Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23189 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23189 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a GAVARDO il 27/10/1981 COGNOME NOME nato a ACQUAFREDDA il 17/04/1959 COGNOME NOME nato a GAVARDO il 27/10/1981
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; letta la memoria a firma dell’avv. COGNOME in data 28 marzo 2025
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 12 giugno 2024, la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della decisione emessa dal GUP presso il Tribunale di Brescia all’esito di rito abbreviato, ha dichiarato:
NOME COGNOME e NOME COGNOME nelle rispettive qualità di so accomandataria e amministratore di fatto, responsabili dei reati di RAGIONE_SOCIALE
fraudolenta distrattiva e documentale in relazione alla società RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita in data 28 aprile 2010, con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (capo 10)
NOME COGNOME e NOME COGNOME nelle rispettive qualità di socia accomandatar e di amministratore di fatto, responsabili dei reati di bancarotta fraudole distrattiva e documentale in relazione alla società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 22 dicembre 2010 (capo 11.312i532..)
NOME COGNOME e NOME COGNOME nelle rispettive qualità di socia accomandatar e di amministratore di fatto della società, responsabili dei reati di bancar fraudolenta distrattiva e documentale in relazione al fallimento
RAGIONE_SOCIALE della società RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME RAGIONE_SOCIALE (capo 11 GLYPH b1 e b3);
NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 10, d.lgs. n. 74 del 2 quale amministratore di fatto della società New RAGIONE_SOCIALE (capo 4) e della ditta individuale COGNOME NOME (7b).
non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per i reati di cui ai c 2a), 2b), 3) e 9) perché estinti per intervenuta prescrizione.
La Corte d’appello ha quindi rideterminato la pena irrogata per le residue imputazioni quanto a COGNOME ha ridotto la pena inflitta a COGNOME e ha confermat la pena irrogata a COGNOME.
Avverso tale sentenza tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME articola un unico motivo di censura con il quale deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuta responsabilità della ricorrente per il reato di bancarotta fraudol documentale di cui al capo 11-a2) e b3) a titolo di dolo eventuale. Tale form dell’elemento soggettivo sarebbe tuttavia incompatibile con il dolo specific richiesto dal reato di cui all’art. 216, comma 2, legge fall., prima ipotesi, conte all’imputata. In ogni caso difetterebbe la motivazione in ordine alla sussisten dell’elemento soggettivo, essendosi la sentenza impugnata limitata a rinviare per relationem alla decisione di primo grado.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME formula quattro motivi di censura.
4.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee e di quelle rese al curatore fallimen da soggetti terzi successivamente indagati nel medesimo procedimento. Il
e- ricorrente sostiene che, benché nella specie si fosse proceduto con rito abbreviato la possibilità di utilizzare dette dichiarazioni sarebbe subordinata alla condizi che il giudice ne accerti la natura effettivamente spontanea, rendendo sul punto una adeguata motivazione che nella specie sarebbe del tutto omessa.
4.2. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione e il travisamento del fatto in relazione alla attribuzione al COGNOME della qualità di amministrator fatto delle società individuate al capo 11) dell’imputazione. A tal fine sarebbe state valorizzate le dichiarazioni della coimputata COGNOME di cui tuttavia era dedotta l’inutilizzabilità, nonché le dichiarazioni di altri soggetti dalle quali t non emergerebbe che il COGNOME aveva posto in essere atti di gestione imprenditoriale. Inoltre, il rinvenimento presso la sua abitazione documentazione relativa alle società fallite sarebbe compatibile con il ruolo consulente bancario dal medesimo svolta.
4.3. Il terzo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazion in relazione all’applicazione della disciplina della continuazione. Nel riconoscere continuazione “esterna” tra la i reati di cui ai capi 10) del presente procedimen e il reato giudicato con sentenza di applicazione della pena n. 510 del 2012 d Tribunale di Brescia, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente individuato il reato più grave. Inoltre, insufficiente sarebbe la motivazione concernente l determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite.
4.4. Il quarto motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazion all’applicazione della disciplina della prescrizione e vizio di motivazione in relazi alla individuazione del tempus commissi delictí per il reato di cui all’art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000 contestato ai capi 4) e 7b) dell’imputazione. La sentenza impugnata avrebbe individuato nella data di conclusione della verifica fiscale, nel cui ambi era emersa la mancanza dei documenti, il momento di commissione del reato dal quale decorrerebbe il termine prescrizionale. Tale conclusione contrasterebbe con il principio del favor rei, per effetto del quale, non essendo emersi elementi che consentano di ritenere se nella specie si sarebbe verificata un’ipotesi occultamento ovvero di distruzione dei documenti, nell’incertezza doveva preferirsi la soluzione più favorevole all’imputato e dunque ritenere integrata l’ipotesi de distruzione. Trattandosi di reato istantaneo, il tempus commissi delicti sarebbe cristallizzato al momento dell’inizio della attività di indagine. Con specifico rigua al reato di cui all’art. 7b), dagli atti di indagine emergerebbe che l’inesistenza scritture contabili della ditta COGNOME Giuseppe era documentata dall’attività indagine fin dal 4.10.2012, sicché la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di travisamento del fatto non avendo considerato atti presenti nel fascicol decisivi ai fini della prescrizione del reato.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
L’avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME ha depositato memoria contenente motivi aggiunti con la quale produce i documenti richiamati nel ricorso.
In data 29 marzo 2025 ha depositato istanza di rinvio della discussione orale per legittimo impedimento.
Considerato in diritto
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato, sicché la sentenza della Cort d’appello di Brescia deve essere annullato in parte qua. Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei limiti di seguito specificati. Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Preliminarmente si deve dare atto che, come da ordinanza licenziata a verbale, il Collegio ha respinto l’istanza di rinvio formulata dal difensore d imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME per concorrenti impegni professionali. Si rilevato quanto segue.
L’istanza difetta dei presupposti richiesti affinché sia configurabile un legitti impedimento.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, «L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittim impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospet l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. p nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio» (Sez. n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, dep. 2015, Rv. 262912).
Nella specie si rileva che:
la richiesta di rinvio, depositata telematicamente sabato 29 marzo 2025, non è tempestiva rispetto al momento della notizia della contestualità degl impegni, la quale era nota al difensore sin dal 14 marzo, allorché gli è st notificato l’avviso di fissazione dell’udienza odierna dinanzi alla Corte cassazione, mentre già in data 12 marzo era conosciuto il rinvio alla data odiern della trattazione del giudizio abbreviato dinanzi al Giudice dell’udienza preliminar
presso il Tribunale di Venezia nel procedimento a carico di NOME COGNOME, dedotto quale concomitante impegno;
– il difensore non ha chiarito le ragioni della eventuale priorità da attrib all’assistenza nel diverso processo, nel quale la discussione delle parti del giud abbreviato si è già conclusa e il rinvio all’odierna udienza è stato disposto p repliche, laddove il processo di legittimità è destinato eventualmente a concluder in via definitiva.
3. Il ricorso proposto da NOME COGNOME.
3.1. La ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il duplice profilo dell asserita incompatibilità del dolo eventuale – affermato nella specie – con il d specifico richiesto dal reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato nonché l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo specifico.
3.2. L’esame di tale secondo profilo di censura appare preliminare e assorbente.
È noto che il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 21 comma 1, n. 2) legge fall. prevede due fattispecie alternative. La prima, c “specifica”, concernente la sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scri contabili, nel cui alveo è compresa anche l’ipotesi di omessa tenuta delle scrittu che richiede il dolo specifico, consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altr ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; la seconda, cd. “generi concernente la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita ch diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il d generico (ex plurimis, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 01; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, COGNOME, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).
Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’assunzione solo formale della carica gestoria non comporta l’esenzione della responsabilità dell’amministratore dai reati di bancarotta fraudolent documentale, atteso che egli è il diretto destinatario dell’obbligo sancito dall 2392 cod. civ. della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili (S 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280 – 01; Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, COGNOME, Rv. 271754 – 01). Pertanto, nel caso in cui egli deleghi alt alla concreta tenuta della contabilità, non è comunque esonerato dal dovere di vigilare sull’operato dei delegati ovvero degli amministratori di fatto (Sez. 5 36870 del 30/11/2020, COGNOME, Rv. 280133 – 01).
Tuttavia, si è precisato che la mera titolarità della carica formale n determina perciò solo l’automatica affermazione della responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare. Invero questa Corte regolatrice h specificato che è comunque necessaria la dimostrazione «effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingius profitto a taluno, attentandosi altrimenti al principio costituzionale d personalità della responsabilità penale» (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, cit.; Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, COGNOME, Rv. 232816; Sez. 5, n. 6 del 30/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257950).
Con riguardo alla fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica – quale contestata nella specie – si è affermato che, ai dell’affermazione della responsabilità dell’amministratore di diritto, è necessa che sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza dell stato delle scritture contabili, tale da impedire la ricostruzione del movimento de affari e che lo scopo di recare danno ai creditori, impedendo la ricostruzione d fatti gestionali, può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicend e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorand di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostru sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME, Rv. 284304 – 01).
La necessità, ai fini dell’integrazione del reato, della sussistenza del specifico di recare pregiudizio ai creditori e, sul piano della prova, la affer necessità della esistenza di concrete circostanze di fatto da cui emerga ta volontà, impongono al giudice di evitare rigidi automatismi probatori, e verificar la sussistenza in concreto di indici di fraudolenza da cui desumere lo scopo d recare pregiudizio ai creditori. Tali sono stati ritenuti l’esistenza di un pa rilevante, ricostruito attraverso le insinuazioni dei creditori, l’attività distrat beni aziendali, l’individuazione di una sede dell’impresa rivelatasi del tutto fitt la mancata collaborazione con la curatela e la finale condizione di irreperibili (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283983 – 01; Sez. 5, n. 23704 del 17/05/2021, non massimata; Sez. 1, n. 22733 del 08/04/2021, non massimata).
3.3. Nella specie, la sentenza impugnata ha disatteso tali principi. Inver dopo aver riconosciuto la responsabilità di COGNOME in relazione al reato bancarotta fraudolenta distrattiva a titolo di dolo eventuale, avendo ella accett il rischio del carattere fittizio e fraudolento delle operazioni poste in e dall’amministratore di fatto NOME COGNOME (responsabilità non oggetto
contestazione), con riguardo alla bancarotta documentale ha omesso di verificare la presenza di indici di fraudolenza significativi, che dessero conto della effet consapevolezza della ricorrente sia del concreto stato delle scritture contabili, da impedire la ricostruzione del movimento degli affari, sia della volontà del medesima di provocare un ingiusto profitto ovvero di cagionare un danno ai creditori sociali.
L’omessa motivazione sul punto determina l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia per nuovo esame.
I ricorsi proposti da NOME COGNOME e da NOME COGNOME deducendo censure comuni, ad eccezione del quinto motivo, possono essere trattati congiuntamente.
4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
I ricorrenti, nel censurare il vizio di motivazione in ordine alla rite utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese da terzi, successivamente indagat hanno richiamato la giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità del prev accertamento del carattere spontaneo di dette dichiarazioni.
Effettivamente, questa Corte regolatrice ritiene utilizzabili nella f procedimentale, e dunque nell’incidente cautelare e negli eventuali riti a pro contratta (quale, nella specie, il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee c persona sottoposta alle indagini abbia reso – in assenza di difensore ed in dife degli avvisi di cui all’art. 64 cod. proc. pen. – alla polizia giudiziaria ai sensi 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione sollecitazione (Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279125 – 01; Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, COGNOME, Rv. 283409 – 01). Si è inoltre affermato che spetta al giudice accertare, anche d’ufficio, sulla base di tutt elementi disponibili, l’effettiva natura spontanea delle dichiarazioni, dandone a con motivazione congrua e adeguata (Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018, COGNOME, Rv. 272541 – 01).
La censura prospettata è tuttavia aspecifica. Essa invero si limita ad un enunciazione del tutto generica in quanto riferita «alle dichiarazioni rese da te successivamente indagati nel medesimo procedimento», senza ulteriore precisazione. La difesa, inoltre, non ha dedotto alcun concreto elemento a sostegno della tesi secondo cui potrebbe trattarsi di dichiarazioni non spontanee ma sollecitate da domande poste dagli inquirenti, sicché essa risulta del tut teorica e meramente congetturale. Per di più non emerge, né è stato dedotto dai ricorrenti, che COGNOME e gli altri imputati abbiano mai negato nel prosieguo procedimento la verità delle dichiarazioni rese, né abbiano sostenuto di esser stati sollecitati o, addirittura, costretti a renderle.
Peraltro – secondo quanto risulta dalla incontestata sintesi dei motivi appello contenuti nella sentenza impugnata – tale censura era stata svolta in modo del tutto analogo con l’appello, e ad essa la Corte territoriale aveva dato adegua risposta, evidenziando come mancasse la specifica indicazione delle dichiarazioni non spontanee utilizzate, nonché le conseguenze del loro (asserito) indebito utilizzo sul piano della prova della responsabilità.
4.2. Il secondo motivo, con cui si contesta l’affermato ruolo di amministratore di fatto di COGNOME in relazione alle società indicate al capo 11) dell’imputazion infondato.
4.2.1. Nell’esaminare tale censura occorre muovere dalla premessa che l’esito conforme delle decisioni pronunciate nei due gradi di giudizio consente di operare la lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, trattandosi d motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte. Ricorre invero la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo gra sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima, sia adottando gli stessi c utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenz possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex plurímis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità dell motivazione.
4.2.2. Ciò posto, la censura dei ricorrenti si risolve nella richiesta a qu Corte di una inammissibile rivalutazione del quadro probatorio ricostruito con coerenza e logicità di argomentazioni dalla Corte d’Appello. Il giudice di legittimi è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti “atti del processo”, mentre resta preclusa, i sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adotta giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una miglior capacità esplicativa.
Esula invero dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” deg elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservat in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legitt la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazio delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME
Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).
4.2.3. Nel caso di specie, come si è anticipato, la motivazione della Cort d’appello è logica e sostenuta da inequivoci elementi di prova, avendo i giudici merito desunto il ruolo di amministratore di fatto svolto dal ricorrente da u pluralità indici, in conformità con quanto già ritenuto dalla sentenza di pri grado.
In particolare, quest’ultima ha ritenuto provato il ruolo ricoperto nelle soci formalmente intestate a NOME COGNOME sulla base delle dichiarazioni rese da cost la quale aveva affermato di avere eseguito le direttive del coimputato, ch progettava le operazioni da eseguire e gli affidamenti da chiedere alle banche, l accompagnava presso gli istituti di credito e le società di leasing per aprire c correnti e linee di credito; era inoltre COGNOME ad avere la disponibilità esclusiva password per effettuare operazioni di home banking. Sono state altresì valorizzate le dichiarazioni del teste COGNOME direttore della filiale della Banca popolar Sondrio, il quale ha riferito che era l’imputato ad occuparsi degli aspetti di na finanzia, bancaria e commerciale delle società e che ciò era risulta particolarmente evidente allorché cominciarono i problemi di insolvenza della società RAGIONE_SOCIALE e COGNOME divenne l’unico referente (pag. 32 della sentenza primo grado).
Accanto a tali elementi, le sentenze di merito hanno valorizzato non solo il ritrovamento su supporti informatici in uso a Mutb della documentazione societaria, ma soprattutto la circostanza che tutte le transazioni economiche svolt dalle società intestate a COGNOME intercorrevano esclusivamente con società del c “RAGIONE_SOCIALE“, le quali – secondo quanto risultante dalla relazione del curator fallimentare – emettevano fatture di vendita al fine di ottenere anticipi da part istituti finanziari (pag. 32-33 sentenza di primo grado; pag. 10 sentenz impugnata).
Più in generale, il ruolo di amministratore di fatto ricoperto dal ricorre emerge (secondo quanto affermato dal curatore fallimentare) dal ruolo di ideatore e organizzatore del complessivo sistema fraudolento dal medesimo approntato attraverso la costituzione di più società e aziende, i cui amministratori form erano sostanzialmente dei prestanome, le quali si scambiavano fatture per lo più relative ad operazioni inesistenti, di cui chiedevano l’anticipo a istituti di cre società di leasing, creando in tal modo ingenti risorse finanziarie che venivan destinate nei confronti di altre società del gruppo.
Tali evidenze, valorizzate dalla Corte territoriale ai fini della ricostruzione ruolo di amministratore di fatto rivestito da COGNOME risultano coerenti con giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che, in tema di reati fallimentari
prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento d elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risulta dall’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase de sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, qua sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque set gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrati contrattuale o disciplinare – che costituisce oggetto di una valutazione di fa insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269101; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540-01; Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282775 – 01)).
Questa Corte ha chiarito che i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, n già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti pos in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 41793 de 17/06/2016, COGNOME, Rv. 268273). D’altra parte, ai fini della attribuzione ad soggetto della qualifica di amministratore di fatto non occorre che egli svolga tut i poteri tipici dell’organo di gestione, potendo ricorrere l’ipotesi di cogest anche di fatto, ed essendo necessaria una significativa e continua attività gestor svolta cioè in modo non episodico o occasionale, tale da fornire elementi sintomatici dell’organico inserimento del soggetto nell’assetto societario.
Nel caso in esame, gli elementi considerati dai giudici di merito evidenziano l’effettivo ruolo di amministratore svolto dal ricorrente in modo tutt’altro episodico, di tal che le censure difensive si risolvono in una inammissibile richies di rivalutazione nel merito degli elementi di prova su cui i giudici di merito han fondato la loro valutazione.
4.3. Infondato è il terzo motivo, con cui i ricorrenti censurano l’individuazion del reato più grave, ai fini dell’applicazione dell’art. 81 cpv., cod. pen., bancarotta fraudolenta di cui al capo 10) dell’imputazione, anziché nel reat giudicato con sentenza del Tribunale di Brescia n. 501 del 2012.
Occorre al riguardo considerare che nel caso in esame il riconoscimento della continuazione avanti il giudice della cognizione ha avuto ad oggetto reati giudicat da giudici diversi. In tale ipotesi questa Corte di legittimità ha chiarito necessario fare riferimento ad una valutazione in concreto del reato più grave. Invero, di fronte ad un giudicato, il riferimento al limite edittale quale parame di valutazione della maggiore gravità – pure indicato dalle Sezioni unite di ques Corte (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, PG. c/ COGNOME, Rv. 255347 – 01) diviene recessivo, in quanto privo di significato in presenza della determinazion concreta della gravità del fatto espressa nella misura della pena irrogata. Vie
piuttosto in rilievo la regola dettata dall’art.187 disp. att. cod. proc. pe riguardo all’applicazione della disciplina del reato continuato in sede di esecuzion secondo il quale si considera violazione più grave quella per la quale è stata infl la pena più grave, e che trova applicazione analogica alla luce della eadem ratio (Sez. 2, n. 13539 del 02/11/2023, dep. 2024, Altamura, Rv. 286206 – 01; Sez. 2, n. 21769 del 04/02/2014 COGNOME, Rv. 259572 – 01; Sez. 2, n. 41574 del 04/10/2006, COGNOME, Rv. 235384- 01).
Nel caso in esame, correttamente la Corte territoriale ha valutato come più grave il reato di cui al capo 10) del presente procedimento, per il quale determinato la pena in anni quattro di reclusione, aumentata ad anni 5 ex art. 21 legge fall., a fronte della pena di anni uno e mesi undici di reclusione, applicata art. 444 cod. proc. pen. con sentenza del Tribunale di Brescia n. 510 del 2012, ne separato giudizio in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione relazione al fallimento della società “RAGIONE_SOCIALE“.
5. L’ultimo motivo di censura attiene ai reati di cui all’art. 10 d.lgs. n. 7 2000, di cui ai capi 4) e 7b) contestati al solo NOME COGNOME e di cui si de l’intervenuta prescrizione. Secondo il ricorrente la Corte territoriale avre erroneamente individuato il tempus commissi delicti, ancorandolo alla data di conclusione della verifica fiscale nel cui ambito era emersa la mancanza delle scritture contabili, omettendo di considerare che diverso è il momento di consumazione per le due condotte sanzionate dall’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000.
Nella specie, COGNOME ha rilevato che, quanto al capo 4), la condotta d occultamento o distruzione era contestata in via alternativa e che dagli atti n era rinvenibile alcun elemento che consentisse di privilegiare l’una o l’altra ipot Quanto al capo 7b), il ricorrente ha sostenuto che la Corte territoriale avre omesso di considerare che dall’attività istruttoria risultava che l’inesistenza scritture contabili era stata documentata fin dal 4 ottobre 2012.
5.1. Tale censura non risulta manifestamente infondata.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condotta del reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 200 consistere sia nella distruzione che nell’occultamento delle scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispett al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un’ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l’occultamento – consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori – costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale, dal quale
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soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (Sez. 3, n. 14461 25/05/2016, COGNOME, Rv. 269898, Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676; Sez. 3, n. 5974 del 05/12/2012, Rv. 254425; Sez. 3, n. 3055 del 14/11/2007, COGNOME, Rv. 238612).
5.2. Ciò posto, occorre rilevare che in data 30 gennaio 2025, successivamente alla pronuncia di appello, risulta maturato il termine massimo di prescrizione de reato di cui all’art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo 4) dell’imputa (termine di prescrizione 28 novembre 2024, cui è da aggiungere la sospensione del giudizio ex art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020), sicché esso risulta est per intervenuta prescrizione. Analogamente è a dirsi per il reato di cui al capo 7b per il quale il termine di prescrizione risulta maturato in data 20 gennaio 20 (termine di prescrizione 18 novembre 2024, cui è da aggiungere la sospensione del giudizio ex art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020).
Come ha già avuto modo di affermare questa Corte, allorquando il ricorso per cassazione non è inammissibile si deve rilevare l’intervenuta prescrizione del reat poiché la non manifesta infondatezza del ricorso non ha impedito il decorso del tempo necessario a prescrivere (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 2000, D.L., Rv. 21726601; Sez. (J, n. 21 del 11/11/1994 – dep. 1995, COGNOME, Rv. 19990301).
Nella fattispecie, per quanto si è fin qui rilevato, non emergono elementi che in maniera incontestabile e ictu ocull giustifichino la conclusione, in termini di mera constatazione, della insussistenza del fatto, della mancata commissione da parte dell’imputato e, più in generale, della irrilevanza penale dello stesso, ai dell’art. 129 cod. proc. pen.
Ne consegue che, trattandosi di causa di estinzione del reato, essa deve essere rilevata in mancanza di elementi che depongano per l’immediata pronuncia assolutoria dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; elementi che sono evincibili, nel caso di specie, alla stregua delle stesse risultanze pronuncia impugnata (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274).
Deve pertanto essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente ai reati di cui capi 4) e 7 perché estinti per prescrizione.
5.3. A tale declaratoria consegue la necessità di adeguare il trattament sanzionatorio mediante l’eliminazione della pena di 30 giorni irrogata a titolo aumento per i suddetti reati, per i quali era stato riconosciuto il vincolo d continuazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente alle bancarotte fraudolente documentali, con rinvio per nuovo esame ad altra
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Sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta nel resto tale ricorso. Annul senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente ai
reati di cui capi 4 e 7b, perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa di gg 30 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME Rigetta il rico
NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16/04/2025.