Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28636 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28636 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI CATANZARO Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza emessa il 7 novembre 2024, confermava quella del G.u.p. del Tribunale di Lamezia Terme che aveva accertato la responsabilità penale di NOME COGNOME in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale.
In particolare, COGNOME rispondeva nella qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del 10 giugno 2015, nonché quale amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALEe società – RAGIONE_SOCIALEe quali era amministratore di diritto il coniuge NOME – RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dichiarate fallite il 16 maggio 2013. In particolare, la sentenza impugnata evidenziava come a tale ultimo fallimento fosse poi seguita l’estensione anche alla impresa individuale RAGIONE_SOCIALE‘imputato, avendo il Tribunale civile accertato la sussistenza di una società di fatto.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla bancarotta documentale risultava accertato che nessuna scrittura contabile era stata rinvenuta per la impresa individuale fallita, mentre per le società venivano rinvenute solo parte RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili, oltre alle fatture, rinvenute dal curatore presso il RAGIONE_SOCIALE di Napoli, relative alla vendita di oro usato
dalla NOME COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta rivendeva al RAGIONE_SOCIALE Catanzaro.
Quanto alla bancarotta distrattiva, nessun bene, se non cinque scatoloni di merce di scarso valore – sottoposta a pignoramento, oltre che riferibile anche alle altre due società fallite – veniva rinvenuto, e per tutte e tre le fallite non venivano consegnate le rimanenze di magazzino come anche il denaro ottenuto dalle vendite.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di un unico articolato motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, articolando i seguenti punti di censura.
3.1 In primo luogo, si duole il ricorrente RAGIONE_SOCIALEa circostanza che la Corte di appello avrebbe ritenuto la qualità di amministratore di fatto del COGNOME in relazione alle due società fallite, facendo malgoverno RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza in materia e non potendo ritenersi sufficiente – per ritenere l’attività continuativa e significativa RAGIONE_SOCIALEa gestione di fatto – la sola circostanza che l’imputato riceveva gli incassi di una RAGIONE_SOCIALEe società fallite su proprio conto corrente. Per il ricorrente tale elemento non integra i presupposti richiesti per la qualità di amministratore di fatto, difettando la prova RAGIONE_SOCIALEa ingerenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato nelle attività di gestione poste in essere dal coniuge.
3.2 Il secondo rilievo riguarda la genericità del capo di imputazione in ordine alle distrazioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, non sarebbe offerta dalla sentenza impugnata la prova RAGIONE_SOCIALEa previa disponibilità dei beni ritenuti distratti, cosicché non può neanche addebitarsi all’imputato di non aver indicato la destinazione dei beni. Difetterebbe anche il dolo RAGIONE_SOCIALEa bancarotta distrattiva.
3.3 II terzo profilo di doglianza riguarda una sostanziale contraddizione nella motivazione, nel senso che la Corte di appello ha ritenuto attendibile la ricostruzione operata dal curatore a mezzo RAGIONE_SOCIALEa documentazione rinvenuta ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione dei beni distratti, al tempo stesso però affermandosi che le scritture contabili rinvenute non abbiano reso possibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti aziendali, non essendo adeguate a tanto le sole fatture.
3.4 Difetterebbe, poi, la prova del dolo specifico RAGIONE_SOCIALEa bancarotta documentale, cosicché la Corte di appello avrebbe dovuto riqualificare la condotta in bancarotta semplice.
3.5 Infine, andava esclusa l’aggravante RAGIONE_SOCIALEa rilevante gravità, difettando la prova del pregiudizio ingente per i creditori.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento RAGIONE_SOCIALEe parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integ razioni.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
2. Quanto alla prima doglianza, va premesso che l’amministratore di fatto è il soggetto che, pur non essendo stato investito formalmente RAGIONE_SOCIALEa carica di amministratore RAGIONE_SOCIALEa società, tuttavia, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici relativi alla qualifica o alle funzioni RAGIONE_SOCIALE‘amministratore di diritto conseguenza principale del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa figura RAGIONE_SOCIALE‘amministratore di fatto consiste nel suo assoggettamento al rispetto dei doveri previsti dall’ordinamento con specifico riferimento all’amministratore di diritto, la cui violazione comporta la configurabilità RAGIONE_SOCIALEe fattispecie di responsabilità configurabili, con i conseguenti obblighi risarcitori nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società, dei soci, dei creditori sociali e de singolo socio o terzo, ai sensi degli articoli, rispettivamente, 2392, 2393-bis, 2394 e GLYPH 2395 GLYPH cod. GLYPH civ., GLYPH anche GLYPH quanto GLYPH alla GLYPH responsabilità GLYPH penale (Sez. 5, n.39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844; Sez. 3, n. 33385 del 5/7/2012, COGNOME, Rv. 253269).
