Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35226 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35226 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
NOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
Udito l’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, che si associa alle conclusioni del PG; deposita conclusioni e nota spese.
L’AVV_NOTAIO NOME, difensore di COGNOME NOME, anche in qualità di sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
L’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, difensore di COGNOME NOME, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per raccoglimento dello stesso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 12 novembre 2021, la Corte d’appello d Firenze, in parzial riforma della sentenza del Tribunale di Livorno, ha confermato la condanna d NOME COGNOME per i reati di bancarotta patrimoniale e documentale contestati capo d), nn. 1 e 2, commessi nella sua qualità di co-amministratore di fatto d società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita dal Tribunale di Livorno con sentenza del 27 giugno 2012. Lo ha invece assolto dal reato fiscale contestato al capo m) e dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione restanti reati fiscali contestati. Ha quindi rideterminato la pena in anni qua reclusione.
La medesima sentenza ha confermato la condanna di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, per i reati dì bancarotta patrimoniale e documentale contestati al capo A), nn. 1 nonché in relazione al reato fiscale contestato al capo y), limitatamente all’ di imposta 2010. Lo ha assolto dal reato di bancarotta documentale contestato capo A6) e dal reato di cui al capo D). Ha dichiarato non doversi procedere n suoi confronti per i restanti reati, in quanto estinti per intervenuta prescr rideterminando la pena in anni tre e mesi otto di reclusione.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla affermat sussistenza della qualità di amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE. La Corte territoriale non avrebbe individuato atti dì gestione specifici posti in esse ricorrente, ma sostanzialmente un’unica attività gestionale di carattere episod consistente nella correzione dei bilanci per rivalutare le partecipazioni s relativi al 2008. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le dichiaraz dei dipendenti di banche, dei fornitori della RAGIONE_SOCIALE e di responsabile territoria di RAGIONE_SOCIALE, i quali avevano dichiarato di aver avuto rapporti unicamente NOME COGNOME COGNOME non con il COGNOMECOGNOME La sentenza impugnata avrebbe, altresì, erroneamente valutato le dichiarazioni rese dal commercialista della società, COGNOME, traendone la conclusione che il ricorrente rivestiva il ruol amministratore di fatto. In realtà dette dichiarazioni confermavano che e COGNOME COGNOME avere potere decisionale, in quanto a costui il teste si era rivo allorché la tenuta della contabilità della società era divenuta caotica e quan era posto il problema di liquidità della stessa. Era inoltre COGNOME ad operare scelte gestionali e ad assumere decisioni di rilievo. Lo stesso commercialista av inoltre definito il COGNOME come una persona di fiducia del COGNOME. NOME
COGNOMECOGNOME membro del collegio sindacale della RAGIONE_SOCIALE, aveva dichiarato che COGNOME COGNOME era stato presentato come un consulente della società. Valore neutr avrebbe la circostanza, affermata dai testi, della partecipazione del ricorrent riunioni del collegio sindacale, ciò non attestando lo svolgimento dì alcuna atti gestoria. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello sarebbe incorsa nel viz travisamento della prova per aver dato una lettura solo parziale e comunque no conforme al reale tenore delle dichiarazioni testimoniali dei membri del colle sindacale, i quali avevano affermato che era il COGNOME il soggetto cui essi facevan riferimento per le problematiche societarie.
Analoghe censure la difesa ha svolto con riguardo alla interpretazione del dichiarazioni testimoniali della impiegata della società RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOMECOGNOME e d NOME COGNOMECOGNOME impiegata dello studio COGNOME, rilevando come la Corte territoriale non avrebbe esaminato i rilievi svolti al riguardo con l’atto di ap
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del de di bancarotta fraudolenta documentale contestato al capo d), n. dell’imputazione. La Corte territoriale avrebbe desunto l’elemento soggettivo da circostanza che nel 2010-2011 la RAGIONE_SOCIALE aveva posto in essere operazioni fraudolente di cui COGNOME avrebbe dovuto essere a conoscenza in quanto aveva il controllo delle scritture contabili. In tal modo sarebbe incorsa nel viz travisamento della prova in quanto dall’istruttoria era emerso che a partire 2010 tutta la contabilità era tenuta negli uffici della società e predi attraverso un programma installato sul computer della stessa, mentre l’imputat fin dal 2011 non accedeva più a tali uffici, avendo aperto altra società in sede.
In ogni caso, anche a volerlo ritenere destinatario degli obblighi di controllo contabilità in quanto amministratore di fatto della società, tale cond integrerebbe il reato di bancarotta documentale impropria di cui all’art. 217 I. fall., punibile a titolo di colpa, il COGNOME sarebbe estinto per prescrizione.
Anche NOME COGNOME, a mezzo degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura.
3.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione in relazione a ritenuta sussistenza di prove attestanti il superamento delle soglie di punibilit riferimento al reato di cui all’art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 (capo y dell’imputa commesso in qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente contesta l’attendibilità e la conferenza degli elementi pr sulla cui base la Corte d’appello ha ritenuto provata la quantificazione d
elementi attivi sottratti all’imposizione, trattandosi di presunzioni operat base di ricavi “meramente stimati”, ma non sufficientemente individuati.
3.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e vizi motivazione in relazione all’accertamento del reato di bancarotta fraudolenta cui al capo A).
Secondo il ricorrente, non potrebbe ritenersi irrilevante, ai fini della suss del reato contestato, il tipo di concordato preventivo al COGNOME la socie ammessa, e cioè se fondato sullo stato di crisi della stessa, ovvero su quel insolvenza, determinandosi altrimenti una estensione in malam partem del reato di cui all’art. 2231. fall. Sarebbe pertanto necessario verificare se il concord stato ammesso sul presupposto dello stato di crisi della società, il COGNOME si pr come transitorie e reversibile. La Corte territoriale avrebbe omesso di operare accertamento, senza considerare che nella specie il fallimento era stato richi non dai creditori, ma dalla Procura della Repubblica di Livorno, e che la società stata ammessa al concordato preventivo accettato da tutti i creditori e che qu erano stati soddisfatti.
Tale «errato approccio» si rifletterebbe sulla motivazione della sente impugnata in ordine ai singoli fatti di bancarotta contestati. Quanto all’ipot bancarotta documentale di cui al punto 1-bis del capo A), la sentenza impugnat avrebbe omesso di considerare che, versandosi in un’ipotesi di concordat preventivo in continuità, la documentazione contabile era stata ritenuta suffici a ricostruire la situazione della società, sicché la condotta ascritta al DOVE non aver messo a disposizione i libri e le scritture contabili per l’anno 2011 aveva avuto alcun effetto.
Quanto all’ipotesi di cui al punto 8) del capo A), con cui si contes sopravvalutazione del patrimonio aziendale della RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente sostiene che sentenza impugnata avrebbe desunto il contributo di tale condotta al dissesto de società unicamente dal valore attribuito al terreno sul COGNOME era svolta l’at della società, senza considerare che in realtà le perdite di esercizio determinate dalla mancata dichiarazione degli utili, come peraltro affermato da medesima sentenza. Inoltre, l’unico effetto conseguito dalla sopravvalutazione d suddetti beni, secondo quanto affermato dalla Corte d’appello, sarebbe consisti nella possibilità di indebitare la RAGIONE_SOCIALE la COGNOME deteneva una quota della ICE, non già quello di ledere la garanzia dei creditori di tale società.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente contesta il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’ 219, comma 3, I. fall.
Il danno patrimoniale alla cui valutazione è subordinata tale attenuante sare costituito dall’entità del danno globale che il comportamento del fallit
cagionato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile e non andrebb identificato con l’insolvenza nella sua dimensione economica.
Il Procuratore generale ha rassegnato in udienza le proprie conclusio chiedendo che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
La curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo di confermare la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME.
Considerato in diritto
Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati e devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è nel suo complesso inammissibile.
2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
2.1.1. Occorre innanzitutto muovere dalla premessa che le censure attengono a punti della sentenza impugnata su cui l’esito delle decisioni pronunciate nei gradi di giudizio è conforme. I giudici del gravame hanno invero esaminato l censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice operato frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sente concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova post fondamento della decisione. In tal caso, la struttura giustificativa della sen di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessiv corpo argomentativo, che consente di operare la lettura congiunta delle du pronunce, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E, Rv 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01).
2.1.2. Ciò posto, si rileva come la censura del ricorrente si risolve nella richi questa Corte di una inammissibile rivalutazione del quadro probatorio ricostrui con coerenza e logicità di argomentazioni dalla Corte d’Appello. Il giudice legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di u motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti “atti del processo”, mentre re preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione d nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a
adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dota una migliore capacità esplicativa.
Esula invero dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” d elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riser in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legi la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutaz delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, COGNOME, Rv 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, COGNOME, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 6 n. 5465 de 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).
Nel caso di specie, come si è anticipato, la motivazione della Corte d’Appello è logica e sostenuta da inequivoci elementi di prova, avendo i giudici di meri desunto il ruolo di amministratore di fatto svolto dal ricorrente da una plur indici, in conformità con quanto già ritenuto dalla sentenza di primo grado.
Innanzitutto, è stato valutato quanto emerso dalle dichiarazioni rese commercialista dalla RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME ha riferito non solo la presenza assidua del COGNOME COGNOME il suo studio, ma soprattutto la richiest costui avanzata di valutare la fattibilità del trasferimento a COGNOME NOME dell’immobile sito a Livorno in INDIRIZZO, di proprietà della società, in cam della restituzione di un finanziamento soci, individuata come una delle condot dìstrattive contestate. È stata altresì considerata la richiesta avanza ricorrente di apportare modifiche al bilancio, incrementando il valore di alc società partecipate dalla RAGIONE_SOCIALE; la circostanza che venivano comunicate allo studio del commercialista decisioni già assunte dalla società riguardo ad operazio commerciali o bancarie; il ruolo di riferimento rivestito dal ricorrente nel ca difficoltà nella ricostruzione di operazioni contabili attestato da una dipend dello studio (NOME COGNOMECOGNOME. Più in generale, secondo quanto affermato dall sentenza di primo grado, il COGNOME aveva riferito che per la gestione de contabilità della società aveva avuto sempre rapporti con il COGNOME. Inoltre, Corte territoriale ha evidenziato la partecipazione abituale del ricorrente riunioni del collegio sindacale e alle assemblee dei soci; la presenza costante medesimo COGNOME gli uffici della società; l’assunzione, dallo stesso cur dell’impiegata della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME riceveva dal medesimo le direttive di lavoro; l’attività di revisione delle bozze dei bilanci predispost studio COGNOME che poi venivano sottoscritti da COGNOME senza modifiche. Ha inoltre dato conto della circostanza che all’interno del computer del ricorre collocato COGNOME gli uffici della società, la Guardia di finanza aveva rinvenuto la documentazione inerente all’attività della RAGIONE_SOCIALE e delle società del gruppo.
Ha, infine, accertato il suo personale coinvolgimento nelle attività distra contestate concernenti il prelievo di somme dal conto corrente della societ nonché la cessione delle quote della società RAGIONE_SOCIALE alla società RAGIONE_SOCIALE di cui egli era amministratore.
2.1.3. Tali evidenze, valorizzate dalla Corte territoriale ai fini della ricost del ruolo di amministratore di fatto rivestito da COGNOME, risultano coerenti con giurisprudenza di legittimità, la COGNOME afferma che, in tema di reati fallimenta prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risult dall’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase d sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, qu sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque se gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministra contrattuale o disciplinare – che costituisce oggetto di una valutazione di f insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazio (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540-01; Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282775 – 01)).
Questa Corte ha chiarito che i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti post essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016 Ottobrini, Rv. 268273, che, in motivazione, ha ritenuto corretta l’individuazi dell’imputato COGNOME amministratore di fatto, in quanto effettuata sulla base di in sintomatici quali: il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali sett dell’attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita soc la costante assenza dell’amministratore di diritto e la mancata conoscenza quest’ultimo da parte dei dipendenti).
D’altra parte, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualif amministratore di fatto non occorre che egli svolga tutti i poteri tipici dell’o di gestione, potendo ricorrere l’ipotesi di cogestione, anche di fatto, ed ess necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo episodico o occasionale, tale da fornire elementi sintomatici dell’organi inserimento del soggetto nell’assetto societario.
2.1.4. Nel caso di specie, gli elementi concreti considerati dai giudici di m rientrano nel novero degli indicatori del ruolo di amministratore di fatto ricorrente, laddove evidenziano il ruolo di co-amministratore svolto dal COGNOME, in modo affatto episodico. Con argomentazione congrua e coerente con gli arresti della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, la sentenza impugnata
sottolineato come la circostanza che poteri gestori fossero svolti an dall’amministratore formale, COGNOME NOMENOME non escludono il coinvolgimento di fatto ed effettivo del ricorrente nella gestione societaria.
A fronte di tale pluralità di elementi, puntualmente individuati e logicame valutati dalla sentenza impugnata, le censure difensive si risolvono in inammissibile richiesta di rivalutazione nel merito degli elementi di prova su c giudici di merito hanno fondato la loro valutazione.
2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto integrata l’ipotesi di bancarotta fraud documentale per omessa tenuta della contabilità, evidenziando che, secondo quanto accertato dalla Guardia di finanza, non erano state rinvenute le scrit contabili della società relative all’intero anno 2010, e tutta la contabilità de che in quel periodo risultavano compiute attività fraudolente, tra le qual cessione di quote della società RAGIONE_SOCIALE alla società RAGIONE_SOCIALE, amministrata dal COGNOME, nonché altre attività di compravendita di partecipazioni il cui ricavato non era stato possibile accertare. Inoltre, dalle visure dei p registri erano emerse, dal 2010 al 2012, altre attività che avevano increment in modo rilevante il passivo della società che, tuttavia, non era stato poss ricostruire proprio in ragione della mancanza della documentazione contabile.
Da tali elementi i giudici d’appello hanno desunto la sussistenza dell’eleme soggettivo, ritenendo che la sottrazione o omessa tenuta delle scritture conta era chiaramente finalizzata a non consentire la ricostruzione del movimento d affari e dunque occultare la gestione fraudolenta della società.
La riferibilità al COGNOME della condotta contestata è stata dedotta dall’avven accertamento del ruolo di amministratore di fatto da costui rivestito anche 2010, anno cui si riferisce la contestazione. A ciò deve aggiungersi la circostan valorizzata dal giudice di primo grado, che nel computer del ricorrente presen nei locali della società era stata rinvenuta tutta la documentazione iner l’attività della RAGIONE_SOCIALE e delle società del gruppo, a conferma della completa conoscenza che egli aveva delle operazioni compiute dalla fallita.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata risulta coerente con i consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la qual l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario i specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in se all’art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. – rispetto alla fraudolenta te tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo gen
che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2 Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, COGNOME, Rv. 276650).
Si è inoltre precisato che integra il reato di bancarotta documentale fraudole e non quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità inte quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai credito impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez., n. 18320 del 07/11/2 Ud. (dep. 16/06/2020), Morace, Rv. 279179 – 01). Tale scopo ben può essere desunto – come avvenuto nella specie – dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolen colorando di specificità l’elemento soggettivo, il COGNOME può pertanto ess ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazio comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME Pietra, Rv. 284304 – 01).
3. Il ricorso proposto da NOME COGNOME è nel suo complesso inammissibile.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Esso attiene al reato, contestato al capo y), di infedele dichiarazione ai fini limitatamente all’anno di imposta 2010, concernente la società RAGIONE_SOCIALE, di cui COGNOME era amministratore.
La censura con cui il ricorrente deduce il vizio di motivazione per mancanza d prova in ordine al superamento delle soglie di punibilità risulta del tutto gene Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, pu ritenersi nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fron motivi di impugnazione specifici, con cui si contesti in maniera argomentata l ricostruzione operata dal giudice di primo grado, si limiti a ripetere la motivazi di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l’atto di appello (ex plurimis, Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700). Ciò posto si rileva che la Corte territori con motivazione non manifestamente illogica, rispondendo alle censure mosse con i motivi di gravame, ha preso in considerazione gli accertamenti compiuti dall Guardia di finanza e dall’RAGIONE_SOCIALE delle entrate, nonché le dichiarazioni testimoni acquisite agli atti, tra cui in particolare quelle rese dal maresciallo della Guar finanza, nelle quali si descrivevano le modalità con cui la società conseguiva ric “in nero”, nonché l’ammontare degli stessi, rinvenendone conferma anche nelle dichiarazioni del commissario giudiziale. Ha poi dato conto dell’avvenuto accertamento, con specifico riguardo all’anno 2010, di ricavi non dichiarati pari euro 722.000 circa e l’imposta evasa pari ad euro 187.335. A fronte di tali puntua
conclusioni, il ricorrente non ha svolto alcuna contestazione, limitandosi a crit generiche, che pertanto, non superano il vaglio di ammissibilità.
3.2. Il secondo motivo, concernente il reato di bancarotta fraudolenta documental e patrimoniale di cui al capo A), è manifestamente infondato. Con esso il ricorre contesta, innanzitutto, che la Corte territoriale avrebbe ritenuto rientrare fattispecie di cui all’art. 236 legge fall. anche l’ipotesi in cui la società ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale.
Ai fini che rilevano in questa sede, occorre considerare che i commi 2 e 3 dell’ 236, legge fall. estendono la disciplina degli artt. 223 e 224 legge fal amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società all’imprenditore individuale, cfr. sul tema in motivazione, Sez. 5, n. 12897 06/10/1999, COGNOME Din, paragrafo 7c) nel caso di ammissione al concordato preventivo (comma 2) o di accordo di ristrutturazione con intermediari finanzia o di convenzione di moratoria (comma 3).
In tali ipotesi, secondo dottrina e giurisprudenza unanimi, il decreto di ammissi al concordato preventivo assume, nelle fattispecie di bancarotta impropria ad es collegate, la medesima funzione e gli stessi effetti assegnati alla sen dichiarativa di fallimento in quelle di bancarotta fallimentare (Sez. U, n. 24468 26/02/2009, COGNOME, Rv. 243586; Sez. 5, n. 16687 del 01/12/2003, dep. 2004, COGNOME; Sez. 5, n. 3330 del 05/02/1993, COGNOME, Rv. 193843; Sez. 5, n. 1289 del 06/10/1999, COGNOME, cit.).
L’originaria previsione dell’art. 236, comma secondo, legge fall. estendeva disciplina della bancarotta societaria fallimentare al concordato preventivo e amministrazione controllata. L’abrogazione di tale ultimo istituto e la soppressi di ogni riferimento ad esso hanno determinato l’abolizione del reato di bancarot societaria connessa alla suddetta procedura concorsuale prevista dall’art. 2 comma 2, R.D. n. 267 del 1942 (cfr. Sez. U, n. 24468 del 26/02/2009, COGNOME cit.).
L’art. 236, comma 2, legge fall. ha continuato a punire le condotte di bancaro commesse prima o dopo l’ammissione al concordato preventivo (Sez. 5, n. 50675 del 06/10/2016, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 268595), purché ammissione vi sia stata.
La riforma degli artt. 160 e ss. legge fall. ha individuato un concordato preven diverso da quello in precedenza disciplinato dalle medesime disposizioni, be potendo esso avere a presupposto non solo lo stato di insolvenza, ma anche soltanto lo stato di crisi dell’impresa. Ciò, tuttavia, è irrilevante ai f punibilità dei fatti di bancarotta, non solo in quanto l’art. 236 non distin riguardo, ma altresì in quanto tale conclusione risulta in linea con la natur
reato di bancarotta COGNOME reato di pericolo concreto, per il COGNOME rileva condotta idonea concretamente a pregiudicare la garanzia dei creditori (Sez. 5, 12897 del 06/10/1999, COGNOME Din, cit.; Sez. 5, n. 38325 del 03/10/2013, Ferro Rv. 260378, in motivazione; Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271437 – 01; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562; Sez. 5, n. 38396 23/06/2017, COGNOME, Rv. 270763 – 01, in motivazione) e con il COGNOME, i definitiva, vengono perseguiti non solo i fatti che determinano un danno creditori, ma anche quelli che possono cagionarlo.
