Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17039 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17039 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del procuratore del ricorrente, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che, anche in replica alla requisitoria del Sostituto Procuratore
Generale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Fir confermava la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il deli di bancarotta fraudolenta documentale in quanto, prima nella veste amministratore di fatto e poi di amministratore di diritto della società f
teneva i libri e le altre scritture contabili in modo da non rendere possi ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso p cassazione, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO articolando due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti pre dall’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia assenza e manifesta illogic della motivazione risultante in maniera palese dal testo del provvedimen impugnato nonché omesso esame e valutazione delle censure formulate con l’atto di appello.
A fondamento della censura, l’imputato espone, per un verso, che l motivazione non esamina le doglianze difensive circa l’insussistenza del dolo l’integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale e la corr richiesta di riqualificazione del delitto in quello di bancarotta semplice.
Per altro verso, il ricorrente sottolinea che la sentenza impugnata si sar limitata ad affermare, anche con toni impropriamente sarcasti l’inverosimiglianza della ricostruzione difensiva, senza considerare i pl elementi addotti che avrebbero dovuto far ritenere insussistente l’eleme soggettivo del reato, ossia: egli aveva assunto nuovamente la caric amministratore appena due mesi prima del fallimento, quando l’attività era praticamente cessata; gli altri due imputati, COGNOME e COGNOME, avevano svolto ruolo effettivo nella società, mentre egli non aveva rivestito sempre posizione preminente e concretantesi nella gestione della società; il ca operato del commercialista, rilevato dallo stesso curatore, che aveva escluso passivo qualsiasi pretesa creditoria dallo stesso avanzata; l’as collaborazione con il curatore solo da parte di esso ricorrente che a segnalato l’inattendibilità delle scritture contabili avvalorando le affermazioni con una perizia commissionata ad altro professionista.
In particolare, il ricorrente contesta la conclusione per la quale nel dell’istruttoria, come assunto dalla Corte territoriale, sarebbe stato acc suo ruolo di amministratore di fatto della società dopo che aveva dismesso carica formale. A riguardo assume che aveva continuato a lavorare nella socie solo per predisporre la documentazione necessaria alla compravendita dell auto, dacché dovevano essere intese in tale direzione le dichiarazioni della COGNOME circa il fatto che aveva continuato a lavorare in azienda, non certo continuava a gestire la società.
Né, peraltro, il teste NOME avrebbe mai dichiarato che la società era gestita solo da esso ricorrente anche quando egli era divenuto amministrat
A
formale, avendo anzi evidenziato che era il COGNOME a svolgere tutta l’attività che egli aveva visto pochissimo il ricorrente e non ne conosceva l’ufficio.
2.2. Mediante il secondo motivo di ricorso, l’imputato deduce violazione deg artt. 223, comma 1, e 216, comma 1, n. 2, I.fall. e correlato vizio di motivaz in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del deli bancarotta fraudolenta documentale.
A fondamento di tale doglianza, evidenzia che, quando aveva riassunto la carica di amministratore formale della società, essendone dal 15 dicembre 200 ormai socio al 100%, per cercare di tutelare il proprio patrimonio a fronte di situazione che si era compromessa nel periodo nel quale la gestione della soci era stata affidata ad altri soggetti aveva finanche affidato ad un professi l’incarico di predisporre una perizia contabile perché verificasse eventuali er o incomplete registrazioni nella contabilità, così prestando una fa collaborazione al Curatore idonea ad escludere la sua volontà di impedire ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, con valenza assorbente rispe all’altro.
Occorre premettere che la nozione di amministratore di fatto, introdot dall’art. 2639 cod. civ., postula l’esercizio in modo continuativo e significat poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, talché la po dell’amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici bancarotta fraudolenta, si traduce, nell’ambito processuale, nell’accertament elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall’or inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell’iter di organizzazione, produzio commercializzazione dei beni e servizi – rapporti di lavoro con i dipende rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti – in branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, discipli L’accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societ costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sed legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Sez. 5, 14 a 2003, n. 22413, Rv. 224948; Sez. 1, 12 maggio 2006, n. 18464, Rv. 234254). In sostanza, può essere accertata l’amministrazione di fatto della socie presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produtt commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i
o i clienti, ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare: in dette i il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di insindacabile in questa sede, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (c Sez. 5, 27 giugno 2019, n. 45134, Rv. 277540).
Nella fattispecie in esame, considerato che lo stesso ricorrente ha ammes di aver continuato a lavorare nella gestione delle pratiche amministrative società fallita dopo la dismissione della carica formale, non può rite sufficiente ai fini della prova della gestione di fatto della società da pa stesso la testimonianza della dipendente COGNOMECOGNOME in maniera pressocché decisiva da entrambe le pronunce di merito, nel senso che el riceveva direttive dall’imputato per lo svolgimento della sua attività lavorati
Quella descritta è infatti una condotta che assume valenza “neutra” se n corroborata da altri indici, ossia da concreti atti di gestione dell’impresa potrebbe essere ben posta in essere anche da un dipendente con mansion direttive o comunque superiori rispetto a quello che riceve le indicazioni p svolgimento del suo lavoro.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidentè