Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17869 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17869 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/03/2025
dei fatti (pacificamente commessi durante la gestione del COGNOME, al quale Ł stata anche consegnata l’intera documentazione contabile) alla luce: – della ricostruzione delle vicende societarie: il COGNOME avrebbe costituito la società e l’avrebbe amministrata ininterrottamente fino alla messa in liquidazione, avvenuta nel 2007, dopo la quale avrebbe formalmente assunto le funzioni di liquidatore fino al marzo 2010; – la piena conoscenza della condizione gestionale dell’impresa, della omessa tenuta delle scritture contabili (l’ultimo bilancio depositato Ł quello al 31 dicembre 2008) e del quadro economico finanziario e patrimoniale; – la data di effettuazione dei relativi bonifici, che coincide con quella dell’avvenuta registrazione del contratto di cessione delle quote societarie tra COGNOME e COGNOME; – le scarse capacità cognitive del COGNOME, sempre dichiaratosi mero “prestanome”. ¨ pur vero che, in concreto, l’unico atto gestorio compiuto sotto la gestione di Giunti Ł, appunto, l’esecuzione dei bonifici, ma la mera coincidenza cronologica dell’esecuzione dei bonifici con la cessione delle quote e il conseguente trasferimento delle funzioni liquidatorie non rappresenta un elemento sufficiente a giustificare l’ascrivibilità di tali bonifici in capo al precedente liquidatore. Tanto piø che esso stesso, sotto il profilo logico, ben potrebbe condurre verso una soluzione simmetrica rispetto a quella prospettata dalla Corte territoriale. In ultimo, assolutamente irrilevante Ł la scarsa capacità cognitiva del Giunti (idonea, semmai, a giustificarne l’estraneità); così come del tutto inconferenti sono le altre due considerazioni (quanto alla pregressa amministrazione e alla conseguente conoscenza della situazione contabili), proprio in quanto relative ad un periodo nel quale le funzioni gestorie erano svolte anche formalmente dal Marcato. Manca, quindi, una logica motivazione sulla quale fondare la riconducibilità delle condotte contestate al ricorrente.’.
Investita dal giudizio di rinvio, la Corte di appello di Torino ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante, rideterminando la pena inflitta all’imputato in anni uno e mesi quattro di reclusione con la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione e la riduzione della durata delle pene accessorie a due anni
La Corte distrettuale osserva che gli elementi fattuali ritenuti insufficienti dalla sentenza di annullamento per attribuire all’imputato della qualifica di amministratore di fatto della società fallita anche dopo il formale passaggio delle funzioni gestorie a NOME COGNOME assumono una diversa luce se valutate insieme con le risultanze dell’annotazione della Guardia di finanza datata 29 luglio 2016.
Da tale atto investigativo, in precedenza trascurato, si evince che in epoca immediatamente precedente alla dismissione delle quote e al trasferimento delle funzioni liquidatorie in favore di Giunti con conseguente passaggio delle consegne, l’odierno ricorrente aveva personalmente curato il disinvestimento di un fondo per versarne la relativa provvista interamente sul conto corrente
aziendale nei giorni successivi svuotato con i bonifici di cui all’imputazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia avvocato NOME COGNOME articolando piø censure, trattate promiscuamente, per vizio di motivazione nonchØ per inosservanza del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio enunciato dall’articolo 533 cod. proc. pen.
Lamenta che il giudice del rinvio ha attribuito rilevanza decisiva all’annotazione della Guardia di finanza del 29 luglio 2016 senza, tuttavia, valutare le circostanze favorevoli alla ricostruzione difensiva, pur valorizzate dalla polizia giudiziaria per ritenere COGNOME estraneo agli addebiti, al contrario del legale rappresentante e degli amministratori di fatto identificati in Campofiorito e Berni.
A differenza da quanto opinato dalla sentenza impugnata, l’operazione di spostamento del denaro dal fondo al conto corrente della società aveva una precisa motivazione pratica: concentrare le risorse finanziarie della società in un’unica banca in modo da ridurre i costi.
Non sono stati smentiti i dati che scagionano COGNOME: l’unico soggetto ad avere l’autorità formale e sostanziale per dissipare il patrimonio della società era NOME COGNOME; i bonifici distrattivi, eseguiti da COGNOME, avevano come beneficiari soggetti non legati a COGNOME, bensì a Campofiorito e COGNOME; i libri e le scritture contabili della società, come risulta dalla relazione del curatore fallimentare, sono stati regolarmente tenuti da COGNOME fino alla consegna a COGNOME.
In tale contesto l’annotazione della Guardia di finanza non apporta alcun significativo collante logico agli elementi valutati dalla sentenza di annullamento
L’argomentazione della sentenza che ha disposto il nuovo giudizio secondo cui non esistono prove che gli atti distrattivi, ossia i bonifici, siano stati ordinati da COGNOME Ł stata superata ricorrendo a congetture prive di reale valore indiziario o, comunque, dimostrativo.
4.1. Con memoria tempestivamente depositata la difesa di NOME COGNOME ha ribadito la fondatezza dell’impugnazione proposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità
1.1. Le censure dedotte, anzichØ muovere critiche alla logicità dell’apparato giustificativo ai sensi dell’art. 606 lett. e), cod. proc. pen., sollecitano apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli della Corte distrettuale predicandone la maggiore plausibilità.
Trattasi di operazione preclusa alla Corte di cassazione, che non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne’ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l’art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchØ Ł estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. 1 n.45331 del17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01; Sez. 4, n.4842 del02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369).
1.2. In assenza di censure specifiche rivolte alla motivazione dell’impugnata sentenza, Ł inammissibile il motivo in cui si assume quale vizio rilevante ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. la violazione principio dell’oltre ogni ragionevoledubbio di cui all’art. 533 cod. proc. pen. (Sez. 3, n.24574 del12/03/2015, COGNOME Rv. 264174 – 01 )
Il canone dell'”oltre ogni ragionevoledubbio” enuncia sia una regola di giudizio che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell’imputato, sia un metodo legale di
accertamento del fatto che obbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicchØ la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza manifestamente illogica (Sez. 6, Sentenza n.45506 del27/04/2023, COGNOME, Rv. 285548 – 15).
Il principio dell’oltre ragionevoledubbio”, introdotto nell’art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell’appello, giacchØ la Corte Ł chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (ex plurimis da ultimo Sez. 1, n.5517 del30/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285801 – 01).
la Corte distrettuale ha desunto, valorizzando le informazioni contenute nell’annotazione della Guardia di finanza datata 29 luglio 2016, la prosecuzione dell’attività gestoria da parte dell’odierno ricorrente anche dopo la formale cessazione delle quote a Giunti, sia pure limitatamente agli atti rilevanti ai fini dell’integrazione del reato contestato, e la preordinazione da parte dell’imputato dell’intero piano di depauperamento del patrimonio sociale integrante la condotta di bancarotta ascrittagli, dal legame, logico e cronologico, di due operazioni positivamente accertate:
la dismissione del fondo RAGIONE_SOCIALE effettata, tra il 29 ed il 30 ottobre 2009, personalmente da COGNOME con la richiesta di assegni circolari ed il loro contestuale versamento sul conto corrente della società successivamente fallita;
l’effettuazione da parte del nuovo liquidatore COGNOME, già a partire dal giorno dopo il passaggio delle consegne, di piø bonifici, fino alla concorrenza dell’intera somma depositata sul conto, in direzione di non meglio precisati conti esteri per causali inattendibili considerato che la società era inattiva ed inoperante da qualche anno.
Muovendo da questi dati fattuali, la sentenza impugnata, in puntuale adempimento del mandato conferire dalla sentenza che ha disposto il giudizio di rinvio, Ł pervenuta alla conclusione, nient’affatto illogica, secondo cui va scartata l’ipotesi di un fulmineo intervento di COGNOME immediatamente dopo l’assunzione della carica e va, invece, preferita la ricostruzione che vede NOME COGNOME protagonista di una vera e propria macchinazione volta a ‘liquidare le risorse della società e di trasferirle, sotto il formale scudo, di una diversa gestione in direzione di lidi non facilmente controllabili’. D’altra parte, COGNOME ha dichiarato di avere firmato una congerie di dicesti sottopostigli alla firma da COGNOME senza essere al corrente del retale contenuto.
Funzionale a tale piano criminoso Ł stata la dispersione della contabilità aziendale che dunque Ł stata anch’essa un’operazione orchestrata da COGNOME
Le censure rivolte dal ricorrente alle argomentazioni testØ sintetizzate, come anticipato, riposano tutte sul piano del merito ed implicano comunque una non consentita rilettura del compendio probatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/03/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME