Amministratore di Fatto: La Cassazione Conferma la Responsabilità Penale Anche in Caso di Cessione Simulata
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto penale societario: la figura dell’amministratore di fatto. La pronuncia chiarisce che una cessione di quote societarie, se pur formalmente valida, non è sufficiente a schermare la responsabilità penale di chi continua a gestire l’impresa, qualora tale operazione si riveli una mera finzione orchestrata per eludere la legge. Questa decisione ribadisce il principio fondamentale secondo cui la sostanza prevale sulla forma.
I Fatti del Caso: Una Cessione Sospetta
Due soggetti, amministratori di diritto e di fatto di una S.r.l., sono stati condannati in Corte d’Appello per reati fiscali, in particolare per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e per la distruzione della documentazione contabile. Per difendersi, hanno presentato ricorso in Cassazione sostenendo di non essere più responsabili, in quanto, nel periodo oggetto di contestazione, avevano ceduto le proprie quote societarie a un terzo soggetto, come risultava da un atto notarile.
Tuttavia, le indagini avevano fatto emergere un quadro ben diverso. L’acquirente delle quote era un mero prestanome, un soggetto privo del patrimonio necessario per affrontare un’operazione del genere. Le testimonianze raccolte avevano confermato che i due ricorrenti stavano cercando attivamente una figura a cui attribuire fittiziamente la carica di amministratore unico, con il chiaro scopo di scaricare su di lui le responsabilità legali e fiscali.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Responsabilità dell’Amministratore di Fatto
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando di fatto la condanna. I giudici hanno sottolineato che i primi due motivi di ricorso, relativi all’erronea valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti, non rientravano tra le censure deducibili in sede di legittimità, il cui esame è limitato alla violazione di legge e non al riesame del merito.
Anche il terzo motivo, relativo alla presunta prescrizione dei reati, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che, per i reati in questione, si applica un termine prescrizionale aumentato e che l’inammissibilità del ricorso impedisce di computare il tempo trascorso dopo la sentenza di secondo grado.
Le Motivazioni: La Simulazione della Cessione e la Figura del Prestanome
Il fulcro della decisione risiede nella qualificazione della cessione di quote come un’operazione simulata. La Corte d’Appello, con una motivazione ritenuta logica e completa dalla Cassazione, aveva accertato che l’intera operazione era stata orchestrata per un fine illecito: far ricadere sul prestanome la responsabilità per l’omessa dichiarazione dei redditi e la distruzione delle scritture contabili.
Nonostante la vendita formale, i due ricorrenti avevano continuato a gestire la società in tutto e per tutto, mantenendo il controllo effettivo dell’attività. In questo modo, essi hanno agito come amministratori di fatto della società fittiziamente alienata. La Cassazione, quindi, conferma che la responsabilità penale non si ferma all’apparenza formale di un atto notarile, ma guarda alla realtà sostanziale dei rapporti di gestione e potere all’interno dell’azienda. Chi dirige effettivamente un’impresa, anche senza una carica ufficiale, ne risponde penalmente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un importante monito per amministratori e imprenditori. Tentaivi di eludere le proprie responsabilità penali attraverso operazioni di facciata, come la vendita di quote a un prestanome, sono destinati a fallire di fronte a un’attenta analisi giudiziaria. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è un caposaldo del nostro ordinamento, specialmente in materia penale-tributaria.
La figura dell’amministratore di fatto assume piena rilevanza giuridica, con tutte le conseguenze in termini di responsabilità. L’ordinamento giuridico non permette che schermi formali vengano utilizzati per commettere illeciti, e chi gestisce un’azienda nell’ombra deve essere consapevole che sarà chiamato a rispondere delle proprie azioni, esattamente come un amministratore formalmente nominato.
È possibile evitare la responsabilità penale per reati fiscali cedendo le quote della propria società?
No, se la cessione delle quote è fittizia e finalizzata a far ricadere la responsabilità su un prestanome. Chi continua a gestire l’azienda di fatto rimane penalmente responsabile per i reati commessi.
Chi è considerato “amministratore di fatto” di una società?
È la persona che, pur non avendo una nomina formale come amministratore, esercita in concreto e con continuità i poteri di gestione e direzione dell’impresa. Come chiarito dalla sentenza, questa figura assume le stesse responsabilità penali dell’amministratore di diritto.
Un ricorso in Cassazione può essere respinto senza un esame delle prove?
Sì. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Pertanto, non può riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti. Se i motivi del ricorso si concentrano su questi aspetti, che sono di competenza dei giudici dei gradi precedenti, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45609 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45609 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VENEZIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CHIOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME NOME COGNOME NOME ricorrono per , cassazione avverso la sentenza in epigraf indicata con la quale la Corte di appello di Trieste%ndannato entrambi gli imputati reati di cui agli artt. 5 e 10 D.Igs. n. 74 del 2000, quali amministratori, di dirit l’altro, della società RAGIONE_SOCIALE
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio della in ordine all’affermazione della responsabilità, in considerazione del fatto che, contestazione, vi era stata una cessione delle quote societarie, come risulta dall’ pertanto, di non esserne più i soggetti apicali. Con il secondo motivo di ricors deducono vizio della motivazione in ordine alla ricostruzione delle risultanze probat terzo motivo di ricorso, deducono intervenuta prescrizione dei reati.
Considerato che le prime due doglianze – da trattarsi unitamente in quanto entrambe ai medesimi profili – non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fat cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insi cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel c dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzio precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte l difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, a disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo cen sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualifi di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 8 e 9 della sentenza gravat laddove ha affermato che nell’anno 2014 è stato effettuato un aumento di capitale de RAGIONE_SOCIALE e, successivamente, la suddetta società è stata ceduta a tale COGNOME NOME prezzo corrispondente al nuovo capitale sociale. La Corte territoriale ha però evid COGNOME NOME NOME mero prestanome in quanto soggetto privo di patrimonio suffic versare il prezzo relativo all’acquisto delle quote, totalmente privo di patrimonio giudice ha anche richiamato le dichiarazioni dei testi che hanno riferito che i ricorr un prestanome GLYPH a cui attribuire GLYPH fittiziamente la qualifica di amministratore un nek -jJJ· Conseguentemente, il giudice di merit6khi anche successivamente alla cessione del societarie, GLYPH da ritenersi simulata, in quanto finalizzata a far ricadere sul pre responsabilità per l’omessa dichiarazione dei redditi e per la distruzione della doc contabile dell’impresa, i ricorrenti erano gli amministratori di fatto della socie alienata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La terza censura è manifestamente infondata. I reati in contestazione, commessi nel erano prescritti alla data della sentenza d’appello, emessa il 24/01/2023, posto che applicato l’aumento del termine prescrizionale previsto dall’art. 17, comma 1 bs, d.l
L’inammissibilità del ricorso preclude d’altronde la computabilità nel termine prescrizional periodo successivo all’emanazione della sentenza di secondo grado.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente