dipendenti. Infine, neppure dalla corrispondenza sequestr e riportata in sentenza, erano rinvenibili comunicazioni indirizzate al ricorr nel 2012.
2.3 Con il terzo motivo, la difesa di NOME COGNOME COGNOME, ai sensi dell 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 133 cod. pen., er mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine a quantificazione della pena in misura doppia rispetto al minimo edittale previ dalla norma incriminatrice di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000 in vigore al mom dei fatti contestati.
Il ricorrente deduce che la Corte di appello, nel calcolo di rideterminazi della pena, era partita da una pena base di anni due di reclusione, discostandosi significativamente dalla pena base di anni uno di reclusion vigente all’epoca dei fatti, senza alcun passaggio motivazionale che, facen riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., possa giustificare una tanto severa.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione anche NOME COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi tre dei quali sostanzialmente sovrapponibili ai motivi sollevati da NOME COGNOME
3.1 Con il primo motivo, la difesa di NOME COGNOME COGNOME, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erroneità, mancanza, illo contraddittorietà della motivazione e violazione di legge con riferimento agli a 110 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74/2000 nella parte in cui ha ritenuto riconduc alla figura dell’amministratore di fatto ed allo schema del concorso nel r fiscale omissivo di cui al capo Q la condotta di NOME COGNOME quantomeno con riguardo ai fatti commessi dopo il giugno 2011, nonostante l’evidenza fattuale storica della cessazione del ruolo attivo dell’COGNOME (ora sei, ora diciotto prima del momento in cui l’atto doveroso, ossia la presentazione del dichiarazione fiscale, si sarebbe dovuto compiere.
In sintesi, la difesa deduce che la fuoriuscita del ricorrente da mansione, incombenza e ruolo all’interno del sistema RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE cooperativ ad esso riconducibili sarebbe ricavabile — dall’imputazione formulata dal P.M., dalla sentenza di primo grado, — dalle dichiarazioni rese dal ricorrente e conformi versioni offerte dai coimputati, — dalle testimonianze raccolte nel co dell’istruttoria dibattimentale, — dai dati documentali acquisiti in sede di amministrativa operata dall’RAGIONE_SOCIALE nel 2013. A fronte del affermazione contenuta nella sentenza della Corte di merito secondo la qual essendo stato il ricorrente amministratore di fatto ed essendo stato preordina
mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte, l’obbligo dichiarativo permaneva sino alla esistenza in vita della società, sostiene non essere stata fornita la prova gestione contabile ed amministrativa della società fosse stata preordinata impedire la presentazione della dichiarazione da parte del soggetto obbligat tanto che la D RAGIONE_SOCIALE, costituita nel 2009, aveva presentato le dichiarazion relative all’anno di imposta 2009 e il modello NUMERO_DOCUMENTO e la comunicazione annual dati IVA relativi all’anno di imposta 2010 e sostiene, inoltre, che un r eventualmente attivo del ricorrente nell’ambito della D RAGIONE_SOCIALE sino al giugno 2011 non può aver determinato l’omessa dichiarazione consumata diciotto mesi dopo, ovvero nel dicembre 2012.
3.2 Con il secondo motivo, la difesa di NOME COGNOME COGNOME, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., erroneità, mancanza, illo contraddittorietà della motivazione, nonché travisamento della prova co riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di cui ag 110 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74/2000, oggetto di contestazione al capo quantomeno con riguardo ai fatti commessi dopo il giugno 2011.
Deduce la difesa in proposito come la sentenza della Corte di appello d Torino, nel dimostrare il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, f riferimento alle risultanze RAGIONE_SOCIALE intercettazioni, tabulati, pediname sopralluoghi, di cui non vi è traccia nel fascicolo. Allo stesso modo, la sent della Corte di merito fa riferimento ad operazioni sui conti correnti post essere dagli imputati nel corso del 2012, anche in prossimità RAGIONE_SOCIALE dichiarazi del 2013, di cui non viene dato atto nei vari PVC dell’RAGIONE_SOCIALE acquisiti nel corso RAGIONE_SOCIALE verifiche fiscali eseguite nel 2012. Infi corrispondenza sequestrata e riportata in sentenza attestava come il ricorre scomparisse dal testo RAGIONE_SOCIALE missive, per non comparirvi più, a far data dal giug 2011. In definitiva, la difesa sostiene che gli elementi valorizzati in sentenz consentano di attribuire al ricorrente una qualsiasi attività rilevante succ alla sua uscita di scena, datata giugno 2011, capace di incidere sulle omiss dichiarative consumate nei mesi successivi.
3.3 Con il terzo motivo, il ricorrente COGNOME, ai sensi dell’art. 606, le cod. proc. pen., erroneità, mancanza, illogicità e contraddittorietà motivazione, nonché travisamento della prova con riferimento alla ritenut responsabilità del ricorrente per tutte le altre contestazioni di reato comm dopo il giugno 2011 per le quali era pronunciata declaratoria di estinzione reati per intervenuta prescrizione anziché sentenza di assoluzione per non av commesso il fatto, in particolare le contestazioni sub A, B, NOME, riproponendo in proposito le stesse censure formulate con il secondo motivo.
3.4 Con il quarto motivo, la difesa di NOME COGNOME COGNOME, ai sens dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 133 c erroneità, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine quantificazione della pena in misura doppia rispetto al minimo edittale previs dalla norma incriminatrice di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000 in vigore al mom dei fatti contestati.
Il ricorrente deduce che la Corte di appello, nel calcolo di rideterminazio della pena, era partita da una pena base di anni due di reclusione, discostandosi significativamente dalla pena base di anni uno di reclusion vigente all’epoca dei fatti, senza alcun passaggio motivazionale che, facen riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., possa giustificare una tanto severa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi dei ricorsi presentati da NOME COGNOME e NOME COGNOME, sostanzialmente sovrapponibili e da trattarsi congiuntamente perché connessi, non sono manifestamente infondati.
1.1 La sentenza di primo grado, confermata dalla sentenza di appello che ha disatteso, sotto il profilo della addebitabilità RAGIONE_SOCIALE condotte, i vari m impugnazione, pervenendo alla declaratoria di estinzione di tutti i reati prescrizione ad eccezione del capo Q, ha fondato l’inserimento dei due ricorren nell’illecita compagine associativa finalizzata all’evasione fiscale e p responsabilità per il reato di cui al capo Q sulla base dei seguenti elementi:
il meccanismo illecito di evasione tributaria, come descritto nelle sente di merito, era finalizzato a conseguire l’aggiudicazione di appalti al mass ribasso da parte di RAGIONE_SOCIALE, appalti che poi RAGIONE_SOCIALE distribuiva tra cooperative, facendo in modo che queste ultime non versassero RAGIONE_SOCIALE e le due società maggiori (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) la versassero a importi ribassati oppure la rendessero neutra, utilizzando appunto la soggettiva inesistenza di perso giuridiche per neutralizzare l’imposta; i giudici di merito sottolineano come i ricorrenti si occupassero del cambio degli amministratori e della ricerca prestanome RAGIONE_SOCIALE cooperative, istruendoli di volta in volta (la teste COGNOME NOME che, su proposta di COGNOME, aveva accettato cariche in RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nonché la qualità di socia fondatrice per RAGIONE_SOCIALE, aveva riferito che i due imputati davano indicazioni, avvalendosi di collaboratrici giovani, dicendo di affidarsi alle segretarie dotate di esperienza e corrispondendole uno stipe mensile oscillante tra i 200 e i 500 euro con cui affrontava le spese di rico
della madre in RSA; il teste COGNOME, ultimo amministratore di RAGIONE_SOCIALE, aveva anch’egli accettato di svolgere la funzione di amministratore, della quale non aveva le capacità, perché allettato dallo stipendio mensile di 2.000,00 euro, riferendo quanto a COGNOME che costui dava disposizioni sui pagamenti, mentre, all’inizio del periodo della sua amministrazione, aveva emesso due o tre assegni in bianco in favore di COGNOME che glieli aveva chiesti via email);
in sostanza, le cooperative venivano costituite da quotisti di fiducia affidandone l’amministrazione formale ad un fiduciario, per poi far subentrare i prestanome reperiti dai due ricorrenti, in ragione RAGIONE_SOCIALE capacità dei prestanome stessi e della fase più o meno operativa della cooperativa, considerato che il disegno illecito prevedeva l’abbandono RAGIONE_SOCIALE cooperative, dopo averle fortemente indebitate, omettendo il versamento RAGIONE_SOCIALE imposte, quindi la costituzione di nuove cooperative con il medesima destino RAGIONE_SOCIALE precedenti nelle quali far temporaneamente transitare gli operai RAGIONE_SOCIALE cooperative ormai abbandonate attraverso trattative sindacali affidate alla mediazione di COGNOME, sotto la direzione di COGNOME, operai dunque sempre regolarmente pagati grazie ai calcoli e alle tabelle di COGNOME (autore della elaborazione di un foglio di calcolo excel contenente l’elenco RAGIONE_SOCIALE spese sostenute da diverse cooperative, tra cui RAGIONE_SOCIALE) e poi riassunti nelle cooperative di nuova costituzione;
con specifico riferimento al capo Q, i giudici di merito osservano che la D RAGIONE_SOCIALE avviata da NOME COGNOME, che si avvalse come soci formali di COGNOME e della Pozzan, fu inizialmente affidata a COGNOME e seguita anche da COGNOME nell’ombra, per poi dovervi subentrare suo malgrado COGNOME per la morte di COGNOME (avvenuta in data 26.6.2010) fino alla nomina del prestanome COGNOME in data 10.12.2010, coinvolto da COGNOME, mentre COGNOME continuava a disporre RAGIONE_SOCIALE posizioni bancarie, infine, nell’aprile 2012, la società veniva abbandonata nelle mani del liquidatore formale COGNOME;
i giudici di merito precisano, in particolare, che, nella gestione della D RAGIONE_SOCIALE, che ebbe quale unico cliente RAGIONE_SOCIALE e che operò da subito in perdita, mentre COGNOME godeva di ampia fiducia presso COGNOME ed era descritto da uno dei testi come uno dei referenti storici di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME e COGNOME, rispettivamente ultimo amministratore e liquidatore, erano invece dei prestanome, veicolati e gestiti strumentalmente dagli amministratori di fatto, COGNOME e suoi fiduciari, tra cui COGNOME e COGNOME: in tal senso si richiama a) la circostanza che COGNOME era stato reperito da COGNOME e che il liquidatore COGNOME era stato reperito da COGNOME; b) la circostanza che COGNOME, durante la formale amministrazione di COGNOME, secondo quanto da entrambi riferito e confermato sul punto da COGNOME, si era occupato di fatturazione, di invio dei dati per le buste paga, di compilazione degli assegni firmati in bianco da COGNOME per
il pagamento di operai, consulenti e fornitori, gestendo l’home banking del conto corrente della società in MPS, pur non essendone delegato; c) la circostanza ch COGNOME, facendosi delegare, si era poi presentato da solo presso il notaio al fi mettere in liquidazione la cooperativa e curare il subentro del liquida COGNOMECOGNOME COGNOME nell’aprile 2012; d) la circostanza che la condotta descrit al capo Q corrispondeva alla reiterazione del copione RAGIONE_SOCIALE condotte avvenute pe le altre cooperative, nominando degli amministratori testa di legno, rendendo cooperative incapienti, caricando RAGIONE_SOCIALE su di loro e neutralizzandola in favore d RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, infine abbandonandole ed omettendo gli obblighi dichiarativi quale atto finale dello schema criminoso preordinato; e) infine i preliev denaro operati da COGNOME e COGNOME sui conti di D COGNOME negli anni 2011 e 2012 pari ad euro 39.248,00 per COGNOME ed euro 25.000,00 per COGNOME, prelievi non giustificati e tali da porre la società in condizioni di non liquidità dell’obbligo di riversare RAGIONE_SOCIALE.
1.2 Tanto premesso, le risposte della Corte territoriale ai motivi di appe non sono del tutto esaustive, facendo testuale riferimento a dei cospicui prel eseguiti dai due ricorrenti anche nell’anno 2012, cui i ricorrenti fondatame obiettano come il processo verbale di constatazione relativo alla D RAGIONE_SOCIALE, esaminando le uscite dell’anno 2012, sino al 16/03/2012, si limiti ad elenca assegni e bonifici, senza indicare tra i loro destinatari gli odierni ricorr soprattutto, senza menzionare alcun prelievo da questi ultimi eseguito.
Allo stesso modo, anche le risposte fornite all’obiezione della interruzione corrispondenza nei confronti dei due ricorrenti a partire dalla metà dell’a 2011 non sono esaurienti, così come errata in diritto è l’affermazione secondo c l’obbligo dichiarativo, per gli amministratori di fatto, permaneva sino esistenza della società e “la prova di esserne fuoriusciti diventa diabolic relazione al fatto che avendo preordinato il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte, la fuoriuscita non rileva ai fini della consumazione della fattispecie di reato”.
La Corte di cassazione ha, infatti, affermato il principio secondo il quale tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto della quali amministratore “di fatto” non occorre l’esercizio di “tutti” i poteri dell’organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attiv gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 22108 de 19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009 – 01); ciò sul rilievo che la nozione amministratore di fatto, introdotta dal art. 2639 cod. civ. postula l’eserci modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od funzione; nondimeno, “significatività” e “continuità” non comportano necessariamente l’esercizio di “tutti” i poteri propri dell’organo di gestion
richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, COGNOME, Rv. 283850 – 01; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 256534 – 01; Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, COGNOME, Rv. 232456 – 01; Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, COGNOME, Rv. 224948 – 01). E’ stato al riguardo precisato che, ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore “di fatto”, è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540 – 01; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Rv. 269101 01; Sez. 5, n. 35346 del 2013, cit.).