Per tali ragioni, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legitti anche le condotte di bancarotta poste in essere prima dell’ammissione a concordato preventivo rientrano nell’alveo punitivo dell’art. 236, comma 2, n. legge fall., (Sez. 5, n. 16504 del 12 gennaio 2010, COGNOME, Rv. 247243; Sez. n. 26444 del 28/05/2014, COGNOME, Rv. 259849), ed è comunque irrilevante che la società non sia stata dichiarata fallita, atteso che la citata disposizione est punibilità dei titolari di cariche sociali per le condotte di bancarotta commesse n gestione di società ammessa al concordato preventivo, né rileva che i soggett attivi abbiano eventualmente dismesso tali cariche al momento dell’apertura dell procedura concorsuale (Sez. 5, n. 26435 del 08/06/2022, Rv. 283402 – 01; Sez. 5, n. 39517 del 15/06/2018, COGNOME, Rv. 273842 – 01).
Invero la tesi, sostenuta dal ricorrente per cui la punibilità della bancarott procedure concorsuali “minori” dipenderebbe dalla successiva instaurazione di quella fallimentare, si risolve in una interpretati() abrogans dell’art. 236 legge fall., il COGNOME invece rivela la volontà del legislatore di punire, per l’appunto in ma autonoma, le condotte di bancarotta nelle diverse procedure concorsuali al fine evitare che gravi comportamenti verificatisi prima e anche in assenza de fallimento possano restare impuniti (così in motivazione Sez. 5, n. 26444 de 28/05/2014, COGNOME).
In definitiva, «l’autonomia della fattispecie in esame dalle altre ipote bancarotta contemplate dalla legge fallimentare, con le quali sostanzialment condivide l’oggetto giuridico, si caratterizza per il particolare disvalore modalità d’offesa selezionata dalla norma incriminatrice, individuato nel consumazione delle tradizionali condotte di bancarotta nell’ambito delle singol procedure concorsuali pre-fallimentari» (Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, COGNOME, cit.; Sez. 5, n. 39517 del 15/06/2018, COGNOME, cit.).
Le medesime conclusioni devono valere anche per l’ipotesi di concordato preventivo “con continuità aziendale”, previsto dall’art. 186-bis legge fall considerazione sia della già affermata irrilevanza della circostanza che la soci non sia dichiarata fallita, sia in ragione del fatto che – come già chiarito da Corte – il richiamato art. 186-bis non ha disciplinato una nuova figura
concordato, ma si è limitata a tipizzare una procedura già concretamente esistent nella prassi, di tal che va escluso che la configurabilità del reato di cui all’ legge fall. anche nell’ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale vi il divieto di estensione analogica in malam partem (Sez. 5, n. 39517 del 15/06/2018, COGNOME, Rv. 273842 – 01).
Le fattispecie che, invece, restano escluse dall’ambito applicativo dell’art. legge fall. devono pertanto ritenersi circoscritte alle condotte connesse agli acc di ristrutturazione cd. ordinari, previsti dall’art. 182-bis legge fall. (con esc di quelli previsti dal comma 3 dell’art. 236). Tali accordi, pur rientrando t procedure concorsualí (così Sez. 1 civ. n. 9087 del 12/04/2018, Rv. 648889), presentano natura sostanzialmente negoziale, come affermato dalla giurisprudenza civile che li ricomprende tra gli atti di autonomia privat segnatamente tra i contratti (Sez. 5 civ., n. 40913 del 21/12/2021, Rv. 663511 Essi, invero, si distinguono per struttura ed effetti dal concordato preventivo, momento che l’accordo stipulato tra soggetti privati precede l’intervento d giudice; non si svolge sotto il controllo di organi della procedura, a differenz concordato preventivo, la cui formazione avviene sotto la vigilanza degli organ giudiziali; vincola solo i creditori aderenti; non produce effetti, se non rifles quelli rimasti estranei; abbandona il principio maggioritario che contrassegna procedure concorsuali (Sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022, COGNOME, Rv. 283073 01).