Va anche aggiunto che non è necessario l’esercizio soggettivamente o oggettivamente esclusivo dei poteri. Soggettivamente, l’amministratore è di fatto anche se l’esercizio dei poteri o RAGIONE_SOCIALEe funzioni si verifica in concomitanza con l’esplicazione RAGIONE_SOCIALE‘attività di RAGIONE_SOCIALE soggetti di diritto, i quali – in tempi successi anche contemporaneamente – esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 – 01). Oggettivamente, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., non postula necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri RAGIONE_SOCIALE‘organo di gestione, ma richiede l’esercizio di un’apprezzabile attività gestor ‘ ia, svolta in modo non episodico o occasionale.
Ne consegue che la prova RAGIONE_SOCIALEa posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici RAGIONE_SOCIALE‘inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase RAGIONE_SOCIALEa sequenza organizzativa, produttiva o commerciale RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALEa società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare – il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, COGNOME, Rv. 283850; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279497; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277540; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del 20/6/2013, COGNOME, Rv. 256534; Sez. 3, n.22108 del 19/12/2014, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 264009;).
. Spetta al giudice del merito valutare e perimetrare il novero e la significatività RAGIONE_SOCIALEe attività concretamente svolte, potenzialmente idonee a delineare il ruolo RAGIONE_SOCIALE‘amministratore di fatto, anctíe nei limiti RAGIONE_SOCIALEe responsabilità gestionali espletate al vertice di uno specifico comparto RAGIONE_SOCIALE‘operatività RAGIONE_SOCIALE‘impresa.
Tanto premesso, nel caso in esame la Corte territoriale chiarisce che la qualità di amministratore di fatto, oltre alla certa titolarità RAGIONE_SOCIALEa impresa individuale, viene tratta quanto alla RAGIONE_SOCIALE certamente dalla circostanza che l’apparecchio pos utilizzato per il pagamento RAGIONE_SOCIALEa merce da parte dei clienti di tale società non era collegato al conto corrente RAGIONE_SOCIALEa stessa, bensì a quello de RAGIONE_SOCIALE, cioè RAGIONE_SOCIALEa citata impresa individuale. In sostanza, la società vendeva l’oro ma il prezzo ottenuto dalla vendita non veniva versato nelle casse sociali, bensì sul conto corrente RAGIONE_SOCIALEa impresa individuale RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
A ben vedere, già la sola circostanza che gli introiti di una RAGIONE_SOCIALEe due società fossero stabilmente destinati ad alimentare l’impresa individuale viene correttamente ritenuto un indice sintomatico RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un potere gestorio continuativo da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, che solo può spiegare l’acquisizione in via esclusiva degli introiti da parte RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore individuale dei proventi di altra società.
Il motivo di ricorso, inoltre, trascura il tema lungamente affrontato e valorizzato dalla sentenza di appello, quello RAGIONE_SOCIALEa intervenuta estensione del fallimento e RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di una società di fatto, fra le società e l’impresa individuale, tratta dall’esistenza di un “intreccio” di operazioni economiche, risultato RAGIONE_SOCIALE‘assunzione da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato del ruolo di gestore di fatto anche RAGIONE_SOCIALEa società. In particolare, «la coincidenza RAGIONE_SOCIALEa compagine sociale e RAGIONE_SOCIALEa sede, i rapporti unitari con la clientela ed i terzi e, soprattutto, l’intreccio di fatturazio … per la rivendita di oro usato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nonché l’incasso dei proventi RAGIONE_SOCIALEe
vendite RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALEa medesima ditta individuale facente capo all’imputato sono elementi dai quali può agevolmente ricavarsi il ruolo … di amministratore di fatto di entrambe le società fallite».
Con tale motivazione non vi è confronto da parte del ricorrente, cosicché tale prima doglianza è certamente aspecifica, in quanto è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, COGNOME, Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634).
Tanto più che la motivazione offerta dal Tribunale civile – in ordine alla estensione del fallimento già dichiarato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE alla impresa individuale – che aveva ritenuto sussistente la società di fatto, viene fatta propria dalla sentenza qui impugnata.
Anche trascurata dal ricorrente è la parte RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alla circostanza che amministratrice RAGIONE_SOCIALEe società fosse il coniuge del ricorrente e che vi fosse stata una alternanza nelle licenze fra il COGNOME – a seguito RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALEa licenza per l’impresa individuale (quanto alla riparazione, lavorazione e produzione di preziosi) da parte del Questore di Catanzaro, in ragione RAGIONE_SOCIALEa frequentazione con soggetti socialmente pericolosi – e la NOME, moglie del ricorrente, in relazione alle altre due società. In sostanza la Corte di appello riscontra una comprovata continuità cronologica e logica nell’alternarsi RAGIONE_SOCIALEe licenze come ulteriore elemento comprovante la amministrazione di fatto da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato rispetto ad entrambe le compagini societarie.
Tanto più che la RAGIONE_SOCIALE, società diversa da quella del cui pos si è letto, risultava aver venduto numerose volte oro alla impresa individuale, che a sua volta rivendeva al RAGIONE_SOCIALE a riprova di una continuità commerciale fra società e impresa individuale di carattere sistematico.
Altro profilo, infine, non ‘attaccato’ è che le società e l’impresa individuale avevano «rapporti unitari con la clientela e con i terzi».
Pertanto, a fronte di una motivazione complessa e priva di vizi logici, che rende conto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di plurimi elementi sintomatici del ruolo di amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALE‘imputato RAGIONE_SOCIALEa società di fatto e di ciascuna RAGIONE_SOCIALEe società fallite, il motivo risulta limitarsi ad aggredire solo alcuni profili e non g RAGIONE_SOCIALE, il che lo rende aspecifico.
Quanto alla seconda doglianza, la Corte di appello ritiene comprovata l’appartenenza dei beni distratti alle società e all’impresa fallita in ragione RAGIONE_SOCIALEe
scritture contabili e RAGIONE_SOCIALEe ricerche effettuate dal curatore, nonché RAGIONE_SOCIALEe indagini RAGIONE_SOCIALEa Guardia di finanza. Le scritture vengono ritenute incomplete, ma non inattendibili e la sentenza impugnata rende conto, in modo non manifestamente illogico, al fol. 9 e s., dei beni e dei valori oggetto di distrazione, fra i quali cessione fittizia di un immobile RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ad una parente, senza che sia stato mai pagato il prezzo, operazione che non è stata oggetto di impugnazione neanche con l’atto di appello.
E’ noto che in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa precedente disponibilità da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili prevista dall’art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate – anche nel silenzio del fallito – nella loro intrinseca attendibilità, sicchè il giudice dovrà congruamente motivare ove l’attendibilità RAGIONE_SOCIALEa scrittura contabile non sia apprezzabile per l’intrinseco dato oggettivo (Sez. 5, n. 55805 del 03/10/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 274621 – 01; Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, COGNOME, Rv. 262197; Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 249715).
Nel caso in esame la Corte di appello ritiene attendibili le scritture rinvenute, richiamando in modo puntuale la deposizione del coadiutore del curatore con l’elenco RAGIONE_SOCIALEe rimanenze e RAGIONE_SOCIALEa liquidità di cassa che doveva essere rinvenuta mentre nulla è stato trovato. Ma ulteriori elementi vengono tratti dalle indagini RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria e dalle ricerche svolte, aliunde, dal curatore, elementi che sostanzialmente confermano quanto emergeva dalla parte rinvenuta RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili (sul punto accurata ricostruzione si legge ai foll. 9 e 10 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Per altro, nessun ‘attacco’ specifico alle ragioni di attendibilità RAGIONE_SOCIALEe scritture è stato mosso dal ricorrente e comunque il risultato probatorio è frutto di una pluralità di elementi di prova. Cosicché, accertata senza vizi logici la sussistenza dei beni e RAGIONE_SOCIALEe risorse, poi distratte, l’imputato non offre alcuna spiegazione in ordine alla destinazione aziendale dei beni, neanche con il ricorso.
E in tal senso, assolutamente consolidato è l’orientamento che trae la prova RAGIONE_SOCIALEa distrazione o RAGIONE_SOCIALE‘occultamento dei beni RAGIONE_SOCIALEa società dichiarata fallita dalla mancata dimostrazione, ad opera RAGIONE_SOCIALE‘amministratore, RAGIONE_SOCIALEa destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, COGNOME, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, COGNOME, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, COGNOME, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, COGNOME, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, COGNOME, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, NOME, Rv. 231411).
Solo nel caso in cui vi sia una indicazione specifica RAGIONE_SOCIALEa destinazione aziendale dei beni da parte del fallito, il giudice non può ignorarne l’affermazione, quando però le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 – 01; mass. conf. n. 19896 del 2014 Rv. 259848 – 01). Ma nel caso in esame non risulta alcuna informazione fornita alla curatela da parte di NOME COGNOME.
Quanto al dolo RAGIONE_SOCIALEa bancarotta Patrimoniale, la Corte di appello ne trae la prova dalla circostanza che COGNOME era destinatario degli incassi di una RAGIONE_SOCIALEe società fallite e acquirente RAGIONE_SOCIALE‘oro usato dall’altra società e poi rivenduto al RAGIONE_SOCIALE metalli, senza che i proventi RAGIONE_SOCIALEe operazioni in sequenza siano stati rinvenuti. Il che comprova la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘imputato rispetto al depauperamento del patrimonio RAGIONE_SOCIALEe fallite, vincolato alle ragioni creditorie. Si tratta di motivazione congrua e non manifestamente illogica, oltre che in sintonia con il principio per cui l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza RAGIONE_SOCIALEo stato di insolvenza RAGIONE_SOCIALE‘impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 – dep. 27/05/2016, COGNOME e altro, Rv. 266805-01).
Infine, anche la doglianza relativa alla genericità RAGIONE_SOCIALE‘imputazione non è proponibile in questa sede, in quanto, la richiesta di giudizio abbreviato, determina una cristallizzazione RAGIONE_SOCIALE‘imputazione da cui l’imputato ha scelto di difendersi; ne consegue l’impossibilità per quest’ultimo di eccepirne l’indeterminatezza salvo che dimostri che la genericità o l’indeterminatezza RAGIONE_SOCIALE‘imputazione gli abbia impedito di esercitare la sua difesa (Sez. 5, n. 33870 del 07/04/2017, Crescenzo Rv. 270475 – 01).
La doglianza è, quindi, complessivamente infondata.
Quanto alla terza e quarta censura, da trattarsi congiuntamente, correttamente la sentenza impugnata richiama il principio consolidato per il quale nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l’interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili RAGIONE_SOCIALEa impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli
organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza, nonché quando la documentazione possa essere ricostruita “aliunde”, poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e RAGIONE_SOCIALEe altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346 01; Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 16/01/2019, Cortinovis, Rv. 274455 01: fattispecie in cui per la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe vicende patrimoniali RAGIONE_SOCIALE‘impresa era stato necessario fare capo a fonti di documentazione esterne, nonchè ad appunti del fallito, costituenti di fatto una contabilità “in nero”, che avrebbero dovuto restare celati al fine di coprire il sistema di evasione di imposta e il drenaggio di risorse finanziarie verso conti correnti personali; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, COGNOME, Rv. 265682 – 01, fra le altre; conf. n. 24333 del 2005 Rv. 232212 – 01, n. 21588 del 2010 Rv. 247965 – 01).
La Corte di appello applica tale principio, in modo non manifestamente illogico, dando anche congrua risposta alla dedotta contraddizione fra l’attendibilità RAGIONE_SOCIALEe scritture e la ritenuta bancarotta documentale: la natura incompleta RAGIONE_SOCIALEe scritture rinvenute non ne determina l’inattendibilità, il che rende compatibile la prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza dei beni distratti – tratta dalle scritture ma non solo, come si è evidenziato – con la sussistenza del delitto di bancarotta documentale, comprovato dalla necessità che gli ausiliari del giudice fallimentare abbiano dovuto ricercare altrove informazioni, presso gli istituti di credito e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE, per ricostruire la situazione contabile.
Il richiamo del ricorrente alla limitata forza probatoria RAGIONE_SOCIALEe fatture resta generico, in quanto non ne deduce in modo specifico le ragioni di inattendibilità.
Anche la quarta doglianza trova risposta nell’aver la Corte di appello ritenuto sussistere il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori e quello generico funzionale ad impedire la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa attività societarie, in ragione dei descritti indici di fraudolenza, RAGIONE_SOCIALE‘occultamente parziale RAGIONE_SOCIALEe scritture, RAGIONE_SOCIALEa impossibilità di riqualificare la condotta in quella di bancarotta semplice proprio per il comprovato coefficiente soggettivo.
E’ noto, quanto al dolo richiesto, che la bancarotta fraudolenta documentale di tipo specifico – consistente nella condotta di sottrazione, occultamento, anche parziale, e falsificazione RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili, nonchè di omessa tenuta RAGIONE_SOCIALEe stesse (condotta assimilata dalla giurisprudenza consolidata alle ipotesi previste dalla norma incriminatrice) – deve essere ‘sostenuta’, secondo la lettera RAGIONE_SOCIALEa prima parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 216, comma 2, n. 1, legge fall., dal dolo specifico consistente nello scopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o a RAGIONE_SOCIALE un ingiusto profitto: infatti proprio la natura specifica del dolo, è stato osservato, in ordine alla
condotta di omessa tenuta, consente di distinguere fra la bancarotta fraudolenta documentale e quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall’art. 217 legge fall. e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 252992). Diversamente, nell’ipotesi prevista dalla seconda parte RAGIONE_SOCIALEa medesima disposizione incriminatrice RAGIONE_SOCIALE‘art. 216, comma 1, n. 2, per le condotte di infedele tenuta RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili, caso nel quale le scritture esistono e sono rinvenute, ma sono state tenute in guisa da rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio sociale, è sufficiente il dolo generico (tra le altre: Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, COGNOME, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, COGNOME, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, COGNOME, Rv. 279838).
Nel caso in esame la Corte calabrese offre una doppia motivazione a fronte del motivo di appello, che non poneva la questione RAGIONE_SOCIALEa esatta qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa condotta di bancarotta documentale – se specifica o generica – ma richiedeva l’esclusione del dolo specifico.
La Corte di appello valorizza correttamente gli indici di fraudolenza (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763), come anche chiarisce, ai fini del dolo specifico, la connessione probatoria ‘forte’ esistente fra la condotta documentale e quella distrattiva.
A riguardo va evidenziato come tale valutazione risulti in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, da ultimo espresso da Sez. 5 COGNOME, fol. 12 e ss. RAGIONE_SOCIALEa motivazione, che ha osservato come «… gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica, o del dolo generico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica, non possono certamente coincidere con la mera scomparsa dei libri contabili o con la sola tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari – e, quindi, rende evidente come, in concreto, a fronte di fenomeni di distrazione, la prova RAGIONE_SOCIALEa bancarotta documentale risulti indiscutibilmente più agevole.
Sicché, a fronte del dato fenomenico descritto dalla norma .incriminatrice, ulteriori circostanze devono essere, volta per volta, individuate dai giudici di merito, funzionali a circoscrivere, in un caso, la finalità di procurare a sé o ad RAGIONE_SOCIALE un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, ovvero, nell’altro, la consapevolezza che l’irregolare tenuta RAGIONE_SOCIALEa documentazione contabile sia in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio.
Appare evidente come tra le suddette circostanze assuma un rilievo fondamentale la condotta del fallito, nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica RAGIONE_SOCIALE‘impresa, nel senso che, una volta accertati fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il giudice di merito potrà,
del tutto ragionevolmente, ricollegare, sul piano probatorio, la logica presunzione per la quale l’irregolare tenuta RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili è, di regola, funzionale all’occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale, ovvero che l’omessa tenuta RAGIONE_SOCIALEa contabilità, o le condotte ad essa equivalenti, sia funzionale alla detta dissimulazione di atti depauperativi, allo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori o avvantaggiare il fallito, ovvero terzi» (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, COGNOME, Rv. 284677 – 02, in motivazione, che cita Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, COGNOME NOME, Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, COGNOME, Rv. 262384).
In applicazione di tali principi, correttamente la Corte di appello comprova il dolo specifico RAGIONE_SOCIALEa bancarotta documentale traendone prova dalle condotte distrattive. Tale argomentazione, corretta e non manifestamente illogica, RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata esclude in sé la riqualificazione nella condotta di bancarotta semplice, in quanto la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo, che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘integrazione RAGIONE_SOCIALEa bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l’elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà RAGIONE_SOCIALE‘irregolare tenuta RAGIONE_SOCIALEe scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe vicende del patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 22/01/2019, Pisano, Rv. 274630 – 01).
I motivi sono quindi infondati.
Quanto all .’ultima censura, la stessa reitera il tema RAGIONE_SOCIALEa incompatibilità logica fra attendibilità RAGIONE_SOCIALEe scritture parziali rinvenute e sussistenza del reato documentale, anche nella prospettiva RAGIONE_SOCIALE‘assenza di danno grave per il ceto creditorio.
A ben vedere, però, l’aggravante RAGIONE_SOCIALE‘art. 219, comma 1, I. fall. è stata contestata in relazione ad entrambe le fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale – e la Corte di appello motiva in ordine al danno ingente da distrazione – e non da bancarotta documentale – subìto da parte del ceto creditorio, cosicché la presente doglianza – concentrata invece solo sul danno da reato documentale – risulta del tutto aspecifica, in quanto non correlata alla motivazione impugnata.
6. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso il 13/06/2025