E, dunque, indipendentemente dalla esistenza della società, la responsabilità dell’amministratore di fatto, per l’omissione degli obblighi dichiarativi, in tanto sussiste in quanto vi è prova della continuità dell’attività gestoria: la tenuta della contabilità non costituisce, di per sé, atto gestorio dell’ente, se non emerge un concreto e diretto interesse nella conduzione della società e del concreto esercizio di un ruolo gestorio; anche la individuazione dei prestanomi (che per COGNOME è limitata alla individuazione di COGNOME subentrato nel dicembre 2010), nell’ambito di un meccanismo illecito facente capo a NOME COGNOME, non è, di per sé, indicativo della protrazione dell’attività gestoria.
1.3 Non essendo i primi due motivi di ricorso manifestamente infondati, il rapporto processuale deve considerarsi validamente instaurato e la sentenza della Corte di appello di Torino in data 06/10/2023 va annullata senza rinvio perché il reato residuo di cui al capo Q è estinto per intervenuta prescrizione, con assorbimento dei motivi attinenti al trattamento sanzionatorio.
E’ infatti principio del tutto pacifico che l’obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità determina l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato.
In specie, il termine massimo di prescrizione decennale decorreva dal 29/12/2012 e sarebbe maturato il 29/12/2022. Avuto riguardo a due periodi di sospensione del dibattimento, determinati dalla Corte territoriale in complessivi 374 giorni, l’uno per 310 giorni dal 15/12/2014 al 15/11/2015, l’altro per 64
giorni durante il periodo pandemico dal 09/03/2020 all’11/05/2020, il termine d prescrizione è ‘maturato il 07/01/2024.
Il terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato.
Va infatti ricordato che, in presenza di una causa di estinzione del reat giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’ar 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da part dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in mod assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice dev compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia d percezione ictu ()culi, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (per tutti, Sez. n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274).
La Corte di merito, nel rispondere alle doglianze difensive, ha spiegato ragioni poste a fondamento della declaratoria di prescrizione dei rea descrivendo puntualmente il meccanismo illecito finalizzato all’evasione fiscale il ruolo del ricorrente di gestore di fatto RAGIONE_SOCIALE cooperative costituite al solo neutralizzare RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, cooperative che poi venivano strategicamente abbandonate, con omissione degli obblighi dichiarativi, cui seguiva la costituzione di nuove cooperative nelle quali temporaneamente transitava il personale dipendente.
Deve invero ricordarsi come la constatazione cui l’art. 129 cpv. cod. proc pen. condiziona la prevalenza del proscioglimento nel merito alla declaratoria estinzione, debba risolversi, proprio in ragione della nozione implicata, in mera presa d’atto di dati che, de visu, evidenzino di per sé stessi, senza necessità di una loro interpretazione, la manifesta prova della sussistenza cause del suddetto proscioglimento; ed invero le stesse Sez. U. COGNOME, gi richiamate sopra, hanno affermato che la constatazione (ovvero appunto percezione ictu ocu/i) è per definizione incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento.
Quanto alla confisca, secondo noti principi di diritto, l’estinzione reato per prescrizione preclude il mantenimento della confisca per equivalente non potendo la stessa prescindere, per il suo carattere spiccatamente afflitti sanzionatorio e diversamente dalla confisca diretta (che ha natura di misura sicurezza), dall’accertamento pieno della responsabilità dell’imputato (Sez. U,
31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264434 – 01; Sez. 3, n. 3458 del 18/11/2019, dep. 2020, Viganò, Rv. 278594).
La disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell’imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ed ha valenza AVV_NOTAIO, riguardando tutte le diverse forme di confisca, diretta o per equivalente. Tuttavia, ove la confisca sia stata disposta per equivalente, atteso il suo carattere afflittivo e analogamente a quelle altre forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, l’art. 578-bis cod. proc. pen. ha natura anche sostanziale ed è pertanto inapplicabile in relazione a fatti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep.,2023, Esposito, Rv. 284209).
Conseguentemente, trattandosi nel caso in esame di confisca disposta per equivalente, in relazione all’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, per fatti commessi in data 29/12/2012, ovverosia in relazione a fatti antecedenti l’entrata in vigore dell’art. 578-bis cod. proc. pen., deve esserne disposta la revoca.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il residuo reato estinto per prescrizione ed elimina la relativa confisca per equivalente. Così deciso il 17/09/2024