La Corte territoriale, conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, h correttamente ritenuto, con motivazione congrua e adeguata, che le condotte contestate rientrassero nell’ambito dell’art. 236, nonostante che la procedura concordato preventivo cui era stata ammessa la società si fosse conclusa senza una dichiarazione di fallimento.
3.3. Manifestamente infondato è il profilo di censura concernente il reato bancarotta documentale contestato al punto 1-bis del capo A). Con motivazione puntuale la sentenza impugnata ha ritenuto comprovata la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato sulla base delle dichiarazioni testimoniali r dal commissario giudiziale e della relazione da questi depositata al Tribunale, da quali è emerso che il ricorrente non aveva messo a disposizione libri e le scritt contabili relative all’anno 2011.
Le censure proposte dal ricorrente, le quali si appuntano sulla omess considerazione della circostanza che la società RAGIONE_SOCIALE era stata ammessa al concordato preventivo, con la conseguenza che la mancata consegna della documentazione contabile non avrebbe impedito la ricostruzione della situazione
in cui versava la società, sono destituite di fondamento, valendo in propos quanto già rilevato al punto precedente. L’esCOGNOME richiamo operato dall’art. 2 comma secondo, n. 1) legge fall., al precedente art. 223 della stessa leg punisce i fatti di bancarotta fraudolenta impropria commessi da amministratori senza che assuma rilevanza il fatto che la società sia stata dichiarata fallita, che la norma incriminatrice contestata estende la punibilità dei titolari di ca sociali per le condotte di bancarotta commesse nella gestione di società ammessa al concordato preventivo Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, COGNOME, cit.).
Anche il profilo di censura concernente il punto 8) del capo A) dell’imputazione manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta con la adeguata congrua motivazione della sentenza impugnata, la COGNOME non si limita a richiamare acriticamente la sentenza di primo grado, ma, sulla base della consulenz contabile disposta dal PM, dà specificamente conto delle ragioni per cui il disse della società, o comunque il suo aggravamento erano da ascrivere alla sopravvalutazione dei terreni di proprietà della medesima, evidenziando che, attraverso tale operazione era stato possibile occultare le perdite di eserciz quali, altrimenti, avrebbero imposto la ricapitalizzazione o lo scioglimento de società, consentendo in tal modo la prosecuzione della gestione. A fronte di ta argomenti, il ricorrente ha opposto considerazioni del tutto generiche, che, ne sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate giudice del gravame.
3.4. Il terzo motivo, con il COGNOME si censura il mancato riconoscimen dell’attenuante di cui all’art. 219, legge fall., è manifestamente infondato.
Correttamente l’entità del danno è stata desunta dalla Corte territoriale considerevole importo delle somme distratte, con le molteplici e reiterate condot contestate e dalla medesima ritenute provate. La sentenza impugnata ha fatto applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la qual ritenuto che l’entità del danno cagionato deve essere riferita al momento del consumazione del reato, essendo invece irrilevanti eventuali eventi successivi per quanto rileva nella specie, il fatto che la procedura fallimentare sia definita con un concordato (Sez. 5, n. 856 del 26/11/2020, dep. 2021, Baroni, Rv. 280156 – 01).
La declaratoria d’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della sopravvenu prescrizione del reato di cui al capo y) dell’imputazione.
Alla declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi, consegue, ai se dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna degli imputati al pagamento delle spe
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processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa del ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equ determinare in euro tremila. Consegue, altresì, la condanna di COGNOME alla rifusione delle spese sostenute ne grado dalla costituita parte civile, che, tenuto conto dell’impegno defension profuso, si liquidano come da dispositivo. Resta invece preclusa, in questa sed la liquidazione di una somma a titolo di provvisionale.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato COGNOME NOME alla rifusione delle spese rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile curat del fallimento RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.686,00, olt accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 giugno 2024.